Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 23443/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4/4/2025, alle ore 10:40 nella SECONDA SEZIONE CIVILE del Tribunale di
Napoli, all'udienza del giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, è chiamata la causa
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 c.f.:
Mario Iuzzolino ed all'avv. Serena De Sio Cesari;
APPELLANTE
E
P.IVA 1 ), in Controparte 1 (C.F.:
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' avv. Ylenia Zaira
Alfano
APPELLATA
È presente per l'appellante l'avv. Fabrizio Maria Mellone per delega dell'avvocato Mario Iuzzolino che si riporta integralmente a tutti i propri scritti insistendo per l'accoglimento dell'appello come proposto con vittoria di spese e competenze. Si impugna ogni avverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto nonché non provato e si chiede decidersi la causa. Per CP_1 è presente l'avv.
Ylenia Zaira Alfano, la quale si riporta alla propria comparsa con appello incidentale, da intendersi qui trascritta e riprodotta, e ne chiede integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio. Si impugna e contesta l'avverso gravame perché infondato in fatto ed in diritto. Si chiede che la causa venga decisa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice, all'esito dell'udienza, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la
c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, del Tribunale di Napoli, II sezione Civile dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel RGN. 23443 nell'anno 2024 avente ad oggetto: restituzione costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 c.f.:
Mario luzzolino ed all'avv. Serena De Sio Cesari;
APPELLANTE
E
Controparte 1 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' avv. Ylenia Zaira
Alfano
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Parte 1 ha impugnato la sentenza n. 20124/2024 emessa dal giudice di pace di Napoli, depositata il 08/10/2024, mediante atto di citazione in appello notificato in data 30/10/2024: con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'odierno appellante, avente ad oggetto la restituzione dei ratei di commissioni non maturati, relativi al contratto di finanziamento n. 634587 stipulato, in data 27/11/2014, con la CP 1
,
da restituire mediante cessione pro-solvendo delle quote di pensione in n. 120 rate mensili da euro
248,00 ognuna, per l'importo complessivo di euro 29.760,00, rispetto al quale il mutuatario aveva esercitato la facoltà di estinzione anticipata allorchè residuavano n. 72 rate. L'appellante Parte 1 chiedeva la parziale riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui non riconosceva gli interessi ex art. 1284 comma 1 e 4 c.c. ed in ordine alla liquidazione delle spese di lite, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
Controparte 1 regolarmente citata, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dello spiegato appello e, nel merito, con appello incidentale, ripercorrendo le difese già spiegate nel primo grado di giudizio, chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, e, dunque, accertarsi che la finanziaria convenuta nulla deve alla
Parte 1 a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento. Il tutto con vittoria di spese di lite.
L'appello è fondato, mentre va rigettato l'appello incidentale.
In via preliminare, l'appello risulta essere proposto tempestivamente, poiché la sentenza impugnata veniva depositata in data 8/10/2024 e l'atto di appello notificato in data 30/10/2024.
Sempre preliminarmente, deve osservarsi che l'atto di appello risulta sufficientemente specifico con riferimento all'individuazione dei motivi di impugnazione.
Va, in primo luogo, confermato il diritto dell'appellante alla restituzione di tutti i costi del finanziamento non maturati per effetto della anticipata estinzione.
Ebbene, in ordine alla restituzione dei costi assicurativi, recentemente, il Tribunale di Napoli si è già chiaramente espresso con pronuncia 6801/2022 del 06-07-2022 secondo la quale: "... deve evidenziarsi che, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione venga negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario, il quale opera, altresì, quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione: sulla scorta di tali argomenti la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis, Collegio ABF Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013).
La odierna convenuta, quale mandante alla stipula ed accipiens delle somme in ordine alle quali parte attrice in primo grado ha avanzato richiesta restitutoria, è sicuramente il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha inteso indirizzare le proprie pretese laddove, in forza della spendita del nome da parte della mandataria, è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario. L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dalla somma oggetto di finanziamento, trattiene anche la somma dovuta al mandatario. Ciò prescinde, ovviamente, da eventuali azioni di regresso che la odierna convenuta potrà esercitare nei confronti della propria mandataria.
In ordine, poi, al diritto del mutuatario alla restituzione dell'importo delle commissioni, in diritto, giova premettere che la presente controversia può essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB, in considerazione del tempo di stipulazione del contratto, risalente al 27/11/2014.
La disciplina di cui all'art. 125 sexies T.u.b. prevede che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo
0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto".
L'obbligo restitutorio è stato ribadito anche dalle fonti secondarie in maniera sostanzialmente analoga. In proposito si segnala l'art. 3 del D.M.
8.7.1992 che, in materia di credito al consumo, stabilisce che "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".
In mancanza di sicuri riferimenti normativi, si ritiene che un ruolo fondamentale sia svolto dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza nella predisposizione delle condizioni contrattuali.
Nel caso di specie, tutte le spese da sopportare per l'erogazione del credito sono state esposte nel contratto all'interno di un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento espresso tra questi costi e la durata - eventualmente più breve – del contratto, ed anzi, escludendoli espressamente dalla
-
restituzione (cfr. pag. 2 del contratto di finanziamento paragrafo 3 e 3.2).
Le singole voci, infatti, sono state elaborate sul presupposto di una completa esecuzione del rapporto per tutta la sua naturale durata, ossia per n. 120 rate mensili.
Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di riquantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto: dunque al cliente non poteva essere chiaro se e quali costi fossero variabili in dipendenza della durata del rapporto e del numero di rate sostenute. In mancanza di indicazioni espresse, non è possibile stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up front e il cliente non può essere penalizzato per questo deficit di trasparenza.
L'odierna parte appellante, a tal proposito, già innanzi al giudice di pace di Napoli, contestava le condizioni generali del contratto, denunciandone la natura vessatoria laddove escludenti o limitanti il diritto al rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza piuttosto conforme anche dell'ABF di Coordinamento, da un lato l'individuazione di attività destinate a esaurirsi nella fase istruttoria del rapporto devono essere esplicitamente descritte nei documenti relativi alle trattative e nel contratto in modo chiaro e comprensibile (v. da ultimo, Dec. n.4164/2014) e corrispondere a prestazioni effettivamente compiute per le quali sussista un rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo, risultando ingiustificata e contraria alle regole di trasparenza la pretesa di individuarne l'ammontare in base a improbabili criteri percentuali (peraltro, sulla illegittimità della limitazione dell'importo rimborsabile, v. Collegio
n.2898/2012).
Per l'ipotesi di estinzione in corso di ammortamento del finanziamento (come è nella fattispecie), nel medesimo citato documento, nonché nel testo contrattuale, si fa riferimento al (condivisibile) criterio proporzionale, per cui il conteggio della quota rimborsabile viene operato “dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue” (ABF
Collegio di Roma - n.5657/2017).
Infine, con altra condivisibile decisione resa dal Collegio di Coordinamento ABF, l'Arbitro, opera una lucidissima ricostruzione in ordine alla invalidità di criteri di rimborso diversi dal pro rata temporis: "Una limitazione dell'importo dovuto al consumatore, attraverso la previsione di un criterio di rimborso difforme da quello della competenza economica esplicitato dall'art. 125-sexies, primo comma, TUB, oltre a contrastare con il diritto così riconosciuto al consumatore è, inoltre, preclusa (o comunque circoscritta) dalla lettera del secondo comma dello stesso art. 125-sexies TUB, il quale ha cura di disciplinare e delimitare il titulus retentionis dell'intermediario...", "...E' chiaro il nesso tra le due previsioni normative dell'art. 125-sexies TUB, per il quale non è possibile che, attraverso una artificiosa indicazione negoziale dei criteri di rimborso, si possa sforare l'ammontare massimo dell'«equo indennizzo» (peraltro non sempre dovuto, art. 125-sexies, terzo comma, TUB), così vulnerando il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito «pari»> ai costi dovuti per la vita residua del contratto", dovendosi pertanto concludere che “le parti non sono contrattualmente libere di determinare l'entità del rimborso dei costi recurring in misura inferiore a quella prevista dalla legge;
più chiaramente, il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante- attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis", onde evitare l'espressa violazione dell'art. 125 sexies TUB.
Il paragrafo N. 3 “ESTINZIONE ANTICIPATA, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI”, pag. 2 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, relativo alla previsione dei rimborsi in caso di estinzione anticipata, va dichiarato nullo ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/05 (cd. Codice del
Consumo) in quanto determina un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi delle parti, in violazione della buona fede, e ciò a prescindere dall'inquadramento specifico della clausola in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa – e non tassativa - dall'art. 33 co.
2. Con
,per garantirsi una relativa sicurezza economica anche nel caso di estinzione anticipata, ha potuto trattenere le somme anticipatamente e direttamente dal capitale mutuato, esercitando una posizione di assoluta superiorità negoziale. In altri termini la clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, nel consentire al professionista di trattenere talune prestazioni senza corrispettivo e, dunque, senza alcuna residua giustificazione, determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
Conforta questa conclusione un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui tale diritto al rimborso “non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 II comma lett. b) del codice del consumo e come tale è inopponibile al consumatore"
(Tribunale Parma, 27/11/2015; nello stesso senso anche Tribunale di Monza, ordinanza del 29/5/2018
n. 2017/1347).
Di conseguenza era possibile per il cliente esercitare il diritto al rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi integrali e di intermediazione o di istruttoria della pratica, a nulla valendo la distinzione tra costi up front e recurring, comunque, non chiaramente identificabili in contratto.
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, Lexitor), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
La sentenza propone un'interessante chiave di lettura della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies T.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto".
L'inedita motivazione della sentenza Lexitor non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali
(tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies T.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri.
Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di
Giustizia è stata riconosciuta anche dalla AS (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass.
8/2/2016 n. 2468; Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".
Né, peraltro, può ritenersi che la novità legislativa del 25 luglio 2021, sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima di quella data sia in grado di superare le considerazioni fin qui espresse.
L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25 ed in vigore dal giorno successivo ossia dal 25 luglio 2021, ha stabilito che "l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
La disposizione, nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” è norma ultronea, posto che, come già visto nella presente motivazione, la disposizione di cui all'art. 125 sexies va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Più problematica, invero, era l'analisi della disposizione in cui sanciva l'applicabilità delle "norme secondarie".
Già in precedenza era fortemente dubitabile che la portata precettiva della disposizione in esame potesse arrivare a considerare come legittima la non rimborsabilità dei costi up front tant'è che, costante giurisprudenza riteneva che, al pari di regolamenti e direttive, anche le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea avessero efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse confliggenti (Cfr. C. Cost., 19 aprile 1985, n. 113 che ha affermato l'immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;
Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 15 marzo 2002, n. 3841; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26897; AS
1 settembre 2011, n. 17966; 11 dicembre 2012 n. 22577 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139).
Analogamente, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella già citata sentenza del 2019, precedentemente all'entrata in vigore del "nuovo" art. 125sexies TUB, si riteneva che la disposizione secondo cui alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di “modifica" del citato articolo si applicassero “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, qualora interpretata nel senso di escludere tout court la rimborsabilità dei costi up front, dovesse essere disapplicata stante l'impossibilità per contrasto con il diritto comunitario per i contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25/07/2021, di derogare al principio
-
per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è quindi dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo. Soccorre, adesso, in tal senso anche la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del
22 dicembre 2022.
Sottoposto al vaglio di costituzionalità l'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n.73/21 per asserita violazione degli artt. 11 e 117, I comma, della Costituzione, la Consulta, in un esaustivo excursus dell'evoluzione della disciplina caratterizzante la materia in oggetto, ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma esaminata nella parte in cui, con il richiamo alle "norme secondarie", limita ai soli costi cd. recurring il diritto del consumatore alla ripetizione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Invero, ribadito il principio, affermato dalla stessa Corte di Giustizia e, come detto, dalla costante giurisprudenza espressasi fino ad oggi, secondo il quale compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale, la Corte Costituzionale rileva l'assenza di tali limiti nella sentenza cd. "Lexitor".
Da tale assunto ne deriva che, a maggior ragione, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della stessa sentenza "Lexitor" da parte dei singoli Stati membri.
Pertanto, essendo tale compito sottratto al legislatore nazionale, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies t.u. bancario e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della "Lexitor” ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame, il 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano “agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario»>".
Di conseguenza, rilevato che il “comma 2 dell'art. 11 octies, con il suo peculiare riferimento alle norme secondarie, circoscrive il contenuto del precedente art. 125 - sexies, comma 1, t.u. bancario a un significato incompatibile con la sentenza Lexitor" ed in particolare viola l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE oggetto di interpretazione da parte di tale pronuncia, e che “prima dell'intervento legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta Cont dall e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia” i giudici costituzionali concludono per l'illegittimità della norma, nei termini suddetti, "limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia" sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor", e l'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
Alla luce di quanto detto, quindi, vanno rimborsati sia i costi up front che quelli recurring senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento.
I principi contenuti nella citata sentenza CP_3 sono stati confermati, altresì, dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 9/02/2023, C-555/21, che, pur statuendo in merito alla diversa fattispecie del rimborso dei costi sostenuti in occasione della stipula di mutui ipotecari ed evidenziando il conseguente necessario “approccio differenziato” in virtù della specificità di tali contratti, ha fatto richiamo espresso alla sentenza CP_3 ed alla direttiva 2008/48.
Nonostante nella fattispecie sottoposta al suo esame il diritto del consumatore al rimborso non poteva includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, erano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, la CGUE ha riconosciuto, nondimeno, che "nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)".
Considerato che, in detta occasione, “la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33)", i giudici europei, in ossequio alle ragioni di protezione dei consumatori, hanno riconfermato i principi stabiliti dalla sentenza "Lexitor” volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore.
Il medesimo principio è stato richiamato dalla Suprema Corte che, con la pronuncia n. 1951 del 6 settembre 2023, ha assunto una posizione netta in materia. Gli ermellini, fatti propri i principi di prevenzione degli abusi nell'ambito dei crediti al consumo, hanno richiamato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, come concretizzato dalla direttiva 2008/48 e nell'ottica di quella "armonizzazione piena" contemplata dalla stessa, ribadendo che il “sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile
2016, Per 1 e Persona 2 C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)". '
Sulla base di tale assunto la Corte di AS, richiamando quanto già statuito dalla Corte
Costituzionale, ha evidenziato lo sforzo operato dalla normativa interna ed europea teso a garantire un'elevata protezione del consumatore e dal cui esame "si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB".
Tale diritto, previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, è suffragato dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma, anche, nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto, uniformandosi in tal modo alla normativa comunitaria e, in particolare, ai principi espressi nella Lexitor.
Invero, "Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito"".
E se è vero "che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto
Europeo", poiché, come affermato nella sentenza Lexitor e dalla giurisprudenza comunitaria,
"nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, Per 3 e Per 4 "
La giurisprudenza di legittimità ha confermato, inoltre, quanto sopra argomentato in merito alla nullità delle clausole contrattuali da ritenersi vessatorie ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n.206 del 2005.
Essendo quest'ultima “una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, Persona 5 e Persona 6 C-169/14,
Persona 7 e a., C 154/15, C- EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55)" l'intervento del giudice, teso a correggere lo squilibrio originato dal carattere abusivo di una siffatta pattuizione contrattuale, previsto anche d'ufficio proprio in considerazione della sua finalità, “deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore".
Senza contare che tutti quanti i principi sin qui richiamati restano fermi anche alla luce del recente intervento normativo posto dal d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
103 del 2023, il quale modificava l'articolo 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/21, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato".
Tale disposizione escludeva il diritto del consumatore al rimborso dei costi up front connessi al finanziamento in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021)
e, con riferimento agli oneri recurring, indicava quale criterio di calcolo dei costi rimborsabili il c.d. costo ammortizzato.
Invero, la norma richiamata è stata subito modificata dal successivo d.l. n. 104 del 2023 il quale ha annullato le restrizioni al rimborso totale introdotte con la L. n.103/23 stabilendo all'art. 27:
"All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»>".
Con tale statuizione il legislatore ha ripristinato la regola per cui nei contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi, comprensivi di interessi e spese, sostenuti in relazione al contratto stesso, come da consolidato orientamento delle corti nazionali ed europee che deve ritenersi implicitamente richiamato.
Venendo, poi, al metodo di calcolo delle spese da restituire, si ritiene corretta l'impostazione, confermata dalla surriferita decisione della Corte Costituzionale, che prevede l'applicazione del metodo "proporzionale" in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è per le stesse ritenuto corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento) con conferma, quindi delle somme richieste dall'attore in primo grado ed accertate giudizialmente.
Per tutto quanto esposto, la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui accoglie la domanda di ripetizione formulata dalla Parte_1
Orbene, venendo all'esame dell'appello proposto dalla Parte_1 in merito all'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. richiesti a far data dalla anticipata estinzione e fino alla proposizione della domanda giudiziale, e di cui al comma 4 della medesima disposizione calcolati a far data dalla proposizione della domanda al soddisfo, va evidenziato quanto segue: la domanda di interessi richiesti in base al comma 1 dell'art. 1284 c.c. deve essere necessariamente esaminata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1224 e 1219 c.c. secondo il quale nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora.
Ebbene, agli atti del presente giudizio di appello, non vi è prova della preventiva messa in mora del Con debitore da parte della creditrice, cosicchè deve rigettarsi la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
Al contrario, risultano certamente dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., rispetto ai quali recentemente le Sezioni Unite della Corte di AS hanno stabilito che "Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
(....) Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale”.
Sul punto, non vi è ragione di discostarsi dai più recenti arresti del Supremo Collegio di legittimità, secondo il quale "l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale", facendo riferimento in particolare “alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam)" (cfr. Cass. Ord. n.61/2023).
c.c. dalla Spettano, pertanto, alla parte appellante anche gli interessi di cui all'art. 1284 comma proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Sul punto, infatti, va rammentato che "Gli interessi moratori in seno all'azione di ripetizione dell'indebito spettano al solvens dalla data del pagamento laddove l'accipiens era in mala fede ovvero dal giorno della domanda se l'accipiens ha agito in buona fede. Tuttavia essi sono subordinati all'assolvimento dell'onere di contestazione specifica con il risultato che, in carenza di detta contestazione, l'altra parte è dispensata dal provare i fatti non contestati" (cfr. Corte appello Milano,
30/03/2023, n.1083); senza contare che “In tema di indebito oggettivo con riguardo agli interessi sulla somma da restituire e alla decorrenza degli stessi, rileva la condizione soggettiva dell"" accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede. La prova della mala fede grava su parte attrice, invece, la buona fede dell" accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale” (così Tribunale Napoli sez. XII, 20/06/2022, n.6160).
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello inerente la liquidazione delle spese di lite come formulata dal giudice di pace, la domanda va accolta nei termini che seguono.
Nel caso in esame, atteso l'accoglimento della domanda attorea, vanno applicati i parametri medi attualmente vigenti, per le cause instaurate innanzi al giudice di pace, e, quindi, tenuto conto del valore della somma oggetto di ripetizione, e dell'attività processuale svolta, il compenso spettante per l'attività espletata nel giudizio di primo grado è pari a complessivi euro 913,00.
Nulla per la fase di mediazione, per effetto della rinuncia espressa formulata dal legale di parte appellante nel corso della prima udienza del 7/3/2025, trattandosi di attività non espletata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, dell'attività svolta, delle questioni di fatto e di diritto trattate e del comportamento processuale delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di appello formulata da così provvede: Parte 1
1) Dichiara l'ammissibilità dell'appello proposto;
2) Nel merito, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata in persona del legale rapp.te pro condanna Controparte 1
Parte 1tempore, a pagare in favore di gli interessi di cui all'art. 1284 comma
IV c.c. sulla complessiva somma di euro 2.602,70, dalla domanda formulata nel primo grado di giudizio all'effettivo soddisfo;
3) rigetta integralmente l'appello incidentale;
4) per l'effetto, condanna parte appellata alla refusione, in favore di Parte 1 delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 913,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%; per il secondo grado di giudizio in euro 174,00 per spese vive ed euro 1.701,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, il tutto con attribuzione agli avv.ti Mario Iuzzolino e Serena De
Sio Cesari dichiaratisi antistatari.
E' verbale
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello