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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14429/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di interdizione di
[...]
, nata a [...], il [...], promossa dall'avv. Stella Vighi, in qualità di ads Parte_1 di Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, l'avv. Stella Vighi ha promosso giudizio di interdizione nei confronti della propria amministrata, deducendo che: nell'anno 2022 Parte_1
l'amministrata ha incendiato un cassonetto dell'immondizia, provocando l'intervento da parte del servizio sociale del la stessa ha rifiutato l'inserimento temporaneo in una rsa, Controparte_1 nonostante tale inserimento rientrasse in un piano di assistenza personalizzato, messo in atto dai servizi sociali territoriali;
l'amministrata ha sempre avuto un atteggiamento oppositivo nei confronti degli assistenti sociali e delle persone, in generale, rifiutando qualsiasi contatto e aiuto proveniente da questi ultimi;
numerose sono state le segnalazioni giunte dai vicini e dal Servizio Sociale sulle condizioni igienico sanitare dell'abitazione in cui vive l'interdicenda. Per tutti questi motivi, la ricorrente ritiene che vi siano i presupposti per la pronuncia di una sentenza di interdizione nei confronti della sig.ra pagina 1 di 4 considerata l'inidoneità dell'attuale misura di protezione a tutelare gli interessi Pt_1 dell'amministrata.
Effettuato l'esame diretto dell'interdicenda, all'udienza del giorno 10.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni contenute nel ricorso.
Il Tribunale, con provvedimento emesso in data 16.4.2025, ha disposto la c.t.u. sulla persona dell'interdicenda, nominando il dott. Persona_1
All'udienza del 17.7.2025 il giudice relatore ha conferito l'incarico al c.t.u. e ha posto il seguente quesito: riferisca il ctu, visitata , esaminata la documentazione medica in atti, Parte_1 da quale patologia è affetta l'interdicenda, se essa sia reversibile e se la stessa sia capace di attendere ai propri interessi, con specificazione delle aree in cui eventualmente tale capacità sia preservata, diminuita o assente, e relativa necessità di sostegno. Dica, inoltre, il ctu se la misura dell'amministrazione di sostegno sia ancora idonea a soddisfare le esigenze di tutela della beneficiaria. Evidenzi, infine, gli eventuali aspetti di inadeguatezza di tale misura, con riferimento alle esigenze attuali della medesima e alla misura richiesta dal P.M., valutate le ragioni dell'istanza e la capacità della perizianda di interagire consapevolmente con l'amministratore di sostegno. In data
2.11.2025 il c.t.u ha depositato la perizia medico legale e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio sulle conclusioni contenute nel ricorso, all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
Il ricorso è stato proposto dal soggetto legittimato e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis
47 c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicenda che ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui versa . Parte_1
Dalla documentazione medica prodotta in atti, risulta che l'interdicenda, già nel 2012, durante un primo e unico accesso al Servizio di Salute Mentale di Empoli, ebbe a ricevere una diagnosi di psicosi alcolica che, con gli anni, si è aggravata, compromettendo la capacità critica e di giudizio della medesima. Numerosi sono stati gli episodi relativi ad alterazioni comportamentali della sig.ra Pt_1 segnalati dall' Ufficio Salute Mentale Adulti di Empoli, che dimostrano un deterioramento cognitivo con disturbi del comportamento di tipo psicotico.
Tale diagnosi, contenuta nella relazione di dimissione dall'Ospedale di Empoli (ove la donna era stata ricovera in stato di agitazione psicomotoria, in data 28 agosto 2025) è stata confermata anche dal c.t.u.. pagina 2 di 4 Si legge, infatti, nella relazione del dott. la sig.ra presenta un forma di grave Persona_1 Pt_1 deterioramento cognitivo, comportamentale e motorio a genesi mista (vascolare-degenerativa e tossica da abuso alcolico) Il c.t.u osserva che l'interdicenda, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni psicofisiche, non è in grado di esercitare autonomamente i propri diritti, né assumere obblighi attraverso atti di volontà validi, ritenendo che la misura più idonea a tutelare gli interessi della medesima, sia rappresentata dall'interdizione.
Ritornando al caso in esame, si osserva - alla luce delle problematiche messe in evidenza nelle relazioni sopra citate e, in particolare, nella Relazione di c.t.u. psichiatrica del dott. che Persona_1
l'interdizione appare, allo stato, lo strumento più idoneo a tutelare complessivamente l'interdicenda, tenuto conto della gravità ed irreversibilità delle condizioni fisiopsichiche.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione di Parte_1
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. c.p.c cui è riservata la nomina del tutore definitivo che viene indicato nella persona dell'attuale ads, avv. Stella Manni.
Non vi è domanda sulle spese processuali.
Le spese della c.t.u. sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede: dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] e residente in [...] – CP_1
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia e per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al
Giudice Tutelare
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario.
.
pagina 3 di 4 Il giudice onorario
Dott.ssa Antonella Galano
La Presidente
Dott.ssa S. Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14429/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di interdizione di
[...]
, nata a [...], il [...], promossa dall'avv. Stella Vighi, in qualità di ads Parte_1 di Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, l'avv. Stella Vighi ha promosso giudizio di interdizione nei confronti della propria amministrata, deducendo che: nell'anno 2022 Parte_1
l'amministrata ha incendiato un cassonetto dell'immondizia, provocando l'intervento da parte del servizio sociale del la stessa ha rifiutato l'inserimento temporaneo in una rsa, Controparte_1 nonostante tale inserimento rientrasse in un piano di assistenza personalizzato, messo in atto dai servizi sociali territoriali;
l'amministrata ha sempre avuto un atteggiamento oppositivo nei confronti degli assistenti sociali e delle persone, in generale, rifiutando qualsiasi contatto e aiuto proveniente da questi ultimi;
numerose sono state le segnalazioni giunte dai vicini e dal Servizio Sociale sulle condizioni igienico sanitare dell'abitazione in cui vive l'interdicenda. Per tutti questi motivi, la ricorrente ritiene che vi siano i presupposti per la pronuncia di una sentenza di interdizione nei confronti della sig.ra pagina 1 di 4 considerata l'inidoneità dell'attuale misura di protezione a tutelare gli interessi Pt_1 dell'amministrata.
Effettuato l'esame diretto dell'interdicenda, all'udienza del giorno 10.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni contenute nel ricorso.
Il Tribunale, con provvedimento emesso in data 16.4.2025, ha disposto la c.t.u. sulla persona dell'interdicenda, nominando il dott. Persona_1
All'udienza del 17.7.2025 il giudice relatore ha conferito l'incarico al c.t.u. e ha posto il seguente quesito: riferisca il ctu, visitata , esaminata la documentazione medica in atti, Parte_1 da quale patologia è affetta l'interdicenda, se essa sia reversibile e se la stessa sia capace di attendere ai propri interessi, con specificazione delle aree in cui eventualmente tale capacità sia preservata, diminuita o assente, e relativa necessità di sostegno. Dica, inoltre, il ctu se la misura dell'amministrazione di sostegno sia ancora idonea a soddisfare le esigenze di tutela della beneficiaria. Evidenzi, infine, gli eventuali aspetti di inadeguatezza di tale misura, con riferimento alle esigenze attuali della medesima e alla misura richiesta dal P.M., valutate le ragioni dell'istanza e la capacità della perizianda di interagire consapevolmente con l'amministratore di sostegno. In data
2.11.2025 il c.t.u ha depositato la perizia medico legale e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio sulle conclusioni contenute nel ricorso, all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
Il ricorso è stato proposto dal soggetto legittimato e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis
47 c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicenda che ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui versa . Parte_1
Dalla documentazione medica prodotta in atti, risulta che l'interdicenda, già nel 2012, durante un primo e unico accesso al Servizio di Salute Mentale di Empoli, ebbe a ricevere una diagnosi di psicosi alcolica che, con gli anni, si è aggravata, compromettendo la capacità critica e di giudizio della medesima. Numerosi sono stati gli episodi relativi ad alterazioni comportamentali della sig.ra Pt_1 segnalati dall' Ufficio Salute Mentale Adulti di Empoli, che dimostrano un deterioramento cognitivo con disturbi del comportamento di tipo psicotico.
Tale diagnosi, contenuta nella relazione di dimissione dall'Ospedale di Empoli (ove la donna era stata ricovera in stato di agitazione psicomotoria, in data 28 agosto 2025) è stata confermata anche dal c.t.u.. pagina 2 di 4 Si legge, infatti, nella relazione del dott. la sig.ra presenta un forma di grave Persona_1 Pt_1 deterioramento cognitivo, comportamentale e motorio a genesi mista (vascolare-degenerativa e tossica da abuso alcolico) Il c.t.u osserva che l'interdicenda, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni psicofisiche, non è in grado di esercitare autonomamente i propri diritti, né assumere obblighi attraverso atti di volontà validi, ritenendo che la misura più idonea a tutelare gli interessi della medesima, sia rappresentata dall'interdizione.
Ritornando al caso in esame, si osserva - alla luce delle problematiche messe in evidenza nelle relazioni sopra citate e, in particolare, nella Relazione di c.t.u. psichiatrica del dott. che Persona_1
l'interdizione appare, allo stato, lo strumento più idoneo a tutelare complessivamente l'interdicenda, tenuto conto della gravità ed irreversibilità delle condizioni fisiopsichiche.
Per le considerazioni sopra esposte la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione di Parte_1
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. c.p.c cui è riservata la nomina del tutore definitivo che viene indicato nella persona dell'attuale ads, avv. Stella Manni.
Non vi è domanda sulle spese processuali.
Le spese della c.t.u. sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede: dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] e residente in [...] – CP_1
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia e per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al
Giudice Tutelare
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario.
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pagina 3 di 4 Il giudice onorario
Dott.ssa Antonella Galano
La Presidente
Dott.ssa S. Governatori
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