Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1955, n. 82
Articolo 1
Versione
7 aprile 1955
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 46.048.380, derivante dall'applicazione della presente legge all'esercizio 1954-55, si fara' fronte con riduzione di un pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 aprile 1955