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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2867/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16997/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029925659 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2895/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Giugliano in Campania e l'Agenzia delle Entrate NE. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate NE si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La Regione Campania è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli atti sottesi, la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate NE evidenzia che la cartella di pagamento prodromica è stata ritualmente notificata e che l'atto è adeguatamente motivato;
quindi chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Con una memoria il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al giudizio.
Il procedimento va dichiarato estinto per l'intervenuta rinuncia all'azione. Non ignora questo giudice che l'art. 44 D.L.vo 546/92 dispone che “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”. Tuttavia, deve ritenersi che nel caso di specie non sussista un concreto interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata.
L'intervenuta rinuncia al giudizio costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO CO
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16997/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029925659 000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2895/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Giugliano in Campania e l'Agenzia delle Entrate NE. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate NE si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La Regione Campania è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli atti sottesi, la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate NE evidenzia che la cartella di pagamento prodromica è stata ritualmente notificata e che l'atto è adeguatamente motivato;
quindi chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Con una memoria il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al giudizio.
Il procedimento va dichiarato estinto per l'intervenuta rinuncia all'azione. Non ignora questo giudice che l'art. 44 D.L.vo 546/92 dispone che “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”. Tuttavia, deve ritenersi che nel caso di specie non sussista un concreto interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata.
L'intervenuta rinuncia al giudizio costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO CO