TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 404
TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Accolto
    Incompetenza del Sindaco

    Il Collegio ritiene che il potere di istituire aree pedonali spetti alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 7, comma 9, del codice della strada. L'ordinanza sindacale è pertanto affetta da incompetenza relativa. La successiva ratifica da parte della Giunta rende il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione

    La ratifica da parte della Giunta non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico o una rinnovazione dell'istruttoria, limitandosi a far propria l'ordinanza sindacale. Le censure relative alla proporzionalità e al deficit istruttorio/motivazionale sono infondate in quanto la decisione si basa su una lunga istruttoria pregressa e su interessi pubblici preminenti.

  • Rigettato
    Difetto di proporzionalità

    La decisione di istituire l'area pedonale è ampiamente discrezionale e non presenta manifesta irragionevolezza. Gli interessi pubblici perseguiti sono preminenti rispetto a quelli privatistici.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione della ratifica

    Il provvedimento di ratifica non è soggetto a motivazione sull'interesse pubblico né a rinnovazione dell'istruttoria, limitandosi a far propria l'ordinanza sindacale. La deliberazione ha confermato l'esito positivo dell'applicazione dell'ordinanza sindacale.

  • Rigettato
    Mancata rinnovazione dell'istruttoria e della ponderazione degli interessi

    La ratifica, a differenza della convalida, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico né una rinnovazione dell'istruttoria. La Giunta si è correttamente limitata a far propria l'ordinanza sindacale.

  • Rigettato
    Estensione del divieto a veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie

    L'estensione del divieto è consentita dall'art. 3, comma 1, n. 2), del codice della strada. Il transito con ausili per disabili è consentito, vigendo il divieto solo per i mezzi. La determinazione assunta è ragionevole e motivata, considerando la presenza di stalli riservati a disabili nelle vicinanze.

  • Rigettato
    Legittimità dell'atto gravato

    L'acclarata legittimità dell'atto gravato comporta l'infondatezza della domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 404
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 404
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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