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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 674/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SANTONI PAOLO elettivamente domiciliato in Spoleto via dei Filosofi 59 presso lo studio del difensore appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BIZZONI FEDERICA del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, viale di
Villa Massimo 39 presso lo studio del difensore appellato
nonché ( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
DAVID MORGANTI del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G. Paisiello 40
appellata ai soli fini della litis denuntiatio
Nonché
Controparte_3
[...]
Contumaci
CONCLUSIONI:
come da note scritte depositate per l'udienza del 19.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 11.10.2013 proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli da Controparte_1
in virtù dell'assegno bancario n. 10063209, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di agire in via esecutiva per nullità e/o invalidità e/o inidoneità ab origine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., del titolo utilizzato dal e per l'effetto dichiarare la nullità del precetto notificato in data 4 ottobre P_
2013, condannando il Sig. alla restituzione dell'assegno ed al pagamento di P_
tutte le spese legali e processuali, oltre al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.; con riserva di chiedere in un separato e futuro giudizio le somme che, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, dovessero risultare essere versate da in eccedenza rispetto alle somme restituite al medesimo dalla Parte_1
società Controparte_3
pag. 2/18 Allegava in tale giudizio, essenzialmente, che l'assegno bancario era stato consegnato in bianco, senza data e luogo di emissione, con mera funzione di garanzia, inoltre la pretesa portata dall'assegno si era estinta per effetto della sostituzione con altro titolo bancario consegnato a luglio 2013, senza che fosse stato restituito il precedente, e per effetto dei pagamenti avvenuti fra febbraio e luglio 2013 per complessivi euro 383.000.
Il sig. si costituiva offrendo una diversa ricostruzione dei fatti: fin dal 2010 P_
egli aveva consegnato alcune somme ad per l'accensione di polizze Pt_1
assicurative, essendo socio ed amministratore della , agente Nel CP_3 CP_2
corso di tre anni erano stati versati almeno 524.000 euro, ma le polizze non erano mai state accese, così si impegnava alla restituzione delle somme;
egli aveva però Pt_1
pagato, nel tempo, solo euro 133.000, vantando così il un credito di euro P_
391.000. A maggio 2013 stanco delle scuse addotte dall poneva P_ Pt_1
all'incasso tre assegni in precedenza consegnatigli per il complessivo importo di euro
350.000. Gli assegni venivano però richiamati in quanto aveva comunicato Pt_1
l'assenza di fondi. Per ottenerne il richiamo, l'opponente aveva consegnato un unico assegno del medesimo importo di euro 350.000, apponendovi la data di luglio 2013
onde evitare che lo ponesse all'incasso prima di quel periodo. P_
Evidenziava che tutte le somme che personalmente o tramite la snc, sosteneva Pt_1
di aver corrisposto o non erano mai state pagate (gli assegni non avevano avuto buon fine) oppure lo erano state solo in parte, non essendo prova sufficiente del pagamento la matrice dell'assegno.
A seguito delle difese del l'opponente chiedeva ed otteneva P_ Pt_1
autorizzazione a chiamare in giudizio la società e la società CP_3 CP_3
chiedendo di accertare e dichiarare, quanto alla prima, che essa era
[...]
l'obbligato principale per i rapporti di cui è causa e che quindi ogni obbligazione azionata con il titolo di cui all'atto di precetto gravava sull' con riserva Controparte_3
pag. 3/18 di agire in separato giudizio per l'esercizio delle azioni di regresso per la restituzione di quanto pagato, quale garante. Quanto alla società chiedeva di P_ Controparte_3
accertare e dichiarare che i versamenti effettuati dal Sig. erano Parte_1
effettuati in adempimento dei rapporti sussistenti nei confronti del Sig. Controparte_1
e che pertanto beneficiario sostanziale dei suddetti pagamenti è il Sig. P_
accertare e dichiarare che le fatture prodotte e/o richiamate ex adverso sono relative a forniture mai effettuate e che pertanto a fronte delle stesse non sussiste alcun diritto di credito della nei confronti della società né nei Controparte_3 Controparte_3
confronti di in proprio e/o quale garante. Parte_1
si costituiva deducendo che nell'anno 2012, in virtù del Controparte_3 Pt_1
rapporto di amicizia esistente con acquistava dalla società esponente Controparte_1
materiali edili a più riprese per un valore complessivo pari ad € 78.900,00, materiale regolarmente fatturato e consegnato, come risulta dai DDT, pertanto così concludeva:
«In via principale: rigettare la domanda dell' in quanto infondata in fatto ed in Pt_1
diritto, e non provato. In via subordinata: nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento della domanda dell' e quindi dell'accertamento dell'imputabilità Pt_1
dei pagamenti de quibus all'adempimento dei rapporti esistenti fra l' e il Sig. Pt_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il Sig. Controparte_1
al pagamento della somma di € 78.900,00 o la somma, maggiore o Parte_1
minore che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari».
si costituiva aderendo alla richiesta di dichiarare l'insussistenza del diritto CP_3
di agire in via esecutiva in forza dell'assegno e chiedeva altresì di accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi diritto di credito in capo al Sig. in via Controparte_1
subordinata, disporre la compensazione ex art. 1241 c.c. tra tutte le somme versate al anche per il tramite di terzi delegati, nonché a favore di terzi delegatari a P_
pag. 4/18 partire dall'anno 2012, sì come verrà accertato in corso di istruttoria, con tutto quanto fosse riconosciuto come dovuto al medesimo a qualsiasi titolo. P_
A seguito dell'estensione del contraddittorio anche chiedeva Controparte_1
innanzitutto di estendere la domanda nei confronti di , e chiedeva a sua CP_3
volta di chiamare in causa quale soggetto solidalmente Controparte_2
responsabile per l'attività posta in essere dal proprio agente ( atteso che Controparte_3
le somme versate all' e all' erano state corrisposte per Pt_1 Controparte_3
l'accensione di polizze. Tale ultima richiesta, inizialmente disattesa con ordinanza del
26.10.2016, veniva accolta dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo. Autorizzata
dunque la chiamata dell'assicurazione, il convenuto chiedeva di condannare la al pagamento della somma pari ad € 350.000,00 o della diversa Controparte_4
misura accertata in corso di causa.
si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata per CP_2
tardività, la litispendenza (o quantomeno continenza) con altro giudizio instaurato dal dinanzi al Tribunale di Rieti, l'infondatezza dell'azione promossa, non P_
essendo stata fornita alcuna prova della presunta stipula di contratti in realtà inesistenti,
né dell'effettivo pagamento dei corrispettivi, per i quali pacificamente non CP_2
aveva mai percepito alcun importo, in subordine chiedeva di accertare la condotta colposa del presunto danneggiato nella causazione dei pregiudizi lamentati e formulava istanza di manleva nei confronti di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, , anche in Parte_1
proprio, nonché e , tutti e tre soci coobbligati in Controparte_3 Controparte_5
solido, disponendo la condanna diretta al pagamento in favore dell'opposto.
Con sentenza n. 310/2022 il Tribunale di Spoleto dichiarava l'illegittimità del precetto notificato il 4.10.2013; dichiarava la sussistenza di un credito in capo al ed a P_
carico di pari ad €.350.000,00 e, per l'effetto, condannava Parte_2
pag. 5/18 al pagamento a favore di della somma di Parte_2 Controparte_1
€.350.000,00, respingendo ogni altra domanda proposta nel corso del giudizio.
Avverso tale sentenza propone appello affidandosi a quattro Parte_1
motivi.
Con il primo motivo di appello eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. in quanto il avrebbe rinunciato ad avvalersi del beneficio della P_
dispensa dall'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., avendo allegato il rapporto sottostante e dunque rinunciato al beneficio dell'astrazione processuale.
Con il secondo motivo si espone che, qualora si ritenga che il non abbia P_
rinunciato, a fronte della promessa portata dall'assegno oggetto di lite, alla dispensa dall'onere della prova, il Tribunale ha comunque errato nel ritenere non provata da parte dell' l'estinzione del rapporto di cui si controverte, travisando i fatti di causa, Pt_1
dal momento che l'assegno in oggetto era stato dato con funzione di garanzia in sostituzione di tre assegni emessi a febbraio 2013; i pagamenti documentati erano coevi e successivi alla consegna dei 3 assegni di febbraio 2013 e di questi il giudice doveva tenere conto, non potendo limitarsi ad affermare che sarebbe poco plausibile che i debitori di una somma di € 350.000,00 ne paghino una ben maggiore (€ 383.000,00)
senza motivo alcuno, risultando peraltro certamente irrilevante che i pagamenti siano intervenuti a favore del dall' in proprio o dall' che lo P_ Pt_1 CP_3
stesso Giudice ritiene come unico centro di imputazione.
Con il terzo motivo si contesta l'omessa motivazione, riproponendo le difese spiegate in primo grado, sostenendo che se si afferma che il rapporto di cui è causa risale all'anno
2010 - per effetto dei presunti versamenti effettuati dal all' o P_ Pt_1
all' come dal indicato all'atto della sua costituzione nel CP_3 P_
giudizio - nell'anno 2012 il ha ricevuto, direttamente o indirettamente, P_
dall' comunque, somme per un importo non inferiore ad € 328.900,00, in virtù Pt_1
pag. 6/18 di varie rimesse eseguite in favore di o di altri soggetti indicati dal Controparte_3
essendo comunque provata da parte dell' l'estinzione di qualsiasi P_ Pt_1
presunto credito del P_
Con il quarto motivo ci si duole del fatto che il giudice avrebbe travisato i fatti di causa sostenendo l'estraneità di rispetto al rapporto dedotto in giudizio Controparte_3
sul presupposto che i pagamenti effettuati dall' a favore di questa società Pt_1
nell'anno 2012 per complessivi € 78.900,00 troverebbero la loro causa nella fornitura di materiali edilizi, come asseritamente attestati da documenti di trasporto che erano stati oggetto di espresso disconoscimento nelle relative firme ex art. 214 c.p.c. dall' Pt_1
subito dopo il loro deposito nel giudizio e che in quanto tali non erano utilizzabili.
Soltanto alcune delle fatture si riferivano a lavori edili eseguiti in casa dell'attore, per un valore non superiore ad € 6.000,00; le altre erano false, come denunciato anche alle autorità competenti.
L'atto di appello veniva notificato a e nonché, Controparte_1 Controparte_3
per mera litis denuntiatio, a ed . Controparte_2 CP_3
Si sono costituiti in giudizio in sede di appello l'assicurazione e CP_2 P_
, rimanendo contumaci gli altri soggetti evocati.
[...]
La prima dava atto che era cessata la materia del contendere con riguardo alla posizione della compagnia, essendo stato raggiunto un accordo transattivo con Controparte_1
con rinuncia di quest'ultimo a proporre appello;
inoltre, poiché l' non ha Pt_1
formulato domande nei confronti della compagnia, la sentenza è passata in giudicato.
La ha concluso riproponendo le conclusioni di primo grado solo per il caso CP_2
denegato di contestazione della definizione di ogni pendenza inerente la posizione della compagnia.
invece ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo da un lato che Controparte_1
l'assegno vale come promessa di pagamento e che egli aveva fatto valere il credito pag. 7/18 sottostante per richiedere in via riconvenzionale il pagamento, senza rinunciare al beneficio dell'art. 1988 c.c.; dall'altro che non è stata fornita la prova dell'estinzione del debito. Osserva altresì che i pagamenti effettuati in favore della società CP_3
trovavano il loro fondamento in forniture di materiali edili in favore
[...]
dell'appellante, che non aveva provato che detti pagamenti trovassero causa in un più
complesso rapporto di dare ed avere fra le parti, al fine di abbattere il debito maturato da nei confronti di Con riguardo alla posizione di ha Pt_1 P_ CP_2
confermato che ogni questione è stata definita prima del giudizio e si chiede di prendere atto della definizione della posizione, limitatamente alla posizione fra e P_
con compensazione delle spese di lite fra le predette parti. Controparte_4
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, posto che l'appellante ha reiterato in questa sede le istanze istruttorie articolate in primo grado e non ammesse, deve affermarsi l'inammissibilità o superfluità
di dette prove.
Per quanto riguarda le prove orali, esse riguardano fatti pacifici o irrilevanti o da provarsi documentalmente oppure inammissibili per violazione dell'art. 2726 c.c.
(capitoli sub A); fatti irrilevanti o da provarsi documentalmente (capitoli sub B).
L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è superfluo per quanto riguarda la copia dell'assegno, dovendosi provare non solo l'emissione del titolo, ma che il pagamento abbia avuto buon fine;
in ogni caso, anche per gli estratti conto, si tratta di documenti di cui il correntista avrebbe dovuto fare tempestiva richiesta alla banca provando che questa non vi abbia ottemperato.
pag. 8/18 La richiesta di acquisizione informazioni ex art. 213 c.p.c. con riguardo all'indagine penale sulla falsità delle fatture risulta irrilevante ai fini della decisione, così come quella relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti in casa di ad Controparte_1
Amatrice dalla ditta T.m.l. Costruzioni Di Mariana Tanase.
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato poiché a norma dell'art. 1988 cod.
civ. la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
tale vantaggio probatorio è rinunciabile ma, affinché
ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l'onere deduca od anche offra la prova del rapporto sottostante, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14066 del 11/06/2010, Rv. 613643 – 01; conformi Cass.11790/16 e
13039/16).
Ancora, la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente. (Sez. 3 - , Sentenza n. 14773 del 30/05/2019, Rv. 654284 - 01)
Nel caso di specie ha sì dedotto l'esistenza fra le parti di rapporti di Controparte_1
dazione di somme e connessi oneri di restituzione, ma ha sempre evidenziato che l'onere della prova nel giudizio era a carico di parte opponente e che l' avrebbe Pt_1
dovuto provare documentalmente di aver effettuato i pagamenti dallo stesso dedotti.
pag. 9/18 Egli ha altresì precisato di aver depositato, anche se non gravato dall'onere della prova,
gli estratti conto attestanti i movimenti bancari dai quali si evince che sicuramente i titoli in questione non stati incassati e quindi il debito non si è mai estinto.
Mai quindi ha rinunciato al beneficio dell'astrazione processuale. Controparte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata afferma che “In definitiva, la promessa di pagamento costituita dall'assegno bancario n.10063209 dell'importo di €.350.000,00 inverte l'onere di provare il rapporto fondamentale e l'attore non ha fornito la prova dell'inesistenza /
estinzione / inefficacia del credito al quale la dichiarazione si ricollega”, e in un passaggio precedente aveva affermato che “ da un lato l'opponente ha provato sì il pagamento di somme, ma antecedenti all'emissione dell'assegno di cui trattasi, dall'altro la complessiva somma pagata dall' e da (vale a dire €.383.000,00) Pt_1 CP_3
non ha alcuna corrispondenza con la somma portata dall'assegno in questione, ed è
oltretutto assai poco plausibile che i debitori di una somma di €.350.000,00 ne paghino una ben maggiore (€.383.000,00) senza motivo alcuno”. Tale ultimo inciso merita una precisazione, dal momento che, qualora avesse provato di aver versato somme Pt_1
superiori all'importo di cui alla promessa di pagamento, importo idoneo ad estinguere il debito, sarebbe stato onere del creditore provare le condizioni per una diversa imputazione, cosicché il fatto che la somma versata fosse superiore a quella portata dal titolo non sarebbe, di per sé, dirimente per escludere l'estinzione del debito.
In realtà non ha provato di aver estinto il proprio debito. Parte_1
Innanzitutto è lo stesso odierno appellante a riconoscere che l'assegno azionato con il precetto opposto era stato da lui rilasciato in sostituzione di tre assegni emessi nel mese di febbraio. Se, dunque, l'assegno vale quale promessa di pagamento e fa presumere l'esistenza del rapporto sottostante, pare intuitivo che, laddove fra febbraio e maggio avesse effettuato pagamenti aventi valenza estintiva del debito non avrebbe Pt_1
pag. 10/18 rilasciato nel mese di maggio un assegno per lo stesso importo di euro 350.000, ma lo avrebbe fatto per una somma inferiore, detratti i pagamenti medio tempore effettuati.
L'incertezza e la necessità, a suo dire, di svolgere esatti conteggi di dare avere fra le parti poteva infatti avere un senso per pagamenti risalenti, non certo per pagamenti recentissimi di cui le parti avevano senz'altro memoria e che avrebbe giustificato, senza alcuna contestazione da parte del creditore, la riduzione dell'importo offerto in garanzia.
Non è poi corretto affermare che abbia provato di aver pagato la somma di Pt_1
euro 383.000,00.
Va dato atto, innanzitutto, che non è stato prodotto dall'appellante il fascicolo cartaceo di primo grado, ma è stata prodotta attestazione di non reperimento dalla cancelleria civile del Tribunale di Spoleto. Gli unici documenti esaminabili sono quelli allegati alla seconda memoria 183 cpc in telematico, doc. da 17 a 58. Non sono dunque utilizzabili quelli da 1 a 16, in assenza peraltro di una richiesta di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo.
In ogni caso è evidente che la prova del pagamento, per importi considerevoli che secondo l'id quod plerumque accidit non vengono certo versati in contanti, non può
essere data tramite testimoni ex art. 2726 c.c. e che la semplice matrice del proprio carnet di assegni, a fronte delle contestazioni della controparte, non è prova idonea,
occorrendo dimostrare che il pagamento sia andato a buon fine.
Il doc. 56 è un mero elenco riepilogativo, formato unilateralmente dalla stessa parte che intende avvalersene. Ivi si fa riferimento a talune somme che riconosce P_
come incassate, o che trovano riscontro negli estratti conto dell' ma si tratta Pt_1
pur sempre di pagamenti eseguiti fra febbraio e maggio, per i quali valgono le considerazioni sopra svolte.
Oltretutto ha prodotto copia dei propri estratti conto sui quali non Controparte_1
risultano i pretesi accrediti, salvo quelli da lui riconosciuti ed indicati a pagina 7/8 della pag. 11/18 comparsa di primo grado (due versamenti di euro 15.000 ciascuno effettuati a febbraio e marzo 2013, euro 10.000 ad aprile 2013 ed euro 73.000 a maggio 2013). Parte
convenuta ha imputato detti pagamenti a debiti ancora più ingenti e risalenti, sostenendo che, anche considerati tali pagamenti parziali, il suo credito residuo era di circa 390.000
euro (il che giustificherebbe il rilascio del titolo per l'importo di euro 350.000).
Si ribadisce che il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria,
con l'effetto che il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione. Non solo dunque tale prova non
è stata fornita, ma il rilascio del titolo di maggio, sempre per l'importo di euro 350.000
nonostante i dimostrati pagamenti per euro 133.000 tra febbraio e maggio, è elemento fortemente indiziario del fatto che detti pagamenti avessero avuto la funzione di ridurre l'ammontare di un preesistente debito ancora più ingente.
Con il terzo motivo solo in subordine (e cioè nella ritenuta ipotesi in cui il Pt_1
giudice di prime cure, pur omettendo al riguardo qualsiasi motivazione, avesse voluto far risalire il rapporto al 2010), ha ricostruito una serie di pagamenti per complessivi euro 328.900 di cui parimenti si dovrebbe tenere conto, ritenendo comunque provata da parte sua l'estinzione di qualsiasi presunto credito del Sul punto valgono le P_
medesime considerazioni sopra svolte, ossia che gravato dall'onere di provare Pt_1
i pagamenti aventi efficacia solutoria, non lo ha adeguatamente fatto se non per i soli importi riconosciuti dal per carenza e/o inidoneità dei documenti prodotti. P_
Inoltre i pagamenti eseguiti ante 2012 appaiono irrilevanti, nella misura in cui essi sono anteriori al rilascio dell'assegno di maggio 2013 e quindi non possono essere invocati a deconto dell'obbligazione contenuta in quella promessa di pagamento.
pag. 12/18 Va pure evidenziato che l'argomento dell'estinzione del credito per novazione soggettiva, stante il rilascio di altro assegno di pari importo a luglio 2013, non è stato speso nell'atto di appello ma viene riproposto unicamente nella comparsa conclusionale.
In ogni caso, a prescindere dalla tardività di tale deduzione, anch'essa non risulta dirimente. La consegna di tale titolo, che nell'intenzione delle parti avrebbe dovuto sostituire quello di maggio, da riconsegnare all'emittente, è contestata da e P_
non è stata provata dall'appellante. In secondo luogo, considerato che le parti riconoscono che l'assegno per cui è causa venne postdatato proprio al fine di utilizzarlo come mezzo di garanzia, l'unica ragione per cui, a luglio, lo si doveva sostituire con altro titolo di pari importo era, evidentemente, che l'emittente non disponeva all'epoca di fondi per fare fronte al pagamento, cosicchè è in re ipsa la prova che il debito non è
stato estinto.
Laddove poi si volesse ritenere che tutte le argomentazioni spese con riguardo alla ricostruzione dei rapporti fra le parti dal 2010 in avanti e le richieste formulate
(dichiarare l'insussistenza del credito azionato) siano ammissibili nella misura in cui l'opponente vuole provare l'inesistenza del rapporto causale sottostante, si deve considerare che l' non ha provato, con il rigore che detto tipo di azione Pt_1
richiederebbe, di aver estinto il debito e che quindi esso non esistesse più nel momento in cui ebbe a rilasciare l'assegno per cui è causa.
È indubitabile che fra le parti sia intercorsa, nel tempo, una serie di rapporti patrimoniali che la sentenza impugnata definisce, a ragione, “vorticosi”, che con ogni probabilità è
stata volutamente gestita in maniera non formale, senza lasciare traccia scritta delle singole erogazioni di denaro e delle relative causali. L stesso riconosce che Pt_1
alcuni versamenti venivano eseguiti da lui personalmente, altri tramite il figlio ed altri tramite la società di cui era amministratore, utilizzata quale veicolo dei propri poco limpidi movimenti.
pag. 13/18 Emerge pure che tra alcune delle parti del presente giudizio si è svolto altro giudizio,
dinanzi al tribunale di Rieti, che ha rigettato le pretese del di vedersi P_
risarcire dalla per le somme asseritamente versate all' per farsi CP_2 Pt_1
accendere delle polizze vita (di cui disponeva di moduli contrattuali e quietanza risultati non autentici); emerge però dall'esposizione in fatto di detta sentenza che la CP_2
aveva ricevuto molteplici reclami da clienti dell'agenzia di Spoleto relativi a polizze vita che non risultavano presenti nel portafoglio della Compagnia e per le quali la stessa non aveva mai ricevuto alcun pagamento. In sostanza, dunque, e fermo che non è onere di provare che il rapporto fondamentale esistesse, il fatto stesso che i P_
pagamenti progressivamente indicati al secondo motivo di appello (pag. 21) – e comunque non provati, per le ragioni innanzi esposte – fossero sempre unidirezionali,
da verso e non anche viceversa, rende inverosimile la Pt_1 P_
prospettazione dell'esistenza di prestiti reciproci intercorsi fra due imprenditori, essendo piuttosto verosimile che fosse tenuto a restituire somme in precedenza Pt_1
ricevute. Anche per tali pagamenti deve poi rilevarsi l'inidoneità delle prove offerte dall'appellante, come già indicato nella disamina del secondo motivo di appello, in quanto caratterizzate dalla formazione unilaterale o limitate alla fotocopia di un assegno o di una matrice di assegno, senza dare prova del buon fine dei pagamenti.
Per mera completezza si osserva che in appello non sono state reiterate domande nei confronti della , il che è coerente con la prospettazione per cui le somme CP_3
erogate dal sarebbero state consegnate brevi manu all che non le P_ Pt_1
avrebbe riversate all'agenzia e, per il tramite di queste, all'assicurazione, cosicchè
l'unico soggetto tenuto alla restituzione, e che di fatti ha emesso gli assegni in garanzia,
era proprio e non la snc. Parte_1
Venendo poi all'esame del quarto motivo, che riguarda specificamente la posizione di l'opponente nell'estendere il contraddittorio Controparte_3 Pt_1
pag. 14/18 attraverso tale chiamata in causa, intendeva dimostrare che i pagamenti eseguiti in favore di tale società non trovassero causa in un rapporto di fornitura di materiale edile,
ma fossero stati eseguiti su indicazione del stesso, sempre nell'ambito dei P_
complessi rapporti patrimoniali da lui dedotti come intercorrenti fra le parti,
disconoscendo le firme apposte sui documenti di trasporto e dando atto di aver presentato denuncia querela per la falsità delle fatture emesse.
La produceva invece fatture per l'importo di euro 78.900,00 che Controparte_3
avrebbe saldato con tre assegni di euro 30.500, 24.200 e 24.200. Pt_1
L sostiene che tali versamenti sarebbero stati eseguiti in favore della Pt_1
su indicazione di ed in adempimento dei Controparte_3 Controparte_1
rapporti sussistenti nei suoi confronti.
Sul punto va precisato innanzitutto che non si è costituita nel Controparte_3
presente giudizio d'appello e che nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal Tribunale di
Spoleto non si rinviene la produzione cartacea allegata all'atto di costituzione, che è
avvenuta in modalità cartacea e non telematica. In ogni caso il riferimento alle suddette fatture e DDT è contenuto nella sentenza impugnata a pagina 9, dovendosi ritenere tali documenti effettivamente esistenti, esaminati dal giudice di prime cure e corrispondenti,
nel contenuto, a quanto indicato dalle parti nei rispettivi scritti (cfr. Cass. SSUU
sentenza n. 4835 pubblicata il 16 febbraio 2023 sulla possibilità del giudice di appello di porre a fondamento della decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata).
In merito alla utilizzabilità dei DDT come prova dell'avvenuta consegna, effettivamente tali documenti vennero disconosciuti e non risulta coltivata istanza di verificazione;
va però osservato che la ha sempre dedotto che la merce oggetto delle Controparte_3
fatture era stata ritirata dal figlio dell'appellante, , con la conseguenza che la CP_5
pag. 15/18 verificazione della firma sarebbe stata inutile, non essendo mai stata attribuita la sottoscrizione ivi apposta a Parte_1
In ogni caso, il disconoscimento della scrittura privata ha quale effetto unicamente quello di escludere il valore di prova legale della sottoscrizione circa la riferibilità
soggettiva della dichiarazione a colui che la disconosce, ma non priva il documento della sua efficacia probatoria circa i fatti in esso rappresentati, che rimangono valutabili dal giudice in piena libertà, secondo le ordinarie regole in materia di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In altri termini, il disconoscimento della firma vale a negare l'attribuzione della paternità del documento ad ai sensi dell'art. 214 c.p.c, ma non Parte_1
esclude che il documento di trasporto sia utilizzato al fine di provare che i materiali necessari sono stati effettivamente consegnati a destinazione;
il tutto avvalorato dalla perfetta corrispondenza fra gli importi degli assegni e gli importi delle fatture.
Come doc. 39 prodotto in primo grado l'appellante ha allegato una relazione del proprio direttore lavori che attesterebbe che la avrebbe fornito all Controparte_3 Pt_1
una modesta quantità di materiale per il rifacimento di un bagno, del valore di circa
6.000 euro, mentre altri materiali necessari per la ristrutturazione sarebbero stati ordinati altrove. Premesso che la prova di tali ordini poteva darsi documentalmente, non è dato rilevare perché, in un rapporto gestito da sempre in maniera atipica e deformalizzata, le parti improvvisamente avrebbero sentito il bisogno di dare una veste giuridica ufficiale a taluni pagamenti esponendosi all'emissione di fatture e documenti di trasporto falsi,
quando sarebbe stato molto più semplice effettuare il pagamento in nero e sotto traccia,
se davvero necessario per estinguere il debito nei confronti di Controparte_1
In ogni caso, valgono le stesse considerazioni sopra svolte in ordine all'anteriorità dei suddetti pagamenti rispetto alla data di emissione del titolo per cui è causa, alla valenza pag. 16/18 dell'assegno quale promessa di pagamento, al riparto dell'onere della prova e dunque, in definitiva, alla non raggiunta prova dell'inesistenza o estinzione del debito.
In merito alla posizione di che è stata convenuta per mera litis denuntiatio, CP_2
alcuna domanda risulta formulata da nei suoi confronti e, nei rapporti con Pt_1
è pacifico che le parti avevano raggiunto, già prima della notifica dell'atto P_
di appello, un accordo stragiudiziale in forza del quale è cessata la materia del contendere. Pare dunque evidente che la sentenza di primo grado è passata in giudicato con riguardo alla posizione della compagnia e che essa ha liberamente scelto di costituirsi in appello, pur non sussistendo più ragioni di controversia con alcuna parte processuale, onde ricorrono i presupposti per compensare, nei suoi confronti, le spese di lite.
Nei rapporti fra appellante ed appellato, invece, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando , così provvede: rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_2 Controparte_1
del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dichiara le spese di lite compensate nei rapporti fra e le altre Controparte_2
parti del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pag. 17/18 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 20.12.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 674/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SANTONI PAOLO elettivamente domiciliato in Spoleto via dei Filosofi 59 presso lo studio del difensore appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BIZZONI FEDERICA del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, viale di
Villa Massimo 39 presso lo studio del difensore appellato
nonché ( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
DAVID MORGANTI del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G. Paisiello 40
appellata ai soli fini della litis denuntiatio
Nonché
Controparte_3
[...]
Contumaci
CONCLUSIONI:
come da note scritte depositate per l'udienza del 19.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 11.10.2013 proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli da Controparte_1
in virtù dell'assegno bancario n. 10063209, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di agire in via esecutiva per nullità e/o invalidità e/o inidoneità ab origine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., del titolo utilizzato dal e per l'effetto dichiarare la nullità del precetto notificato in data 4 ottobre P_
2013, condannando il Sig. alla restituzione dell'assegno ed al pagamento di P_
tutte le spese legali e processuali, oltre al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.; con riserva di chiedere in un separato e futuro giudizio le somme che, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, dovessero risultare essere versate da in eccedenza rispetto alle somme restituite al medesimo dalla Parte_1
società Controparte_3
pag. 2/18 Allegava in tale giudizio, essenzialmente, che l'assegno bancario era stato consegnato in bianco, senza data e luogo di emissione, con mera funzione di garanzia, inoltre la pretesa portata dall'assegno si era estinta per effetto della sostituzione con altro titolo bancario consegnato a luglio 2013, senza che fosse stato restituito il precedente, e per effetto dei pagamenti avvenuti fra febbraio e luglio 2013 per complessivi euro 383.000.
Il sig. si costituiva offrendo una diversa ricostruzione dei fatti: fin dal 2010 P_
egli aveva consegnato alcune somme ad per l'accensione di polizze Pt_1
assicurative, essendo socio ed amministratore della , agente Nel CP_3 CP_2
corso di tre anni erano stati versati almeno 524.000 euro, ma le polizze non erano mai state accese, così si impegnava alla restituzione delle somme;
egli aveva però Pt_1
pagato, nel tempo, solo euro 133.000, vantando così il un credito di euro P_
391.000. A maggio 2013 stanco delle scuse addotte dall poneva P_ Pt_1
all'incasso tre assegni in precedenza consegnatigli per il complessivo importo di euro
350.000. Gli assegni venivano però richiamati in quanto aveva comunicato Pt_1
l'assenza di fondi. Per ottenerne il richiamo, l'opponente aveva consegnato un unico assegno del medesimo importo di euro 350.000, apponendovi la data di luglio 2013
onde evitare che lo ponesse all'incasso prima di quel periodo. P_
Evidenziava che tutte le somme che personalmente o tramite la snc, sosteneva Pt_1
di aver corrisposto o non erano mai state pagate (gli assegni non avevano avuto buon fine) oppure lo erano state solo in parte, non essendo prova sufficiente del pagamento la matrice dell'assegno.
A seguito delle difese del l'opponente chiedeva ed otteneva P_ Pt_1
autorizzazione a chiamare in giudizio la società e la società CP_3 CP_3
chiedendo di accertare e dichiarare, quanto alla prima, che essa era
[...]
l'obbligato principale per i rapporti di cui è causa e che quindi ogni obbligazione azionata con il titolo di cui all'atto di precetto gravava sull' con riserva Controparte_3
pag. 3/18 di agire in separato giudizio per l'esercizio delle azioni di regresso per la restituzione di quanto pagato, quale garante. Quanto alla società chiedeva di P_ Controparte_3
accertare e dichiarare che i versamenti effettuati dal Sig. erano Parte_1
effettuati in adempimento dei rapporti sussistenti nei confronti del Sig. Controparte_1
e che pertanto beneficiario sostanziale dei suddetti pagamenti è il Sig. P_
accertare e dichiarare che le fatture prodotte e/o richiamate ex adverso sono relative a forniture mai effettuate e che pertanto a fronte delle stesse non sussiste alcun diritto di credito della nei confronti della società né nei Controparte_3 Controparte_3
confronti di in proprio e/o quale garante. Parte_1
si costituiva deducendo che nell'anno 2012, in virtù del Controparte_3 Pt_1
rapporto di amicizia esistente con acquistava dalla società esponente Controparte_1
materiali edili a più riprese per un valore complessivo pari ad € 78.900,00, materiale regolarmente fatturato e consegnato, come risulta dai DDT, pertanto così concludeva:
«In via principale: rigettare la domanda dell' in quanto infondata in fatto ed in Pt_1
diritto, e non provato. In via subordinata: nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento della domanda dell' e quindi dell'accertamento dell'imputabilità Pt_1
dei pagamenti de quibus all'adempimento dei rapporti esistenti fra l' e il Sig. Pt_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il Sig. Controparte_1
al pagamento della somma di € 78.900,00 o la somma, maggiore o Parte_1
minore che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari».
si costituiva aderendo alla richiesta di dichiarare l'insussistenza del diritto CP_3
di agire in via esecutiva in forza dell'assegno e chiedeva altresì di accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi diritto di credito in capo al Sig. in via Controparte_1
subordinata, disporre la compensazione ex art. 1241 c.c. tra tutte le somme versate al anche per il tramite di terzi delegati, nonché a favore di terzi delegatari a P_
pag. 4/18 partire dall'anno 2012, sì come verrà accertato in corso di istruttoria, con tutto quanto fosse riconosciuto come dovuto al medesimo a qualsiasi titolo. P_
A seguito dell'estensione del contraddittorio anche chiedeva Controparte_1
innanzitutto di estendere la domanda nei confronti di , e chiedeva a sua CP_3
volta di chiamare in causa quale soggetto solidalmente Controparte_2
responsabile per l'attività posta in essere dal proprio agente ( atteso che Controparte_3
le somme versate all' e all' erano state corrisposte per Pt_1 Controparte_3
l'accensione di polizze. Tale ultima richiesta, inizialmente disattesa con ordinanza del
26.10.2016, veniva accolta dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo. Autorizzata
dunque la chiamata dell'assicurazione, il convenuto chiedeva di condannare la al pagamento della somma pari ad € 350.000,00 o della diversa Controparte_4
misura accertata in corso di causa.
si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata per CP_2
tardività, la litispendenza (o quantomeno continenza) con altro giudizio instaurato dal dinanzi al Tribunale di Rieti, l'infondatezza dell'azione promossa, non P_
essendo stata fornita alcuna prova della presunta stipula di contratti in realtà inesistenti,
né dell'effettivo pagamento dei corrispettivi, per i quali pacificamente non CP_2
aveva mai percepito alcun importo, in subordine chiedeva di accertare la condotta colposa del presunto danneggiato nella causazione dei pregiudizi lamentati e formulava istanza di manleva nei confronti di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, , anche in Parte_1
proprio, nonché e , tutti e tre soci coobbligati in Controparte_3 Controparte_5
solido, disponendo la condanna diretta al pagamento in favore dell'opposto.
Con sentenza n. 310/2022 il Tribunale di Spoleto dichiarava l'illegittimità del precetto notificato il 4.10.2013; dichiarava la sussistenza di un credito in capo al ed a P_
carico di pari ad €.350.000,00 e, per l'effetto, condannava Parte_2
pag. 5/18 al pagamento a favore di della somma di Parte_2 Controparte_1
€.350.000,00, respingendo ogni altra domanda proposta nel corso del giudizio.
Avverso tale sentenza propone appello affidandosi a quattro Parte_1
motivi.
Con il primo motivo di appello eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. in quanto il avrebbe rinunciato ad avvalersi del beneficio della P_
dispensa dall'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., avendo allegato il rapporto sottostante e dunque rinunciato al beneficio dell'astrazione processuale.
Con il secondo motivo si espone che, qualora si ritenga che il non abbia P_
rinunciato, a fronte della promessa portata dall'assegno oggetto di lite, alla dispensa dall'onere della prova, il Tribunale ha comunque errato nel ritenere non provata da parte dell' l'estinzione del rapporto di cui si controverte, travisando i fatti di causa, Pt_1
dal momento che l'assegno in oggetto era stato dato con funzione di garanzia in sostituzione di tre assegni emessi a febbraio 2013; i pagamenti documentati erano coevi e successivi alla consegna dei 3 assegni di febbraio 2013 e di questi il giudice doveva tenere conto, non potendo limitarsi ad affermare che sarebbe poco plausibile che i debitori di una somma di € 350.000,00 ne paghino una ben maggiore (€ 383.000,00)
senza motivo alcuno, risultando peraltro certamente irrilevante che i pagamenti siano intervenuti a favore del dall' in proprio o dall' che lo P_ Pt_1 CP_3
stesso Giudice ritiene come unico centro di imputazione.
Con il terzo motivo si contesta l'omessa motivazione, riproponendo le difese spiegate in primo grado, sostenendo che se si afferma che il rapporto di cui è causa risale all'anno
2010 - per effetto dei presunti versamenti effettuati dal all' o P_ Pt_1
all' come dal indicato all'atto della sua costituzione nel CP_3 P_
giudizio - nell'anno 2012 il ha ricevuto, direttamente o indirettamente, P_
dall' comunque, somme per un importo non inferiore ad € 328.900,00, in virtù Pt_1
pag. 6/18 di varie rimesse eseguite in favore di o di altri soggetti indicati dal Controparte_3
essendo comunque provata da parte dell' l'estinzione di qualsiasi P_ Pt_1
presunto credito del P_
Con il quarto motivo ci si duole del fatto che il giudice avrebbe travisato i fatti di causa sostenendo l'estraneità di rispetto al rapporto dedotto in giudizio Controparte_3
sul presupposto che i pagamenti effettuati dall' a favore di questa società Pt_1
nell'anno 2012 per complessivi € 78.900,00 troverebbero la loro causa nella fornitura di materiali edilizi, come asseritamente attestati da documenti di trasporto che erano stati oggetto di espresso disconoscimento nelle relative firme ex art. 214 c.p.c. dall' Pt_1
subito dopo il loro deposito nel giudizio e che in quanto tali non erano utilizzabili.
Soltanto alcune delle fatture si riferivano a lavori edili eseguiti in casa dell'attore, per un valore non superiore ad € 6.000,00; le altre erano false, come denunciato anche alle autorità competenti.
L'atto di appello veniva notificato a e nonché, Controparte_1 Controparte_3
per mera litis denuntiatio, a ed . Controparte_2 CP_3
Si sono costituiti in giudizio in sede di appello l'assicurazione e CP_2 P_
, rimanendo contumaci gli altri soggetti evocati.
[...]
La prima dava atto che era cessata la materia del contendere con riguardo alla posizione della compagnia, essendo stato raggiunto un accordo transattivo con Controparte_1
con rinuncia di quest'ultimo a proporre appello;
inoltre, poiché l' non ha Pt_1
formulato domande nei confronti della compagnia, la sentenza è passata in giudicato.
La ha concluso riproponendo le conclusioni di primo grado solo per il caso CP_2
denegato di contestazione della definizione di ogni pendenza inerente la posizione della compagnia.
invece ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo da un lato che Controparte_1
l'assegno vale come promessa di pagamento e che egli aveva fatto valere il credito pag. 7/18 sottostante per richiedere in via riconvenzionale il pagamento, senza rinunciare al beneficio dell'art. 1988 c.c.; dall'altro che non è stata fornita la prova dell'estinzione del debito. Osserva altresì che i pagamenti effettuati in favore della società CP_3
trovavano il loro fondamento in forniture di materiali edili in favore
[...]
dell'appellante, che non aveva provato che detti pagamenti trovassero causa in un più
complesso rapporto di dare ed avere fra le parti, al fine di abbattere il debito maturato da nei confronti di Con riguardo alla posizione di ha Pt_1 P_ CP_2
confermato che ogni questione è stata definita prima del giudizio e si chiede di prendere atto della definizione della posizione, limitatamente alla posizione fra e P_
con compensazione delle spese di lite fra le predette parti. Controparte_4
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, posto che l'appellante ha reiterato in questa sede le istanze istruttorie articolate in primo grado e non ammesse, deve affermarsi l'inammissibilità o superfluità
di dette prove.
Per quanto riguarda le prove orali, esse riguardano fatti pacifici o irrilevanti o da provarsi documentalmente oppure inammissibili per violazione dell'art. 2726 c.c.
(capitoli sub A); fatti irrilevanti o da provarsi documentalmente (capitoli sub B).
L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è superfluo per quanto riguarda la copia dell'assegno, dovendosi provare non solo l'emissione del titolo, ma che il pagamento abbia avuto buon fine;
in ogni caso, anche per gli estratti conto, si tratta di documenti di cui il correntista avrebbe dovuto fare tempestiva richiesta alla banca provando che questa non vi abbia ottemperato.
pag. 8/18 La richiesta di acquisizione informazioni ex art. 213 c.p.c. con riguardo all'indagine penale sulla falsità delle fatture risulta irrilevante ai fini della decisione, così come quella relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti in casa di ad Controparte_1
Amatrice dalla ditta T.m.l. Costruzioni Di Mariana Tanase.
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato poiché a norma dell'art. 1988 cod.
civ. la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
tale vantaggio probatorio è rinunciabile ma, affinché
ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l'onere deduca od anche offra la prova del rapporto sottostante, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14066 del 11/06/2010, Rv. 613643 – 01; conformi Cass.11790/16 e
13039/16).
Ancora, la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente. (Sez. 3 - , Sentenza n. 14773 del 30/05/2019, Rv. 654284 - 01)
Nel caso di specie ha sì dedotto l'esistenza fra le parti di rapporti di Controparte_1
dazione di somme e connessi oneri di restituzione, ma ha sempre evidenziato che l'onere della prova nel giudizio era a carico di parte opponente e che l' avrebbe Pt_1
dovuto provare documentalmente di aver effettuato i pagamenti dallo stesso dedotti.
pag. 9/18 Egli ha altresì precisato di aver depositato, anche se non gravato dall'onere della prova,
gli estratti conto attestanti i movimenti bancari dai quali si evince che sicuramente i titoli in questione non stati incassati e quindi il debito non si è mai estinto.
Mai quindi ha rinunciato al beneficio dell'astrazione processuale. Controparte_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata afferma che “In definitiva, la promessa di pagamento costituita dall'assegno bancario n.10063209 dell'importo di €.350.000,00 inverte l'onere di provare il rapporto fondamentale e l'attore non ha fornito la prova dell'inesistenza /
estinzione / inefficacia del credito al quale la dichiarazione si ricollega”, e in un passaggio precedente aveva affermato che “ da un lato l'opponente ha provato sì il pagamento di somme, ma antecedenti all'emissione dell'assegno di cui trattasi, dall'altro la complessiva somma pagata dall' e da (vale a dire €.383.000,00) Pt_1 CP_3
non ha alcuna corrispondenza con la somma portata dall'assegno in questione, ed è
oltretutto assai poco plausibile che i debitori di una somma di €.350.000,00 ne paghino una ben maggiore (€.383.000,00) senza motivo alcuno”. Tale ultimo inciso merita una precisazione, dal momento che, qualora avesse provato di aver versato somme Pt_1
superiori all'importo di cui alla promessa di pagamento, importo idoneo ad estinguere il debito, sarebbe stato onere del creditore provare le condizioni per una diversa imputazione, cosicché il fatto che la somma versata fosse superiore a quella portata dal titolo non sarebbe, di per sé, dirimente per escludere l'estinzione del debito.
In realtà non ha provato di aver estinto il proprio debito. Parte_1
Innanzitutto è lo stesso odierno appellante a riconoscere che l'assegno azionato con il precetto opposto era stato da lui rilasciato in sostituzione di tre assegni emessi nel mese di febbraio. Se, dunque, l'assegno vale quale promessa di pagamento e fa presumere l'esistenza del rapporto sottostante, pare intuitivo che, laddove fra febbraio e maggio avesse effettuato pagamenti aventi valenza estintiva del debito non avrebbe Pt_1
pag. 10/18 rilasciato nel mese di maggio un assegno per lo stesso importo di euro 350.000, ma lo avrebbe fatto per una somma inferiore, detratti i pagamenti medio tempore effettuati.
L'incertezza e la necessità, a suo dire, di svolgere esatti conteggi di dare avere fra le parti poteva infatti avere un senso per pagamenti risalenti, non certo per pagamenti recentissimi di cui le parti avevano senz'altro memoria e che avrebbe giustificato, senza alcuna contestazione da parte del creditore, la riduzione dell'importo offerto in garanzia.
Non è poi corretto affermare che abbia provato di aver pagato la somma di Pt_1
euro 383.000,00.
Va dato atto, innanzitutto, che non è stato prodotto dall'appellante il fascicolo cartaceo di primo grado, ma è stata prodotta attestazione di non reperimento dalla cancelleria civile del Tribunale di Spoleto. Gli unici documenti esaminabili sono quelli allegati alla seconda memoria 183 cpc in telematico, doc. da 17 a 58. Non sono dunque utilizzabili quelli da 1 a 16, in assenza peraltro di una richiesta di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo.
In ogni caso è evidente che la prova del pagamento, per importi considerevoli che secondo l'id quod plerumque accidit non vengono certo versati in contanti, non può
essere data tramite testimoni ex art. 2726 c.c. e che la semplice matrice del proprio carnet di assegni, a fronte delle contestazioni della controparte, non è prova idonea,
occorrendo dimostrare che il pagamento sia andato a buon fine.
Il doc. 56 è un mero elenco riepilogativo, formato unilateralmente dalla stessa parte che intende avvalersene. Ivi si fa riferimento a talune somme che riconosce P_
come incassate, o che trovano riscontro negli estratti conto dell' ma si tratta Pt_1
pur sempre di pagamenti eseguiti fra febbraio e maggio, per i quali valgono le considerazioni sopra svolte.
Oltretutto ha prodotto copia dei propri estratti conto sui quali non Controparte_1
risultano i pretesi accrediti, salvo quelli da lui riconosciuti ed indicati a pagina 7/8 della pag. 11/18 comparsa di primo grado (due versamenti di euro 15.000 ciascuno effettuati a febbraio e marzo 2013, euro 10.000 ad aprile 2013 ed euro 73.000 a maggio 2013). Parte
convenuta ha imputato detti pagamenti a debiti ancora più ingenti e risalenti, sostenendo che, anche considerati tali pagamenti parziali, il suo credito residuo era di circa 390.000
euro (il che giustificherebbe il rilascio del titolo per l'importo di euro 350.000).
Si ribadisce che il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria,
con l'effetto che il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione. Non solo dunque tale prova non
è stata fornita, ma il rilascio del titolo di maggio, sempre per l'importo di euro 350.000
nonostante i dimostrati pagamenti per euro 133.000 tra febbraio e maggio, è elemento fortemente indiziario del fatto che detti pagamenti avessero avuto la funzione di ridurre l'ammontare di un preesistente debito ancora più ingente.
Con il terzo motivo solo in subordine (e cioè nella ritenuta ipotesi in cui il Pt_1
giudice di prime cure, pur omettendo al riguardo qualsiasi motivazione, avesse voluto far risalire il rapporto al 2010), ha ricostruito una serie di pagamenti per complessivi euro 328.900 di cui parimenti si dovrebbe tenere conto, ritenendo comunque provata da parte sua l'estinzione di qualsiasi presunto credito del Sul punto valgono le P_
medesime considerazioni sopra svolte, ossia che gravato dall'onere di provare Pt_1
i pagamenti aventi efficacia solutoria, non lo ha adeguatamente fatto se non per i soli importi riconosciuti dal per carenza e/o inidoneità dei documenti prodotti. P_
Inoltre i pagamenti eseguiti ante 2012 appaiono irrilevanti, nella misura in cui essi sono anteriori al rilascio dell'assegno di maggio 2013 e quindi non possono essere invocati a deconto dell'obbligazione contenuta in quella promessa di pagamento.
pag. 12/18 Va pure evidenziato che l'argomento dell'estinzione del credito per novazione soggettiva, stante il rilascio di altro assegno di pari importo a luglio 2013, non è stato speso nell'atto di appello ma viene riproposto unicamente nella comparsa conclusionale.
In ogni caso, a prescindere dalla tardività di tale deduzione, anch'essa non risulta dirimente. La consegna di tale titolo, che nell'intenzione delle parti avrebbe dovuto sostituire quello di maggio, da riconsegnare all'emittente, è contestata da e P_
non è stata provata dall'appellante. In secondo luogo, considerato che le parti riconoscono che l'assegno per cui è causa venne postdatato proprio al fine di utilizzarlo come mezzo di garanzia, l'unica ragione per cui, a luglio, lo si doveva sostituire con altro titolo di pari importo era, evidentemente, che l'emittente non disponeva all'epoca di fondi per fare fronte al pagamento, cosicchè è in re ipsa la prova che il debito non è
stato estinto.
Laddove poi si volesse ritenere che tutte le argomentazioni spese con riguardo alla ricostruzione dei rapporti fra le parti dal 2010 in avanti e le richieste formulate
(dichiarare l'insussistenza del credito azionato) siano ammissibili nella misura in cui l'opponente vuole provare l'inesistenza del rapporto causale sottostante, si deve considerare che l' non ha provato, con il rigore che detto tipo di azione Pt_1
richiederebbe, di aver estinto il debito e che quindi esso non esistesse più nel momento in cui ebbe a rilasciare l'assegno per cui è causa.
È indubitabile che fra le parti sia intercorsa, nel tempo, una serie di rapporti patrimoniali che la sentenza impugnata definisce, a ragione, “vorticosi”, che con ogni probabilità è
stata volutamente gestita in maniera non formale, senza lasciare traccia scritta delle singole erogazioni di denaro e delle relative causali. L stesso riconosce che Pt_1
alcuni versamenti venivano eseguiti da lui personalmente, altri tramite il figlio ed altri tramite la società di cui era amministratore, utilizzata quale veicolo dei propri poco limpidi movimenti.
pag. 13/18 Emerge pure che tra alcune delle parti del presente giudizio si è svolto altro giudizio,
dinanzi al tribunale di Rieti, che ha rigettato le pretese del di vedersi P_
risarcire dalla per le somme asseritamente versate all' per farsi CP_2 Pt_1
accendere delle polizze vita (di cui disponeva di moduli contrattuali e quietanza risultati non autentici); emerge però dall'esposizione in fatto di detta sentenza che la CP_2
aveva ricevuto molteplici reclami da clienti dell'agenzia di Spoleto relativi a polizze vita che non risultavano presenti nel portafoglio della Compagnia e per le quali la stessa non aveva mai ricevuto alcun pagamento. In sostanza, dunque, e fermo che non è onere di provare che il rapporto fondamentale esistesse, il fatto stesso che i P_
pagamenti progressivamente indicati al secondo motivo di appello (pag. 21) – e comunque non provati, per le ragioni innanzi esposte – fossero sempre unidirezionali,
da verso e non anche viceversa, rende inverosimile la Pt_1 P_
prospettazione dell'esistenza di prestiti reciproci intercorsi fra due imprenditori, essendo piuttosto verosimile che fosse tenuto a restituire somme in precedenza Pt_1
ricevute. Anche per tali pagamenti deve poi rilevarsi l'inidoneità delle prove offerte dall'appellante, come già indicato nella disamina del secondo motivo di appello, in quanto caratterizzate dalla formazione unilaterale o limitate alla fotocopia di un assegno o di una matrice di assegno, senza dare prova del buon fine dei pagamenti.
Per mera completezza si osserva che in appello non sono state reiterate domande nei confronti della , il che è coerente con la prospettazione per cui le somme CP_3
erogate dal sarebbero state consegnate brevi manu all che non le P_ Pt_1
avrebbe riversate all'agenzia e, per il tramite di queste, all'assicurazione, cosicchè
l'unico soggetto tenuto alla restituzione, e che di fatti ha emesso gli assegni in garanzia,
era proprio e non la snc. Parte_1
Venendo poi all'esame del quarto motivo, che riguarda specificamente la posizione di l'opponente nell'estendere il contraddittorio Controparte_3 Pt_1
pag. 14/18 attraverso tale chiamata in causa, intendeva dimostrare che i pagamenti eseguiti in favore di tale società non trovassero causa in un rapporto di fornitura di materiale edile,
ma fossero stati eseguiti su indicazione del stesso, sempre nell'ambito dei P_
complessi rapporti patrimoniali da lui dedotti come intercorrenti fra le parti,
disconoscendo le firme apposte sui documenti di trasporto e dando atto di aver presentato denuncia querela per la falsità delle fatture emesse.
La produceva invece fatture per l'importo di euro 78.900,00 che Controparte_3
avrebbe saldato con tre assegni di euro 30.500, 24.200 e 24.200. Pt_1
L sostiene che tali versamenti sarebbero stati eseguiti in favore della Pt_1
su indicazione di ed in adempimento dei Controparte_3 Controparte_1
rapporti sussistenti nei suoi confronti.
Sul punto va precisato innanzitutto che non si è costituita nel Controparte_3
presente giudizio d'appello e che nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal Tribunale di
Spoleto non si rinviene la produzione cartacea allegata all'atto di costituzione, che è
avvenuta in modalità cartacea e non telematica. In ogni caso il riferimento alle suddette fatture e DDT è contenuto nella sentenza impugnata a pagina 9, dovendosi ritenere tali documenti effettivamente esistenti, esaminati dal giudice di prime cure e corrispondenti,
nel contenuto, a quanto indicato dalle parti nei rispettivi scritti (cfr. Cass. SSUU
sentenza n. 4835 pubblicata il 16 febbraio 2023 sulla possibilità del giudice di appello di porre a fondamento della decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata).
In merito alla utilizzabilità dei DDT come prova dell'avvenuta consegna, effettivamente tali documenti vennero disconosciuti e non risulta coltivata istanza di verificazione;
va però osservato che la ha sempre dedotto che la merce oggetto delle Controparte_3
fatture era stata ritirata dal figlio dell'appellante, , con la conseguenza che la CP_5
pag. 15/18 verificazione della firma sarebbe stata inutile, non essendo mai stata attribuita la sottoscrizione ivi apposta a Parte_1
In ogni caso, il disconoscimento della scrittura privata ha quale effetto unicamente quello di escludere il valore di prova legale della sottoscrizione circa la riferibilità
soggettiva della dichiarazione a colui che la disconosce, ma non priva il documento della sua efficacia probatoria circa i fatti in esso rappresentati, che rimangono valutabili dal giudice in piena libertà, secondo le ordinarie regole in materia di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In altri termini, il disconoscimento della firma vale a negare l'attribuzione della paternità del documento ad ai sensi dell'art. 214 c.p.c, ma non Parte_1
esclude che il documento di trasporto sia utilizzato al fine di provare che i materiali necessari sono stati effettivamente consegnati a destinazione;
il tutto avvalorato dalla perfetta corrispondenza fra gli importi degli assegni e gli importi delle fatture.
Come doc. 39 prodotto in primo grado l'appellante ha allegato una relazione del proprio direttore lavori che attesterebbe che la avrebbe fornito all Controparte_3 Pt_1
una modesta quantità di materiale per il rifacimento di un bagno, del valore di circa
6.000 euro, mentre altri materiali necessari per la ristrutturazione sarebbero stati ordinati altrove. Premesso che la prova di tali ordini poteva darsi documentalmente, non è dato rilevare perché, in un rapporto gestito da sempre in maniera atipica e deformalizzata, le parti improvvisamente avrebbero sentito il bisogno di dare una veste giuridica ufficiale a taluni pagamenti esponendosi all'emissione di fatture e documenti di trasporto falsi,
quando sarebbe stato molto più semplice effettuare il pagamento in nero e sotto traccia,
se davvero necessario per estinguere il debito nei confronti di Controparte_1
In ogni caso, valgono le stesse considerazioni sopra svolte in ordine all'anteriorità dei suddetti pagamenti rispetto alla data di emissione del titolo per cui è causa, alla valenza pag. 16/18 dell'assegno quale promessa di pagamento, al riparto dell'onere della prova e dunque, in definitiva, alla non raggiunta prova dell'inesistenza o estinzione del debito.
In merito alla posizione di che è stata convenuta per mera litis denuntiatio, CP_2
alcuna domanda risulta formulata da nei suoi confronti e, nei rapporti con Pt_1
è pacifico che le parti avevano raggiunto, già prima della notifica dell'atto P_
di appello, un accordo stragiudiziale in forza del quale è cessata la materia del contendere. Pare dunque evidente che la sentenza di primo grado è passata in giudicato con riguardo alla posizione della compagnia e che essa ha liberamente scelto di costituirsi in appello, pur non sussistendo più ragioni di controversia con alcuna parte processuale, onde ricorrono i presupposti per compensare, nei suoi confronti, le spese di lite.
Nei rapporti fra appellante ed appellato, invece, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando , così provvede: rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_2 Controparte_1
del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dichiara le spese di lite compensate nei rapporti fra e le altre Controparte_2
parti del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pag. 17/18 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 20.12.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
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