Inammissibile
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/08/2025, n. 7145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7145 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07145/2025REG.PROV.COLL.
N. 04572/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Mario Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5871/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
dato avviso alle parti, come da verbale di udienza, della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
Rilevato in fatto che:
– l’appellante ha impugnato la sentenza n. 5871/2025, pubblicata il 21 marzo 2025 dal T.A.R. Lazio – Roma (Sezione I- ter ), all’esito del giudizio iscritto al n. 2078/2024 Reg.Ric., instaurato con ricorso, notificato il 13 febbraio 2024 e depositato il 27 febbraio 2024, per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento della Delibera adottata dalla Commissione Centrale ai sensi dell’art. 10 L. 82/1991 in data 22 novembre 2023, con la quale è stata disposta la revoca dello Speciale programma di Protezione nei suoi confronti e dei propri familiari;
– il ricorso in appello non presenta alcuna forma di sottoscrizione, né autografa, né digitale;
– la potenziale causa di nullità è stata rilevata d’ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso dell’udienza del 3 luglio 2025;
– l’appellante non ha preso posizione sulla questione preliminare di rito in vista dell’udienza feriale del 28 agosto 2025;
Rilevato che ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il ricorso deve contenere “ la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale ” e che la carenza radicale di sottoscrizione integra causa di nullità assoluta e insanabile del gravame ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. a) c.p.a ;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente ricorso in appello nullo perché mancante di sottoscrizione del difensore di parte ricorrente;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per nullità del ricorso in appello.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.