Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2178 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(P.I. . ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Antonio Origlia e
Francesca Verdiglione, con i quali è elettivamente domiciliata in Stignano (RC),
Via C.da Favaco, n. 143
Ricorrente
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv.to Paolo Speziale, con il quale è elettivamente domiciliato in Siderno
(RC), Via Paolo Romeo, n. 64
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2023, la società ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 15/05/2023, il sig. ha notificato il decreto CP_1
ingiuntivo n. 41/2023, emesso da questo Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.690,36, a titolo di retribuzioni e TFR;
- che, tuttavia, l'importo dovuto è pari a € 5.372,60, in quanto il sig. ha lavorato discontinuamente alle dipendenze della Società; CP_1
- che il lavoratore non si è presentato sul luogo di lavoro, causando disagi organizzativi e perdite economiche alla Società;
- che, per tali ragioni, la domanda è infondata e non meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig.
[...]
eccependo: CP_1
- che ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non ha percepito le retribuzioni relative ad alcune mensilità degli anni 2021-2022 e il
TFR;
- che ha svolto l'attività lavorativa in modo continuo e diligente, come si evince dai prospetti paga rilasciati dalla Parte_1
- che la Società avrebbe dovuto contestare nell'immediatezza l'addebito al lavoratore e comminare la sanzione disciplinare;
- che la richiesta della Società Costa Jonica S.r.l. di rideterminazione del quantum dovuto in € 5.372,6 è infondata;
3
- che il datore di lavoro non ha provato il nesso eziologico sussistente tra le perdite patrimoniali e la mancata esecuzione della prestazione lavorativa;
- che, inoltre, il ricevimento dei Sig.ri e Parlatore presso l'Hotel Pt_2
Parco dei Principi è stato programmato successivamente alla data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni (31/03/2022).
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa, mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte opponente, con un unico motivo di ricorso, ha eccepito l'illegittimità della somma ingiunta, in quanto l'opposto avrebbe lavorato in maniera discontinua alle dipendenze della società opponente (avendo lavorato, nel mese di febbraio 2022 dal 1 al 15, nel mese di marzo in nessun giorno, nel mese di febbraio 2023 dal 1 al 15, nel mese di marzo 2023 per nessun giorno) e ha eccepito che l'opposto non avrebbe eseguito la sua prestazione con diligenza, poiché si sarebbe assentato dal posto di lavoro senza avvisare o mandando in sua vece altre persone, pagate come extra dalla società alla quale avrebbe cagionato ingenti perdite;
con riferimento a tale ultimo profilo, l'opponente lamenta di essere stata destinataria di una citazione per danni a causa di un banchetto compromesso dalla mancata presenza dell'opposto.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio a cognizione ordinaria, l'opponente riveste la qualifica di attore in senso formale, ma è convenuto in senso sostanziale.
Di contro, la parte opposta (convenuta in senso formale) è parte attrice in senso sostanziale e su di essa grava l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo. 4
Se ciò è vero, è anche vero che l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale. In particolare, sull'opponente grava l'onere di provare fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito.
Dunque, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, le posizioni sostanziali delle parti restano invariate, risultando a carico del creditore opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Pertanto, trova applicazione in tale sede il principio generale in materia di onere della prova, in forza del quale il creditore opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
In particolare, in tema di contenzioso sulla retribuzione del dipendente, una volta che il lavoratore abbia fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo o circa le ragioni del mancato pagamento.
Nella specie, nessuna prova è stata fornita dalla parte datoriale la quale non ha negato di non aver provveduto al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, ma ha contestato la quantificazione del credito asserendo che il lavoratore non avrebbe avuto diritto all'integrale pagamento delle spettanze in ragione di inadempimenti che, però, non sono stati oggetto di prova.
Infatti, parte opponente sostiene che l'opposto, con la sua assenza, sarebbe stato causa di un giudizio risarcitorio subito dalla società, che sarebbe stata citata da alcuni clienti che avevano organizzato un banchetto presso l'hotel parco de principi. 5
Tuttavia, dalla lettura dell'atto di citazione allegato al ricorso, non si evince alcuna responsabilità del singolo lavoratore, essendo stato oggetto di censura un contegno tenuto dai responsabili della struttura, che non hanno mai convocato gli utenti per la cena di prova;
tale circostanza, in difetto di esplicito richiamo alla persona dell'opposto, che non era un responsabile della struttura ma soltanto un dipendente, non può certamente ascriversi ad una ipotetica condotta assenteista dell'opposto.
Nondimeno, la dedotta condotta negligente e assenteista del lavoratore non è emersa neanche dall'istruttoria processuale.
Infatti, il teste collega del ricorrente presso l'hotel Testimone_1
parco dei principi, ha genericamente dichiarato che: “Ricordo che il sig. CP_1
quando andavo a lavorare presso il parco dei principi a volte c'era e a volte no, ma non ricordo quante volte lui c'era e quante volte non c'era né so perché non
c'era” chiarendo, tuttavia, di non essere un dipendente fisso, ma che veniva chiamato ogni tanto (“Io venivo chiamato per una serata intera ogni tanto;
non so se il sig. lavorasse per turni, che orario di lavoro svolgesse né so quale CP_1
fosse il suo giorno libero”).
Altrettanto genericamente, senza fornire alcun parametro temporale, in ordine alle assenze dell'opposto il teste ha riferito che: “Preciso che io venivo chiamato per le serate se occorreva e che lavoravo in cucina;
preciso ancora che a volte lo chef che era c'era quando io venivo chiamato e a CP_1
volte no per cui mi occupavo da solo della cucina;
preciso che ciò è capitato anche in serate invernali in cui vi erano solo cinque persone a cenare;
non so come si regolasse la società quando non chiamavano me in caso di assenza dello chef;
io avevo rapporti con la società solo quando mi Parte_1
chiamavano per lavorare occasionalmente”.
Ancora il teste , aiuto cuoco dell'opposto presso Testimone_2
l'hotel parco dei principi, ha dichiarato che : “In alcuni giorni mi è capitato di dover sostituire il sig. OV che era assente;
non ricordo di preciso quante 6
volte ciò sia accaduto ma poche volte;
non ricordo di aver visto altre persone che venivano magari per una serata a sostituire il sig. OV;
non so per quali motivi il sig. si assentasse quando si assentava;
In cucina eravamo una CP_1
squadra e ci alternavamo per il pranzo e per la cena a meno che non vi fosse qualche evento;
in quel caso c'eravamo tutti;
il sig. in quanto chef era CP_1
presente a pranzo e a cena;
non ricordo se, nei giorni in cui il sig. si è CP_1
assentato, si sia assentato per l'intera giornata o solo per pranzo o solo per cena”.
Il teste cugino dell'opposto e dipendente, per un limitato Tes_3
periodo di tempo, legato alla stagione estiva, della società opponente ha dichiarato che: “Il sig. era sempre presente;
è capitato che si sia CP_1
assentato nel giorno libero;
in estate quando io ero lì non penso si sia assentato in altre occasioni”, riferendo in particolare che: “Il sig. era sempre CP_1
presente; è capitato che si sia assentato nel giorno libero;
in estate quando io ero lì non penso si sia assentato in altre occasioni”
Infine il teste ha dichiarato che: “a marzo 2022 Testimone_4
quando ho lavorato alle dipendenze della al parco dei principi Parte_1
il sig. qualche volta era lì; io ero direttore di sala del ristorante;
il sig. CP_1
era lo chef;
in quel periodo il sig. ha avuto un grave problema CP_1 CP_1
familiare in quanto il fratello minore si è ammalato gravemente e quindi si è assentato qualche volta dal lavoro;
ricordo che mi disse si aver chiesto delle ferie in quel mese ma io ero in constante contatto con lui per questioni lavorative oltre che personali;
quando io ho iniziato a lavorare al parco dei principi nel mese di gennaio 2022 il sig. lavorava già lì come chef ma non CP_1
so alle dipendenze di quale società ed era sempre presente sul posto di lavoro, non so da quanto tempo lavorava lì ma so che ha lavorato per molto tempo al parco dei principi assentandosi solo per un anno che io ricordi ma non ne sono certo”. 7
Pertanto, dall'istruttoria processuale, è emerso che l'opposto, nel periodo in cui è stato dipendente della società opponente, ha lavorato in maniera continuativa assentandosi, nel periodo in cui il datore di lavoro ha denunciato il mancato esercizio dell'attività lavorativa, soltanto nei giorni liberi o a causa di problemi familiari, sulla cui natura hanno riferito in maniera concordante due dei testi escussi.
Invece, nessuna forma di assenteismo abusivo o di inadempimento da parte dell'opposto è emersa dall'istruttoria processuale.
Infatti, tutti i testi escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, anche perché le dichiarazioni rese sono concordanti tra loro, hanno confermato che il sig. era sempre presente sul posto di lavoro, non era CP_1
solito farsi sostituire arbitrariamente da altre persone e si assentava solo nei giorni liberi o in situazioni sporadiche che, in difetto di prove contrarie, che il datore di lavoro non ha fornito, rientravano nelle fisiologiche dinamiche nel rapporto di lavoro.
Tra l'altro, il datore di lavoro non ha offerto altri elementi di prova al fine di valutare l'eccepita negligenza del datore di lavoro: ad esempio, la società resistente non ha provato di aver attivato un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, che sarebbe stata la naturale sede per contestare l'inadempimento della prestazione lavorativa, genericamente eccepito nel ricorso introduttivo al presente giudizio e in alcun modo allegato.
Pertanto, essendo infondati tutti i motivi di opposizione, il ricorso va rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo n. 41/2023 che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposto, che non è stata provata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno 8
in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (Cassazione n.
4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dall'opposto, che ha genericamente dedotto, senza nulla allegare, la temerarietà della lite.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della società opponente, da distrarsi in favore del difensore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., N.RG. 2178/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 41/2023;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2695,00 oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
Locri, 14/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci