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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
DO AU, LA
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6491/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX015E00817 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ME in data 21.07.2025, depositato il 20.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX015E00817/2025 emesso ai sensi dell'art. 41bis dpr 600/73 e notificato a mezzo PEC in data 20/05/2025, con il quale è stata recuperata a tassazione maggiore IRPEF anno 2019 per euro 6.316,00, oltre sanzione ed accessori.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso perché non preceduto da “schema d'atto” in violazione del principio del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della L. n. 212/2000.
Si rassegna che in sede di contraddittorio sarebbe stato possibile dimostrare la presenza di costi superiori alla cifra forfetaria del 5% quantificata dall'Ufficio.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa sotto l'ulteriore profilo della mancata allegazione, o produzione in giudizio, di tuti gli atti espressamente richiamati all'interno dell'avviso impugnato. Mancanza, carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova della pretesa impositiva e sanzionatoria avanzata.
Si contesta che l'avviso di accertamento non consente di comprendere le ragioni della pretesa e d è comunque sfornito di prova in ordine alla percezione dei redditi contestati.
3. Infondatezza o illegittimità della maggiore pretesa avanzata. Si rassegna che il ricorrente non ha mai svolto attività libero-professionale nei confronti dell'Ente di previdenza o di altri enti privati/società nell'anno in contestazione e che l'unica attività svolta nei confronti dell'Istituto è quella di cui alla C.U.
“200329123213237130002258 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI”, onde tutte le imposte dirette relative all'anno 2019 sono state ritualmente versate dai sostituti ASP e INPS.
Con distrazione delle spese.
Il 20.10.2025 si è costituita l'AE che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha rassegnato:
- che l'avviso di accertamento è stato emesso mediante mero incrocio dei dati presenti in Anagrafe Tributaria
(a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi risultavano 3 Certificazioni Uniche, attestanti la percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati erogati dall'ASP e dall'INPS e di redditi da lavoro autonomo certificati da sostituti d'imposta) e che pertanto non si rende necessario alcun contraddittorio preventivo;
- che l'obbligo di motivazione dell'atto opposto è da ritenersi pienamente soddisfatto e che non vi è onere di allegare le CU in possesso del contribuente;
- che l'onere della prova è stato soddisfatto con il riferimento alle CU rilasciate dai sostituti d'imposta;
- che la stessa parte ricorrente ha sostanzialmente ammesso di aver percepito redditi di lavoro dipendente sia dall'I.N.P.S. (per 8.300,00 euro di cui alla certificazione unica n. 200329123213237130002258) che dall'A.S.P. di ME (per 70.033,00 euro di cui alla certificazione unica n. 200309145518207240000397) che tuttavia non ha dichiarato. Si rileva che la C.U. “200329123213237130002258 non afferisce esclusivamente a redditi di lavoro dipendente (per 8.300,00 euro), ma altresì a redditi di lavoro autonomo per 4.765,88 euro (arrotondati a 4.766,00 euro in motivazione dell'avviso). Ulteriori redditi di lavoro autonomo percepiti nell'anno dal contribuente sono poi quelli di cui alla certificazione unica n. 200228130630588100000004 per un importo pari a 385,00 euro.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al profilo del contraddittorio, va rilevato che l'avviso di accertamento impugnato è, all'evidenza, un atto sostanzialmente automatizzato, per il quale l'art.
6-bis L. 212/2000 non prevede alcun diritto al contraddittorio. A mente della predetta norma difatti: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Con Decreto del 24/04/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che non sono preceduti dal contraddittorio con il contribuente.
All'art. 2 del citato D.M. si è espressamente disposto che: “Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all' art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: (…) b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all' art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
(…)”.
Nel caso di specie, pertanto, l'emissione dell'avviso di accertamento è correttamente avvenuta, ai sensi dell'art. 41 bis dpr 600/73, senza necessità di contraddittorio preventivo.
In ordine al secondo profilo, va rilevato che l'emissione dell'avviso di accertamento ha avuto luogo in conseguenza del mero incrocio di dati risultanti dall' Anagrafe Tributaria, volti a rilevare la presenza di tre
Certificazioni Uniche. La motivazione della pretesa appare oltremodo chiara, così come assolto l'onere della prova a carico dell'AF, con il richiamo alle C.U.. Né può considerarsi sussistente alcun onere di allegazione di atti già noti alla parte, senza obliterare il fatto che il contenuto essenziale delle Certificazioni Uniche è stato riprodotto nel corpo della motivazione dell'avviso di accertamento.
Per ciò che concerne la quantificazione dei costi, l'AE ha dato atto che, in presenza di dichiarazione dei redditi omessa, gli stessi sono stati legittimamente determinati in misura forfetaria, nella percentuale del 5%
e che sarebbe stato onere del contribuente offrire a questa AG elementi concreti sulla base dei quali ritenere insufficiente la misura quantificata dall'Ufficio, così da consentirne una eventuale rideterminazione.
Per ciò che attiene ai profili di merito, deve rilevarsi che, di fatto, la parte ricorrente – a fronte di dati documentali oggettivi acquisiti all'Anagrafe Tributaria, non ha fornito alcun elemento volto a sconfessare il contenuto delle CU. Il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AE, liquidate in euro 1.300,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
DO AU, LA
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6491/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX015E00817 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ME in data 21.07.2025, depositato il 20.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX015E00817/2025 emesso ai sensi dell'art. 41bis dpr 600/73 e notificato a mezzo PEC in data 20/05/2025, con il quale è stata recuperata a tassazione maggiore IRPEF anno 2019 per euro 6.316,00, oltre sanzione ed accessori.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso perché non preceduto da “schema d'atto” in violazione del principio del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della L. n. 212/2000.
Si rassegna che in sede di contraddittorio sarebbe stato possibile dimostrare la presenza di costi superiori alla cifra forfetaria del 5% quantificata dall'Ufficio.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa sotto l'ulteriore profilo della mancata allegazione, o produzione in giudizio, di tuti gli atti espressamente richiamati all'interno dell'avviso impugnato. Mancanza, carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova della pretesa impositiva e sanzionatoria avanzata.
Si contesta che l'avviso di accertamento non consente di comprendere le ragioni della pretesa e d è comunque sfornito di prova in ordine alla percezione dei redditi contestati.
3. Infondatezza o illegittimità della maggiore pretesa avanzata. Si rassegna che il ricorrente non ha mai svolto attività libero-professionale nei confronti dell'Ente di previdenza o di altri enti privati/società nell'anno in contestazione e che l'unica attività svolta nei confronti dell'Istituto è quella di cui alla C.U.
“200329123213237130002258 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI”, onde tutte le imposte dirette relative all'anno 2019 sono state ritualmente versate dai sostituti ASP e INPS.
Con distrazione delle spese.
Il 20.10.2025 si è costituita l'AE che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha rassegnato:
- che l'avviso di accertamento è stato emesso mediante mero incrocio dei dati presenti in Anagrafe Tributaria
(a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi risultavano 3 Certificazioni Uniche, attestanti la percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati erogati dall'ASP e dall'INPS e di redditi da lavoro autonomo certificati da sostituti d'imposta) e che pertanto non si rende necessario alcun contraddittorio preventivo;
- che l'obbligo di motivazione dell'atto opposto è da ritenersi pienamente soddisfatto e che non vi è onere di allegare le CU in possesso del contribuente;
- che l'onere della prova è stato soddisfatto con il riferimento alle CU rilasciate dai sostituti d'imposta;
- che la stessa parte ricorrente ha sostanzialmente ammesso di aver percepito redditi di lavoro dipendente sia dall'I.N.P.S. (per 8.300,00 euro di cui alla certificazione unica n. 200329123213237130002258) che dall'A.S.P. di ME (per 70.033,00 euro di cui alla certificazione unica n. 200309145518207240000397) che tuttavia non ha dichiarato. Si rileva che la C.U. “200329123213237130002258 non afferisce esclusivamente a redditi di lavoro dipendente (per 8.300,00 euro), ma altresì a redditi di lavoro autonomo per 4.765,88 euro (arrotondati a 4.766,00 euro in motivazione dell'avviso). Ulteriori redditi di lavoro autonomo percepiti nell'anno dal contribuente sono poi quelli di cui alla certificazione unica n. 200228130630588100000004 per un importo pari a 385,00 euro.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al profilo del contraddittorio, va rilevato che l'avviso di accertamento impugnato è, all'evidenza, un atto sostanzialmente automatizzato, per il quale l'art.
6-bis L. 212/2000 non prevede alcun diritto al contraddittorio. A mente della predetta norma difatti: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Con Decreto del 24/04/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che non sono preceduti dal contraddittorio con il contribuente.
All'art. 2 del citato D.M. si è espressamente disposto che: “Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all' art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: (…) b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all' art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
(…)”.
Nel caso di specie, pertanto, l'emissione dell'avviso di accertamento è correttamente avvenuta, ai sensi dell'art. 41 bis dpr 600/73, senza necessità di contraddittorio preventivo.
In ordine al secondo profilo, va rilevato che l'emissione dell'avviso di accertamento ha avuto luogo in conseguenza del mero incrocio di dati risultanti dall' Anagrafe Tributaria, volti a rilevare la presenza di tre
Certificazioni Uniche. La motivazione della pretesa appare oltremodo chiara, così come assolto l'onere della prova a carico dell'AF, con il richiamo alle C.U.. Né può considerarsi sussistente alcun onere di allegazione di atti già noti alla parte, senza obliterare il fatto che il contenuto essenziale delle Certificazioni Uniche è stato riprodotto nel corpo della motivazione dell'avviso di accertamento.
Per ciò che concerne la quantificazione dei costi, l'AE ha dato atto che, in presenza di dichiarazione dei redditi omessa, gli stessi sono stati legittimamente determinati in misura forfetaria, nella percentuale del 5%
e che sarebbe stato onere del contribuente offrire a questa AG elementi concreti sulla base dei quali ritenere insufficiente la misura quantificata dall'Ufficio, così da consentirne una eventuale rideterminazione.
Per ciò che attiene ai profili di merito, deve rilevarsi che, di fatto, la parte ricorrente – a fronte di dati documentali oggettivi acquisiti all'Anagrafe Tributaria, non ha fornito alcun elemento volto a sconfessare il contenuto delle CU. Il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AE, liquidate in euro 1.300,00, oltre accessori come per legge.