Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1901, n. 534
Articolo 1
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22 gennaio 1902
Art. 2.

La presente legge andra' in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinati i confini dei due nuovi Comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1902