Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05979/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5979 del 2022, proposto da
NT De LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Napoli Federico II, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege, in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
LO LD, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN Di IO, AR NU, CI DO OC, NI NI, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dell’11.10.2022, prot. 3952, col quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/90, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 05/HI – Anatomia umana – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA – per le esigenze del Diparti-mento di sanità Pubblica – codice procedura 1_PO_2022_18C1_25 ed indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 21.6.2022, prot. 2580,
b) in ogni caso, di ogni atto e/o provvedimento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, col quale è stata nominato e/o selezionato il vincitore della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/90 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 05/HI – Anatomia umana – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA – per le esigenze del Di-partimento di sanità Pubblica – codice procedura 1_PO_2022_18C1_25 in-detta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 21.6.2022, prot. 2580;
c) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 2.8.2022, prot. 3298, col quale è stata costituita la Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/90 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 05/HI – Anatomia umana – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA – per le esigenze del Dipartimento di sanità Pubblica – codice procedura 1_PO_2022_18C1_25;
d) dei verbali e degli atti redatti dalla Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa di cui sopra;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO LD e di Università degli Studi Napoli Federico II, del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - professore di prima fascia di Anatomia Umana presso l’Università degli Studi della Campania, UI Vanvitelli - ha partecipato alla procedura comparativa per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/90, di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 05/HI – Anatomia umana – settore scientifico disciplinare BIO/16 – per le esigenze del Dipartimento di sanità Pubblica – codice procedura 1_PO_2022_18C1_25 indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 21.6.2022, prot. 2580.
Con successivo decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 22.8.2022, prot. 3298, è stata costituita la Commissione di valutazione così composta: - prof.ssa NI NI dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; - prof.ssa Amelia Cataldi dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti – Pescara; - prof. CI DO OC dell’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater.
La Commissione, nella prima seduta, con verbale del 1.9.2022 ha fissato i propri criteri di valutazione e, nella seconda seduta del 7.9.2022, “ dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti” ha acquisito le dichiarazioni di incompatibilità di ciascun singolo commissario.
Nell’ultima seduta del 7 ottobre 2022 la Commissione, valutate le attività ed i titoli dei candidati, ha proceduto ad attribuire i punteggi a ciascun candidato.
Sono stati attribuiti:
- punti 9,9 alla candidata prof.ssa LO LD;
- punti 9,5 alla candidata prof.ssa AN Di IO;
- punti 9 alla candidata prof.ssa AR NU;
- punti 8,5 al candidato ed attuale ricorrente prof. NT De LU;
- punti 7,7 al candidato prof. Germano Guerra.
All’esito della procedura la prof.ssa LO LD veniva indicata dalla Commissione quale candidato maggiormente qualificato ai fini della selezione comparativa in questione.
Con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dell’11.10.2022, prot. 3952 sono stati approvati gli atti della procedura.
Ritenendo la valutazione effettuata illegittima, il ricorrente l’ha impugnata per i seguenti motivi:
1. Violazione del termine di conclusione della procedura.
2. Violazione degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e del principio di imparzialità, considerato che le candidate LO LD, AN Di IO e AR NU, classificatesi nelle prime tre posizioni all’esito finale della procedura hanno un rapporto di stabile e costante collaborazione con la commissaria prof.ssa NI NI, che avrebbe dovuto indurre la medesima ad astenersi dall’incarico.
In particolare, la prof.ssa LO LD ha redatto in collaborazione con la suddetta commissaria 35 delle 48 pubblicazioni presenti nel suo curriculum e 6 delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione analitica. Pertanto la prof.ssa NI risulta coautrice con la predetta candidata di circa l’81,4% delle pubblicazioni presenti nel suo curriculum.
La prof.ssa AN Di IO ha redatto in collaborazione con la commissaria 32 su 38 delle pubblicazioni presenti sul suo curriculum e 6 delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione analitica. La percentuale dei lavori di cui la candidata è coautrice con la prof.ssa NI ammonta all’84,2% della sua produzione scientifica complessiva.
La prof.ssa AR NU ha realizzato in collaborazione con la commissaria 23 su 39 pubblicazioni scientifiche e 6 delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, pari al 67,6% della sua produzione scientifica complessiva.
Le predette candidate collaborano, inoltre, sotto il profilo scientifico ed istituzionale, in maniera continuativa e stabile con la prof.ssa NI presso il medesimo Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico 2, condividono un’intensa attività editoriale costituita da testi di Anatomia Umana per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e lauree triennali e magistrali oltre ad un brevetto scientifico.
III. Illogicità e irragionevolezza della valutazione, difetto di istruttoria in merito alla valutazione comparativa dei candidati.
Il curriculum del ricorrente sarebbe stato valutato in modo incompleto ed illogico, essendo stata omessa la valutazione di numerosi titoli quali la qualifica di professore di “prima fascia ”, che non è stata valorizzata, nonostante le prime tre candidate siano tutte professoresse di “seconda fascia ”.
III/a) Con riferimento alla “Valutazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ”, per il prof. De LU è stato espresso il giudizio di “ottimo ” mentre per le prime tre candidate prof.sse LD, Di IO e NU è stato espresso il giudizio di “eccellente ”, nonostante il ricorrente abbia svolto, “ininterrottamente ” attività di docenza dall’anno 1999, mentre la prof.ssa CA solo dall’anno 2005, la prof.ssa Di IO, dall’anno 2006 e la prof.ssa NU dall’anno 2014.
Nell’elenco delle docenze valutate in favore del ricorrente risulterebbero omessi molti insegnamenti.
III/b) Con riferimento alla “Valutazione dell’attività di ricerca scientifica ” (art. 11) la Commissione, in merito alla posizione ricoperta tra gli autori delle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, ha attribuito minore valore alle 12 pubblicazioni del prof. De LU ( “buono ”) rispetto a quello della prof.ssa LD ( “eccellente ”) ed a quello delle prof.sse Di IO e NU ( “ottimo ”). Il prof. De LU, tuttavia, sulle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, risulta essere primo coautore in 7 e in 5 ultimo, mentre le altre sarebbero posizionate in modo meno rilevante.
Inoltre, quanto al criterio relativo all’entità, continuità e congruenza delle pubblicazioni il ricorrente avrebbe pubblicato ininterrottamente 192 articoli a partire dall’anno 1994, mentre le altre candidate presentano vuoti temporali.
Per quanto riguarda l’attività scientifica ed accademica, in maniera illogica, sarebbe stata giudicata dalla Commissione parzialmente attinente con le tematiche del settore (BIO/16).
Illogicamente la Commissione di valutazione avrebbe ritenuto – peraltro nel solo caso del ricorrente – che il numero di citazioni ottenute in alcune pubblicazioni, risultassero esigue, laddove, al contrario il numero delle citazioni delle altre candidate -per alcune delle quali il numero di citazioni è pari zero- tale dato risulta omesso.
Illogico sarebbe il giudizio espresso dalla Commissione in ordine alla originalità ed alla innovazione tecnologica della produzione scientifica delle predette candidate, valutata “ eccellente ”, mentre dette pubblicazioni avrebbero ad oggetto il medesimo argomento non caratterizzato da originalità.
Non sarebbe stato considerato, che, per quanto concerne l’innovazione tecnologica, il ricorrente prof. De LU ha iniziato a pubblicare dall’anno 1994 sino ad oggi interrottamente risultando “pioniere ” di tutte le metodiche utilizzate nella ricerca fino alle moderne tecniche.
Illogica sarebbe anche la valutazione espressa in relazione alla capacità di attrarre finanziamenti competitivi organizzazione e direzione e coordina-mento di gruppi di ricerca. Ugualmente è a dirsi in relazione alla organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione alle attività quali partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e al conseguimento di premi e alla partecipazione in qualità di relatore a congressi di interesse internazionale.
Si sono costituiti l’Università degli Studi di Napoli “Federico II ”, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca e la controinteressata prof.ssa LO LD, contestando la fondatezza delle avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, non essendo impugnati atti riconducibili ai suddetti dicasteri.
2. Il ricorso è fondato essendo fondate le censure articolate nel secondo motivo.
Emerge, infatti, dai curricula delle candidate LO CA, AN Di IO e AR NU, che le stesse intrattengono con la prof.ssa NI, componente della commissione, rapporti professionali costanti e stabili, a fronte dei quali la commissaria avrebbe dovuto astenersi dall’incarico.
La prof.ssa NI, infatti, ha realizzato in collaborazione con le suddette candidate la stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche presenti nei rispettivi curricula, il 50% delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione analitica ai fini concorsuali, nonché un’intensa attività di collaborazione editoriale e di partecipazione a congressi, oltre alla comune appartenenza al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Più in particolare, risulta dai curricula presentati ai fini della procedura che l’81,4% della produzione scientifica della prof.ssa LO CA è stata redatta in collaborazione con la prof.ssa NI (35 delle 48 pubblicazioni presenti nel curriculum e 6 delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione analitica). La commissaria, inoltre, ha collaborato con la prof.ssa CA in 9 dei 41 progetti editoriali presenti nel curriculum, nonché in un altissimo numero di presentazioni a congressi nazionali e internazionali.
Ugualmente è a dirsi per la prof.ssa AN Di IO, l’84,2% della cui produzione scientifica complessiva è stata effettuata in collaborazione con la prof.ssa NI (32 delle 38 pubblicazioni scientifiche presenti nel curriculum, 32, nonché 6 delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione analitica). Risulta, inoltre, la collaborazione della stessa commissaria in numerosi progetti editoriali presenti nel curriculum della prof.ssa Di IO, nonché la collaborazione in un altissimo numero di presentazioni a congressi nazionali e internazionali.
Il 67,6% della produzione complessiva delle pubblicazioni effettuate dalla prof.ssa AR NU risulta redatta in collaborazione con la prof.ssa NI (23 dei 39 lavori scientifici e 6 delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione analitica). Inoltre numerosi contributi in testi di anatomia e presentazioni a congressi nazionali e internazionali sono stati effettuati in collaborazione.
Le candidate LD e Di IO, inoltre, sono co-titolari con la prof.ssa NI (e altri) del brevetto industriale concesso il 05/07/2021 per l’invenzione "Gruppo di supporto alla rotazione per cassette/campioni biologici/scaffold e metodo di trasporto di massa sfruttante detto gruppo ", oggetto della domanda N. 102019000008652.
Da tutti gli elementi sopra richiamati risulta un sodalizio professionale tra la commissaria e le tre candidate alla selezione classificatesi prima del ricorrente (una delle quali risultata vincitrice) che va ben oltre il fisiologico rapporto di collaborazione di tipo occasionale che può svilupparsi nel mondo accademico e che, per tale sola ragione, può essere ritenuto irrilevante ai fini dell’operatività dell’obbligo d’astensione.
Questo Collegio ha già avuto modo di osservare che il consolidato orientamento secondo non è, di per sé idonea ad inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, la sussistenza di rapporti scientifici di collaborazione con i candidati (costituendo ipotesi frequente nel mondo accademico) va, tuttavia, apprezzato e verificato in concreto nel contesto delle relazioni che connotano i rapporti tra commissari e partecipanti alla selezione. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10.2.2025, n. 1117/25: “Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale, al quale l’Amministrazione resistente si richiama, per cui l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico, sicché tali rapporti, di per sé, non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari; si è, in particolare, osservato che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d'esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l'illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all'ufficio di componente di una commissione d'esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell'insegnamento della materia.
Del pari, non costituirebbe, di per sé, causa di astensione l’esistenza tra il commissario e il candidato di una relazione scientifica inquadrabile nell’ambito dello schema “maestro-allievo” (in tal senso: Cons. St., sez. VI, 4gennaio 2021, n. 31).
Il Collegio ritiene, tuttavia, che per munire di un contenuto concreto, conforme allo spirito della regola dettata, la clausola generale che prescrive il dovere del commissario di un concorso pubblico di astenersi al ricorrere di una causa di incompatibilità (discendente dall’art. 51 cpc cui rinvia l'art. 11 del D.P.R. 487/1994 e ritenuta ricavabile, altresì, dall'art. 6 bis L. 241/1990 ), sia necessario calare tali coordinate ermeneutiche astratte nella realtà del caso specifico considerato, modulandole sulla base dell’effettivo atteggiarsi del contesto fattuale sottoposto all’esame del Giudice procedente.” ).
Nel caso di specie, la stragrande maggioranza delle pubblicazioni costituenti la produzione scientifica (comprensiva di pubblicazioni in riviste, contributi in testi didattici e presentazioni a congressi) delle tre candidate classificatesi in posizione poziore rispetto al ricorrente è stata redatta in collaborazione con la commissaria NI, che con le stesse condivide anche un’intensa attività editoriale e la collaborazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
In presenza di rapporti così intesi e stabili non può presumersi la piena imparzialità di giudizio della commissaria, atteso che ella sarebbe chiamata a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lei stessa e a valutare candidate con le quali intrattiene rapporti tutt’altro che occasionali.
Ella, pertanto, avrebbe avuto l’onere di astenersi dall’incarico di componente della commissione.
È stato, condivisibilmente, evidenziato che: “Il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche indirettamente al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio (..) In definitiva, se non è possibile negare, in linea di principio, l'ammissibilità di una Commissione esaminatrice composta da membri che abbiano avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei candidati, ciò deve escludersi in relazione all'intensità della collaborazione, qualora sia essa stata tale da negare radicalmente qualsiasi possibilità di valutazione indipendente dello stesso candidato.” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 03/05/2022, n.3445).
Pertanto, gli atti del concorso devono essere annullati e ciò anche a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva influenza esercitata dai suddetti rapporti nel giudizio espresso, essendo sufficiente il mero rischio che tale influenza possa essersi esplicata (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 18/10/2016, n.2397).
3. Le argomentazioni appena svolte in ordine al secondo motivo di doglianza assorbono le altre censure, l’una avente carattere procedimentale e l’altra concernente il merito della valutazione comparativa, destinata ad essere rinnovata da una nuova commissione.
4. In conclusione, il ricorso è fondato. Gli atti del concorso, devono essere annullati a partire dal decreto di nomina della commissione che dovrà avere composizione integralmente diversa e rispettosa del principio di imparzialità, come declinato nella giurisprudenza sopra richiamata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sequenza procedimentale impugnata a partire dal verbale di nomina della commissione. Condanna l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II” e la controinteressata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PP, Presidente
AR Valletta, Primo Referendario
RI OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OR | NA PP |
IL SEGRETARIO