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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene trattata la causa civile iscritta al n.
663/2024 R.G.
È comparso, per la parte ricorrente, l'avv. NUNZIATINA CASTROVINCI in sostituzione dell'avv. GRAZIELLA COLLOVÀ, la quale si riporta al preverbale del
27/02/2025 che qui deve intendersi trascritto e precisa le conclusioni.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 663/2024 R.G.
TRA nato a [...] il [...] ivi residente in Parte_1
Via T. Forno n. 45 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Capo CodiceFiscale_1
d'Orlando, via F. Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Graziella Collovà che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
)
[...]
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 13 giugno 2024 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso di essere proprietario di un Controparte_1 appartamento sito al secondo piano del fabbricato sito in Capo d'Orlando, via
Umberto n. 59 (individuato in catasto al foglio 1, particella 320 sub. 8), ne chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile occupato senza alcun valido titolo nonché al risarcimento dei danni. Fissata l'udienza di comparizione, veniva dichiarata la contumacia del resistente e la causa era istruita a mezzo di prove orali.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalla parte e previa discussione orale.
2. – Secondo la giurisprudenza di legittimità va qualificata come azione non di restituzione, ma di rivendicazione quella volta ad ottenere la condanna al rilascio di un immobile illegittimamente occupato, “con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass., S.U.,
n. 7305/2014). Nella specie è lo stesso attore a dichiarare che controparte occupa l'appartamento in difetto di un valido contratto di locazione (“sebbene al momento dell'incontro col proprietario l'GN si fosse impegnato a sottoscrivere il contratto di locazione, immediatamente dopo, forte del fatto che il lo aveva lasciato nell'appartamento, accampando Pt_2 innumerevoli scuse, si è illegittimamente rifiutato di sottoscrivere il contratto di locazione, adducendo impegni vari e continuando a dare appuntamenti a cui puntualmente non si presentava. Vani sono stati, quindi, tutti i tentativi posti in essere dall'esponente per contattare l'GN e formalizzare il contratto”) e a sostenere di essere titolare dell'appartamento in forza di denunce di successione dei propri genitori, che ha pure versato in atti.
Peraltro, se anche si volesse condividere la prospettazione contenuta nelle note depositate il 27 febbraio 2025 e richiamate all'odierna udienza, un eventuale contratto di locazione ad uso abitativo stipulato verbalmente e non seguito da un accordo in forma scritta sarebbe nullo – quindi tamquam non esset – e pertanto il difetto originario di un titolo idoneo a legittimare il possesso (rectius la detenzione) in capo al convenuto contumace porterebbe comunque a qualificare l'azione esperita da Parte_1 come rivendica.
Ora, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “[l]a denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali - non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene”, ma essa ha nondimeno precisato che “in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa”
(Cass., n. 15716/2002).
Infatti, l'omessa costituzione del resistente se, da un lato, non integra gli estremi della non contestazione ex art. 115 c.p.c., dall'altro, non consente all'occupante rimasto inerte di smentire la titolarità del bene in capo al ricorrente né di eccepire fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto.
Peraltro, la titolarità dell'appartamento in capo a e l'occupazione Parte_1 abusiva da parte di trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi Controparte_1 escussi.
fratello del ricorrente, ha confermato di aver consegnato Persona_1
l'immobile a tale “previa autorizzazione di mio fratello Persona_2 Parte_1 che in quel momento si trovava fuori sede” e che, alla sua presenza, il “informava mio Pt_2 fratello che avrebbe lasciato l'appartamento e che avrebbe ospitato per qualche giorno il sig. CP_1
, specificando altresì che “il signor è stato più volte invitato da mio fratello a
[...] CP_1 rilasciare l'appartamento ma lo stesso si rifiutava ed una volta ha impedito a quest'ultimo di entrare in casa con un tecnico ribadendo che fin quando lui fosse rimasto in casa non avrebbe fatto entrare nessuno”.
La teste ha pure dichiarato: “[m]i risulta che il sig. ha comunicato Testimone_1 Pt_2 al sig. che aveva bisogno di un appartamento e Parte_1 Controparte_1 Parte_1 gli ha concesso di abitare il suo appartamento, a condizione di formalizzare un contratto di affitto”, specificando altresì “sono stata io stessa a vedere l'GN utilizzare la terrazza posta al piano superiore dell'appartamento” e che “spesso il sig. veniva all'enoteca dove Parte_1 lavoravo ed era disperato perché aveva più volte invitato l'GN a lasciare l'appartamento senza alcun successo”.
Non sussistendo alcuna causa giustificativa in forza della quale il convenuto detenga il bene, deve essere accolta la domanda di rilascio.
va dunque condannato a rilasciare l'appartamento in Capo Controparte_1
d'Orlando, via Umberto n. 59, posto al secondo piano e identificato in Catasto al foglio 1, particella 320 sub. 8, detenuto sine titulo. Nulla spetta a parte attrice a titolo di risarcimento.
Come chiarito anche dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sentenze n. 366/2024 e n.
997/2023) per potersi risarcire il danno da occupazione abusiva tra privati non è sufficiente dedurre sic et simpliciter la violazione del diritto di godere della cosa, poiché ciò attiene ancora all'evento di danno, ma è indispensabile allegare la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte n. 33645 del 15 novembre 2022, il “non uso”, pur se è una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà, non è suscettibile di risarcimento.
Il danno conseguenza può atteggiarsi come “perdita subita”, la quale attiene al godimento diretto o indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri) e non alla vendita, oppure quale “mancato guadagno”, che attiene, questo sì, alla vendita, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato.
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto la “perdita subita”, l'attore avrà l'onere di allegare la concreta possibilità di esercizio del godimento che è andata perduta a causa dell'altrui occupazione senza titolo, mentre se ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Sia nell'uno, che nell'altro caso, qualora sorga contesa in relazione al fatto costitutivo del danno conseguenza (perdita subita o, rispettivamente, mancato guadagno) allegato dall'attore, l'onus probandi può essere assolto da costui ricorrendo alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o alle presunzioni semplici.
Secondo le Sezioni Unite, per un criterio di normalità, sul piano pratico avviene che nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita è maggiormente ricorrente l'onere di contestazione gravante sul convenuto, mentre nelle controversie inerenti al mancato guadagno, è maggiormente ricorrente l'onere probatorio in capo all'attore
(essendo le occasioni di guadagno normalmente ignote alla controparte, a differenza della possibilità di godere – direttamente o indirettamente – del bene di cui si è proprietari), ed è in questo senso che deve essere intesa – precisa il Giudice di legittimità - la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e
“danno presunto” (ma non certo “danno in re ipsa” che non ha trovato per nulla ingresso nel dictum delle Sezioni Unite) emerse nella giurisprudenza della seconda sezione civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, ad una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva.
In definitiva le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Nella specie l'attore non ha dedotto quale sia stata la concreta possibilità di esercizio del godimento, diretto o indiretto dell'immobile, venuta meno a seguito dell'occupazione dello stesso da parte dell'GN né, invero, ha rigorosamente dimostrato che i costi connessi all'utenza elettrica siano maturati nel periodo in cui controparte ha iniziato l'occupazione in difetto di titolo. Stante la qualificazione dell'azione non può pronunciarsi condanna al pagamento di alcun canone non riscosso, il cui ammontare specifico non è stato peraltro neppure confermato dalla prova testimoniale raccolta. La domanda risarcitoria va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per metà, mentre l'altra metà va posta a carico del resistente contumace e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 663/2024 R.G. promossa da nei confronti di , già Parte_1 Controparte_1 dichiarato contumace, così decide:
1) ordina ad il rilascio dell'appartamento in Capo Controparte_1
d'Orlando, via Umberto n. 59, posto al secondo piano e identificato in Catasto al foglio 1, particella 320 sub. 8;
2) rigetta la domanda risarcitoria;
3) condanna a rifondere a metà Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 1.416,34 (di cui € 1.270 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene trattata la causa civile iscritta al n.
663/2024 R.G.
È comparso, per la parte ricorrente, l'avv. NUNZIATINA CASTROVINCI in sostituzione dell'avv. GRAZIELLA COLLOVÀ, la quale si riporta al preverbale del
27/02/2025 che qui deve intendersi trascritto e precisa le conclusioni.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 663/2024 R.G.
TRA nato a [...] il [...] ivi residente in Parte_1
Via T. Forno n. 45 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Capo CodiceFiscale_1
d'Orlando, via F. Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Graziella Collovà che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
)
[...]
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 13 giugno 2024 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso di essere proprietario di un Controparte_1 appartamento sito al secondo piano del fabbricato sito in Capo d'Orlando, via
Umberto n. 59 (individuato in catasto al foglio 1, particella 320 sub. 8), ne chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile occupato senza alcun valido titolo nonché al risarcimento dei danni. Fissata l'udienza di comparizione, veniva dichiarata la contumacia del resistente e la causa era istruita a mezzo di prove orali.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalla parte e previa discussione orale.
2. – Secondo la giurisprudenza di legittimità va qualificata come azione non di restituzione, ma di rivendicazione quella volta ad ottenere la condanna al rilascio di un immobile illegittimamente occupato, “con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass., S.U.,
n. 7305/2014). Nella specie è lo stesso attore a dichiarare che controparte occupa l'appartamento in difetto di un valido contratto di locazione (“sebbene al momento dell'incontro col proprietario l'GN si fosse impegnato a sottoscrivere il contratto di locazione, immediatamente dopo, forte del fatto che il lo aveva lasciato nell'appartamento, accampando Pt_2 innumerevoli scuse, si è illegittimamente rifiutato di sottoscrivere il contratto di locazione, adducendo impegni vari e continuando a dare appuntamenti a cui puntualmente non si presentava. Vani sono stati, quindi, tutti i tentativi posti in essere dall'esponente per contattare l'GN e formalizzare il contratto”) e a sostenere di essere titolare dell'appartamento in forza di denunce di successione dei propri genitori, che ha pure versato in atti.
Peraltro, se anche si volesse condividere la prospettazione contenuta nelle note depositate il 27 febbraio 2025 e richiamate all'odierna udienza, un eventuale contratto di locazione ad uso abitativo stipulato verbalmente e non seguito da un accordo in forma scritta sarebbe nullo – quindi tamquam non esset – e pertanto il difetto originario di un titolo idoneo a legittimare il possesso (rectius la detenzione) in capo al convenuto contumace porterebbe comunque a qualificare l'azione esperita da Parte_1 come rivendica.
Ora, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “[l]a denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali - non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene”, ma essa ha nondimeno precisato che “in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa”
(Cass., n. 15716/2002).
Infatti, l'omessa costituzione del resistente se, da un lato, non integra gli estremi della non contestazione ex art. 115 c.p.c., dall'altro, non consente all'occupante rimasto inerte di smentire la titolarità del bene in capo al ricorrente né di eccepire fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto.
Peraltro, la titolarità dell'appartamento in capo a e l'occupazione Parte_1 abusiva da parte di trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi Controparte_1 escussi.
fratello del ricorrente, ha confermato di aver consegnato Persona_1
l'immobile a tale “previa autorizzazione di mio fratello Persona_2 Parte_1 che in quel momento si trovava fuori sede” e che, alla sua presenza, il “informava mio Pt_2 fratello che avrebbe lasciato l'appartamento e che avrebbe ospitato per qualche giorno il sig. CP_1
, specificando altresì che “il signor è stato più volte invitato da mio fratello a
[...] CP_1 rilasciare l'appartamento ma lo stesso si rifiutava ed una volta ha impedito a quest'ultimo di entrare in casa con un tecnico ribadendo che fin quando lui fosse rimasto in casa non avrebbe fatto entrare nessuno”.
La teste ha pure dichiarato: “[m]i risulta che il sig. ha comunicato Testimone_1 Pt_2 al sig. che aveva bisogno di un appartamento e Parte_1 Controparte_1 Parte_1 gli ha concesso di abitare il suo appartamento, a condizione di formalizzare un contratto di affitto”, specificando altresì “sono stata io stessa a vedere l'GN utilizzare la terrazza posta al piano superiore dell'appartamento” e che “spesso il sig. veniva all'enoteca dove Parte_1 lavoravo ed era disperato perché aveva più volte invitato l'GN a lasciare l'appartamento senza alcun successo”.
Non sussistendo alcuna causa giustificativa in forza della quale il convenuto detenga il bene, deve essere accolta la domanda di rilascio.
va dunque condannato a rilasciare l'appartamento in Capo Controparte_1
d'Orlando, via Umberto n. 59, posto al secondo piano e identificato in Catasto al foglio 1, particella 320 sub. 8, detenuto sine titulo. Nulla spetta a parte attrice a titolo di risarcimento.
Come chiarito anche dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sentenze n. 366/2024 e n.
997/2023) per potersi risarcire il danno da occupazione abusiva tra privati non è sufficiente dedurre sic et simpliciter la violazione del diritto di godere della cosa, poiché ciò attiene ancora all'evento di danno, ma è indispensabile allegare la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte n. 33645 del 15 novembre 2022, il “non uso”, pur se è una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà, non è suscettibile di risarcimento.
Il danno conseguenza può atteggiarsi come “perdita subita”, la quale attiene al godimento diretto o indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri) e non alla vendita, oppure quale “mancato guadagno”, che attiene, questo sì, alla vendita, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato.
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto la “perdita subita”, l'attore avrà l'onere di allegare la concreta possibilità di esercizio del godimento che è andata perduta a causa dell'altrui occupazione senza titolo, mentre se ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Sia nell'uno, che nell'altro caso, qualora sorga contesa in relazione al fatto costitutivo del danno conseguenza (perdita subita o, rispettivamente, mancato guadagno) allegato dall'attore, l'onus probandi può essere assolto da costui ricorrendo alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o alle presunzioni semplici.
Secondo le Sezioni Unite, per un criterio di normalità, sul piano pratico avviene che nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita è maggiormente ricorrente l'onere di contestazione gravante sul convenuto, mentre nelle controversie inerenti al mancato guadagno, è maggiormente ricorrente l'onere probatorio in capo all'attore
(essendo le occasioni di guadagno normalmente ignote alla controparte, a differenza della possibilità di godere – direttamente o indirettamente – del bene di cui si è proprietari), ed è in questo senso che deve essere intesa – precisa il Giudice di legittimità - la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e
“danno presunto” (ma non certo “danno in re ipsa” che non ha trovato per nulla ingresso nel dictum delle Sezioni Unite) emerse nella giurisprudenza della seconda sezione civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, ad una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva.
In definitiva le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Nella specie l'attore non ha dedotto quale sia stata la concreta possibilità di esercizio del godimento, diretto o indiretto dell'immobile, venuta meno a seguito dell'occupazione dello stesso da parte dell'GN né, invero, ha rigorosamente dimostrato che i costi connessi all'utenza elettrica siano maturati nel periodo in cui controparte ha iniziato l'occupazione in difetto di titolo. Stante la qualificazione dell'azione non può pronunciarsi condanna al pagamento di alcun canone non riscosso, il cui ammontare specifico non è stato peraltro neppure confermato dalla prova testimoniale raccolta. La domanda risarcitoria va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per metà, mentre l'altra metà va posta a carico del resistente contumace e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 663/2024 R.G. promossa da nei confronti di , già Parte_1 Controparte_1 dichiarato contumace, così decide:
1) ordina ad il rilascio dell'appartamento in Capo Controparte_1
d'Orlando, via Umberto n. 59, posto al secondo piano e identificato in Catasto al foglio 1, particella 320 sub. 8;
2) rigetta la domanda risarcitoria;
3) condanna a rifondere a metà Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 1.416,34 (di cui € 1.270 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi