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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/12/2025, n. 9893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9893 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1492 degli affari contenziosi dell'anno 2024 rimessa in decisione il 25.11.2025 vertente
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, anche C.F._2 disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione dall'avv. Mario Manzo e dall'avv. Antonella Capaccio (c.f.:
) con domicilio in Battipaglia via Trieste n. 2 C.F._3 opponenti
E
(cod. fisc. e p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Ing. procuratore della predetta società in Controparte_2 forza di procura rilasciata per atto con sottscrizioni autenticate dal Dott. Notaio in Milano, del 27/9/2023 (rep. Persona_1
n. 40947 – racc. n. 19197), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv. Francesco Ferroni (cod. fisc.
– pec: ) e C.F._4 Email_1
Avv. Stefania Gaiba (cod. fisc. – pec: C.F._5
), ed elettivamente domiciliata agli Email_2 indirizzi pec sopra indicati e risultante dai pubblici registri, in forza del mandato depositato nel fascicolo telematico pagina 1 di 9 opposta
Conclusioni per gli opponenti
Voglia l'On.le Giudice adito disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi impugnati nei confronti degli opponenti, per tutte le motivazioni esposte ed articolate nell'atto di opposizione;
in via preliminare, dichiararsi incompetente territorialmente a favore del Tribunale di Cassino, per tutte le motivazioni su esposte e, per l'effetto rimettere le parti in causa innanzi al suddetto
Tribunale; verificata la sussistenza di clausole abusive nel contratto fideiussorio, sulla scorta del quale sono stati resi i titoli esecutivi per cui è causa, rimettere in termini gli odierni opponenti per la proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 cpc
In ogni caso condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo.
Conclusioni per l'opposta
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contraris reiectis,
a) In via preliminare, accertare il difetto della qualifica di consumatore in capo ad entrambi gli attori e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano;
b) Nel merito, accertare l'assenza dei presupposti per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., per tutti i motivi sopra esposti;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accertati i presupposti per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva del decreto n. 8884/2022 del
31/5/2022 (RG n. 18262/2022) limitatamente all'ingiunta Parte_2
.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15 %, CPA ed IVA”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da e Parte_1 [...] mediante “ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO” Parte_2 per chiedere:
a) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi, per tutte le ragioni su esposte;
b) in via preliminare, dichiararsi incompetente territorialmente a favore del Tribunale di Cassino, per tutte le motivazioni su esposte e, per l'effetto rimettere le parti in causa innanzi al suddetto
Tribunale;
c) In ogni caso: verificata la sussistenza di clausole abusive nel contratto fideiussorio, sulla scorta del quale sono stati resi i titoli esecutivi per cui è causa, rimettere in termini gli odierni opponenti per la proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Parte opponente deduceva, in particolare: che ai sig.ri e Pt_1 [...]
, in qualità di fideiussori della PRO.LAV. s.r.l., era stato Pt_2 notificato da (di seguito anche un atto Controparte_1 CP_1 di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n. 8884/2022, non opposto, emesso dal Tribunale di Milano il 31.05.2022, dell'importo di € 589.960,00, e sul decreto n. 2191/2023, non opposto, emesso dal
Tribunale di Milano il 27.01.2023, dell'importo di € 103.423,11; che, in particolare, i decreti erano stati ottenuti da in CP_1 accoglimento dell'azione di regresso esercitata a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria per cauzione n. 1794201, rilasciata nell'interesse della contraente PRO.LAV. s.r.l., in favore del rispetto alla quale gli Parte_3 opponenti avevano rilasciato fideiussione;
che i decreti non contenevano alcuna motivazione in ordine alla qualifica, come consumatori o professionisti, dei fideiussori, né in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive;
che entrambi gli ingiunti erano consumatori al momento della sottoscrizione del contratto di fideiussione;
che pertanto sussisteva l'incompetenza del Tribunale di
Milano ad emettere i decreti;
che infatti gli opponenti erano pagina 3 di 9 residenti ad Itri e pertanto era competente inderogabilmente il
Tribunale di Cassino;
che il contratto di fideiussione conteneva clausole abusive e nulle per contrarietà alla normativa antitrust.
costituendosi, chiedeva che l'opposizione Controparte_1 fosse dichiarata inammissibile in quanto gli opponenti non potevano essere ritenuti consumatori.
Con provvedimento del 31.01.2024 il Giudice dell'esecuzione riqualificava l'atto di opposizione a precetto come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. richiamando la nota sentenza Cass. Civ.
S.U. Sent. n. 9479/2023.
Giova premettere che quanto in essa statuito è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati tra professionista e consumatore, come espressamente chiarito nella pronuncia. Si legge infatti (par. 3.1, pag. 8): “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale”.
Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C-
693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, Controparte_3 dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle
Sezioni Unite, affermava che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole pagina 4 di 9 abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.
Si ritiene pertanto che i principi espressi dalla Sezioni Unite e le indicazioni conseguentemente fornite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva
93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo a tutela dell'ingiunto qualificabile come consumatore. Solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, la Corte è intervenuta fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650
c.p.c., ritenendo il principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
Tanto premesso, come noto, “la nozione di “consumatore”, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo
(v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14,
pagina 5 di 9 EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. (Cass. 1666/2020).
Quanto sopra comporta in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione proposta da considerato che, al CP_4 momento della sottoscrizione della fideiussione, avvenuta in data
22/7/2021 (parte opposta doc. 3), lo stesso ricopriva la carica sociale di Amministratore Unico della PRO.LAV s.r.l. (nomina del
24/2/2014, documenti 7, 22 parte opposta).
Non risulta invece che la signora all'epoca del rilascio Pt_2 della fideiussione avesse ruoli all'interno della società PRO.LAV.
s.r.l. o detenesse partecipazioni in essa;
ciò non impedisce tuttavia di ritenere che la stessa abbia agito per finalità inerenti all'attività professionale svolta.
Infatti, “ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale.” (tra le altre Cass. 8419/2019).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, sin dalla comparsa di costituzione parte opposta deduceva che la sig.ra aveva partecipato a diverse Parte_2 iniziative imprenditoriali del coniuge ed in particolare era stata socia accomandante della Cajeta Costruzioni s.r.l., della quale era procuratore speciale e della Parte_1 [...] ed aveva ricoperto, prima del Controparte_5 sig. , la carica di amministratore della Pt_1 Controparte_6
[...]
La circostanza non veniva contestata da parte opponente che si limitava a dedurre, sul punto, l'irrilevanza della stessa, trattandosi di “società che nulla hanno a che vedere con la debitrice”.
Ebbene, in esito all'istruttoria, sia pure solo documentale, svolta nel presente giudizio, emergevano invece collegamenti tra le società sopra citate e la PRO.LAV. s.r.l., tali da far ritenere che la fideiussione prestata in favore di quest'ultima dalla sig.ra Pt_2 fosse funzionale all'attività d'impresa complessivamente intrapresa dai due coniugi mediante plurime società.
In particolare, risulta in tal senso significativo il contratto stipulato il 3.02.2022, pochi mesi dopo il rilascio della fideiussione, tra la società PRO.LAV. s.r.l. e la
[...]
sottoscritto anche dalla sig.ra Controparte_5 Controparte_5 in qualità di socio accomandante (doc. 24 parte Parte_2 opposta).
Con tale contratto, in particolare, la PRO.LAV. s.r.l. affittava alla
“impresa recentemente costituita con Controparte_5
l'intento di operare nel medesimo settore… il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di impresa di costruzioni di edifici residenziali e non, rientranti nella categoria di opere generali e specializzate OG1, nonché dell'attività di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela nella categoria di opere generali e specializzate OG2”, e dunque il ramo deputato anche alla realizzazione dell'intervento oggetto del contratto di appalto pagina 7 di 9 tra la PRO.LAV. srl e il garantito Parte_3 da . CP_1
Ugualmente significativa risulta la partecipazione della signora
[...]
alla società nella quale la medesima Pt_2 Controparte_6 ricopriva la carica di amministratore unico fino al 22/10/2013 (doc.
25, parte opposta), sostituita poi dal marito Parte_1
In particolare, parte opposta, con la memoria n. 2 deduceva e dimostrava allegando la visura della (doc. 25 Controparte_6 parte opposta), che il Curatore della PRO.LAV. chiedeva ed otteneva un sequestro giudiziario, emesso con ordinanza del 4/10/2023, nei confronti della quota pari al 51% del capitale sociale della
[...]
in danno di CP_6 Parte_2
La circostanza non veniva in alcun modo contestata da parte opponente e, per maggiori chiarimenti, in accoglimento dell'istanza avanzata da
, veniva disposta l'acquisizione della relazione ex art. 33 L.F. CP_1 relativa al fallimento della PRO.LAV. s.r.l.
Sebbene l'ordine sia rimasto inevaso, e non sia stato invero prodotto il provvedimento di rigetto del Giudice delegato, in quanto il doc 27 allegato da risulta incompleto, l'esistenza del sequestro a CP_1 carico della sig.ra ed in favore del fallimento PRO.LAV. Pt_2
s.r.l. delle quote della è già di per sé Controparte_6 indicativo del collegamento tra l'opponente e la prima società per il tramite della seconda.
Invero, solo in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente, tale collegamento risultava definitivamente chiarito da parte opposta mediante la produzione del doc 28 dal quale risultava che il sequestro era relativo “ad € 5.100,00 corrispondente al 51% del capitale sociale risultante alla data di iscrizione della revocatoria
(10/5/2023) sulla quota già di proprietà della sig.ra Parte_2
in quanto la Pro.Lav. s.r.l. aveva trasferito le sue quote
[...]
Cont della . alla Sig.ra (doc. 28 parte Controparte_6 Pt_2 opposta).
In ogni caso, le evidenze documentali acquisite nella fase pagina 8 di 9 istruttoria, come detto, unitamente alla mancata specifica presa di posizione da parte degli opponenti sulle circostanze dedotte da CP_1 in merito ai collegamenti tra le diverse società, consentono di ritenere provato che la sig.ra non fosse estranea Pt_2 all'attività di impresa svolta dal marito per il tramite, tra le altre, della società PRO.LAV, ma anzi ne abbia preso parte attivamente detenendo partecipazioni e assumendo funzioni gestorie in società fortemente connesse con la società garantita.
Deve pertanto concludersi che anche il rilascio della fideiussione in favore della PRO.LAV da parte della si.ra sia riconducibile Pt_2
a tale ambito professionale e non a quello strettamente personale riconducibile unicamente al rapporto di coniugio con il sig. Pt_1
Per quanto sopra, anche l'opposizione avanzata dalla sig.ra di Pt_2 deve essere dichiara inammissibile, non avendo la stessa rilasciato la fideiussione per cui è causa in qualità di consumatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del dm. 147/2022 ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da e Parte_1
; Parte_2 condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 29.193,00 per compensi Controparte_1 oltre iva c.p.a. e rimb forf come per legge.
Così deciso in Milano il 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1492 degli affari contenziosi dell'anno 2024 rimessa in decisione il 25.11.2025 vertente
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, anche C.F._2 disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione dall'avv. Mario Manzo e dall'avv. Antonella Capaccio (c.f.:
) con domicilio in Battipaglia via Trieste n. 2 C.F._3 opponenti
E
(cod. fisc. e p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Ing. procuratore della predetta società in Controparte_2 forza di procura rilasciata per atto con sottscrizioni autenticate dal Dott. Notaio in Milano, del 27/9/2023 (rep. Persona_1
n. 40947 – racc. n. 19197), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv. Francesco Ferroni (cod. fisc.
– pec: ) e C.F._4 Email_1
Avv. Stefania Gaiba (cod. fisc. – pec: C.F._5
), ed elettivamente domiciliata agli Email_2 indirizzi pec sopra indicati e risultante dai pubblici registri, in forza del mandato depositato nel fascicolo telematico pagina 1 di 9 opposta
Conclusioni per gli opponenti
Voglia l'On.le Giudice adito disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi impugnati nei confronti degli opponenti, per tutte le motivazioni esposte ed articolate nell'atto di opposizione;
in via preliminare, dichiararsi incompetente territorialmente a favore del Tribunale di Cassino, per tutte le motivazioni su esposte e, per l'effetto rimettere le parti in causa innanzi al suddetto
Tribunale; verificata la sussistenza di clausole abusive nel contratto fideiussorio, sulla scorta del quale sono stati resi i titoli esecutivi per cui è causa, rimettere in termini gli odierni opponenti per la proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 cpc
In ogni caso condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo.
Conclusioni per l'opposta
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contraris reiectis,
a) In via preliminare, accertare il difetto della qualifica di consumatore in capo ad entrambi gli attori e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano;
b) Nel merito, accertare l'assenza dei presupposti per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., per tutti i motivi sopra esposti;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accertati i presupposti per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva del decreto n. 8884/2022 del
31/5/2022 (RG n. 18262/2022) limitatamente all'ingiunta Parte_2
.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15 %, CPA ed IVA”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da e Parte_1 [...] mediante “ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO” Parte_2 per chiedere:
a) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi, per tutte le ragioni su esposte;
b) in via preliminare, dichiararsi incompetente territorialmente a favore del Tribunale di Cassino, per tutte le motivazioni su esposte e, per l'effetto rimettere le parti in causa innanzi al suddetto
Tribunale;
c) In ogni caso: verificata la sussistenza di clausole abusive nel contratto fideiussorio, sulla scorta del quale sono stati resi i titoli esecutivi per cui è causa, rimettere in termini gli odierni opponenti per la proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Parte opponente deduceva, in particolare: che ai sig.ri e Pt_1 [...]
, in qualità di fideiussori della PRO.LAV. s.r.l., era stato Pt_2 notificato da (di seguito anche un atto Controparte_1 CP_1 di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n. 8884/2022, non opposto, emesso dal Tribunale di Milano il 31.05.2022, dell'importo di € 589.960,00, e sul decreto n. 2191/2023, non opposto, emesso dal
Tribunale di Milano il 27.01.2023, dell'importo di € 103.423,11; che, in particolare, i decreti erano stati ottenuti da in CP_1 accoglimento dell'azione di regresso esercitata a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria per cauzione n. 1794201, rilasciata nell'interesse della contraente PRO.LAV. s.r.l., in favore del rispetto alla quale gli Parte_3 opponenti avevano rilasciato fideiussione;
che i decreti non contenevano alcuna motivazione in ordine alla qualifica, come consumatori o professionisti, dei fideiussori, né in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive;
che entrambi gli ingiunti erano consumatori al momento della sottoscrizione del contratto di fideiussione;
che pertanto sussisteva l'incompetenza del Tribunale di
Milano ad emettere i decreti;
che infatti gli opponenti erano pagina 3 di 9 residenti ad Itri e pertanto era competente inderogabilmente il
Tribunale di Cassino;
che il contratto di fideiussione conteneva clausole abusive e nulle per contrarietà alla normativa antitrust.
costituendosi, chiedeva che l'opposizione Controparte_1 fosse dichiarata inammissibile in quanto gli opponenti non potevano essere ritenuti consumatori.
Con provvedimento del 31.01.2024 il Giudice dell'esecuzione riqualificava l'atto di opposizione a precetto come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. richiamando la nota sentenza Cass. Civ.
S.U. Sent. n. 9479/2023.
Giova premettere che quanto in essa statuito è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati tra professionista e consumatore, come espressamente chiarito nella pronuncia. Si legge infatti (par. 3.1, pag. 8): “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale”.
Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C-
693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, Controparte_3 dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle
Sezioni Unite, affermava che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole pagina 4 di 9 abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.
Si ritiene pertanto che i principi espressi dalla Sezioni Unite e le indicazioni conseguentemente fornite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva
93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo a tutela dell'ingiunto qualificabile come consumatore. Solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, la Corte è intervenuta fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650
c.p.c., ritenendo il principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
Tanto premesso, come noto, “la nozione di “consumatore”, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo
(v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14,
pagina 5 di 9 EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. (Cass. 1666/2020).
Quanto sopra comporta in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione proposta da considerato che, al CP_4 momento della sottoscrizione della fideiussione, avvenuta in data
22/7/2021 (parte opposta doc. 3), lo stesso ricopriva la carica sociale di Amministratore Unico della PRO.LAV s.r.l. (nomina del
24/2/2014, documenti 7, 22 parte opposta).
Non risulta invece che la signora all'epoca del rilascio Pt_2 della fideiussione avesse ruoli all'interno della società PRO.LAV.
s.r.l. o detenesse partecipazioni in essa;
ciò non impedisce tuttavia di ritenere che la stessa abbia agito per finalità inerenti all'attività professionale svolta.
Infatti, “ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale.” (tra le altre Cass. 8419/2019).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, sin dalla comparsa di costituzione parte opposta deduceva che la sig.ra aveva partecipato a diverse Parte_2 iniziative imprenditoriali del coniuge ed in particolare era stata socia accomandante della Cajeta Costruzioni s.r.l., della quale era procuratore speciale e della Parte_1 [...] ed aveva ricoperto, prima del Controparte_5 sig. , la carica di amministratore della Pt_1 Controparte_6
[...]
La circostanza non veniva contestata da parte opponente che si limitava a dedurre, sul punto, l'irrilevanza della stessa, trattandosi di “società che nulla hanno a che vedere con la debitrice”.
Ebbene, in esito all'istruttoria, sia pure solo documentale, svolta nel presente giudizio, emergevano invece collegamenti tra le società sopra citate e la PRO.LAV. s.r.l., tali da far ritenere che la fideiussione prestata in favore di quest'ultima dalla sig.ra Pt_2 fosse funzionale all'attività d'impresa complessivamente intrapresa dai due coniugi mediante plurime società.
In particolare, risulta in tal senso significativo il contratto stipulato il 3.02.2022, pochi mesi dopo il rilascio della fideiussione, tra la società PRO.LAV. s.r.l. e la
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sottoscritto anche dalla sig.ra Controparte_5 Controparte_5 in qualità di socio accomandante (doc. 24 parte Parte_2 opposta).
Con tale contratto, in particolare, la PRO.LAV. s.r.l. affittava alla
“impresa recentemente costituita con Controparte_5
l'intento di operare nel medesimo settore… il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di impresa di costruzioni di edifici residenziali e non, rientranti nella categoria di opere generali e specializzate OG1, nonché dell'attività di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela nella categoria di opere generali e specializzate OG2”, e dunque il ramo deputato anche alla realizzazione dell'intervento oggetto del contratto di appalto pagina 7 di 9 tra la PRO.LAV. srl e il garantito Parte_3 da . CP_1
Ugualmente significativa risulta la partecipazione della signora
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alla società nella quale la medesima Pt_2 Controparte_6 ricopriva la carica di amministratore unico fino al 22/10/2013 (doc.
25, parte opposta), sostituita poi dal marito Parte_1
In particolare, parte opposta, con la memoria n. 2 deduceva e dimostrava allegando la visura della (doc. 25 Controparte_6 parte opposta), che il Curatore della PRO.LAV. chiedeva ed otteneva un sequestro giudiziario, emesso con ordinanza del 4/10/2023, nei confronti della quota pari al 51% del capitale sociale della
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in danno di CP_6 Parte_2
La circostanza non veniva in alcun modo contestata da parte opponente e, per maggiori chiarimenti, in accoglimento dell'istanza avanzata da
, veniva disposta l'acquisizione della relazione ex art. 33 L.F. CP_1 relativa al fallimento della PRO.LAV. s.r.l.
Sebbene l'ordine sia rimasto inevaso, e non sia stato invero prodotto il provvedimento di rigetto del Giudice delegato, in quanto il doc 27 allegato da risulta incompleto, l'esistenza del sequestro a CP_1 carico della sig.ra ed in favore del fallimento PRO.LAV. Pt_2
s.r.l. delle quote della è già di per sé Controparte_6 indicativo del collegamento tra l'opponente e la prima società per il tramite della seconda.
Invero, solo in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente, tale collegamento risultava definitivamente chiarito da parte opposta mediante la produzione del doc 28 dal quale risultava che il sequestro era relativo “ad € 5.100,00 corrispondente al 51% del capitale sociale risultante alla data di iscrizione della revocatoria
(10/5/2023) sulla quota già di proprietà della sig.ra Parte_2
in quanto la Pro.Lav. s.r.l. aveva trasferito le sue quote
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Cont della . alla Sig.ra (doc. 28 parte Controparte_6 Pt_2 opposta).
In ogni caso, le evidenze documentali acquisite nella fase pagina 8 di 9 istruttoria, come detto, unitamente alla mancata specifica presa di posizione da parte degli opponenti sulle circostanze dedotte da CP_1 in merito ai collegamenti tra le diverse società, consentono di ritenere provato che la sig.ra non fosse estranea Pt_2 all'attività di impresa svolta dal marito per il tramite, tra le altre, della società PRO.LAV, ma anzi ne abbia preso parte attivamente detenendo partecipazioni e assumendo funzioni gestorie in società fortemente connesse con la società garantita.
Deve pertanto concludersi che anche il rilascio della fideiussione in favore della PRO.LAV da parte della si.ra sia riconducibile Pt_2
a tale ambito professionale e non a quello strettamente personale riconducibile unicamente al rapporto di coniugio con il sig. Pt_1
Per quanto sopra, anche l'opposizione avanzata dalla sig.ra di Pt_2 deve essere dichiara inammissibile, non avendo la stessa rilasciato la fideiussione per cui è causa in qualità di consumatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del dm. 147/2022 ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da e Parte_1
; Parte_2 condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 29.193,00 per compensi Controparte_1 oltre iva c.p.a. e rimb forf come per legge.
Così deciso in Milano il 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
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