TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra
LV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1939/2018 promossa da:
– (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona
CO di IN e MA DR, e con questi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Pierantoni n. 24;
ATTRICE contro
- (C.F. ) e CP_2 C.F._1
(P. IVA in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'Avv.
Vittorio d'Alessio, presso il cui studio, sito in Avellino (AV) al
Piazzale Amedeo Guarino n. 34, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI nonchè
(P.IVA , in persona del CP_4 P.IVA_3
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno
Corvino, presso il cui studio sito in Mondragone (CE) al Corso
Umberto I n. 188, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: solo danni a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 ha convenuto in giudizio la società CP_2 [...]
e la compagnia assicurativa Controparte_3 CP_4 chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...]
per i danni occorsi all'autovettura Mercedes C-63 CP_2
AMG tg. ED807LF di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi alle ore 17:30 del 14.11.2016 all'altezza del km
3+300 dell'Autostrada A30 in direzione Sud – Comune di
DD e la conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, quantificati nella complessiva somma di € 135.634,40 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Più precisamente, l'odierna attrice ha riferito che in dette circostanze di tempo e di luogo, si verificava un sinistro stradale che interessava complessivamente quattro veicoli e precisamente: veicolo ATVC Peugeot tg. DN511HT di proprietà della e condotto nell'occasione da Controparte_3
veicolo AA tg. 43LK8870 di proprietà e CP_2
condotto da veicolo Mercedes C-63 AMG tg. CP_5
ED807LF di proprietà della e condotto Controparte_1
nell'occasione da infine, un complesso Persona_1 veicolare condotto da . CP_6
pag. 2/20 Secondo la dinamica prospettata da parte attrice, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il veicolo ATVC
Peugeot tg. DN511HT si trovava fermo e di traverso sull'asse stradale, tra la seconda e la terza corsia di marcia, allorquando sopraggiungeva in seconda corsia il veicolo AA condotto da che, con una manovra di emergenza, riusciva CP_5 ad evitarlo. Diversamente, il veicolo attoreo Mercedes, che seguiva la predetta AA, a causa della ridotta visuale, non riusciva ad evitarlo, andandosi così a scontrare dapprima contro il furgone Peugeot e poi contro la fiancata laterale sinistra dell'auto CP_7
L'impatto ha così provocato ingenti danni, tanto da richiedere l'intervento del soccorso stradale.
Sul luogo del sinistro, inoltre, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale – sezione Caserta Nord, i quali hanno compiuto gli accertamenti di rito e redatto relativi verbali.
Alla luce di ciò, l'istante ha chiesto di: “I) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro descritto in capo al sig. e per l'effetto II) condannare i CP_2
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subìti dall' attrice e precisamente al pagamento delle seguenti somme: € 45.100,00 (valore di mercato della Mercedes c63
AMG) + € 1.098,00 (trasporto auto) + € 703,94 (pneumatici nuovi) + € 3.332,46 (tasse automobilistiche anno 2017) + €
8.540,00 (oneri di custodia: € 500 x 14 mesi + IVA)+€
76.860,00 (mancata riscossione noleggio auto:
4.500 x 14 mesi
+ IVA), per un totale di € 135.634,4o altra diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
pag. 3/20 Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo. III) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si sono costituiti e CP_2 Controparte_3
i quali, nell'impugnare e contestare integralmente gli
[...]
assunti attorei, sia sotto il profilo della ricostruzione della dinamica che del quantum, hanno in via preliminare eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, fornito una diversa ricostruzione della dinamica, imputando la responsabilità dell'origine del sinistro a un mezzo non identificato. Hanno, dunque, chiesto: “A – in via preliminare rigettarsi la domanda in quanto improponibile, improcedibile ed inammissibile, oltre che nulla ex artt. 163 e 164 c.p.c.; B – nel merito rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti, e per l'effetto dichiararsi l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa;
C – in via assolutamente gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, salvo gravame, si dichiari che il sinistro per cui è causa va ascritto alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti ex art. 2054 comma II c.c.; D – il tutto con vittoria spese di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è poi costituita in giudizio la società assicurativa,
la quale ha, in via preliminare, eccepito la CP_4
genericità dell'atto introduttivo, in violazione dell'art. 163c.p.c.,
e l'improponibilità/improcedibilità della domanda in assenza dei requisiti di cui agli artt. 145 e 148 D. Lgs 209/05; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese sia nell'an che nel pag. 4/20 quantum, ritenendo sussistente la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
Deve poi darsi atto che la comparente compagnia ha formulato all'istante offerta reale di € 18.000,00 mediante assegno circolare n. 3000968391-05 datato 7.5.2018, non ritenuta congrua da parte attrice, ma il cui importo è stato comunque trattenuto in acconto del maggior danno subito con missiva del 15.5.2018 (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. di parte attrice).
La convenuta ha, pertanto, così concluso: “1) CP_4 dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per tutte le ragioni nessuna esclusa esposte in premessa e richiamate nelle presenti conclusioni rigettando ogni domanda attoria perché improcedibili, inammissibili e improponibili perchè infondate in fatto e diritto e comunque non provate e con attribuzione di responsabilità del conducente l'auto di parte attrice nella causazione del sinistro anche in misura concorrente dell'80%
(ottanta per cento). Dichiarare satisfattiva la somma inviata e trattenuta da parte attrice di euro diciottomila. Vinte o compensate le spese”.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta CTU tecnica, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente (insediatasi in data 16.09.2024) e assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 15.5.2025.
****
La domanda attorea è fondata, per i motivi che seguono.
pag. 5/20
1. Sulle questioni preliminari.
1.1 In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula invero una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, dell'oggetto della domanda, che deve risultare assolutamente incerto (Cfr. ex multis, Cass. Civ., III Sez., sent. n. 22330/2017; Cass. Civ., II
Sez., sent. n. 1681/2015). Nel caso di specie, l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento, ponendo le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado – come concretamente hanno fatto – di esplicare tutte le proprie difese.
1.2 Occorre poi affermare la procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla comprovanti la corretta CP_4 costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di pag. 6/20 improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare la propria offerta risarcitoria;
ed invero, come dedotto dalla stessa convenuta, la ha già liquidato all'odierna attrice le cifra di € CP_4
18.000,00 a titolo di risarcimento danni materiali per il sinistro in esame, a dimostrazione proprio della adeguatezza dei dati raccolti.
2. Sulla responsabilità
Passando adesso al merito della vicenda, la domanda risulta meritevole di accoglimento, essendo stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra i danni materiali patiti da parte attrice e la dinamica del sinistro così come narrata in citazione.
In primis, rilevano le dichiarazioni rilasciate dal conducente conducente del veicolo Peugeot (veicolo A) agli CP_2
agenti di Polizia stradale – sez. Caserta, intervenuti sui luoghi dopo la verificazione del fatto (cfr. produzione del convenuto)
“Proveniente da Caserta e diretto a Salerno, alla guida del mio furgone percorrevo l'A30 in seconda corsa di marcia, giunto al km 3+300, un veicolo non identificato mi ha tagliato la strada,
pag. 7/20 sfiorandomi nella fiancata dx, facendomi perdere il controllo e di conseguenza urtavo prima il guard rail di dx e successivamente contro quello di sx, dopo di che il veicolo si è posizionato di traverso all'asse stradale, sono sceso dal veicolo
e mi sono messo in sicurezza, successivamente è giunto il veicolo
AA che mi evitava e nel contempo il veicolo Mercedes che sopraggiungeva urtava dapprima la AA e di conseguenza il mio furgone, in ultimo è giunto il mezzo pesante che ha fatto una lunga frenata e mi ha urtato lievemente. Dopo di che abbiamo atteso i soccorsi...”.
Gli agenti hanno anche raccolto le dichiarazioni di CP_5
conducente del veicolo AA (veicolo B), il quale riferiva
[...]
“proveniente da Napoli e diretto a Bari, alla guida del mio veicolo AA, percorrevo l'A30 in seconda corsia, giunto al km
3+300 ho notato un furgone bianco di traverso incidentato sulla carreggiata, ho frenato e l'ho evitato, nel contempo è giunto il veicolo Mercedes che mi ha urtato nella fiancata laterale sx e mi ha fatto fare una giravolta posizionando il mio veicolo in senso opposto all'asse stradale. Dopo arrivava un mezzo pesante che dopo aver effettuato una lunga frenata si fermava dietro il furgone incidentato...”.
Al rapporto sono allegate anche le dichiarazioni rese da
[...]
, conducente del veicolo Mercedes (veicolo C), il Persona_1
quale dichiarava “Proveniente da Roma e diretto a Bari, alla guida del mio veicolo percorrevo l'A30 in seconda corsia di marcia, giunti al km 3+300 notavo un furgone bianco incidentato fermo sulla carreggiata, nel tentativo di evitarlo lo colpivo e di conseguenza sfioravo il veicolo AA sulla fiancata
pag. 8/20 sx che mi precedeva nella marcia, dopo l'urto mi fermavo in corsia di emergenza urtando il guard rail. Successivamente giungeva il mezzo pesante che frenava e si fermava dietro il furgone”. Cont Infine, , alla guida del complesso veicolare ha CP_6
esposto “giunto nei pressi del km 3+300 notavo un veicolo fermo al centro della carreggiata, al che frenavo e vedevo auto ferme sulla corsia di emergenza deviavo sulla sinistra, nonostante azionavo il sistema frenante lo urtavo leggermente con la parte spigolare dx del trattore contro la parte post. dx del furgone…”
La Polizia stradale, alla luce delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti nel sinistro, delle posizioni di quiete assunte dai veicoli, dei rilievi effettuati e dei danni riportati dai mezzi, nella rilevazione di incidente stradale allegata in atti, ricostruivano la presunta dinamica del sinistro nel modo che segue: “il conducente del veicolo A, proveniente CP_2
da Caserta e diretto a Salerno, percorreva l'A30 in seconda corsia di marcia, giunto al km 3+300, perdeva il controllo e urtava il guard rail di dx con la parte anteriore laterale dx, dopo
l'urto il veicolo andava a cozzare contro il guard rail di sinistra al km 3+331, [...]dopo l'urto il veicolo si fermava in modo trasversale all'asse di marcia con gli organi sterzanti rivolti in modo obliquo alla carreggiata, tra la seconda e la terza corsia di marcia, dopo l'urto il conducente scendeva dal veicolo e si metteva in sicurezza, successivamente giungeva il veicolo B e C, il veicolo B riusciva ad evitare il veicolo A deviando sulla prima corsia mentre il veicolo C si vedeva la carreggiata ostruita e non riusciva ad evitare l'impatto, di conseguenza urtava dapprima il
pag. 9/20 veicolo B l'urto di media entità di concretizzava tra la seconda e la prima corsia di marcia, con la parte anteriore spigolare destra contro la fiancata laterale sinistra del veicolo B, questo ultimo dopo l'urto effettuava un testa coda e finiva la corsa in seconda corsia di marcia rivolto con gli organi sterzanti nel senso perpendicolare opposto all'asse stradale, mentre il veicolo
C urtava contemporaneamente il veicolo A, l'urto di forte entità si concretizzava con la parte spigolare anteriore sinistra del veicolo C contro la parte posteriore sinistra del veicolo A, dopo di che il veicolo C deviava repentinamente verso destra finendo la corsa al KM 3+372 in corsia di emergenza contro il guard rail …”
Al fine, dunque, di chiarire la probabile ricostruzione della dinamica del sinistro, nel corso della istruttoria svolta in primo grado, è stato anche disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), a cura dell'Ing. le cui Persona_2
conclusioni appaiono pienamente condivisibili e non meritevoli di censure, in quanto rappresentano il risultato di un'indagine approfondita e rigorosa svolta attraverso prove empiriche,
l'analisi dei luoghi del sinistro, nonché l'ispezione del veicolo
Mercedes C-63 AMG di proprietà dell'attrice con danni in atti.
Precisamente, il CTU ha così ricostruito la dinamica del sinistro:
…LUPO conducente l'autocarro PE CP_2
KH , viaggiando in seconda corsia di marcia , pervenuto verosimilmente in prossimità del km 3+280…con valore della velocità stimato nell' intorno di 115-120 Km/h…nel perdere autonomamente il controllo del condotto mezzo , per causa ignota , in alcun modo correlabile ( inesistenti specifici esiti
pag. 10/20 deformativi e/o abrasivi) alla condotta e responsabilità del ventilato veicolo ignoto, ebbe ad impattare , in verosimile fase di attivata frenatura , con lo spigolo ant dx contro la barriera metallica bordo laterale , in corrispondenza del Km 3+300 , per poi proseguire la corsa , in condizioni di moto aberrante, in verosimile roto-traslazione oraria, tagliando in obliquo la sede stradale da dx a sx , fino ad impattare anche la barriera spartitraffico al Km 3 + 331 , e, respinta dalla detta ultima barriera , arrestarsi tra la terza e la seconda corsia di marcia , a non meno di mt 5 dal secondo P.U. , obliqua, seppur orientata prevalentemente nell' originaria direzione di marcia , tanto da offrire lo spigolo post dx al successivo urto del fronte ant sx della sopravveniente autovettura CP_8
CE procedente in seconda corsia , a tergo dell'autovettura (pure procedente in seconda corsia), con CP_9 valore della velocità pari a non meno di 120 km/h…percependo tardivamente la presenza dell' autocarro PE (fermo tra la terza e la seconda corsia di marcia), in ragione della mancanza di:
fasci di luce dei proiettori (distaccatisi a seguito degli impatti contro i guard rail) e dei fari posteriori (disattivatisi a seguito dei summenzionati urti ) dell' autocarro PE;
idonea visuale longitudinale (con angolo di visuale del conducente in funzione della velocità, 2φ = 28°), parzializzata dalla sagoma trasversale dell'antecedente autovettura;
CP_9 ebbe ad impattare, quasi in simultanea, col relativo fronte ant sx contro lo spigolo post dx dell' autocarro e, poi, con Pt_1
l'anteriore destro contro il laterale post sx dell' autovettura
pag. 11/20 , deviando, con traiettoria curvilinea destrorsa ( attesa l' CP_9 orientazione delle scalfitture al suola ), incontrollabile verso la corsia di emergenza, impattando, non prima di aver subito il distacco della ruota ant dx , contro il guard rail bordo laterale al Km 3+372, per poi arrestarsi dopo circa mt 4 in corsia di emergenza… Poco dopo sopraggiungeva, con valore della velocità di poco eccedente il relativo limite di 90 km/h ( attesa una frenatura tracciante estesa mt 45 con coefficiente di attrito f
= 0,8 ) il complesso veicolare C- , il cui conducente, avvistato il sinistro, attivava un'energica frenatura tracciante, estesa mt
45, orientata dalla seconda alla terza corsia di marcia, attingendo, con ridotto valore dell' energia cinetica, col curvante ant dx della motrice lo spigolo post sx dell' autocarro
PE, che, a sua volta, subiva una lieve proiezione in avanti , con rotazione oraria, arrestandosi dopo circa mt 2-3, con disposizione trasversale rispetto all' asse longitudinale de nastro stradale , occupando la seconda e parte della terza corsia di marcia , col fronte anteriore orientato verso la corsia di emergenza…” (cfr. pagg. 36-38).
Il CTU, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…il sinistro fu innegabilmente attivato da CP_2
conducente l'autocarro PE KH, che, per imperizia ebbe a perdere il controllo del proprio mezzo, senza che vi fosse stato alcun coinvolgimento del riferito veicolo ignoto (!!); il conducente l'autovettura , , non ebbe CP_9 CP_5
a partecipare al sinistro salvo ricevere, attivata la manovra emergenziale (contemplante azione di frenatura e svio a sx ), l' urto sul laterale posteriore sinistro dallo spigolo anteriore
pag. 12/20 destro dell'autovettura CE in uscita dall' urto con l' autovettura PE;
il conducente l' autovettura
CE procedendo in seconda corsia di marcia a tergo dell' autovettura , con valore della velocità pari a non CP_9
meno di 120 km/h (inferiore all' imposto limite di 130 Km/h ), ebbe a partecipare al sinistro senza evidenziare un'erronea condotta commissiva e/o omissiva, infatti avendo la relativa visuale longitudinale massimamente parzializzata dalla sagoma trasversale della detta , ebbe a percepire tardivamente l' CP_9
autocarro PE:
fermo in seconda corsia;
con proiettori inesistenti e fari spenti;
visibile solo alla portata dei fari ovvero nelle antecedenze di mt 50 dall' impatto;
impattando col fronte ant sx del corpo vettura il post dx dell' autocarro PE, con un valore della velocità ridotto da circa 120 Km/h a circa 90 Km/h , per l' attivata frenatura che non consentì né la contemporanea attivazione di uno svio, né di evitare l' impatto…”.
Per tale motivo, non può darsi credito alla dinamica fornita dal conducente secondo cui “…alla guida CP_2
dell'autocarro Peugeot … percorreva, in località DD
(CE), il raccordo autostradale … allorquando giunto al km
3+300 improvvisamente sopraggiungeva un veicolo ad alta velocità, che si avvicinava bruscamente e gli tagliava la strada, impattandolo nella fiancata destra…”.
Si precisa, inoltre, che non conduce a diverse conclusioni l'accertamento fattuale contenuto nella sentenza n. 1615/2022
pag. 13/20 dal Giudice di Pace di DD (cfr. all. comparsa conclusionale del 17.5.2025 di , attesa la CP_2
mancata prova del passaggio in giudicato decisum, la sua estraneità alle parti del presente giudizio e la presenza di numerosi e convincenti elementi, passati in rassegna, a sostegno della dinamica per come ricostruita nella presente sede.
Emergono poi evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai testi oculari di parte convenuta.
Il teste escusso all'udienza del 16.12.2020, Testimone_1
ha dichiarato “…Ho assistito all'incidente per cui è causa . Quel giorno mi trovavo nel furgone guidato da e Controparte_10
più avanti c'era il furgone condotto dall'amico e CP_2
stavamo rientrando verso Salerno dopo il lavoro. Ci trovavamo sull'autostrada, io e viaggiavamo sulla terza corsia, CP_10
ho visto una macchina che ci sorpassava a destra, una macchina scura abbastanza grande, ma non so né il tipo né il modello perché era buio, verso le 18.00. Invece viaggiava sulla CP_2 seconda corsia, ovvero sulla stessa corsia della macchina. Ho visto che la macchina, forse voleva rientrare verso destra, ha urtato il furgone di e l'ho visto girare e urtare contro il CP_2 guard rail di sinistra e ciò un attimo prima di passare noi per lo stesso punto.
Sulle medesime circostanze, , all'udienza del Controparte_10
19.5.2021 ha invece dichiarato: “…Noi viaggiamo in terza corsia, mentre era davanti a noi, in seconda CP_2 corsia, a circa 100-150 metri da noi. Anche si ritirando dal CP_2
lavoro, come noi.
pag. 14/20 A un certo punto un'autovettura di grossa cilindrata, scura, di cui non so il modello perché era già buio, mi ha sorpassato sulla destra a forte velocità ed ha impattato l'autocarro al lato posteriore, cioè l'ha toccato e lo ha fatto sbandare e tutto questo succedeva mentre noi stavamo passando e lo abbiamo superato;
dallo specchietto retrovisore ho visto che l'autocarro finiva con il muso sul guardrail alla sua sinistra… Non ho visto tutta la scena, posso dire che dallo specchietto retrovisore ho visto che il furgone sbandava prima verso destra e poi finiva contro il guardrail di sinistra. Preciso che ho visto direttamente l'impatto dell'autovettura contro il furgone, perché è avvenuto poco prima che li passassi e li superassi. L'autovettura investitrice ha rallentato un po' dopo l'urto e poi se ne è andata e io non ho visto il numero di targa”.
Inoltre, il teste ha descritto una dinamica del Testimone_2 sinistro sostanzialmente differente da quella fornita dal conducente agli agenti della Polizia stradale. Secondo CP_2 quest'ultimo, infatti, il veicolo sconosciuto avrebbe urtato il lato destro del furgone e non la parte posteriore (…un veicolo non identificato mi ha tagliato la strada, sfiorandomi nella fiancata dx, facendomi perdere il controllo e di conseguenza urtavo prima il guard rail di dx e successivamente contro quello di sx…).
Infine, alla luce degli elementi emersi, appaiono prive di pregio le tesi avanzate dalle controparti circa una concorrente responsabilità del conducente del veicolo attoreo nella determinazione del sinistro, sulla scorta dell'asserita elevata velocità di guida tenuta e dell'assenza di prova in ordine pag. 15/20 all'effettuazione di una manovra di emergenza, atteso che ogni conclusione in tal senso appare sconfessata dall'accertata impossibilità per il conducente di poter percepire tempestivamente l'ostacolo. Sulla dedotta corresponsabilità, il
CTU ha chiarito: “…il conducente l'autovettura CE di parte attrice ebbe ad impattare l'autocarro PE antagonista in ragione del combinato:
a) dell' innegabile parzializzazione alla relativa visuale longitudinale, prodotta dalla sagoma dell' autovettura che CP_9
la precedeva in seconda corsia di marcia;
b) del tardivo avvistamento correlato alla sola portata del fascio luminoso dei fari anabbaglianti (circa mt 43) , attesa la mancata presenza di fasci luminosi emessi dall' autocarro PE , privato dei proiettori a seguito dei due urti contro i guard rail e con fari posteriori disattivatosi a causa dell' irreversibile compromissione dell' impianto elettrico;
precisando come per le specifiche condizioni al contorno rilevate sul campo del sinistro e per lo stimato valore della velocità di crociera ( inferiore all' imposto limite di 130 Km/h) la condotta di guida del conducente l' autovettura CE, di parte attrice, non possa ritenersi né omissiva, né commissiva, indi non ritenersi violativa dell' art 141 c. 2 del C.d. S.:
per non essere il detto autocarro fermo sulla carreggiata adeguatamente visibile;
decadendo la peculiare condizione: …entro i limiti del suo campo di visibilità” (cfr. pag. 40).
pag. 16/20 Pertanto, le risultanze probatorie raccolte nel presente giudizio consentono di confermare la esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_2
3. Sui danni patrimoniali.
3.1. Con riferimento ai danni materiali riportati dal veicolo
Mercedes C-63 AMG tg. ED807LF di proprietà della CP_1
si osserva in primis che la perizia estimativa del CTU
[...]
concorda sulla antieconomicità della riparazione del veicolo asserita da parte attrice (“Attesa la notevole estensione dei danni riportati dall' autovettura di parte attrice, includenti la devastazione del relativo fronte anteriore con compromissione di componenti di abbigliamento , struttura , carrozzeria, molti degli organi meccanici , ne consegue che gli interventi di riparazione eccedono notevolmente il valore commerciale medio ante- sinistro dell' autovettura…”).
Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, ogni qualvolta l'entità dei danni patiti dal veicolo superi il valore commerciale dello stesso, risultando così la riparazione antieconomica, il risarcimento va commisurato al valore del veicolo al momento del sinistro (cfr. sul punto Cass. 6295/2014;
Cass., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2402).
A tal proposito, il consulente, a seguito di ispezione diretta del mezzo, ha stimato il valore commerciale del veicolo in €
38.650,00. Dato che detto valore si riferisce al momento di immatricolazione (2010) appare opportuno applicarvi una riduzione equitativa di circa il 30 % per calcolarne il valore al momento del sinistro 2016 che dunque risulterà di € 27.000.00
pag. 17/20 3.3. In relazione alle spese inutilmente sostenute (costo di rimozione dalla sede autostradale del veicolo;
spesa sostenuta per la tassa di possesso per l'anno 2017, costi di custodia per il veicolo incidentato e spesa sostenuta per la sostituzione degli pneumatici) si precisa quanto segue.
Deve, senz'altro, essere riconosciuta la somma di € 1.098,00 per il recupero del veicolo incidentato mediante soccorso stradale e per il conseguente trasporto dal luogo del sinistro fino alla sede della società attrice in località Acquaviva delle Fonti (BA), costo comprovato dalla relativa fattura n. 02232/14 emessa da in data 15.11.2014 e regolarmente versata in Controparte_11
atti.
Da riconoscersi sono anche i documentati costi sostenuti per la tassa automobilistica per gli anni 2017-2018; 2018-2019; 2019-
2020; 2020-2021 complessivamente pari a € 8.021,00 (di cui €
3.332,46 per l'anno 2017, € 1686.29 per l'anno 2018, € 1.315,98 per l'anno 2019 ed € 1686,29 per l'anno 2020), atteso che l'autoveicolo, benché non più riparabile, ha rappresentato una fonte di spesa per la società al solo scopo di permetterne l'ispezione diretta. Invero, in data 1.6.2022 il CTU Ing. Per_2
nel corso del secondo accesso, ha ispezionato il veicolo e
[...]
redatto rilievi fotografici dei danni in atto.
Diversamente, l'allegato contratto di parcheggio è inidoneo a provare gli avvenuti esborsi per gli oneri di custodia e, per tale motivo, la domanda sul punto non può essere accolta.
Infine, non possono riconoscersi i costi sostenuti per la sostituzione degli pneumatici (€ 703,94), dal momento che questi sono già compresi nel valore commerciale del veicolo sopra pag. 18/20 riconosciuto, atteso che la CTU ha avuto ad oggetto il veicolo in ogni sua componente. Per tale ragione, la predetta richiesta costituisce una duplicazione della posta risarcitoria.
3.4 Relativamente all'asserito danno da lucro cessante, non è possibile (neppure equitativamente) determinare la perdita di guadagno, stante l'insufficiente allegazione probatoria già sul piano dell'an del danno. Invero, l'allegazione del solo contratto di noleggio, concluso mediante scrittura privata, senza prova né della data certa, né tantomeno della durata, seguito da una fattura successiva alla data dell'incidente non è sufficiente a dimostrare che il contratto sarebbe stato valido per i mesi successivi all'incidente. Peraltro, neppure si evince se la somma di €
4.500,00 fosse dovuta per anno, semestre o frazione di anno. Ne discende la mancata prova dell'asserita contrazione reddituale avvenuta in ragione dei fatti di causa.
4. Sulle spese di lite.
Le spese processuali del presente giudizio, compresa la CTU tecnica effettuata, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e del valore dell'accolto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di nella CP_2
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto lo condanna in solido alla e alla al Controparte_3 CP_4
pag. 19/20 risarcimento dei danni patrimoniali quantificati complessivamente in € 36.119,00 (al lordo delle somme già versate dalla compagnia assicurativa convenuta);
- condanna i convenuti soccombenti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali del presente giudizio, ai sensi del
DM.55/2014, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali oltre ad € 786,00 per esborsi, il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, Avv.ti Simona
CO di IN e MA DR;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei soccombenti in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 21.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ambra LV
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra
LV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1939/2018 promossa da:
– (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona
CO di IN e MA DR, e con questi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Pierantoni n. 24;
ATTRICE contro
- (C.F. ) e CP_2 C.F._1
(P. IVA in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'Avv.
Vittorio d'Alessio, presso il cui studio, sito in Avellino (AV) al
Piazzale Amedeo Guarino n. 34, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI nonchè
(P.IVA , in persona del CP_4 P.IVA_3
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno
Corvino, presso il cui studio sito in Mondragone (CE) al Corso
Umberto I n. 188, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: solo danni a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 ha convenuto in giudizio la società CP_2 [...]
e la compagnia assicurativa Controparte_3 CP_4 chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...]
per i danni occorsi all'autovettura Mercedes C-63 CP_2
AMG tg. ED807LF di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi alle ore 17:30 del 14.11.2016 all'altezza del km
3+300 dell'Autostrada A30 in direzione Sud – Comune di
DD e la conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, quantificati nella complessiva somma di € 135.634,40 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Più precisamente, l'odierna attrice ha riferito che in dette circostanze di tempo e di luogo, si verificava un sinistro stradale che interessava complessivamente quattro veicoli e precisamente: veicolo ATVC Peugeot tg. DN511HT di proprietà della e condotto nell'occasione da Controparte_3
veicolo AA tg. 43LK8870 di proprietà e CP_2
condotto da veicolo Mercedes C-63 AMG tg. CP_5
ED807LF di proprietà della e condotto Controparte_1
nell'occasione da infine, un complesso Persona_1 veicolare condotto da . CP_6
pag. 2/20 Secondo la dinamica prospettata da parte attrice, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il veicolo ATVC
Peugeot tg. DN511HT si trovava fermo e di traverso sull'asse stradale, tra la seconda e la terza corsia di marcia, allorquando sopraggiungeva in seconda corsia il veicolo AA condotto da che, con una manovra di emergenza, riusciva CP_5 ad evitarlo. Diversamente, il veicolo attoreo Mercedes, che seguiva la predetta AA, a causa della ridotta visuale, non riusciva ad evitarlo, andandosi così a scontrare dapprima contro il furgone Peugeot e poi contro la fiancata laterale sinistra dell'auto CP_7
L'impatto ha così provocato ingenti danni, tanto da richiedere l'intervento del soccorso stradale.
Sul luogo del sinistro, inoltre, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale – sezione Caserta Nord, i quali hanno compiuto gli accertamenti di rito e redatto relativi verbali.
Alla luce di ciò, l'istante ha chiesto di: “I) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro descritto in capo al sig. e per l'effetto II) condannare i CP_2
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subìti dall' attrice e precisamente al pagamento delle seguenti somme: € 45.100,00 (valore di mercato della Mercedes c63
AMG) + € 1.098,00 (trasporto auto) + € 703,94 (pneumatici nuovi) + € 3.332,46 (tasse automobilistiche anno 2017) + €
8.540,00 (oneri di custodia: € 500 x 14 mesi + IVA)+€
76.860,00 (mancata riscossione noleggio auto:
4.500 x 14 mesi
+ IVA), per un totale di € 135.634,4o altra diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
pag. 3/20 Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo. III) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si sono costituiti e CP_2 Controparte_3
i quali, nell'impugnare e contestare integralmente gli
[...]
assunti attorei, sia sotto il profilo della ricostruzione della dinamica che del quantum, hanno in via preliminare eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, fornito una diversa ricostruzione della dinamica, imputando la responsabilità dell'origine del sinistro a un mezzo non identificato. Hanno, dunque, chiesto: “A – in via preliminare rigettarsi la domanda in quanto improponibile, improcedibile ed inammissibile, oltre che nulla ex artt. 163 e 164 c.p.c.; B – nel merito rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti, e per l'effetto dichiararsi l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa;
C – in via assolutamente gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, salvo gravame, si dichiari che il sinistro per cui è causa va ascritto alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti ex art. 2054 comma II c.c.; D – il tutto con vittoria spese di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è poi costituita in giudizio la società assicurativa,
la quale ha, in via preliminare, eccepito la CP_4
genericità dell'atto introduttivo, in violazione dell'art. 163c.p.c.,
e l'improponibilità/improcedibilità della domanda in assenza dei requisiti di cui agli artt. 145 e 148 D. Lgs 209/05; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese sia nell'an che nel pag. 4/20 quantum, ritenendo sussistente la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
Deve poi darsi atto che la comparente compagnia ha formulato all'istante offerta reale di € 18.000,00 mediante assegno circolare n. 3000968391-05 datato 7.5.2018, non ritenuta congrua da parte attrice, ma il cui importo è stato comunque trattenuto in acconto del maggior danno subito con missiva del 15.5.2018 (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. di parte attrice).
La convenuta ha, pertanto, così concluso: “1) CP_4 dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per tutte le ragioni nessuna esclusa esposte in premessa e richiamate nelle presenti conclusioni rigettando ogni domanda attoria perché improcedibili, inammissibili e improponibili perchè infondate in fatto e diritto e comunque non provate e con attribuzione di responsabilità del conducente l'auto di parte attrice nella causazione del sinistro anche in misura concorrente dell'80%
(ottanta per cento). Dichiarare satisfattiva la somma inviata e trattenuta da parte attrice di euro diciottomila. Vinte o compensate le spese”.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta CTU tecnica, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente (insediatasi in data 16.09.2024) e assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 15.5.2025.
****
La domanda attorea è fondata, per i motivi che seguono.
pag. 5/20
1. Sulle questioni preliminari.
1.1 In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula invero una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, dell'oggetto della domanda, che deve risultare assolutamente incerto (Cfr. ex multis, Cass. Civ., III Sez., sent. n. 22330/2017; Cass. Civ., II
Sez., sent. n. 1681/2015). Nel caso di specie, l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento, ponendo le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado – come concretamente hanno fatto – di esplicare tutte le proprie difese.
1.2 Occorre poi affermare la procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla comprovanti la corretta CP_4 costituzione in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di pag. 6/20 improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare la propria offerta risarcitoria;
ed invero, come dedotto dalla stessa convenuta, la ha già liquidato all'odierna attrice le cifra di € CP_4
18.000,00 a titolo di risarcimento danni materiali per il sinistro in esame, a dimostrazione proprio della adeguatezza dei dati raccolti.
2. Sulla responsabilità
Passando adesso al merito della vicenda, la domanda risulta meritevole di accoglimento, essendo stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra i danni materiali patiti da parte attrice e la dinamica del sinistro così come narrata in citazione.
In primis, rilevano le dichiarazioni rilasciate dal conducente conducente del veicolo Peugeot (veicolo A) agli CP_2
agenti di Polizia stradale – sez. Caserta, intervenuti sui luoghi dopo la verificazione del fatto (cfr. produzione del convenuto)
“Proveniente da Caserta e diretto a Salerno, alla guida del mio furgone percorrevo l'A30 in seconda corsa di marcia, giunto al km 3+300, un veicolo non identificato mi ha tagliato la strada,
pag. 7/20 sfiorandomi nella fiancata dx, facendomi perdere il controllo e di conseguenza urtavo prima il guard rail di dx e successivamente contro quello di sx, dopo di che il veicolo si è posizionato di traverso all'asse stradale, sono sceso dal veicolo
e mi sono messo in sicurezza, successivamente è giunto il veicolo
AA che mi evitava e nel contempo il veicolo Mercedes che sopraggiungeva urtava dapprima la AA e di conseguenza il mio furgone, in ultimo è giunto il mezzo pesante che ha fatto una lunga frenata e mi ha urtato lievemente. Dopo di che abbiamo atteso i soccorsi...”.
Gli agenti hanno anche raccolto le dichiarazioni di CP_5
conducente del veicolo AA (veicolo B), il quale riferiva
[...]
“proveniente da Napoli e diretto a Bari, alla guida del mio veicolo AA, percorrevo l'A30 in seconda corsia, giunto al km
3+300 ho notato un furgone bianco di traverso incidentato sulla carreggiata, ho frenato e l'ho evitato, nel contempo è giunto il veicolo Mercedes che mi ha urtato nella fiancata laterale sx e mi ha fatto fare una giravolta posizionando il mio veicolo in senso opposto all'asse stradale. Dopo arrivava un mezzo pesante che dopo aver effettuato una lunga frenata si fermava dietro il furgone incidentato...”.
Al rapporto sono allegate anche le dichiarazioni rese da
[...]
, conducente del veicolo Mercedes (veicolo C), il Persona_1
quale dichiarava “Proveniente da Roma e diretto a Bari, alla guida del mio veicolo percorrevo l'A30 in seconda corsia di marcia, giunti al km 3+300 notavo un furgone bianco incidentato fermo sulla carreggiata, nel tentativo di evitarlo lo colpivo e di conseguenza sfioravo il veicolo AA sulla fiancata
pag. 8/20 sx che mi precedeva nella marcia, dopo l'urto mi fermavo in corsia di emergenza urtando il guard rail. Successivamente giungeva il mezzo pesante che frenava e si fermava dietro il furgone”. Cont Infine, , alla guida del complesso veicolare ha CP_6
esposto “giunto nei pressi del km 3+300 notavo un veicolo fermo al centro della carreggiata, al che frenavo e vedevo auto ferme sulla corsia di emergenza deviavo sulla sinistra, nonostante azionavo il sistema frenante lo urtavo leggermente con la parte spigolare dx del trattore contro la parte post. dx del furgone…”
La Polizia stradale, alla luce delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti nel sinistro, delle posizioni di quiete assunte dai veicoli, dei rilievi effettuati e dei danni riportati dai mezzi, nella rilevazione di incidente stradale allegata in atti, ricostruivano la presunta dinamica del sinistro nel modo che segue: “il conducente del veicolo A, proveniente CP_2
da Caserta e diretto a Salerno, percorreva l'A30 in seconda corsia di marcia, giunto al km 3+300, perdeva il controllo e urtava il guard rail di dx con la parte anteriore laterale dx, dopo
l'urto il veicolo andava a cozzare contro il guard rail di sinistra al km 3+331, [...]dopo l'urto il veicolo si fermava in modo trasversale all'asse di marcia con gli organi sterzanti rivolti in modo obliquo alla carreggiata, tra la seconda e la terza corsia di marcia, dopo l'urto il conducente scendeva dal veicolo e si metteva in sicurezza, successivamente giungeva il veicolo B e C, il veicolo B riusciva ad evitare il veicolo A deviando sulla prima corsia mentre il veicolo C si vedeva la carreggiata ostruita e non riusciva ad evitare l'impatto, di conseguenza urtava dapprima il
pag. 9/20 veicolo B l'urto di media entità di concretizzava tra la seconda e la prima corsia di marcia, con la parte anteriore spigolare destra contro la fiancata laterale sinistra del veicolo B, questo ultimo dopo l'urto effettuava un testa coda e finiva la corsa in seconda corsia di marcia rivolto con gli organi sterzanti nel senso perpendicolare opposto all'asse stradale, mentre il veicolo
C urtava contemporaneamente il veicolo A, l'urto di forte entità si concretizzava con la parte spigolare anteriore sinistra del veicolo C contro la parte posteriore sinistra del veicolo A, dopo di che il veicolo C deviava repentinamente verso destra finendo la corsa al KM 3+372 in corsia di emergenza contro il guard rail …”
Al fine, dunque, di chiarire la probabile ricostruzione della dinamica del sinistro, nel corso della istruttoria svolta in primo grado, è stato anche disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), a cura dell'Ing. le cui Persona_2
conclusioni appaiono pienamente condivisibili e non meritevoli di censure, in quanto rappresentano il risultato di un'indagine approfondita e rigorosa svolta attraverso prove empiriche,
l'analisi dei luoghi del sinistro, nonché l'ispezione del veicolo
Mercedes C-63 AMG di proprietà dell'attrice con danni in atti.
Precisamente, il CTU ha così ricostruito la dinamica del sinistro:
…LUPO conducente l'autocarro PE CP_2
KH , viaggiando in seconda corsia di marcia , pervenuto verosimilmente in prossimità del km 3+280…con valore della velocità stimato nell' intorno di 115-120 Km/h…nel perdere autonomamente il controllo del condotto mezzo , per causa ignota , in alcun modo correlabile ( inesistenti specifici esiti
pag. 10/20 deformativi e/o abrasivi) alla condotta e responsabilità del ventilato veicolo ignoto, ebbe ad impattare , in verosimile fase di attivata frenatura , con lo spigolo ant dx contro la barriera metallica bordo laterale , in corrispondenza del Km 3+300 , per poi proseguire la corsa , in condizioni di moto aberrante, in verosimile roto-traslazione oraria, tagliando in obliquo la sede stradale da dx a sx , fino ad impattare anche la barriera spartitraffico al Km 3 + 331 , e, respinta dalla detta ultima barriera , arrestarsi tra la terza e la seconda corsia di marcia , a non meno di mt 5 dal secondo P.U. , obliqua, seppur orientata prevalentemente nell' originaria direzione di marcia , tanto da offrire lo spigolo post dx al successivo urto del fronte ant sx della sopravveniente autovettura CP_8
CE procedente in seconda corsia , a tergo dell'autovettura (pure procedente in seconda corsia), con CP_9 valore della velocità pari a non meno di 120 km/h…percependo tardivamente la presenza dell' autocarro PE (fermo tra la terza e la seconda corsia di marcia), in ragione della mancanza di:
fasci di luce dei proiettori (distaccatisi a seguito degli impatti contro i guard rail) e dei fari posteriori (disattivatisi a seguito dei summenzionati urti ) dell' autocarro PE;
idonea visuale longitudinale (con angolo di visuale del conducente in funzione della velocità, 2φ = 28°), parzializzata dalla sagoma trasversale dell'antecedente autovettura;
CP_9 ebbe ad impattare, quasi in simultanea, col relativo fronte ant sx contro lo spigolo post dx dell' autocarro e, poi, con Pt_1
l'anteriore destro contro il laterale post sx dell' autovettura
pag. 11/20 , deviando, con traiettoria curvilinea destrorsa ( attesa l' CP_9 orientazione delle scalfitture al suola ), incontrollabile verso la corsia di emergenza, impattando, non prima di aver subito il distacco della ruota ant dx , contro il guard rail bordo laterale al Km 3+372, per poi arrestarsi dopo circa mt 4 in corsia di emergenza… Poco dopo sopraggiungeva, con valore della velocità di poco eccedente il relativo limite di 90 km/h ( attesa una frenatura tracciante estesa mt 45 con coefficiente di attrito f
= 0,8 ) il complesso veicolare C- , il cui conducente, avvistato il sinistro, attivava un'energica frenatura tracciante, estesa mt
45, orientata dalla seconda alla terza corsia di marcia, attingendo, con ridotto valore dell' energia cinetica, col curvante ant dx della motrice lo spigolo post sx dell' autocarro
PE, che, a sua volta, subiva una lieve proiezione in avanti , con rotazione oraria, arrestandosi dopo circa mt 2-3, con disposizione trasversale rispetto all' asse longitudinale de nastro stradale , occupando la seconda e parte della terza corsia di marcia , col fronte anteriore orientato verso la corsia di emergenza…” (cfr. pagg. 36-38).
Il CTU, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…il sinistro fu innegabilmente attivato da CP_2
conducente l'autocarro PE KH, che, per imperizia ebbe a perdere il controllo del proprio mezzo, senza che vi fosse stato alcun coinvolgimento del riferito veicolo ignoto (!!); il conducente l'autovettura , , non ebbe CP_9 CP_5
a partecipare al sinistro salvo ricevere, attivata la manovra emergenziale (contemplante azione di frenatura e svio a sx ), l' urto sul laterale posteriore sinistro dallo spigolo anteriore
pag. 12/20 destro dell'autovettura CE in uscita dall' urto con l' autovettura PE;
il conducente l' autovettura
CE procedendo in seconda corsia di marcia a tergo dell' autovettura , con valore della velocità pari a non CP_9
meno di 120 km/h (inferiore all' imposto limite di 130 Km/h ), ebbe a partecipare al sinistro senza evidenziare un'erronea condotta commissiva e/o omissiva, infatti avendo la relativa visuale longitudinale massimamente parzializzata dalla sagoma trasversale della detta , ebbe a percepire tardivamente l' CP_9
autocarro PE:
fermo in seconda corsia;
con proiettori inesistenti e fari spenti;
visibile solo alla portata dei fari ovvero nelle antecedenze di mt 50 dall' impatto;
impattando col fronte ant sx del corpo vettura il post dx dell' autocarro PE, con un valore della velocità ridotto da circa 120 Km/h a circa 90 Km/h , per l' attivata frenatura che non consentì né la contemporanea attivazione di uno svio, né di evitare l' impatto…”.
Per tale motivo, non può darsi credito alla dinamica fornita dal conducente secondo cui “…alla guida CP_2
dell'autocarro Peugeot … percorreva, in località DD
(CE), il raccordo autostradale … allorquando giunto al km
3+300 improvvisamente sopraggiungeva un veicolo ad alta velocità, che si avvicinava bruscamente e gli tagliava la strada, impattandolo nella fiancata destra…”.
Si precisa, inoltre, che non conduce a diverse conclusioni l'accertamento fattuale contenuto nella sentenza n. 1615/2022
pag. 13/20 dal Giudice di Pace di DD (cfr. all. comparsa conclusionale del 17.5.2025 di , attesa la CP_2
mancata prova del passaggio in giudicato decisum, la sua estraneità alle parti del presente giudizio e la presenza di numerosi e convincenti elementi, passati in rassegna, a sostegno della dinamica per come ricostruita nella presente sede.
Emergono poi evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai testi oculari di parte convenuta.
Il teste escusso all'udienza del 16.12.2020, Testimone_1
ha dichiarato “…Ho assistito all'incidente per cui è causa . Quel giorno mi trovavo nel furgone guidato da e Controparte_10
più avanti c'era il furgone condotto dall'amico e CP_2
stavamo rientrando verso Salerno dopo il lavoro. Ci trovavamo sull'autostrada, io e viaggiavamo sulla terza corsia, CP_10
ho visto una macchina che ci sorpassava a destra, una macchina scura abbastanza grande, ma non so né il tipo né il modello perché era buio, verso le 18.00. Invece viaggiava sulla CP_2 seconda corsia, ovvero sulla stessa corsia della macchina. Ho visto che la macchina, forse voleva rientrare verso destra, ha urtato il furgone di e l'ho visto girare e urtare contro il CP_2 guard rail di sinistra e ciò un attimo prima di passare noi per lo stesso punto.
Sulle medesime circostanze, , all'udienza del Controparte_10
19.5.2021 ha invece dichiarato: “…Noi viaggiamo in terza corsia, mentre era davanti a noi, in seconda CP_2 corsia, a circa 100-150 metri da noi. Anche si ritirando dal CP_2
lavoro, come noi.
pag. 14/20 A un certo punto un'autovettura di grossa cilindrata, scura, di cui non so il modello perché era già buio, mi ha sorpassato sulla destra a forte velocità ed ha impattato l'autocarro al lato posteriore, cioè l'ha toccato e lo ha fatto sbandare e tutto questo succedeva mentre noi stavamo passando e lo abbiamo superato;
dallo specchietto retrovisore ho visto che l'autocarro finiva con il muso sul guardrail alla sua sinistra… Non ho visto tutta la scena, posso dire che dallo specchietto retrovisore ho visto che il furgone sbandava prima verso destra e poi finiva contro il guardrail di sinistra. Preciso che ho visto direttamente l'impatto dell'autovettura contro il furgone, perché è avvenuto poco prima che li passassi e li superassi. L'autovettura investitrice ha rallentato un po' dopo l'urto e poi se ne è andata e io non ho visto il numero di targa”.
Inoltre, il teste ha descritto una dinamica del Testimone_2 sinistro sostanzialmente differente da quella fornita dal conducente agli agenti della Polizia stradale. Secondo CP_2 quest'ultimo, infatti, il veicolo sconosciuto avrebbe urtato il lato destro del furgone e non la parte posteriore (…un veicolo non identificato mi ha tagliato la strada, sfiorandomi nella fiancata dx, facendomi perdere il controllo e di conseguenza urtavo prima il guard rail di dx e successivamente contro quello di sx…).
Infine, alla luce degli elementi emersi, appaiono prive di pregio le tesi avanzate dalle controparti circa una concorrente responsabilità del conducente del veicolo attoreo nella determinazione del sinistro, sulla scorta dell'asserita elevata velocità di guida tenuta e dell'assenza di prova in ordine pag. 15/20 all'effettuazione di una manovra di emergenza, atteso che ogni conclusione in tal senso appare sconfessata dall'accertata impossibilità per il conducente di poter percepire tempestivamente l'ostacolo. Sulla dedotta corresponsabilità, il
CTU ha chiarito: “…il conducente l'autovettura CE di parte attrice ebbe ad impattare l'autocarro PE antagonista in ragione del combinato:
a) dell' innegabile parzializzazione alla relativa visuale longitudinale, prodotta dalla sagoma dell' autovettura che CP_9
la precedeva in seconda corsia di marcia;
b) del tardivo avvistamento correlato alla sola portata del fascio luminoso dei fari anabbaglianti (circa mt 43) , attesa la mancata presenza di fasci luminosi emessi dall' autocarro PE , privato dei proiettori a seguito dei due urti contro i guard rail e con fari posteriori disattivatosi a causa dell' irreversibile compromissione dell' impianto elettrico;
precisando come per le specifiche condizioni al contorno rilevate sul campo del sinistro e per lo stimato valore della velocità di crociera ( inferiore all' imposto limite di 130 Km/h) la condotta di guida del conducente l' autovettura CE, di parte attrice, non possa ritenersi né omissiva, né commissiva, indi non ritenersi violativa dell' art 141 c. 2 del C.d. S.:
per non essere il detto autocarro fermo sulla carreggiata adeguatamente visibile;
decadendo la peculiare condizione: …entro i limiti del suo campo di visibilità” (cfr. pag. 40).
pag. 16/20 Pertanto, le risultanze probatorie raccolte nel presente giudizio consentono di confermare la esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_2
3. Sui danni patrimoniali.
3.1. Con riferimento ai danni materiali riportati dal veicolo
Mercedes C-63 AMG tg. ED807LF di proprietà della CP_1
si osserva in primis che la perizia estimativa del CTU
[...]
concorda sulla antieconomicità della riparazione del veicolo asserita da parte attrice (“Attesa la notevole estensione dei danni riportati dall' autovettura di parte attrice, includenti la devastazione del relativo fronte anteriore con compromissione di componenti di abbigliamento , struttura , carrozzeria, molti degli organi meccanici , ne consegue che gli interventi di riparazione eccedono notevolmente il valore commerciale medio ante- sinistro dell' autovettura…”).
Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, ogni qualvolta l'entità dei danni patiti dal veicolo superi il valore commerciale dello stesso, risultando così la riparazione antieconomica, il risarcimento va commisurato al valore del veicolo al momento del sinistro (cfr. sul punto Cass. 6295/2014;
Cass., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2402).
A tal proposito, il consulente, a seguito di ispezione diretta del mezzo, ha stimato il valore commerciale del veicolo in €
38.650,00. Dato che detto valore si riferisce al momento di immatricolazione (2010) appare opportuno applicarvi una riduzione equitativa di circa il 30 % per calcolarne il valore al momento del sinistro 2016 che dunque risulterà di € 27.000.00
pag. 17/20 3.3. In relazione alle spese inutilmente sostenute (costo di rimozione dalla sede autostradale del veicolo;
spesa sostenuta per la tassa di possesso per l'anno 2017, costi di custodia per il veicolo incidentato e spesa sostenuta per la sostituzione degli pneumatici) si precisa quanto segue.
Deve, senz'altro, essere riconosciuta la somma di € 1.098,00 per il recupero del veicolo incidentato mediante soccorso stradale e per il conseguente trasporto dal luogo del sinistro fino alla sede della società attrice in località Acquaviva delle Fonti (BA), costo comprovato dalla relativa fattura n. 02232/14 emessa da in data 15.11.2014 e regolarmente versata in Controparte_11
atti.
Da riconoscersi sono anche i documentati costi sostenuti per la tassa automobilistica per gli anni 2017-2018; 2018-2019; 2019-
2020; 2020-2021 complessivamente pari a € 8.021,00 (di cui €
3.332,46 per l'anno 2017, € 1686.29 per l'anno 2018, € 1.315,98 per l'anno 2019 ed € 1686,29 per l'anno 2020), atteso che l'autoveicolo, benché non più riparabile, ha rappresentato una fonte di spesa per la società al solo scopo di permetterne l'ispezione diretta. Invero, in data 1.6.2022 il CTU Ing. Per_2
nel corso del secondo accesso, ha ispezionato il veicolo e
[...]
redatto rilievi fotografici dei danni in atto.
Diversamente, l'allegato contratto di parcheggio è inidoneo a provare gli avvenuti esborsi per gli oneri di custodia e, per tale motivo, la domanda sul punto non può essere accolta.
Infine, non possono riconoscersi i costi sostenuti per la sostituzione degli pneumatici (€ 703,94), dal momento che questi sono già compresi nel valore commerciale del veicolo sopra pag. 18/20 riconosciuto, atteso che la CTU ha avuto ad oggetto il veicolo in ogni sua componente. Per tale ragione, la predetta richiesta costituisce una duplicazione della posta risarcitoria.
3.4 Relativamente all'asserito danno da lucro cessante, non è possibile (neppure equitativamente) determinare la perdita di guadagno, stante l'insufficiente allegazione probatoria già sul piano dell'an del danno. Invero, l'allegazione del solo contratto di noleggio, concluso mediante scrittura privata, senza prova né della data certa, né tantomeno della durata, seguito da una fattura successiva alla data dell'incidente non è sufficiente a dimostrare che il contratto sarebbe stato valido per i mesi successivi all'incidente. Peraltro, neppure si evince se la somma di €
4.500,00 fosse dovuta per anno, semestre o frazione di anno. Ne discende la mancata prova dell'asserita contrazione reddituale avvenuta in ragione dei fatti di causa.
4. Sulle spese di lite.
Le spese processuali del presente giudizio, compresa la CTU tecnica effettuata, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e del valore dell'accolto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di nella CP_2
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto lo condanna in solido alla e alla al Controparte_3 CP_4
pag. 19/20 risarcimento dei danni patrimoniali quantificati complessivamente in € 36.119,00 (al lordo delle somme già versate dalla compagnia assicurativa convenuta);
- condanna i convenuti soccombenti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali del presente giudizio, ai sensi del
DM.55/2014, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali oltre ad € 786,00 per esborsi, il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, Avv.ti Simona
CO di IN e MA DR;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei soccombenti in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 21.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ambra LV
pag. 20/20