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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9KCRES00060/2024 TRIB. ERARIALI 2017
- ATTO RECUPERO n. T9KCRES00060/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: PER Società_1 S.R.L.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como emetta:
in via preliminare a) la pronuncia di nullità per violazione art. 42 DPR n. 600/1973 e art. 7 L. 212/2000;
b) la pronuncia di nullità per violazione procedimentale dell'art. 6 bis l. n. 212 /2000;
in via subordinata limitatamente al recupero del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta 2017 e compensato nel 2018, la pronuncia di intervenuta decadenza di cui all'art. 38 bis DPR n. 600/1973;
nel merito la pronuncia di illegittimità per errore di fatto nella valutazione dei progetti e quindi meritevoli del credito d'imposta R&S ex art. 3 D.L. n. 145/2013;
in via subordinata a) l'applicazione del beneficio dell'esenzione da sanzione ed interessi di cui all'art. 10 L. 212 / 2000 e dell'art. 5 D.Lgs. n. 472/1997;
b) nella gradata ipotesi di non applicazione del beneficio di cui sopra, l'applicazione della sanzione ridotta di cui alla lett. b) e c) del punto III di cui sopra.
Con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali e degli onorari.
PER LA RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como provveda a rigettare il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'atto di recupero di cui in epigrafe la società Ricorrente_1 SRL proponeva tempestivo ricorso deducendone l'illegittimità e per l'effetto, previa sospensione della sua esecutività, ne chiedeva l'annullamento con il favore delle spese adducendo tra l'altro in via preliminare, limitatamente al recupero del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta 2017 e compensato nel 2018, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 38 bis del DPR
n.600/1973 e nel merito l'errore di fatto nella valutazione dei progetti, di contro meritevoli del credito d'imposta
R&S ex art. 3 D.L. n.145/2013.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como sostenendo l'ineccepibilità del proprio operato e quindi chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese giudiziali ed in primis il rigetto dell'istanza cautelare, stante la carenza dei presupposti di legge.
Con ordinanza 28/8/2025 il collegio della sezione feriale - argomentando che andasse applicato il termine decadenziale quinquennale di cui alla lett. c) del comma 1 art. 38 bis del DPR n.600/1973 (il cui recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate scadeva il 31 dicembre 2023) - accoglieva l'istanza sospensiva previo rilascio di idonea garanzia, ai sensi del comma 5 dell'art. 47 del D.Lgs. n.546/1992 per la somma complessiva di € 63.550,00 (ndr. corrispondente all'importo del credito compensato nell'anno 2019 e alle sanzioni applicabili nella misura del 30%) nulla pronunciando sulle spese. All'udienza del 21/1/2026 le parti argomentavano i propri assunti, riportandosi alle conclusioni rassegnate in epigrafe, riservandosi il Collegio la decisione, assunta lo stesso giorno in camera di consiglio in cui veniva anche depositato il dispositivo della sentenza poi depositata telematicamente in data 18 febbraio 2026 e quindi nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto apparendo incontestabile, o comunque sostenibile, che:
*con l'atto impugnato l'Ufficio, pur non contestando la novità dei progetti, richiamando la nuova prassi della
Risoluzione 41/E/2022 differente dalla precedente, ha recuperato il credito d'imposta ivi maturato - e compensato nel successivo periodo d'imposta 2019 - perché le attività svolte dalla società non avrebbero costituito nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell'eccezione rilevante agli effetti del credito d'imposta, con la conseguente non eleggibilità al beneficio delle spese a esse correlate e considerate eleggibili dalla Società;
*con l'ordinanza nel sub procedimento cautelare il collegio ha sostanzialmente escluso che nella specie il credito dedotto dalla contribuente potesse ritenersi “inesistente”, quanto piuttosto di credito “non spettante”, rimarcando come la contestazione dell'Ufficio fosse frutto di una interpretazione di prassi successiva;
*trattandosi nella specie di un credito di imposta comunque spettante, diventa pertinente l'applicazione del termine quinquennale di cui alla lett. c) del comma 1 art. 38 bis del DPR n. 600/1973, credito di imposta utilizzato in compensazione nel 2018 il cui termine decadenziale dei cinque anni successivi scadeva nel
2023 derivandone che la notifica nel 2024 dell'atto contestato deve ritenersi tardiva;
*i progetti prototipali de quibus non riguardano in effetti “la forma esteriore o l'aspetto estetico del prodotto” ma la sua qualità intrinseca del tessuto innovato o di cui si progettava un'innovazione per il cui raggiungimento non può negarsi che si siano dovuti superare ostacoli di tipo scientifico o tecnologico se è vero che: a) il progetto “Stampa su velluto”, sviluppato dalla ricorrente nel 2018 trae spunto ed occasione dall'intento di creare un prodotto effettivamente innovativo, stampando su velluto un tessuto che uscisse dai canoni del disegno tradizionale scozzese con l'obiettivo di conferire un'immagine più contemporanea e più riconducibile alla tecnica jacquard che non alla tecnica di stampa: la principale criticità del progetto era la capacità di penetrazione del colore all'interno del pelo del velluto che ha portato all'utilizzo di prodotti chimici che aumentassero la penetrabilità del colore;
b) è stato necessaria un'accurata analisi e ricerca da parte dei tecnici della società per individuare la tipologia di tessuto più idonea al conseguimento degli obiettivi tecnici del progetto, scelta poi caduta sul velluto;
c) i tecnici aziendali e il management hanno poi dovuto procedere con la fase di disegno e messa a punto del motivo scozzese in versione contemporanea quindi alla fase di studio e messa a punto dei colori infine sperimentando test sia di natura qualitativa tecnica sia estetica di design, al fine di valutare la qualità dei campioni realizzati, salvo poi il progetto di stampa su velluto in lino essere abbandonato e poi ripreso solo su altre tipologie di materiali;
d) il progetto “Tessuto per esterno” sviluppato da Ricorrente_1 SRL sempre nel 2018 nasce dall'idea di creare un tessuto unico non ancora esistente sul mercato che unisse le performances indoor e outdoor a quelle di resistenza al fuoco, di qui lo sviluppo e lo studio di un tessuto che possedesse caratteristiche tipiche di resistenza agli agenti atmosferici e alle condizioni più gravose esterne al tempo stesso con caratteristiche di ignifugicità senza alcun tipo trattamento. eludendo il rischio che questi tessuti, come pure paventato, potessero risultare potenzialmente cancerogeni;
e) la realizzazione del progetto ha richiesto il superamento di una serie di criticità ed ostacoli tecnici affrontati nella fase sperimentale sino alla certificazione ufficiale del prodotto;
f) il progetto “Lane pelo lungo” ha comportato lo studio di un tessuto con l'impiego di lane pregiate (cashmere) a pelo molto lungo che conferisse al prodotto finale una sembianza animale, aggiungendovi l'innovativo utilizzo di filati sintetici in poliestere combinati con la lana;
g) molteplici risultano essere state le attività di ricerca come per la definizione di un tessuto che possedesse determinate specifiche tecniche, come per la messa a punto della fase di disegno nonché dello studio e messa a punto dei colori, affrontando criticità legate in particolar modo alle tecniche di tessitura ed al comportamento di fibre differenti (naturali e sintetiche) in fase di combinazione oltre allo studio per risolvere diverse criticitò individuando adattamenti ed aggiustamenti al telaio in fase di tessitura, con particolari regolazioni della macchina jacquard ed utilizzo delle pinze di tessitura ricorrendo a trattamenti superficiali necessari al fine di nobilitare il tessuto perché potesse rivestire peculiari caratteristiche tecniche quali resistenza all'usura, allo strappo, al calore ed al fuoco, senza però incidere sull'aspetto esteriore;
*le cennate circostanze comprovano come nella specie non si verta nell'ambito di progetti di mero “design e ideazione estetica” come tali attinenti all'aspetto esterno o estetico dei prodotti, quanto piuttosto nell'ambito di peculiari progetti evolutivi di prodotti legati ad elementi intrinsechi funzionali, tecnici o tecnologici, che appunto hanno richiesto il superamento di ostacoli di carattere scientifico e/o tecnologico: di qui gli estremi tutti per ritenere i progetti rientranti nell'ambito di quelli meritevoli del beneficio del credito d'imposta ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, nulla ostando anche la stessa nuova prassi della Risoluzione 41/E/2022.
Si profila consequenziale, accogliendosi il ricorso, per il principio della soccombenza, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese giudiziali le quali, comprendendosi quelle del sub procedimento cautelare, possono quantificarsi in € 2.500,00 oltre spese generali forfetarie al 15%, c.p.a. ed IVA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese giudiziali in favore della ricorrente per
€ 2.500,00 oltre accessori di legge (spese generali forfetarie al 15%, c.p.a. ed IVA).
Como 21 gennaio 2026.
Il Presidente del collegio est.
TO RA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9KCRES00060/2024 TRIB. ERARIALI 2017
- ATTO RECUPERO n. T9KCRES00060/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: PER Società_1 S.R.L.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como emetta:
in via preliminare a) la pronuncia di nullità per violazione art. 42 DPR n. 600/1973 e art. 7 L. 212/2000;
b) la pronuncia di nullità per violazione procedimentale dell'art. 6 bis l. n. 212 /2000;
in via subordinata limitatamente al recupero del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta 2017 e compensato nel 2018, la pronuncia di intervenuta decadenza di cui all'art. 38 bis DPR n. 600/1973;
nel merito la pronuncia di illegittimità per errore di fatto nella valutazione dei progetti e quindi meritevoli del credito d'imposta R&S ex art. 3 D.L. n. 145/2013;
in via subordinata a) l'applicazione del beneficio dell'esenzione da sanzione ed interessi di cui all'art. 10 L. 212 / 2000 e dell'art. 5 D.Lgs. n. 472/1997;
b) nella gradata ipotesi di non applicazione del beneficio di cui sopra, l'applicazione della sanzione ridotta di cui alla lett. b) e c) del punto III di cui sopra.
Con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali e degli onorari.
PER LA RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como provveda a rigettare il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'atto di recupero di cui in epigrafe la società Ricorrente_1 SRL proponeva tempestivo ricorso deducendone l'illegittimità e per l'effetto, previa sospensione della sua esecutività, ne chiedeva l'annullamento con il favore delle spese adducendo tra l'altro in via preliminare, limitatamente al recupero del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta 2017 e compensato nel 2018, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 38 bis del DPR
n.600/1973 e nel merito l'errore di fatto nella valutazione dei progetti, di contro meritevoli del credito d'imposta
R&S ex art. 3 D.L. n.145/2013.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como sostenendo l'ineccepibilità del proprio operato e quindi chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese giudiziali ed in primis il rigetto dell'istanza cautelare, stante la carenza dei presupposti di legge.
Con ordinanza 28/8/2025 il collegio della sezione feriale - argomentando che andasse applicato il termine decadenziale quinquennale di cui alla lett. c) del comma 1 art. 38 bis del DPR n.600/1973 (il cui recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate scadeva il 31 dicembre 2023) - accoglieva l'istanza sospensiva previo rilascio di idonea garanzia, ai sensi del comma 5 dell'art. 47 del D.Lgs. n.546/1992 per la somma complessiva di € 63.550,00 (ndr. corrispondente all'importo del credito compensato nell'anno 2019 e alle sanzioni applicabili nella misura del 30%) nulla pronunciando sulle spese. All'udienza del 21/1/2026 le parti argomentavano i propri assunti, riportandosi alle conclusioni rassegnate in epigrafe, riservandosi il Collegio la decisione, assunta lo stesso giorno in camera di consiglio in cui veniva anche depositato il dispositivo della sentenza poi depositata telematicamente in data 18 febbraio 2026 e quindi nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto apparendo incontestabile, o comunque sostenibile, che:
*con l'atto impugnato l'Ufficio, pur non contestando la novità dei progetti, richiamando la nuova prassi della
Risoluzione 41/E/2022 differente dalla precedente, ha recuperato il credito d'imposta ivi maturato - e compensato nel successivo periodo d'imposta 2019 - perché le attività svolte dalla società non avrebbero costituito nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell'eccezione rilevante agli effetti del credito d'imposta, con la conseguente non eleggibilità al beneficio delle spese a esse correlate e considerate eleggibili dalla Società;
*con l'ordinanza nel sub procedimento cautelare il collegio ha sostanzialmente escluso che nella specie il credito dedotto dalla contribuente potesse ritenersi “inesistente”, quanto piuttosto di credito “non spettante”, rimarcando come la contestazione dell'Ufficio fosse frutto di una interpretazione di prassi successiva;
*trattandosi nella specie di un credito di imposta comunque spettante, diventa pertinente l'applicazione del termine quinquennale di cui alla lett. c) del comma 1 art. 38 bis del DPR n. 600/1973, credito di imposta utilizzato in compensazione nel 2018 il cui termine decadenziale dei cinque anni successivi scadeva nel
2023 derivandone che la notifica nel 2024 dell'atto contestato deve ritenersi tardiva;
*i progetti prototipali de quibus non riguardano in effetti “la forma esteriore o l'aspetto estetico del prodotto” ma la sua qualità intrinseca del tessuto innovato o di cui si progettava un'innovazione per il cui raggiungimento non può negarsi che si siano dovuti superare ostacoli di tipo scientifico o tecnologico se è vero che: a) il progetto “Stampa su velluto”, sviluppato dalla ricorrente nel 2018 trae spunto ed occasione dall'intento di creare un prodotto effettivamente innovativo, stampando su velluto un tessuto che uscisse dai canoni del disegno tradizionale scozzese con l'obiettivo di conferire un'immagine più contemporanea e più riconducibile alla tecnica jacquard che non alla tecnica di stampa: la principale criticità del progetto era la capacità di penetrazione del colore all'interno del pelo del velluto che ha portato all'utilizzo di prodotti chimici che aumentassero la penetrabilità del colore;
b) è stato necessaria un'accurata analisi e ricerca da parte dei tecnici della società per individuare la tipologia di tessuto più idonea al conseguimento degli obiettivi tecnici del progetto, scelta poi caduta sul velluto;
c) i tecnici aziendali e il management hanno poi dovuto procedere con la fase di disegno e messa a punto del motivo scozzese in versione contemporanea quindi alla fase di studio e messa a punto dei colori infine sperimentando test sia di natura qualitativa tecnica sia estetica di design, al fine di valutare la qualità dei campioni realizzati, salvo poi il progetto di stampa su velluto in lino essere abbandonato e poi ripreso solo su altre tipologie di materiali;
d) il progetto “Tessuto per esterno” sviluppato da Ricorrente_1 SRL sempre nel 2018 nasce dall'idea di creare un tessuto unico non ancora esistente sul mercato che unisse le performances indoor e outdoor a quelle di resistenza al fuoco, di qui lo sviluppo e lo studio di un tessuto che possedesse caratteristiche tipiche di resistenza agli agenti atmosferici e alle condizioni più gravose esterne al tempo stesso con caratteristiche di ignifugicità senza alcun tipo trattamento. eludendo il rischio che questi tessuti, come pure paventato, potessero risultare potenzialmente cancerogeni;
e) la realizzazione del progetto ha richiesto il superamento di una serie di criticità ed ostacoli tecnici affrontati nella fase sperimentale sino alla certificazione ufficiale del prodotto;
f) il progetto “Lane pelo lungo” ha comportato lo studio di un tessuto con l'impiego di lane pregiate (cashmere) a pelo molto lungo che conferisse al prodotto finale una sembianza animale, aggiungendovi l'innovativo utilizzo di filati sintetici in poliestere combinati con la lana;
g) molteplici risultano essere state le attività di ricerca come per la definizione di un tessuto che possedesse determinate specifiche tecniche, come per la messa a punto della fase di disegno nonché dello studio e messa a punto dei colori, affrontando criticità legate in particolar modo alle tecniche di tessitura ed al comportamento di fibre differenti (naturali e sintetiche) in fase di combinazione oltre allo studio per risolvere diverse criticitò individuando adattamenti ed aggiustamenti al telaio in fase di tessitura, con particolari regolazioni della macchina jacquard ed utilizzo delle pinze di tessitura ricorrendo a trattamenti superficiali necessari al fine di nobilitare il tessuto perché potesse rivestire peculiari caratteristiche tecniche quali resistenza all'usura, allo strappo, al calore ed al fuoco, senza però incidere sull'aspetto esteriore;
*le cennate circostanze comprovano come nella specie non si verta nell'ambito di progetti di mero “design e ideazione estetica” come tali attinenti all'aspetto esterno o estetico dei prodotti, quanto piuttosto nell'ambito di peculiari progetti evolutivi di prodotti legati ad elementi intrinsechi funzionali, tecnici o tecnologici, che appunto hanno richiesto il superamento di ostacoli di carattere scientifico e/o tecnologico: di qui gli estremi tutti per ritenere i progetti rientranti nell'ambito di quelli meritevoli del beneficio del credito d'imposta ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, nulla ostando anche la stessa nuova prassi della Risoluzione 41/E/2022.
Si profila consequenziale, accogliendosi il ricorso, per il principio della soccombenza, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese giudiziali le quali, comprendendosi quelle del sub procedimento cautelare, possono quantificarsi in € 2.500,00 oltre spese generali forfetarie al 15%, c.p.a. ed IVA.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese giudiziali in favore della ricorrente per
€ 2.500,00 oltre accessori di legge (spese generali forfetarie al 15%, c.p.a. ed IVA).
Como 21 gennaio 2026.
Il Presidente del collegio est.
TO RA