TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1870
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e del principio di imparzialità per rapporti di stabile e costante collaborazione tra la commissaria NI NI e le candidate LO LD, AN Di IO e AR NU

    La stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche delle tre candidate classificatesi in posizione poziore rispetto al ricorrente è stata redatta in collaborazione con la commissaria NI, che con le stesse condivide anche un'intensa attività editoriale e la collaborazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In presenza di rapporti così intesi e stabili non può presumersi la piena imparzialità di giudizio della commissaria, atteso che ella sarebbe chiamata a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lei stessa e a valutare candidate con le quali intrattiene rapporti tutt'altro che occasionali. La commissaria avrebbe avuto l'onere di astenersi dall'incarico.

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    La stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche delle tre candidate classificatesi in posizione poziore rispetto al ricorrente è stata redatta in collaborazione con la commissaria NI, che con le stesse condivide anche un'intensa attività editoriale e la collaborazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In presenza di rapporti così intesi e stabili non può presumersi la piena imparzialità di giudizio della commissaria, atteso che ella sarebbe chiamata a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lei stessa e a valutare candidate con le quali intrattiene rapporti tutt'altro che occasionali. La commissaria avrebbe avuto l'onere di astenersi dall'incarico.

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    Violazione degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e del principio di imparzialità per rapporti di stabile e costante collaborazione tra la commissaria NI NI e le candidate LO LD, AN Di IO e AR NU

    La stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche delle tre candidate classificatesi in posizione poziore rispetto al ricorrente è stata redatta in collaborazione con la commissaria NI, che con le stesse condivide anche un'intensa attività editoriale e la collaborazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In presenza di rapporti così intesi e stabili non può presumersi la piena imparzialità di giudizio della commissaria, atteso che ella sarebbe chiamata a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lei stessa e a valutare candidate con le quali intrattiene rapporti tutt'altro che occasionali. La commissaria avrebbe avuto l'onere di astenersi dall'incarico.

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    La stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche delle tre candidate classificatesi in posizione poziore rispetto al ricorrente è stata redatta in collaborazione con la commissaria NI, che con le stesse condivide anche un'intensa attività editoriale e la collaborazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In presenza di rapporti così intesi e stabili non può presumersi la piena imparzialità di giudizio della commissaria, atteso che ella sarebbe chiamata a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lei stessa e a valutare candidate con le quali intrattiene rapporti tutt'altro che occasionali. La commissaria avrebbe avuto l'onere di astenersi dall'incarico.

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    La stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche delle tre candidate classificatesi in posizione poziore rispetto al ricorrente è stata redatta in collaborazione con la commissaria NI, che con le stesse condivide anche un'intensa attività editoriale e la collaborazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In presenza di rapporti così intesi e stabili non può presumersi la piena imparzialità di giudizio della commissaria, atteso che ella sarebbe chiamata a valutare una produzione scientifica in gran parte realizzata da lei stessa e a valutare candidate con le quali intrattiene rapporti tutt'altro che occasionali. La commissaria avrebbe avuto l'onere di astenersi dall'incarico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1870
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1870
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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