Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4319/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4319/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio metalmeccanico reddito: euro 34.002,27 nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a SO (PD), Via XXVIII professione: dipendente di lavanderia reddito: euro 10.374,00 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Nicola Garosi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Ospedaletto Euganeo il 10-2-2020 (anno 2020, Numero 2, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione non sono nati figli.
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1-I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2-Nessun obbligo al mantenimento in quanto i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
3-La IG.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Parte_2
SO (PD) via XXVIII Aprile n.885/2 corrispondendo il canone di locazione al proprietario. Spese compensate tra i coniugi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4319/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio Ospedaletto Parte_2
Euganeo (PD) il 10-2-2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
2 di Ospedaletto Euganeo (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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