Art. 19. 1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nel testo sostituito dall' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714 /Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresi' estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilita'.
3. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 ( con l'art. 3, comma 1 ) ha disposto che " Le disposizioni di cui all' articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 , sono prorogate al 31 dicembre 1992. "
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresi' estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilita'.
3. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 ( con l'art. 3, comma 1 ) ha disposto che " Le disposizioni di cui all' articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 , sono prorogate al 31 dicembre 1992. "