TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/09/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2020/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rosario Parte_1
Bongarzone e dell'Avv. Paolo Zinzi, come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società in atti Parte_2
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari, dott.sse Bozzella Emiliana e Maria Grazia Luppi
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1 L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente rimane assorbita in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-
3/2014;
2. La domanda - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti negli aa.ss 2020, 2021, e 2022 in qualità di docente non di ruolo per i periodi dedotti in ricorso con conseguente condanna del al pagamento della somma di €1.954,03– è CP_1 fondata e va accolta.
3. In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal , stante la tardiva costituzione in giudizio avvenuta solo CP_1 in data 15.09.2025.
4. A sostegno della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la
“retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Occorre poi prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
5.1 Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999,
a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo deter-minato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “ per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
5.2 L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5.3 L'art. 83 CCNL 2001 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
6. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenzia-zione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individua-zione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una di-versa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di cal-colo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez.
Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n.
2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di tratta-mento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il di-ritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42).”
7. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc. all.to sub fasc.lo ric.te).
8. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Deve pertanto riconoscersi in suo favore il diritto alla Retribuzione Professionale Docente
(RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al versamento dell'importo CP_1 di €1.954,03– corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche che devono, in questa sede, ritenersi correttamente effettuate, stante la generica contestazione offerta dal – oltre interessi di legge dal dovuto al saldo CP_1
9. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura lavoristica e al valore della controversia (€1.101/€5.200) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà (stante la non complessità dell'unica questione di diritto trattata e avuto riguardo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alla serialità del contenzioso) e con esclusione della fase istruttoria e decisionale – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione
Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso negli aa.ss.
2020/2021/2022 come da certificati di servizio in atti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di
€1.954,03 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2) condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €657,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge oltre spese vive pari ad €49,00 a titolo di c.u., disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Latina, lì 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2020/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rosario Parte_1
Bongarzone e dell'Avv. Paolo Zinzi, come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società in atti Parte_2
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari, dott.sse Bozzella Emiliana e Maria Grazia Luppi
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1 L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente rimane assorbita in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-
3/2014;
2. La domanda - avente ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente per i periodi di supplenza breve e saltuaria svolti negli aa.ss 2020, 2021, e 2022 in qualità di docente non di ruolo per i periodi dedotti in ricorso con conseguente condanna del al pagamento della somma di €1.954,03– è CP_1 fondata e va accolta.
3. In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal , stante la tardiva costituzione in giudizio avvenuta solo CP_1 in data 15.09.2025.
4. A sostegno della domanda parte ricorrente nel richiamare il combinato disposto dell'art. dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, ha evidenziato che la
“retribuzione professionale docente” non le era stata corrisposta perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee e non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno;
che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione convenuta era violativa del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Occorre poi prendere le mosse dalle norme pattizie richiamate in ricorso.
5.1 Con il CCNI del 31.08.1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1° luglio 1999,
a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al per-sonale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo deter-minato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rap-porto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “ per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
5.2 L'articolo 7 del CCNL del 2001 stabilisce poi che "
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5.3 L'art. 83 CCNL 2001 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva, dall'esame delle norme pattizie sin qui passate in rassegna non appare possibile desumere l'esclusione della corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_1
6. Peraltro, proprio in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE (cfr. Cass ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenzia-zione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individua-zione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una di-versa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di cal-colo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez.
Lav. Ordinanza n. 6293 del 2020).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini più generali, con la sentenza n.
2924/2020, a mente della quale: “…a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di tratta-mento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il di-ritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo de-terminato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42).”
7. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza brevi (cfr. doc. all.to sub fasc.lo ric.te).
8. Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi espressi la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Deve pertanto riconoscersi in suo favore il diritto alla Retribuzione Professionale Docente
(RPD) e, per l'effetto, deve condannarsi il convenuto al versamento dell'importo CP_1 di €1.954,03– corrispondente alla quantificazione svolta in ricorso sulla base di mere operazioni aritmetiche che devono, in questa sede, ritenersi correttamente effettuate, stante la generica contestazione offerta dal – oltre interessi di legge dal dovuto al saldo CP_1
9. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura lavoristica e al valore della controversia (€1.101/€5.200) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà (stante la non complessità dell'unica questione di diritto trattata e avuto riguardo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alla serialità del contenzioso) e con esclusione della fase istruttoria e decisionale – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la “Retribuzione
Professionale Docente” per i periodi di supplenze brevi indicati in ricorso negli aa.ss.
2020/2021/2022 come da certificati di servizio in atti e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di
€1.954,03 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2) condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €657,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge oltre spese vive pari ad €49,00 a titolo di c.u., disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Latina, lì 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro