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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
OT SE, OR
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1924/2022 depositato il 08/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 521/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 13/09/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180020089629000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Frosinone, il sig.
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 521/2021 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, depositata il 13.9.2021 e non notificata.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia.
In corso di causa, l'appellante depositava la documentazione attestante la presentazione nei termini di legge della istanza di definizione agevolata, relativamente ai tributi dedotti nel ricorso de quo, e la regolarità del pagamento delle somme oggetto di rateizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, in corso di causa, l'appellante depositava la documentazione attestante la presentazione nei termini di legge della istanza di definizione agevolata, relativamente ai tributi dedotti nel ricorso de quo,
e la regolarità del pagamento delle somme oggetto di rateizzazione.
In ragione di ciò, non può non ritenersi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
OT SE, OR
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1924/2022 depositato il 08/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 521/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 2
e pubblicata il 13/09/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180020089629000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Frosinone, il sig.
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 521/2021 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, depositata il 13.9.2021 e non notificata.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia.
In corso di causa, l'appellante depositava la documentazione attestante la presentazione nei termini di legge della istanza di definizione agevolata, relativamente ai tributi dedotti nel ricorso de quo, e la regolarità del pagamento delle somme oggetto di rateizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, in corso di causa, l'appellante depositava la documentazione attestante la presentazione nei termini di legge della istanza di definizione agevolata, relativamente ai tributi dedotti nel ricorso de quo,
e la regolarità del pagamento delle somme oggetto di rateizzazione.
In ragione di ciò, non può non ritenersi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.