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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
LA DR CO, OR
MANCINI MARCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. T9KIPAU00008/2025 IRES-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE PAG n. T9KIPAU00008/2025 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE PAG n. T9KIPAU00008/2025 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: come da comparsa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, legale rappresentante della società Nominativo_1 srl unipersonale in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, impugna l'intimazione di pagamento con cui è stata contestata la decadenza dal beneficio della rateizzazione e ingiunto il pagamento del residuo importo dovuto a titolo di imposta, oltre alla sanzione di legge, deducendone la nullità, in quanto non preceduta dalla notifica di alcun atto di accertamento della sua responsabilità. Infatti, posto che l'art. 2495 c.c. prevede, per le società di capitali, che dopo l'estinzione delle stesse, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi e l'art. 36 Dpr 602/73, prevede la responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento delle imposte della società se ha assegnato beni ai soci ovvero ha soddisfatto creditori di rango inferiore, ai fini della sussistenza della responsabilità personale del liquidatore occorre un atto specifico che contesti la sussistenza dei presupposti necessari a integrare tali fattispecie, nel caso specifico mancante.
Inoltre, deduce l'insussistenza dei presupposti fattuali per fondare la responsabilità del liquidatore.
2. AdE Como ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, nel caso specifico non si controverte della responsabilità a titolo personale del liquidatore. Società_1 dell'intimazione di pagamento è esclusivamente la società estinta in quanto non cancellata dal registro delle imprese.
Infatti, l'intimazione di pagamento ha per oggetto la contestazione della decadenza dalla rateizzazione di imposte dovute dalla società estinta a titolo di Ires, Irap e Iva.
Quindi, posto che è incontestato che la ricorrente è la liquidatrice della società estinta, il ricorso le è stato notificato in quanto legale rappresentante della società che fittiziamente, per l'ordinamento tributario, sopravvive per cinque anni dopo la sua cancellazione del registro delle imprese ai sensi dell'art.
In altri termini, la Ricorrente_1 non è chiamata a rispondere personalmente delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento. Di quelle è chiamata a rispondere la società estinta.
Inammissibili, in quanto tardivi gli ulteriori motivi presentati con la memoria.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dell'Ufficio le spese giudiziali per
€ 1.000,00
Como, 4 febbraio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente del collegio AN FR OL VI RA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
LA DR CO, OR
MANCINI MARCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. T9KIPAU00008/2025 IRES-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE PAG n. T9KIPAU00008/2025 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE PAG n. T9KIPAU00008/2025 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: come da comparsa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, legale rappresentante della società Nominativo_1 srl unipersonale in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, impugna l'intimazione di pagamento con cui è stata contestata la decadenza dal beneficio della rateizzazione e ingiunto il pagamento del residuo importo dovuto a titolo di imposta, oltre alla sanzione di legge, deducendone la nullità, in quanto non preceduta dalla notifica di alcun atto di accertamento della sua responsabilità. Infatti, posto che l'art. 2495 c.c. prevede, per le società di capitali, che dopo l'estinzione delle stesse, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi e l'art. 36 Dpr 602/73, prevede la responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento delle imposte della società se ha assegnato beni ai soci ovvero ha soddisfatto creditori di rango inferiore, ai fini della sussistenza della responsabilità personale del liquidatore occorre un atto specifico che contesti la sussistenza dei presupposti necessari a integrare tali fattispecie, nel caso specifico mancante.
Inoltre, deduce l'insussistenza dei presupposti fattuali per fondare la responsabilità del liquidatore.
2. AdE Como ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, nel caso specifico non si controverte della responsabilità a titolo personale del liquidatore. Società_1 dell'intimazione di pagamento è esclusivamente la società estinta in quanto non cancellata dal registro delle imprese.
Infatti, l'intimazione di pagamento ha per oggetto la contestazione della decadenza dalla rateizzazione di imposte dovute dalla società estinta a titolo di Ires, Irap e Iva.
Quindi, posto che è incontestato che la ricorrente è la liquidatrice della società estinta, il ricorso le è stato notificato in quanto legale rappresentante della società che fittiziamente, per l'ordinamento tributario, sopravvive per cinque anni dopo la sua cancellazione del registro delle imprese ai sensi dell'art.
In altri termini, la Ricorrente_1 non è chiamata a rispondere personalmente delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento. Di quelle è chiamata a rispondere la società estinta.
Inammissibili, in quanto tardivi gli ulteriori motivi presentati con la memoria.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dell'Ufficio le spese giudiziali per
€ 1.000,00
Como, 4 febbraio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente del collegio AN FR OL VI RA