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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da
(c.f. ) residente a [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) residente a [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con gli avv.ti Sergio Vida del foro di Trieste e Giulia Bonetto del foro di Bologna;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 13.12.2003
(atto n. 468 parte 1 anno 2003)
separati consensualmente con verbale in data 23 giugno 2022 omologato con decreto del 1° agosto 2022
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la
1 pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
13.12.2003 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di
Trieste con atto di matrimonio n. 468, P. 1, anno 2003, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. Confermare i provvedimenti degli accordi di separazione così come omologati dal
Tribunale di Trieste con decreto del 01.08.22 e qui riportati:
• I coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto e di mensa;
• Il Dott. dispone il versamento a favore alla Dott.ssa Parte_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 405,60 – importo allo stato rivalutato sulla base dell'Indice Istat FOI generale - quale contributo al mantenimento della stessa e che si intende rivalutare periodicamente sulla base dei parametri ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della predetta (IBAN: [...]).
• Darsi atto che il Dott. ha versato alla dott.ssa Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di Euro 30.000,00 e pertanto ogni rapporto di natura patrimoniale tra
i coniugi è stato definito.
• Darsi atto che, nessuna delle parti – salvo quanto previsto al punto precedente – ha altro a pretendere, a qualsiasi titolo, dall'altra. Darsi atto che la predetta corresponsione è valsa quale liquidazione del diritto della Dott.ssa a percepire quota del t.f.r. del Parte_2
dott. : con il pagamento del predetto importo la Dott.ssa Parte_1 [...]
ha rinunciato pertanto ad avanzare qualsivoglia pretesa in merito. Parte_2
• Darsi atto che ogni bene mobile ed effetto personale ed in genere ogni ulteriore bene sui quali rivendicavano reciprocamente pretese di qualsivoglia natura è stato autonomamente suddiviso con reciproca e definitiva soddisfazione”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 13.12.2003 (atto n. 468
parte 1 anno 2003) tra e alle condizioni di cui in Parte_1 Parte_2
premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da
(c.f. ) residente a [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) residente a [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con gli avv.ti Sergio Vida del foro di Trieste e Giulia Bonetto del foro di Bologna;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 13.12.2003
(atto n. 468 parte 1 anno 2003)
separati consensualmente con verbale in data 23 giugno 2022 omologato con decreto del 1° agosto 2022
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la
1 pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
13.12.2003 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di
Trieste con atto di matrimonio n. 468, P. 1, anno 2003, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. Confermare i provvedimenti degli accordi di separazione così come omologati dal
Tribunale di Trieste con decreto del 01.08.22 e qui riportati:
• I coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto e di mensa;
• Il Dott. dispone il versamento a favore alla Dott.ssa Parte_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 405,60 – importo allo stato rivalutato sulla base dell'Indice Istat FOI generale - quale contributo al mantenimento della stessa e che si intende rivalutare periodicamente sulla base dei parametri ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della predetta (IBAN: [...]).
• Darsi atto che il Dott. ha versato alla dott.ssa Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di Euro 30.000,00 e pertanto ogni rapporto di natura patrimoniale tra
i coniugi è stato definito.
• Darsi atto che, nessuna delle parti – salvo quanto previsto al punto precedente – ha altro a pretendere, a qualsiasi titolo, dall'altra. Darsi atto che la predetta corresponsione è valsa quale liquidazione del diritto della Dott.ssa a percepire quota del t.f.r. del Parte_2
dott. : con il pagamento del predetto importo la Dott.ssa Parte_1 [...]
ha rinunciato pertanto ad avanzare qualsivoglia pretesa in merito. Parte_2
• Darsi atto che ogni bene mobile ed effetto personale ed in genere ogni ulteriore bene sui quali rivendicavano reciprocamente pretese di qualsivoglia natura è stato autonomamente suddiviso con reciproca e definitiva soddisfazione”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 13.12.2003 (atto n. 468
parte 1 anno 2003) tra e alle condizioni di cui in Parte_1 Parte_2
premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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