Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 66
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità intimazione per mancata notifica atto di accertamento responsabilità personale del liquidatore

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non riguardasse la responsabilità personale del liquidatore, ma la società estinta, la quale, ai fini tributari, è considerata fittiziamente esistente per cinque anni dopo la cancellazione dal registro delle imprese.

  • Rigettato
    Insussistenza presupposti fattuali per responsabilità del liquidatore

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non riguardasse la responsabilità personale del liquidatore, ma la società estinta.

  • Inammissibile
    Tardività dei motivi

    La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi presentati con la memoria in quanto tardivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 66
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo