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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 730 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 26.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DIODATI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv BOZZA CARMEN Controparte_1
Ministero della giustizia in persona del Ministro p.t. rapp e dif dall'Avvocatura distrettuale di Salerno
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/02/2023 parte ricorrente ha evidenziato di aver prestato servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino in virtù di provvedimento di Comando/distacco reso dal Comune di nel periodo compreso tra il 20/11/2014 ed il 20/11/2019 ed ha dedotto di aver svolto CP_1 mansioni di assistente giudiziario (equiparabili al profilo B3 CCNL Enti Locali) percependo retribuzione corrispondente al profilo B CCNL Enti Locali (equiparato a quello dell'operatore giudiziario); ha concluso per la condanna delle parti convenute in solido tra loro al pagamento dell'importo di euro 5.115,60 come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e concludevano nel merito per il rigetto della domanda;
escussi i testi ammessi la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig dipendente a tempo indeterminato part-time 22 ore del Comune di con profilo B Parte_1 CP_1
CCNL Enti Locali, ha prestato servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino dal
20.11.2014 al 20.11.2019 in virtù di provvedimento di distacco/comando disposto con delibera della Giunta
Comunale n. 116 del 20.11.2014, Il Sig deduce di aver svolto presso l'Ufficio del giudice di Pace mansioni di assistente Parte_1 giudiziario (e non quelle di operatore giudiziario che avrebbe dovuto svolgere tenendo conto della tabella di equiparazione di cui alla circolare ministeriale 8 Aprile 2014, articolo 3 d.lgs 156/2014) ed ha sostenuto di avere pertanto diritto all'importo di euro 5115,60 a titolo di differenze retributive calcolate tenendo conto degli stipendi tabellari previsti per la categoria B3 CCNL Enti Locali (equiparata a quella di assistente giudiziario) e la categoria B CCNL Enti Locali (equiparata a quella di operatore giudiziario);
Tanto premesso appare innanzitutto opportuno osservare che il CCNL relativo al personale del comparto
Ministero prevede che il profilo dell'operatore giudiziario, sia prima che dopo la rideterminazione di cui al decreto 9.11.2017 (cfr CCNL personale comparto ed allegato A prod ricorrente e decreto CP_2
9.11.2017 prod Ministero) si caratterizzi per lo svolgimento di “attività di sorveglianza degli accessi, regolazione del flusso del pubblico, reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, custodia e vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione, inoltro alle parti di comunicazioni”, il contratto prevede inoltre la possibilità di demandare all'operatore giudiziario anche attività d'ufficio di tipo semplice (anche attraverso strumenti informatici ) come la ricerca dei dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori o la digitalizzazione dei fascicoli e la gestione telematica non complessa degli atti;
La professionalità immediatamente superiore dell'assistente giudiziario si caratterizza invece, per quanto di interesse ai fini della decisione, per lo svolgimento “ sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, di “attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area” o anche “nello svolgimento di attività preparatoria (o di formazione) degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori”
Dagli elementi probatori acquisiti in giudizio si ritiene dimostrato lo svolgimento, da parte del ricorrente, nel periodo dedotto in giudizio, di prevalenti mansioni di assistente giudiziario per aver lo stesso svolto attività di “collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile ed amministrativa” nonché preparatoria e di formazione di atti attribuiti alle competenza delle professionalità superiori;
Tutti i testi escussi hanno infatti concordemente riferito che il ricorrente era l'unico dipendente addetto alla cancelleria civile del Giudice di Pace di Mercato San Severino che si occupava dell'iscrizione a ruolo dei giudizi ordinari e monitori (apponendovi il depositato e la firma), che provvedeva al controllo dei contributi unificati e delle marche da bollo, che assegnava il numero di ruolo, il giudice (in modo alterno ai dott.
e e la data di udienza, che collazionava i fascicoli d'ufficio e predisponeva le Tes_1 Tes_2 giustifiche ai testi (cfr dichiarazioni rese da , , ; Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
E' inoltre documentato dalle disposizioni di servizio esibite (cfr doc 4 5 e 6 prod Ministero) che il ricorrente svolgeva la suddetta attività prima in virtù di disposizioni del Giudice di Pace “coordinatore” (che lo indicava quale “personale addetto” ai servizi di cancelleria civile dell'ufficio) e poi del Coordinatore dell'Ufficio (che lo indicava come “personale addetto” al settore “pubblicazione e rilascio dei titoli esecutivi” della cancelleria civile ed all'ufficio “ruolo generale” e all'archivio) ; d'altro canto l'ufficio del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, nel periodo oggetto di causa, non disponeva di alcun assistente giudiziario (in quanto inizialmente vi erano soltanto un funzionario categoria D due cancellieri categoria C ed il ricorrente categoria B e dal 2018 5 unità di personale di cui 4 in categoria C e soltanto il Sig nella Parte_1 categoria B) e le parti convenute non hanno offerto alcun concreto elemento probatorio per dimostrare, come sostenuto, che il dott. (che svolgeva le funzioni di “responsabile” della cancelleria Parte_2 civile) svolgesse egli stesso anche mansioni di Assistente giudiziario.
Va inoltre osservato che il ricorrente (al pari degli altri dipendenti addetti all'ufficio del GDP di Mercato San
Severino) risulta esser stato diffidato ad attenersi ai compiti rientranti nella qualifica soltanto in data
20.11.2019 -ovvero dopo che aveva fatto pervenire alle odierne parti convenute richiesta di differenze retributive per le superiori mansioni svolte- ( cfr in particolare nota del Presidente del Tribunale di Nocera
Inferiore del 29.11.2019)
Per quanto riguarda il dovuto, considerata la modesta pretesa accoglibile, è apparso inopportuno procedere a CTU al fine della quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente che possono essere calcolate, anche in via equitativa, tenendo conto dello stipendio tabellare annuale previsto per operatore B1 enti locali (equiparato all' operatore giudiziario) di euro 17.904,71, dello stipendio annuo lordo previsto per dipendente categoria B3 enti locali (equiparato all'assistente giudiziario) di euro
18.927,12 e dell'orario part- time svolto di 22 ore settimanali;
Da tanto deriva il diritto del ricorrente a differenze retributive annue per euro 624,80 e quindi per euro
3.124,00 complessivi importi che appaiono idonei anche ai sensi dell'art 36 Cost;
Le parti convenute vanno infine condannate in solido tra loro al pagamento delle somme suddette considerando, per un verso, l'incontestato interesse del al “distacco” del ricorrente presso Controparte_1
l'ufficio del GDP di Mercato di San Severino, e per altro verso, l'avvenuto esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, organo del Ministero della Giustizia;
Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 730 /2023
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento dell'importo di euro 3124,00 in favore del ricorrente oltre accessori come per legge;
Condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che vengono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario in euro 1.500,00 per compensi oltre accessori di legge (e contributo se versato)
Nocera Inferiore 01/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 26.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DIODATI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv BOZZA CARMEN Controparte_1
Ministero della giustizia in persona del Ministro p.t. rapp e dif dall'Avvocatura distrettuale di Salerno
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/02/2023 parte ricorrente ha evidenziato di aver prestato servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino in virtù di provvedimento di Comando/distacco reso dal Comune di nel periodo compreso tra il 20/11/2014 ed il 20/11/2019 ed ha dedotto di aver svolto CP_1 mansioni di assistente giudiziario (equiparabili al profilo B3 CCNL Enti Locali) percependo retribuzione corrispondente al profilo B CCNL Enti Locali (equiparato a quello dell'operatore giudiziario); ha concluso per la condanna delle parti convenute in solido tra loro al pagamento dell'importo di euro 5.115,60 come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e concludevano nel merito per il rigetto della domanda;
escussi i testi ammessi la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig dipendente a tempo indeterminato part-time 22 ore del Comune di con profilo B Parte_1 CP_1
CCNL Enti Locali, ha prestato servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino dal
20.11.2014 al 20.11.2019 in virtù di provvedimento di distacco/comando disposto con delibera della Giunta
Comunale n. 116 del 20.11.2014, Il Sig deduce di aver svolto presso l'Ufficio del giudice di Pace mansioni di assistente Parte_1 giudiziario (e non quelle di operatore giudiziario che avrebbe dovuto svolgere tenendo conto della tabella di equiparazione di cui alla circolare ministeriale 8 Aprile 2014, articolo 3 d.lgs 156/2014) ed ha sostenuto di avere pertanto diritto all'importo di euro 5115,60 a titolo di differenze retributive calcolate tenendo conto degli stipendi tabellari previsti per la categoria B3 CCNL Enti Locali (equiparata a quella di assistente giudiziario) e la categoria B CCNL Enti Locali (equiparata a quella di operatore giudiziario);
Tanto premesso appare innanzitutto opportuno osservare che il CCNL relativo al personale del comparto
Ministero prevede che il profilo dell'operatore giudiziario, sia prima che dopo la rideterminazione di cui al decreto 9.11.2017 (cfr CCNL personale comparto ed allegato A prod ricorrente e decreto CP_2
9.11.2017 prod Ministero) si caratterizzi per lo svolgimento di “attività di sorveglianza degli accessi, regolazione del flusso del pubblico, reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, custodia e vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione, inoltro alle parti di comunicazioni”, il contratto prevede inoltre la possibilità di demandare all'operatore giudiziario anche attività d'ufficio di tipo semplice (anche attraverso strumenti informatici ) come la ricerca dei dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori o la digitalizzazione dei fascicoli e la gestione telematica non complessa degli atti;
La professionalità immediatamente superiore dell'assistente giudiziario si caratterizza invece, per quanto di interesse ai fini della decisione, per lo svolgimento “ sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, di “attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area” o anche “nello svolgimento di attività preparatoria (o di formazione) degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori”
Dagli elementi probatori acquisiti in giudizio si ritiene dimostrato lo svolgimento, da parte del ricorrente, nel periodo dedotto in giudizio, di prevalenti mansioni di assistente giudiziario per aver lo stesso svolto attività di “collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile ed amministrativa” nonché preparatoria e di formazione di atti attribuiti alle competenza delle professionalità superiori;
Tutti i testi escussi hanno infatti concordemente riferito che il ricorrente era l'unico dipendente addetto alla cancelleria civile del Giudice di Pace di Mercato San Severino che si occupava dell'iscrizione a ruolo dei giudizi ordinari e monitori (apponendovi il depositato e la firma), che provvedeva al controllo dei contributi unificati e delle marche da bollo, che assegnava il numero di ruolo, il giudice (in modo alterno ai dott.
e e la data di udienza, che collazionava i fascicoli d'ufficio e predisponeva le Tes_1 Tes_2 giustifiche ai testi (cfr dichiarazioni rese da , , ; Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
E' inoltre documentato dalle disposizioni di servizio esibite (cfr doc 4 5 e 6 prod Ministero) che il ricorrente svolgeva la suddetta attività prima in virtù di disposizioni del Giudice di Pace “coordinatore” (che lo indicava quale “personale addetto” ai servizi di cancelleria civile dell'ufficio) e poi del Coordinatore dell'Ufficio (che lo indicava come “personale addetto” al settore “pubblicazione e rilascio dei titoli esecutivi” della cancelleria civile ed all'ufficio “ruolo generale” e all'archivio) ; d'altro canto l'ufficio del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, nel periodo oggetto di causa, non disponeva di alcun assistente giudiziario (in quanto inizialmente vi erano soltanto un funzionario categoria D due cancellieri categoria C ed il ricorrente categoria B e dal 2018 5 unità di personale di cui 4 in categoria C e soltanto il Sig nella Parte_1 categoria B) e le parti convenute non hanno offerto alcun concreto elemento probatorio per dimostrare, come sostenuto, che il dott. (che svolgeva le funzioni di “responsabile” della cancelleria Parte_2 civile) svolgesse egli stesso anche mansioni di Assistente giudiziario.
Va inoltre osservato che il ricorrente (al pari degli altri dipendenti addetti all'ufficio del GDP di Mercato San
Severino) risulta esser stato diffidato ad attenersi ai compiti rientranti nella qualifica soltanto in data
20.11.2019 -ovvero dopo che aveva fatto pervenire alle odierne parti convenute richiesta di differenze retributive per le superiori mansioni svolte- ( cfr in particolare nota del Presidente del Tribunale di Nocera
Inferiore del 29.11.2019)
Per quanto riguarda il dovuto, considerata la modesta pretesa accoglibile, è apparso inopportuno procedere a CTU al fine della quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente che possono essere calcolate, anche in via equitativa, tenendo conto dello stipendio tabellare annuale previsto per operatore B1 enti locali (equiparato all' operatore giudiziario) di euro 17.904,71, dello stipendio annuo lordo previsto per dipendente categoria B3 enti locali (equiparato all'assistente giudiziario) di euro
18.927,12 e dell'orario part- time svolto di 22 ore settimanali;
Da tanto deriva il diritto del ricorrente a differenze retributive annue per euro 624,80 e quindi per euro
3.124,00 complessivi importi che appaiono idonei anche ai sensi dell'art 36 Cost;
Le parti convenute vanno infine condannate in solido tra loro al pagamento delle somme suddette considerando, per un verso, l'incontestato interesse del al “distacco” del ricorrente presso Controparte_1
l'ufficio del GDP di Mercato di San Severino, e per altro verso, l'avvenuto esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, organo del Ministero della Giustizia;
Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 730 /2023
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento dell'importo di euro 3124,00 in favore del ricorrente oltre accessori come per legge;
Condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che vengono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario in euro 1.500,00 per compensi oltre accessori di legge (e contributo se versato)
Nocera Inferiore 01/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale