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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5085/2024 R.G. sul ricorso depositato il 25/10/2024 proposto da (difeso dagli Avv.ti Agatina Parte_1
Siviglia e NA Larussa) nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato) viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'ordinanza CP_ ingiunzione opposta e dichiara che il ricorrente nulla deve all' per la detta ordinanza ingiunzione .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1575,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore delle procuratrici della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'
ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI – 002104439, notificata il 26.09.2024 per tutti i motivi di cui in premessa;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto all' da CP_1 parte del ricorrente, NO . Parte_1
Parte ricorrente deduceva che:
1 agiva avverso e per l'annullamento dell'ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI – 002104439 relativa ad atto di accertamento n. .6700.14/01/2020.0011486 del 27.06.2018 riferito all'anno CP_1
2016, che ordina al signor di pagare come sanzione amministrativa l'importo pari ad euro Pt_1
1539,00, per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, notificata all'odierno ricorrente il 26.09.2024, per i seguenti motivi:
.L'ordinanza in questione fa riferimento ad atto di accertamento n. .6700.14/01/2020.0011486 CP_1 del 27.06.2018 riferito all'anno 2016 e relativo a mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali;
la condotta presupposto degli stessi non è ascrivibile al Sig. , in quanto, a far data Parte_1 dal 22 dicembre 2015, lo stesso era sottoposto a misura custodiale in esecuzione del fermo di indiziato di delitto nell'ambito del procedimento penale 9882/2015 RGNR DDA con contestuale sequestro preventivo d'urgenza dei beni componenti il patrimonio aziendale dell'impresa individuale GDC distribuzione di avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di Parte_1 caffè, zucchero, bevande e alimenti vari;
in ragione della misura ablativa gravante sulla Ditta, era stata disposta l'amministrazione giudiziaria della stessa;
di tale circostanza l' era stato reso edotto dalle missive inviate dall'Avv. Creaco, difensore del CP_1
Sig. nel procedimento suddetto;
Pt_1 nulla era dovuto all' , poiché la titolarità della summenzionata Ditta, a causa del CP_1 provvedimento giudiziario ablativo, non era e non è ascrivibile allo stesso;
tutti gli oneri fiscali, contributivi e finanziari ricadevano tra i compiti che devono essere assolti dall'Amministrazione Giudiziaria.
in data 11 gennaio 2022 il procedimento 9882/2015 RGNR DDA era stato definito dalla Corte di
Cassazione con rigetto del ricorso del Sig. e conseguente definitività delle statuizioni Pt_1 penali;
non era peraltro ravvisabile un coobbligato in quanto l'attività commerciale per la quale si ingiunge il pagamento delle somme è una DITTA INDIVIDUALE che fa capo al Sig. C.F. Parte_1
e NON UNA SOCIETA' come erroneamente rappresentato nell'ordinanza C.F._1 ingiunzione: ed invero il Codice Fiscale del presunto rappresentante legale C.F._2
è il codice fiscale del Sig. prima delle modifiche apportate in relazione al secondo nome Pt_1
( ). Persona_1
L' , peraltro, era a conoscenza delle circostanze dedotte con il presente ricorso in quanto era CP_1 risultato più volte soccombente nei giudizi conseguenti all'impugnazione, proposte da parte del sig.
2 avverso gli avvisi di addebito emessi per la riscossione di somme, interessi e sanzioni Pt_1 relative al periodo successivo al sequestro preventivo d'urgenza dei beni componenti il patrimonio aziendale della ditta individuale GDC distribuzione di , come sopra indicato. Parte_1
che l' a seguito di accertamenti d'ufficio aveva comunicato v la cancellazione dell'azienda CP_1 dal 21.12.2015.
Parte resistente si costituiva e rappresentava che in ordine ai fatti di causa l'Ufficio CP_1 amministrativo della competente Sede riferiva quanto segue: CP_1
provvedimento ablativo gravante sulla ditta (sequestro preventivo d'urgenza del patrimonio aziendale nonché confisca definitiva della ditta) e preso atto dell'esistenza di sentenze passate in giudicato attestanti la non debenza dell'imposizione contributiva per periodi successivi al 2015 (su tutte, vedi contenzioso RG n° 4917/21), si è provveduto alla cancellazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002104439.”
L' , pertanto, preso atto delle circostanze che hanno interessato la posizione del ricorrente e CP_1 dallo stesso poste a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha provveduto alla cancellazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002104439.
In considerazione di quanto sopra si ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Tutto ciò premesso, l' come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti CP_1
Conclusioni
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.>
***
Rimessa la causa in decisione, cessa la materia del contendere sulla domanda di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta e va dichiarata la non debenza delle somme pretese della ordinanza ingiunzione . CP_ Parte ha provveduto nelle more alla cancellazione della ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte in memoria di costituzione disponendo la cancellazione e l'annullamento.
In ordine alla cessata materia del contendere va dunque preso atto che l'atto impugnato è venuto meno per effetto di autotutela dell' che ha esso stesso proceduto a cancellare l'atto e CP_1 prevedendo l'annullamento
3 Il che costituisce una oggettiva ipotesi di cessazione della materia del contendere sulla domanda giudiziale di annullamento.
Ne consegue, anche, che nulla parte ricorrente deve a tale titolo .
****
Spese del giudizio - stante la soccombenza virtuale avendo il ricorrente già dal ricorso fatto valere la sua estraneità all'addebito essendovi atti ablativi della sua ditta individuale e già la cancellazione attività 21.12.2015. Provvedimento ablativo gravante sulla ditta (confisca definitiva). Si veda sentenza n. 1946/23,Tribunale Reggio Calabria, RG n. 4917/21). > a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 23.12. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5085/2024 R.G. sul ricorso depositato il 25/10/2024 proposto da (difeso dagli Avv.ti Agatina Parte_1
Siviglia e NA Larussa) nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato) viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'ordinanza CP_ ingiunzione opposta e dichiara che il ricorrente nulla deve all' per la detta ordinanza ingiunzione .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1575,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore delle procuratrici della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'
ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI – 002104439, notificata il 26.09.2024 per tutti i motivi di cui in premessa;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto all' da CP_1 parte del ricorrente, NO . Parte_1
Parte ricorrente deduceva che:
1 agiva avverso e per l'annullamento dell'ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI – 002104439 relativa ad atto di accertamento n. .6700.14/01/2020.0011486 del 27.06.2018 riferito all'anno CP_1
2016, che ordina al signor di pagare come sanzione amministrativa l'importo pari ad euro Pt_1
1539,00, per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, notificata all'odierno ricorrente il 26.09.2024, per i seguenti motivi:
.L'ordinanza in questione fa riferimento ad atto di accertamento n. .6700.14/01/2020.0011486 CP_1 del 27.06.2018 riferito all'anno 2016 e relativo a mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali;
la condotta presupposto degli stessi non è ascrivibile al Sig. , in quanto, a far data Parte_1 dal 22 dicembre 2015, lo stesso era sottoposto a misura custodiale in esecuzione del fermo di indiziato di delitto nell'ambito del procedimento penale 9882/2015 RGNR DDA con contestuale sequestro preventivo d'urgenza dei beni componenti il patrimonio aziendale dell'impresa individuale GDC distribuzione di avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di Parte_1 caffè, zucchero, bevande e alimenti vari;
in ragione della misura ablativa gravante sulla Ditta, era stata disposta l'amministrazione giudiziaria della stessa;
di tale circostanza l' era stato reso edotto dalle missive inviate dall'Avv. Creaco, difensore del CP_1
Sig. nel procedimento suddetto;
Pt_1 nulla era dovuto all' , poiché la titolarità della summenzionata Ditta, a causa del CP_1 provvedimento giudiziario ablativo, non era e non è ascrivibile allo stesso;
tutti gli oneri fiscali, contributivi e finanziari ricadevano tra i compiti che devono essere assolti dall'Amministrazione Giudiziaria.
in data 11 gennaio 2022 il procedimento 9882/2015 RGNR DDA era stato definito dalla Corte di
Cassazione con rigetto del ricorso del Sig. e conseguente definitività delle statuizioni Pt_1 penali;
non era peraltro ravvisabile un coobbligato in quanto l'attività commerciale per la quale si ingiunge il pagamento delle somme è una DITTA INDIVIDUALE che fa capo al Sig. C.F. Parte_1
e NON UNA SOCIETA' come erroneamente rappresentato nell'ordinanza C.F._1 ingiunzione: ed invero il Codice Fiscale del presunto rappresentante legale C.F._2
è il codice fiscale del Sig. prima delle modifiche apportate in relazione al secondo nome Pt_1
( ). Persona_1
L' , peraltro, era a conoscenza delle circostanze dedotte con il presente ricorso in quanto era CP_1 risultato più volte soccombente nei giudizi conseguenti all'impugnazione, proposte da parte del sig.
2 avverso gli avvisi di addebito emessi per la riscossione di somme, interessi e sanzioni Pt_1 relative al periodo successivo al sequestro preventivo d'urgenza dei beni componenti il patrimonio aziendale della ditta individuale GDC distribuzione di , come sopra indicato. Parte_1
che l' a seguito di accertamenti d'ufficio aveva comunicato v la cancellazione dell'azienda CP_1 dal 21.12.2015.
Parte resistente si costituiva e rappresentava che in ordine ai fatti di causa l'Ufficio CP_1 amministrativo della competente Sede riferiva quanto segue: CP_1
provvedimento ablativo gravante sulla ditta (sequestro preventivo d'urgenza del patrimonio aziendale nonché confisca definitiva della ditta) e preso atto dell'esistenza di sentenze passate in giudicato attestanti la non debenza dell'imposizione contributiva per periodi successivi al 2015 (su tutte, vedi contenzioso RG n° 4917/21), si è provveduto alla cancellazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002104439.”
L' , pertanto, preso atto delle circostanze che hanno interessato la posizione del ricorrente e CP_1 dallo stesso poste a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha provveduto alla cancellazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002104439.
In considerazione di quanto sopra si ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Tutto ciò premesso, l' come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti CP_1
Conclusioni
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.>
***
Rimessa la causa in decisione, cessa la materia del contendere sulla domanda di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta e va dichiarata la non debenza delle somme pretese della ordinanza ingiunzione . CP_ Parte ha provveduto nelle more alla cancellazione della ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte in memoria di costituzione disponendo la cancellazione e l'annullamento.
In ordine alla cessata materia del contendere va dunque preso atto che l'atto impugnato è venuto meno per effetto di autotutela dell' che ha esso stesso proceduto a cancellare l'atto e CP_1 prevedendo l'annullamento
3 Il che costituisce una oggettiva ipotesi di cessazione della materia del contendere sulla domanda giudiziale di annullamento.
Ne consegue, anche, che nulla parte ricorrente deve a tale titolo .
****
Spese del giudizio - stante la soccombenza virtuale avendo il ricorrente già dal ricorso fatto valere la sua estraneità all'addebito essendovi atti ablativi della sua ditta individuale e già la cancellazione attività 21.12.2015. Provvedimento ablativo gravante sulla ditta (confisca definitiva). Si veda sentenza n. 1946/23,Tribunale Reggio Calabria, RG n. 4917/21). > a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 23.12. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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