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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 3312/2023 promossa da:
(P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Borgofranco d'Ivrea (TO), Vicolo della Faina n. 5, presso lo studio dell'avv. Anna M. A. Muscat;
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fantini
( per delega in atti;
Email_1 attrice;
contro
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei CP_1 P.IVA_2
Campioni n.8, presso lo studio dell'avv. Francesca Del Sordo
( ), che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
convenuta.
Oggetto: revocatoria fallimentare ex art. 67 c. 2 L. Fall.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori dell'amministrazione straordinaria e, per l'effetto, revocare il pagamento di Euro 4.062,60=, effettuato da a in data 9.9.2019 relativamente alle fatture da quest'ultima Parte_1 CP_1 emesse, n. 9/2018 del 31.1.2018 (importo di Euro 1.061,40=) e n. 84/2018 del 29.6.2018
(importo di Euro 3.001,20=); - per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare, in favore di
[...]
, la somma complessiva di Euro 4.062,60=, ovvero la maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà dovuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condannare la società convenuta alla refusione, in favore dell'amministrazione straordinaria, delle spese e dei compensi professionali di causa, oltre accessori.”;
Convenuta: “…nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda per le ragioni tutte esposte e per quant'altro mergerà in corso di causa
e, per l'effetto rigettarla;
- Con il favore delle spese, competenze ed onorari”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. del pagamento di € 4.062,60, disposto in data 9/09/2019, mediante bonifico bancario, dalla in bonis in favore della (cfr. doc. 9 fasc. att.), a saldo delle Parte_1 CP_1 seguenti fatture emesse dalla a titolo di corrispettivo per la somministrazione di CP_1 due corsi di formazione in materia di “safety coaching” (cfr. cit., p. 2):
- fattura n. 9/2018 del 31/01/2018 di importo pari a € 1.061,40, riferita all'ordine di acquisto n. 310011887 del 31/01/2018 (cfr. fattura doc. 7 fasc. att. e ordine d'acquisto doc. 5 fasc. att.);
- fattura n. 84/2018 del 29/06/2018 di importo pari a € 3.001,20, riferita all'ordine di acquisto n. 310012867 dell'8/06/2018 (cfr. fattura doc. 8 fasc. att. e ordine d'acquisto doc. 6 fasc. att.).
A fondamento della domanda, la : Parte_1
- da un lato, ha allegato che il pagamento è stato eseguito durante il “periodo sospetto”,
“in quanto disposto circa sei mesi prima della dichiarazione di insolvenza” (cfr. cit., p. 3), dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020, depositata in data 4/02/2020 (cfr. doc. 1 fasc. att.)
- dall'altro, ha sostenuto che, al momento del pagamento, la era a CP_1 conoscenza dello stato di insolvenza della . Parte_1
In particolare, con riguardo alla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore,
l'attrice ha allegato (quali fattori presuntivi):
2 - che la “aveva debiti scaduti verso il creditore ormai da molto tempo Parte_1
(19 mesi per la prima fattura e 14 per la seconda)”, circostanza integrante “non un ritardo fisiologico bensì permanente, indice di una grave esposizione debitoria o comunque di oggettiva e non reversibile carenza di liquidità, tale da potersi definire stato di insolvenza” (cfr. cit., p. 3);
- che la “era rimasta inerte innanzi ai diversi solleciti di pagamenti Parte_1 avanzati dal creditore” (cfr. cit., p. 4);
- che la si occupava “sia di formazione del personale…che di coaching e CP_1 consulenza strategica per imprese, a livello nazionale”, circostanza da cui poter desumere
“che sia stata messa a conoscenza dei problemi relativi all'area risorse umane di
”, nonché che detta società collaborava “con enti pubblici rilevanti, università e Parte_1 media…e dunque è società adusa a valutare attentamente le controparti contrattuali” (cfr. cit.,
p. 4);
- che lo stato di crisi in cui versava la era ravvisabile già da tempo, Parte_1 atteso che “già dal 2016 era iniziata una contrazione dei ricavi” (cfr. cit., p. 4; relazione dei
Commissari ex art. 28 Dlgs 270/1999 di cui al doc. 15 fasc. att.), situazione aggravatasi nel
2017-2018, emergendo, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2017 e 2018, a carico della
, “indebitamenti molto rilevanti e indici finanziari caratterizzati da evidente Parte_1 criticità” con la conseguenza che “ogni fornitore avveduto avrebbe potuto constatare
l'evidente crisi che coinvolgeva l'impresa, tale da renderla ormai insolvente” (cfr. cit., p. 3-4; bilanci cfr. doc, 10-11 fasc. att.); inoltre “già nel 2017 la società presentava segnali di crisi, anche in seno a imprese assunte in affitto d'azienda, come nel caso della nota società di servizi Olicar Gestione…i cui dipendenti non sono stati pagati per diversi mesi, con conseguente diffusione di notizie” (cfr. cit., p. 4);
- il coinvolgimento della in una “lunga serie di contenziosi Parte_1
(giuslavoristici, monitori e di esecuzione forzata) che nel giugno 2020 sono stati stimati in circa 190 milioni di Euro” (cfr. cit., p. 4);
- il fatto, noto a livello nazionale, del ricorso della “sin dal luglio 2011 Parte_1 alla Cassa Integrazioni Guadagni in deroga, a zero ore senza rotazione, riproposta, tra l'altro, proprio nel 2018” (cfr. cit., p. 4);
- la circostanza, parimenti nota, che la , in solido con la controllata Parte_1
, Controparte_2
3 fosse stata condannata dall'AGCM, con provvedimento n. 27646 del 27/04/2019, al pagamento di un'ingente sanzione pecuniaria, all'esito del procedimento avviato per violazione della normativa europea antitrust.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto della domanda attorea, CP_1 invocando la causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. e contestando la sussistenza della cd. scientia decoctionis.
In particolare, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L.
Fall., la convenuta ha sostenuto che il pagamento del 9/09/2019 sarebbe stato eseguito “nei termini d'uso”, essendo “consueti ed accettati tempi di pagamento notevolmente più ampi rispetto a quanto concordato contrattualmente” (cfr. comp. risp., p. 6). A conferma di tale prassi instaurata tra le parti, la convenuta ha allegato:
- che, dopo un iniziale sollecito in data 23/10/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv.), non CP_1 ha fatto poi alcun sollecito o diffida per il pagamento delle fatture” né “ha promosso alcuna azione di recupero o esecutiva” (cfr. comp. risp., p. 5-6);
- che, anteriormente al pagamento per cui è causa, la aveva emesso fatture CP_1 parimenti saldate in ritardo dalla;
in particolare, in data Parte_1 Parte_1
6.07.2017 aveva commissionato un corso di formazione “Coinvolgere alla sicurezza” per €
870,00”, la cui fattura veniva incassata “dopo circa otto mesi, molto in ritardo rispetto agli accordi contrattuali che prevedevano un termine di 30 gg dall'emissione della fattura;
anche in tal caso il pagamento veniva eseguito senza diffide o solleciti” (cfr. comp. risp., p. 5-6; fattura n. 64/2017 e bonifico a saldo di cui al doc. 4 fasc. conv.);
- infine, “la circostanza che la Società attrice lavorasse su commesse pubbliche rendeva edotti i propri fornitori…che i pagamenti seguivano molto in ritardo rispetto all'esecuzione delle prestazioni e dei termini contrattualmente previsti” (cfr. comp. risp., p. 4).
Con riferimento alla conoscenza dello stato di insolvenza della , la Parte_1 convenuta ha osservato che tale conoscenza non è desumibile dal mero ritardo nell'esecuzione dei pagamenti e ha sostenuto di non essere comunque tenuta a conoscere detto stato di insolvenza “non essendo un operatore professionale ma solo una piccola impresa di formazione” (cfr. comp. risp., p. 6; visura di cui al doc. 2 fasc. conv.).
All'esito della prima udienza del 7/06/2023, la scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024) ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6
Cpc.
4 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 19/08/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc (cfr. ordinanza del 19/08/2025).
2. In punto di diritto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 67 c. 2 L. Fall., “sono … revocati se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Ai fini della revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. deve, dunque, sussistere:
- sia un requisito oggettivo temporale: l'atto, di cui si richiede la revoca, deve essere stato effettuato nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- sia un requisito soggettivo: la conoscenza, da parte del creditore convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza del debitore, cioè della situazione di dissesto in cui versava l'imprenditore al momento del compimento dell'atto (cd. scientia decoctionis).
Con riguardo al requisito soggettivo, non avendo il legislatore previsto una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (a differenza di quanto previsto per gli atti cd. anormali di cui al c. 1 dell'art. 67 L. Fall.), incombe sul curatore che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova della cd. scientia decoctionis.
Tale conoscenza dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, sicché, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, rilevando, di converso, la concreta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato, fermo restando che la dimostrazione della conoscenza può fondarsi su elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli art. 2727 e 2729 Cc, tali cioè da condurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) in cui egli si trovato concretamente ad operare-, non possa non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione del debitore (cfr. Cass. 10780/2024; Cass. 27074/2022; Cass. 27070/2022;
Cass. 23650/2021; Cass. 22387/2019).
5 Il c. 3 dell'art. 67 L. Fall. prevede poi che non sono soggetti all'azione revocatoria una serie di atti tassativamente indicati, tra cui “a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
L'espressione “termini d'uso” va riferita sia ai tempi che alle modalità di pagamento e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva non è la prassi del settore economico in questione, né i tempi e i modi del pagamento espressamente pattuiti tra le parti, quanto piuttosto le concrete tempistiche e modalità di adempimento invalse fra le parti, eseguite ed accettate, anche per comportamenti di fatto, tali cioè da far ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile (cfr. Cass. 4482/2021; Cass. 27939/2020; Cass. 9851/2019; Cass. 7580/2019; Cass.
5587/2018; Cass. 25162/2016).
3. In applicazione dei suesposti principi di diritto, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda attorea ex art. 67 c. 2 L. Fall. per i motivi che seguono.
3.1. Quanto al presupposto oggettivo-temporale, è circostanza pacifica e documentale che il pagamento di € 4.062,60 di cui è causa sia stato eseguito da parte della CP_3 in bonis in favore della in data 9/09/2019 (cfr. doc. 9 fasc. att.) e, dunque, nei
[...] CP_1 sei mesi anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, pronunciata dal Tribunale di
Torino con sentenza n. 34/2020, depositata il 4/02/2020 (cfr. doc. 1 fasc. att.).
3.2. Quanto al presupposto soggettivo, si ritiene che la
[...]
abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, Parte_1 fornendo elementi indiziari che il Tribunale ritiene significativi della consapevolezza dello stato di insolvenza, da parte della al momento del pagamento del 9/09/2019. CP_1
In particolare rilevano: il notevole ritardo nell'esecuzione del pagamento oggetto di causa (del 9/09/2019) rispetto alla data di scadenza delle fatture di riferimento (fattura n.
9/2018, scaduta in data 31/03/2018, e fattura n. 84/2018, scaduta in data 31/08/2018 - cfr. doc.
7-8 fasc. att.); i bilanci di esercizio 2017-2018 prodotti in atti (cfr. doc. 10-11 fasc. att.), da cui emerge una situazione debitoria della critica;
il sollecito di pagamento Parte_1 del 23/10/2018, prodotto dalla stessa in cui viene evidenziata la scopertura delle CP_1 fatture n. 9/2018 e 84/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv.).
Vanno valorizzate, inoltre, le molteplici pubblicazioni concernenti la grave crisi attraversata dalla , nonché la diffusione geografica di tali notizie, a mezzo Parte_1 della stampa sia locale che nazionale, come emerge dagli articoli di stampa prodotti
6 dall'attrice (cfr. doc. 23-28 fasc. att.). A tal riguardo, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui, nell'operare la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, il Giudice ben può valorizzare le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati (cfr. Cass. 11357/2023; Cass. 23650/2021).
I predetti elementi dimostrano come la convenuta, al momento del pagamento in analisi, fosse consapevole della situazione di insolvenza in cui versava la , non Parte_1 potendo non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione della stessa.
3.3. Quanto alla causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall., il Tribunale ritiene che non possa considerarsi sussistente, non potendosi ritenere il pagamento in contestazione effettuato “nei termini d'uso”, tenuto conto che:
- la circostanza, allegata dalla convenuta, che la prestasse Parte_1 notoriamente i propri servizi a favore della PA, il che “rendeva edotti i propri fornitori…che i pagamenti seguivano molto in ritardo rispetto all'esecuzione delle prestazioni e dei termini contrattualmente previsti” (cfr. comp. risp., p. 4), è irrilevante, tenuto conto che -come suesposto- il riferimento ai "termini d'uso" di cui all'art. 67 c. 3 L. Fall. attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento;
- la presenza di un solo pagamento, anteriore rispetto a quello oggetto di revocatoria, eseguito in ritardo (pagamento in data 1/02/2018 della fattura n. 64/2017, scaduta il
31/08/2017 - cfr. doc. 4 fasc. conv.) non è sufficiente per poter ritenere instaurata una prassi adeguatamente consolidata e stabile e ciò tanto più se si considera che le tempistiche di esecuzione dei vari pagamenti non risultano tra loro coincidenti (il pagamento della fattura n.
64/2017, scaduta il 31/08/2017, è avvenuto con un ritardo di circa 5 mesi;
il pagamento della fattura n. 9/2018, scaduta in data 31/03/2018, è avvenuto con un ritardo di circa 17 mesi;
il pagamento della fattura n. 84/2018, scaduta in data 31/08/2018, è avvenuto con un ritardo di circa 12 mesi); peraltro, dalla documentazione prodotta risultano fatture saldate dalla in bonis persino prima della scadenza (fattura n. 108/2018 dell' 1/10/2018 di Parte_1
€ 109,80, con scadenza al 31/12/2018, saldata dalla con bonifico bancario Parte_1 del 24/10/2018 – cfr. doc. 20-21 fasc. att.).
7 Tali indici di anormalità escludono la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 67 c.
3 lett. a) L. Fall. e suffragano la sussistenza della cd. scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarato inefficace il pagamento di € 4.062,60 del 9/09/2019 eseguito dalla in bonis in favore della con Parte_1 CP_1 conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di tale importo alla in Parte_1
Amministrazione Straordinaria, oltre interessi come per legge dalla domanda giudiziale
(3/02/2023) al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00)- nelle seguenti voci analitiche:
fase di studio € 425,00;
fase introduttiva € 425,00;
fase di trattazione/istruttoria € 851,00;
fase decisionale € 851,00; per complessivi € 2.552,00 per compenso e € 125,00 per esborsi (Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
REVOCA il pagamento di € 4.062,60 effettuato dalla in bonis in favore Parte_1 della mediante bonifico bancario in data 9/09/2019; CP_1
CONDANNA la a restituire alla CP_1 Parte_1
la somma di € 4.062,60, oltre interessi come per legge dalla domanda giudiziale
[...]
(3/02/2023) al saldo;
CONDANNA la a rimborsare alla CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso e € 125,00 per esborsi,
[...] oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
8 Torino, 9/12/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 3312/2023 promossa da:
(P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Borgofranco d'Ivrea (TO), Vicolo della Faina n. 5, presso lo studio dell'avv. Anna M. A. Muscat;
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fantini
( per delega in atti;
Email_1 attrice;
contro
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei CP_1 P.IVA_2
Campioni n.8, presso lo studio dell'avv. Francesca Del Sordo
( ), che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
convenuta.
Oggetto: revocatoria fallimentare ex art. 67 c. 2 L. Fall.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori dell'amministrazione straordinaria e, per l'effetto, revocare il pagamento di Euro 4.062,60=, effettuato da a in data 9.9.2019 relativamente alle fatture da quest'ultima Parte_1 CP_1 emesse, n. 9/2018 del 31.1.2018 (importo di Euro 1.061,40=) e n. 84/2018 del 29.6.2018
(importo di Euro 3.001,20=); - per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare, in favore di
[...]
, la somma complessiva di Euro 4.062,60=, ovvero la maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà dovuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condannare la società convenuta alla refusione, in favore dell'amministrazione straordinaria, delle spese e dei compensi professionali di causa, oltre accessori.”;
Convenuta: “…nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda per le ragioni tutte esposte e per quant'altro mergerà in corso di causa
e, per l'effetto rigettarla;
- Con il favore delle spese, competenze ed onorari”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. del pagamento di € 4.062,60, disposto in data 9/09/2019, mediante bonifico bancario, dalla in bonis in favore della (cfr. doc. 9 fasc. att.), a saldo delle Parte_1 CP_1 seguenti fatture emesse dalla a titolo di corrispettivo per la somministrazione di CP_1 due corsi di formazione in materia di “safety coaching” (cfr. cit., p. 2):
- fattura n. 9/2018 del 31/01/2018 di importo pari a € 1.061,40, riferita all'ordine di acquisto n. 310011887 del 31/01/2018 (cfr. fattura doc. 7 fasc. att. e ordine d'acquisto doc. 5 fasc. att.);
- fattura n. 84/2018 del 29/06/2018 di importo pari a € 3.001,20, riferita all'ordine di acquisto n. 310012867 dell'8/06/2018 (cfr. fattura doc. 8 fasc. att. e ordine d'acquisto doc. 6 fasc. att.).
A fondamento della domanda, la : Parte_1
- da un lato, ha allegato che il pagamento è stato eseguito durante il “periodo sospetto”,
“in quanto disposto circa sei mesi prima della dichiarazione di insolvenza” (cfr. cit., p. 3), dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020, depositata in data 4/02/2020 (cfr. doc. 1 fasc. att.)
- dall'altro, ha sostenuto che, al momento del pagamento, la era a CP_1 conoscenza dello stato di insolvenza della . Parte_1
In particolare, con riguardo alla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore,
l'attrice ha allegato (quali fattori presuntivi):
2 - che la “aveva debiti scaduti verso il creditore ormai da molto tempo Parte_1
(19 mesi per la prima fattura e 14 per la seconda)”, circostanza integrante “non un ritardo fisiologico bensì permanente, indice di una grave esposizione debitoria o comunque di oggettiva e non reversibile carenza di liquidità, tale da potersi definire stato di insolvenza” (cfr. cit., p. 3);
- che la “era rimasta inerte innanzi ai diversi solleciti di pagamenti Parte_1 avanzati dal creditore” (cfr. cit., p. 4);
- che la si occupava “sia di formazione del personale…che di coaching e CP_1 consulenza strategica per imprese, a livello nazionale”, circostanza da cui poter desumere
“che sia stata messa a conoscenza dei problemi relativi all'area risorse umane di
”, nonché che detta società collaborava “con enti pubblici rilevanti, università e Parte_1 media…e dunque è società adusa a valutare attentamente le controparti contrattuali” (cfr. cit.,
p. 4);
- che lo stato di crisi in cui versava la era ravvisabile già da tempo, Parte_1 atteso che “già dal 2016 era iniziata una contrazione dei ricavi” (cfr. cit., p. 4; relazione dei
Commissari ex art. 28 Dlgs 270/1999 di cui al doc. 15 fasc. att.), situazione aggravatasi nel
2017-2018, emergendo, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2017 e 2018, a carico della
, “indebitamenti molto rilevanti e indici finanziari caratterizzati da evidente Parte_1 criticità” con la conseguenza che “ogni fornitore avveduto avrebbe potuto constatare
l'evidente crisi che coinvolgeva l'impresa, tale da renderla ormai insolvente” (cfr. cit., p. 3-4; bilanci cfr. doc, 10-11 fasc. att.); inoltre “già nel 2017 la società presentava segnali di crisi, anche in seno a imprese assunte in affitto d'azienda, come nel caso della nota società di servizi Olicar Gestione…i cui dipendenti non sono stati pagati per diversi mesi, con conseguente diffusione di notizie” (cfr. cit., p. 4);
- il coinvolgimento della in una “lunga serie di contenziosi Parte_1
(giuslavoristici, monitori e di esecuzione forzata) che nel giugno 2020 sono stati stimati in circa 190 milioni di Euro” (cfr. cit., p. 4);
- il fatto, noto a livello nazionale, del ricorso della “sin dal luglio 2011 Parte_1 alla Cassa Integrazioni Guadagni in deroga, a zero ore senza rotazione, riproposta, tra l'altro, proprio nel 2018” (cfr. cit., p. 4);
- la circostanza, parimenti nota, che la , in solido con la controllata Parte_1
, Controparte_2
3 fosse stata condannata dall'AGCM, con provvedimento n. 27646 del 27/04/2019, al pagamento di un'ingente sanzione pecuniaria, all'esito del procedimento avviato per violazione della normativa europea antitrust.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto della domanda attorea, CP_1 invocando la causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. e contestando la sussistenza della cd. scientia decoctionis.
In particolare, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L.
Fall., la convenuta ha sostenuto che il pagamento del 9/09/2019 sarebbe stato eseguito “nei termini d'uso”, essendo “consueti ed accettati tempi di pagamento notevolmente più ampi rispetto a quanto concordato contrattualmente” (cfr. comp. risp., p. 6). A conferma di tale prassi instaurata tra le parti, la convenuta ha allegato:
- che, dopo un iniziale sollecito in data 23/10/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv.), non CP_1 ha fatto poi alcun sollecito o diffida per il pagamento delle fatture” né “ha promosso alcuna azione di recupero o esecutiva” (cfr. comp. risp., p. 5-6);
- che, anteriormente al pagamento per cui è causa, la aveva emesso fatture CP_1 parimenti saldate in ritardo dalla;
in particolare, in data Parte_1 Parte_1
6.07.2017 aveva commissionato un corso di formazione “Coinvolgere alla sicurezza” per €
870,00”, la cui fattura veniva incassata “dopo circa otto mesi, molto in ritardo rispetto agli accordi contrattuali che prevedevano un termine di 30 gg dall'emissione della fattura;
anche in tal caso il pagamento veniva eseguito senza diffide o solleciti” (cfr. comp. risp., p. 5-6; fattura n. 64/2017 e bonifico a saldo di cui al doc. 4 fasc. conv.);
- infine, “la circostanza che la Società attrice lavorasse su commesse pubbliche rendeva edotti i propri fornitori…che i pagamenti seguivano molto in ritardo rispetto all'esecuzione delle prestazioni e dei termini contrattualmente previsti” (cfr. comp. risp., p. 4).
Con riferimento alla conoscenza dello stato di insolvenza della , la Parte_1 convenuta ha osservato che tale conoscenza non è desumibile dal mero ritardo nell'esecuzione dei pagamenti e ha sostenuto di non essere comunque tenuta a conoscere detto stato di insolvenza “non essendo un operatore professionale ma solo una piccola impresa di formazione” (cfr. comp. risp., p. 6; visura di cui al doc. 2 fasc. conv.).
All'esito della prima udienza del 7/06/2023, la scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024) ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6
Cpc.
4 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 19/08/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc (cfr. ordinanza del 19/08/2025).
2. In punto di diritto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 67 c. 2 L. Fall., “sono … revocati se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Ai fini della revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. deve, dunque, sussistere:
- sia un requisito oggettivo temporale: l'atto, di cui si richiede la revoca, deve essere stato effettuato nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- sia un requisito soggettivo: la conoscenza, da parte del creditore convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza del debitore, cioè della situazione di dissesto in cui versava l'imprenditore al momento del compimento dell'atto (cd. scientia decoctionis).
Con riguardo al requisito soggettivo, non avendo il legislatore previsto una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (a differenza di quanto previsto per gli atti cd. anormali di cui al c. 1 dell'art. 67 L. Fall.), incombe sul curatore che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova della cd. scientia decoctionis.
Tale conoscenza dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, sicché, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, rilevando, di converso, la concreta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato, fermo restando che la dimostrazione della conoscenza può fondarsi su elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli art. 2727 e 2729 Cc, tali cioè da condurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) in cui egli si trovato concretamente ad operare-, non possa non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione del debitore (cfr. Cass. 10780/2024; Cass. 27074/2022; Cass. 27070/2022;
Cass. 23650/2021; Cass. 22387/2019).
5 Il c. 3 dell'art. 67 L. Fall. prevede poi che non sono soggetti all'azione revocatoria una serie di atti tassativamente indicati, tra cui “a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
L'espressione “termini d'uso” va riferita sia ai tempi che alle modalità di pagamento e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva non è la prassi del settore economico in questione, né i tempi e i modi del pagamento espressamente pattuiti tra le parti, quanto piuttosto le concrete tempistiche e modalità di adempimento invalse fra le parti, eseguite ed accettate, anche per comportamenti di fatto, tali cioè da far ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile (cfr. Cass. 4482/2021; Cass. 27939/2020; Cass. 9851/2019; Cass. 7580/2019; Cass.
5587/2018; Cass. 25162/2016).
3. In applicazione dei suesposti principi di diritto, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda attorea ex art. 67 c. 2 L. Fall. per i motivi che seguono.
3.1. Quanto al presupposto oggettivo-temporale, è circostanza pacifica e documentale che il pagamento di € 4.062,60 di cui è causa sia stato eseguito da parte della CP_3 in bonis in favore della in data 9/09/2019 (cfr. doc. 9 fasc. att.) e, dunque, nei
[...] CP_1 sei mesi anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, pronunciata dal Tribunale di
Torino con sentenza n. 34/2020, depositata il 4/02/2020 (cfr. doc. 1 fasc. att.).
3.2. Quanto al presupposto soggettivo, si ritiene che la
[...]
abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, Parte_1 fornendo elementi indiziari che il Tribunale ritiene significativi della consapevolezza dello stato di insolvenza, da parte della al momento del pagamento del 9/09/2019. CP_1
In particolare rilevano: il notevole ritardo nell'esecuzione del pagamento oggetto di causa (del 9/09/2019) rispetto alla data di scadenza delle fatture di riferimento (fattura n.
9/2018, scaduta in data 31/03/2018, e fattura n. 84/2018, scaduta in data 31/08/2018 - cfr. doc.
7-8 fasc. att.); i bilanci di esercizio 2017-2018 prodotti in atti (cfr. doc. 10-11 fasc. att.), da cui emerge una situazione debitoria della critica;
il sollecito di pagamento Parte_1 del 23/10/2018, prodotto dalla stessa in cui viene evidenziata la scopertura delle CP_1 fatture n. 9/2018 e 84/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv.).
Vanno valorizzate, inoltre, le molteplici pubblicazioni concernenti la grave crisi attraversata dalla , nonché la diffusione geografica di tali notizie, a mezzo Parte_1 della stampa sia locale che nazionale, come emerge dagli articoli di stampa prodotti
6 dall'attrice (cfr. doc. 23-28 fasc. att.). A tal riguardo, si richiama l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui, nell'operare la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, il Giudice ben può valorizzare le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati (cfr. Cass. 11357/2023; Cass. 23650/2021).
I predetti elementi dimostrano come la convenuta, al momento del pagamento in analisi, fosse consapevole della situazione di insolvenza in cui versava la , non Parte_1 potendo non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione della stessa.
3.3. Quanto alla causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall., il Tribunale ritiene che non possa considerarsi sussistente, non potendosi ritenere il pagamento in contestazione effettuato “nei termini d'uso”, tenuto conto che:
- la circostanza, allegata dalla convenuta, che la prestasse Parte_1 notoriamente i propri servizi a favore della PA, il che “rendeva edotti i propri fornitori…che i pagamenti seguivano molto in ritardo rispetto all'esecuzione delle prestazioni e dei termini contrattualmente previsti” (cfr. comp. risp., p. 4), è irrilevante, tenuto conto che -come suesposto- il riferimento ai "termini d'uso" di cui all'art. 67 c. 3 L. Fall. attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento;
- la presenza di un solo pagamento, anteriore rispetto a quello oggetto di revocatoria, eseguito in ritardo (pagamento in data 1/02/2018 della fattura n. 64/2017, scaduta il
31/08/2017 - cfr. doc. 4 fasc. conv.) non è sufficiente per poter ritenere instaurata una prassi adeguatamente consolidata e stabile e ciò tanto più se si considera che le tempistiche di esecuzione dei vari pagamenti non risultano tra loro coincidenti (il pagamento della fattura n.
64/2017, scaduta il 31/08/2017, è avvenuto con un ritardo di circa 5 mesi;
il pagamento della fattura n. 9/2018, scaduta in data 31/03/2018, è avvenuto con un ritardo di circa 17 mesi;
il pagamento della fattura n. 84/2018, scaduta in data 31/08/2018, è avvenuto con un ritardo di circa 12 mesi); peraltro, dalla documentazione prodotta risultano fatture saldate dalla in bonis persino prima della scadenza (fattura n. 108/2018 dell' 1/10/2018 di Parte_1
€ 109,80, con scadenza al 31/12/2018, saldata dalla con bonifico bancario Parte_1 del 24/10/2018 – cfr. doc. 20-21 fasc. att.).
7 Tali indici di anormalità escludono la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 67 c.
3 lett. a) L. Fall. e suffragano la sussistenza della cd. scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarato inefficace il pagamento di € 4.062,60 del 9/09/2019 eseguito dalla in bonis in favore della con Parte_1 CP_1 conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di tale importo alla in Parte_1
Amministrazione Straordinaria, oltre interessi come per legge dalla domanda giudiziale
(3/02/2023) al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00)- nelle seguenti voci analitiche:
fase di studio € 425,00;
fase introduttiva € 425,00;
fase di trattazione/istruttoria € 851,00;
fase decisionale € 851,00; per complessivi € 2.552,00 per compenso e € 125,00 per esborsi (Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
REVOCA il pagamento di € 4.062,60 effettuato dalla in bonis in favore Parte_1 della mediante bonifico bancario in data 9/09/2019; CP_1
CONDANNA la a restituire alla CP_1 Parte_1
la somma di € 4.062,60, oltre interessi come per legge dalla domanda giudiziale
[...]
(3/02/2023) al saldo;
CONDANNA la a rimborsare alla CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso e € 125,00 per esborsi,
[...] oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
8 Torino, 9/12/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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