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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5411/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Proto;
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Giovanni Proto;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Lequile in data 16/06/2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Pietro in Lama (atto n. 6, parte II, R.G.V.G. 5411/2024
serie B, anno 2001). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati
, 05/05/2003), , Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_2
04/04/2007) e , 20/002/2009). Persona_4 Per_2
Nel ricorso depositato in data 20/12/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i ricorrenti a vivere separatamente;
2) pronunziare la separazione personale;
3) i figli minori, e sono affidati congiuntamente ad Per_3 Per_4 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità, compatibilmente con le esigenze dei minori stessi: tre pomeriggi la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del mattino successivo, nonché, a fine settimana alterni, il sabato o la domenica dalle ore 18:00 fino al mattino successivo (alle ore 11:00 della domenica ovvero alle ore 08:00 del lunedì). Inoltre, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre 5 giorni consecutivi, pernottamenti compresi, durante le festività pasquali e natalizie, nonché 2 settimane consecutive, pernottamenti compresi, durante il periodo estivo;
mentre la figlia , _1
(maggiorenne e disoccupata), sarà libera di decidere quando vivere con il padre o con la madre;
4) i coniugi vivranno separati, stabilendosi fin d'ora che la sig.ra Pt_1 continuerò a vivere con i figli, fino a quando questi ultimi non diverranno economicamente indipendenti, con lavoro stabile e regolarmente inquadrati, nell'abitazione coniugale, di proprietà dei suoceri, ubicata in San Pietro in Lama via Don Minzoni n. 8, che rimane fino ad allora assegnata alla stessa, con tutti gli arredi ivi esistenti, sia per quanto riguarda quelli di proprietà della sig.ra che per quelli di proprietà del sig. Parte_1 Controparte_1
e sino a quando la sig.ra non avrà la disponibilità di altra Pt_1 civile abitazione, in cui traslocare e andare a vivere decorosamente. Il sig. stabilirà la propria residenza altrove e dove riterrà più CP_1
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opportuno e comunque non nell'abitazione di residenza della moglie
. Entrambi i coniugi si autorizzano reciprocamente a ricevere Pt_1 presso le rispettive abitazioni le persone che riterranno più opportune;
5) il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la CP_1 somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) mensili quale contributo per il mantenimento dei tre figli (€ 200,00 per ciascun figlio), fino a quando gli stessi non diverranno economicamente indipendenti, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT. Le parti concordano che la sig.ra continuerà a Pt_1 percepire l'assegno unico per i figli;
6) per l'auto di famiglia, marca FORD modello C MAX targata FG964YS il sig. si dichiara d'accordo affinché la stessa sia nella esclusiva CP_1 disponibilità a servizio della moglie e dei figli, Parte_1 accollandosi egli stesso il proseguimento dell'impegno economico del pagamento sino al soddisfo del finanziamento acceso per l'acquisto di tale autovettura, a mezzo pagamenti mensili;
7) il sig. si impegna, inoltre, ad onorare personalmente ed a CP_1 proprie spese sino all'estinzione, i pagamenti rateali della cartella di definizione agevolata concessa dall'Agenzia delle Entrate con documento rif. AT – 05990202301218742180 n. con debito iniziale da pagare per la definizione di € 3.022,46, già in essere e ad onorare eventuali altre cartelle o debitorie non ancora in essere e sconosciute alla coniuge sig.ra ; Pt_1
8) le spese mediche, scolastiche e ludico-educative relative ai figli, nonché quelle ulteriori straordinarie documentate che si renderanno necessarie per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli stessi, preventivamente concordate tra i coniugi, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% fino a quando i figli non diverranno economicamente indipendenti;
9) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, in quanto, al momento, economicamente
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indipendenti, con l'accordo che al soddisfo del pagamento dell'ultima rata del finanziamento per l'acquisto dell'auto di cui sopra, il sig. inizierà a corrispondere dal mese immediatamente CP_1 successivo alla sig.ra l'importo di € 200,00 Parte_1
(duecento/00) quale mantenimento [omissis];
10) entrambi i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio;
11) i coniugi dichiarano che ciascuno di essi provvederà al proprio personale sostentamento;
12) spese legali compensate tra le parti.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza dell'11/03/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
- in sostituzione delle condizioni sub 9 e sub 11, la seguente: dalla mensilità successiva al pagamento dell'ultima rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto Ford CMAX, si Controparte_1 impegna a versare, in favore di , la somma mensile pari Parte_1 ad € 200,00, a titolo di contributo al di lei mantenimento. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-
FOI – avverrà entro il giorno 10 di ogni mese;
- a precisazione della condizione sub 8: per i profili non espressamente concordati tra le parti, le spese straordinarie inerenti alla prole saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
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2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5411/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 20/12/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Galatina Parte_1
(LE), 23/08/1977) e (San Cesario di Lecce Controparte_1
(LE), 12/11/1973) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate all'udienza dell'11/03/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lequile per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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