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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1781/ 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1781 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI BA e GI MB, come da procura in atti opponente
E
" ( CF/P.Iva ), rappresentata dall'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico, “ (già 130 ” tramite Controparte_2 Controparte_2
1 la procuratrice speciale rapp.to e difesa dall'avv. Controparte_3
NA NO, come da procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorreva al Tribunale di Rieti presentando un ricorso per Parte_2
decreto ingiuntivo al fine di ottenere da il pagamento della somma di Parte_1
€ 27.338,81 oltre interessi legali per mancato pagamento di ratei di finanziamento richiesto per l'acquisto di autovettura. In data 07.07.2018 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 321/2018 con il quale veniva ingiunto al il pagamento di quanto Pt_1
ancora dovuto alla . Parte_2
Con atto di citazione presentava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 321/2018 dove, pur riconoscendo il finanziamento ottenuto e il fatto di non aver onorato le rate mensili, sosteneva che la finanziaria avesse applicato interessi di mora superiori al limite della soglia, una penale eccessiva, una errata indicazione del costo del finanziamento e la violazione degli obblighi di trasparenza. Chiedeva,
pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni : “ a) accertare e dichiarare la nullità della
2 clausola relativa agli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1815 codice civile e per l'effetto
dichiarare la gratuità del mutuo in relazione alla mora del mutuatario e dichiarare la
illegittimità della esecuzione con riferimento a ogni importo versato e/o preteso a titolo di mora,
escludendone la applicazione per il periodo successivo e decurtare dal saldo preteso ogni
interesse di mora apposto;
b) In via gradata, accertare e ritenere la eccessività della clausola
penale (interessi mora e/o penali) nei confronti del consumatore e per l'effetto ritenuta la nullità
di detta clausola, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo, procedendo ove ritenuto opportuno
al ricalcolo delle somme effettivamente dovute;
c) ancora in via più subordinata, ritenuta la
eccessività ai sensi dell'art. 1384 codice civile delle clausole penali, provvedere a ridurle, anche
nel senso di escludere delle stesse la debenza o determinando l'importo percentuale equo da
applicare al rapporto;
d) accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa del presente atto,
la nullità delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 117, 124 e/o 125 bis comma sesto TUB e
per l'effetto, applicare alle somme oggetto di finanziamento il solo Tasso minimo BOT ai sensi
del comma settimo della norma sopra citata, con esclusione di ogni ulteriore commissione e
spesa; e) accertare comunque e dichiarare la maggiore entità del tasso derivante rispetto a quello
indicato in via percentuale nel contratto di mutuo per cui è causa derivante dalla applicazione
del piano di rimborso f) condannare l'opposta a rifondere spese e compensi relativi al giudizio,
oltre IVA e CAP”.
In via istruttoria, chiedeva “a) disporre consulenza tecnica contabile, onde verificare la
circostanza – peraltro non contestata in sé – della intrasparenza del costo del finanziamento,
attraverso la indicazione di un TAEG minore dell'effettivo, e rideterminare (operazione questa
più complessa) il saldo effettivo del rapporto. Del pari, si chiede che il nominando ausiliare
3 accerti altresì, in via concorrente ed alternativa, l'incidenza sul saldo della chiesta rimozione
della clausola penale sulla mora, ai sensi dell'art. 1384 codice civile b) disporre la esibizione da
parte dell'opposta e/o della società cedente il credito, dell'estratto conto a partire dalla apertura
del rapporto, con specifica indicazione delle somme imputate ad interessi. Tale esibizione,
peraltro, rendendo possibile superare la illiquidità del credito di controparte, costituisce
interesse anche della stessa opposta, che altrimenti non potrà vantare un credito di valuta
determinato in concreto”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'opposizione spiegava le seguenti conclusioni “In via cautelare e preliminare: -
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non
è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- Senza che tanto costituisca riconoscimento di
alcunchè e senza recesso dalle proprie osservazioni, concedere la provvisoria esecuzione parziale
del decreto ingiuntivo limitatamente al solo capitale a scadere di euro 11.689,85; In via
pregiudiziale: - Dichiarare improcedibile la spiegata opposizione per mancato esperimento del
tentativo di mediazione obbligatorio, onere di parte opponente;
In via principale e nel merito: -
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata
su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo n. 321/2018 del Tribunale di Rieti;
In via subordinata e nel merito: a)
Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e
dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha
diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 27.338,81 di cui € 22.574,26 a
titolo di capitale ed € 4.764,55 di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al
4 28/07/2013; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque,
entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla
sorte capitale dal 29/07/2013 fino al saldo effettivo;
oltre b) Per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della somma di € 27.338,81 di cui € 22.574,26 a titolo di capitale ed €
4.764,55 di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28/07/2013; oltre interessi
moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro
tempore” vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dal 29/07/2013 fino
al saldo effettivo;
c) Condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta Società di
una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc;
c)
Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del
procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa
come per legge. Con ogni più ampia riserva e salvezza e con espressa riserva di richiedere nei
termini di legge tutti gli ulteriori mezzi istruttori, che si rendessero necessari, a seguito delle
allegazioni difensive di controparte.
Nell'atto costitutivo la opposta eccepiva, preliminarmente, come l'opponente non avesse negato il fatto di aver richiesto ed ottenuto un finanziamento dalla Parte_3
per l'acquisto di una autovettura Mercedes C220 targata CR40SDR dell'importo di euro 21.500,00 e che l'importo finanziato, pari ad euro 21.135,36, prevedeva un versamento in contanti ( Euro 1.357,50) un importo residuo da pagare in rate mensili (
Euro 20.142,50) a cui andavano aggiunto le commissioni della pratica ( Euro 200,00) e spese premio assicurativo ( Euro 793,36) per un importo totale finanziato di Euro
21.135,36. Veniva concordato nel contratto TAN al 9% e TAEG: 9,76% .
5 All'udienza di prima comparizione fissata per il 19.06.2020 il Giudice, esaminati gli atti, concedeva la provvisoria esecuzione e rimetteva le parti in mediazione ai fini della procedibilità del giudizio.
Alla successiva udienza, verificato l'esito negativo del tentativo di mediazione,
venivano concessi i termini 183, VI comma, c.p.c.. Con ordinanza riservata il Giudice,
rilevato che parte opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. chiedeva ammettersi la CTU tecnico contabile, nonché la esibizione da parte dell'opposta dell'estratto conto a partire dall'apertura del rapporto per accertare l'indicazione delle somme imputate ad interesse, rilevato che nel fascicolo monitorio era presente l'estratto conto dal quale era possibile evincere le somme addebitate a titolo di interesse, non ammetteva le richieste istruttorie e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria depositata il 20.07.2022 si costituiva in giudizio, in prosecuzione nella posizione della , la " tramite la procuratrice speciale Parte_2 Controparte_1
Controparte_3
Veniva, quindi, trattenuta la causa in decisione con termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha per oggetto la mancata restituzione da parte del delle rate di Pt_1
finanziamento n. 1110176 richiesto dallo stesso alla per l'acquisto di una Parte_3
autovettura, costringendo la , società a cui veniva ceduto il credito, ad Parte_2
intraprendere una procedura ingiuntiva.
6 Il presentava opposizione senza negare l'avvenuto incasso della somma a Pt_1
titolo di finanziamento e la mancata restituzione del debito: basava tutta la sua difesa su vizi del contratto ed in particolare eccepiva la usurarietà della clausola degli interessi, nullità parziale del contratto, eccessività della penale, mancata trasparenza del contratto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario ed autonomo di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità
del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che venga provato o non provato il credito dedotto (
cfr Cass. Civ. n. 21050/2006).
La opposta “ ”, oggi subentrata alla , ha Controparte_1 Parte_2
esaurientemente provato il suo credito laddove sin dal procedimento monitorio ha prodotto in atti copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. , Pt_1
estratto conto in cui veniva indicato il saldo capitale e gli interessi maturati, le comunicazioni della avvenuta cessione del credito.
Di contro il sig. non ha in alcun modo contestato il contratto di finanziamento Pt_1
o prodotto documentazione che attestasse avvenuti pagamenti in conto, ma si è
limitato, in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., a richiedere la consulenza tecnica contabile, onde verificare la intrasparenza del costo del finanziamento, attraverso la indicazione di un TAEG minore dell'effettivo e rideterminare il saldo effettivo del rapporto, nonché l'incidenza sul saldo della richiesta rimozione della clausola penale
7 sulla mora, ai sensi dell'art. 1384 codice civile. Chiedeva, altresì, ordine di esibizione da parte dell'opposta e/o della società cedente il credito, dell'estratto conto a partire dalla apertura del rapporto, con specifica indicazione delle somme imputate ad interessi.
Come noto, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e come tale non può
essere utilizzata dalla parte per supplire ad una carenza di prova ovvero di compiere una indagine esplorativa di ricerca di elementi e fatti non provati ( cfr Cass. Civ.
ordinanza n. 15521/2019).
Ora, esaminando la documentazione prodotta da parte opposta, è evidente che nel contratto di finanziamento era scritto in modo chiaro ed evidente il tasso di interesse annuo da applicare, l'ammontare degli interessi di mora che sarebbero maturati in caso di mancato adempimento dell'obbligazione e la penale da applicare.
In mancanza di una consulenza – che parte opponente non ha prodotto in atti – e degli estratti conto – che parimenti non ha prodotto chiedendone ordine di esibizione - le allegazioni sul superamento della soglia degli interessi deve intendersi meramente illustrative e non necessariamente applicabili al caso di specie.
Il contratto è stato sottoscritto in piena consapevolezza e ben conoscendo e approvando le condizioni ivi riportate. Il ha ottenuto il finanziamento senza Pt_1
mai restituire lo stesso e senza mai sollevare alcuna osservazione in merito ai lamentati vizi del contratto stesso. Dai documenti prodotti in atti sin dalla prima
8 lettera di cessione del credito datata 19.03.2014 il avrebbe potuto e dovuto Pt_1
eccepire una irregolarità sulla somma richiesta, ma ciò non è avvenuto, come pure non si hanno carteggi in contestazione avverso la successiva comunicazione pervenuta al per la cessione del credito del 02.03.2016. Pt_1
Tutte le osservazioni svolte in ordine alla presunta nullità del contratto devono essere disattese in quanto meramente discorsive e non hanno permesso di ritenere la somma ingiunta errata.
Parte opponente che nel giudizio di opposizione assume la posizione sostanziale di convenuto ed ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto. Nel giudizio il non ha dimostrato che sussistono fatti Pt_1
estintivi del credito azionato.
L'istruttoria ha, invece, dimostrato la fondatezza del credito vantato oggi dalla
[...]
la quale ha assolto il proprio onere allegando la documentazione che CP_1
dimostra la esposizione debitoria e l'ammontare degli interessi applicati e pertanto il suo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione in quanto infondata e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 321/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 07.07.2018
9 - Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della che liquida in ragione di euro 5.770,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali e accessori come per legge.
Così deciso in Rieti in data 24.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1781 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI BA e GI MB, come da procura in atti opponente
E
" ( CF/P.Iva ), rappresentata dall'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico, “ (già 130 ” tramite Controparte_2 Controparte_2
1 la procuratrice speciale rapp.to e difesa dall'avv. Controparte_3
NA NO, come da procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorreva al Tribunale di Rieti presentando un ricorso per Parte_2
decreto ingiuntivo al fine di ottenere da il pagamento della somma di Parte_1
€ 27.338,81 oltre interessi legali per mancato pagamento di ratei di finanziamento richiesto per l'acquisto di autovettura. In data 07.07.2018 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 321/2018 con il quale veniva ingiunto al il pagamento di quanto Pt_1
ancora dovuto alla . Parte_2
Con atto di citazione presentava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 321/2018 dove, pur riconoscendo il finanziamento ottenuto e il fatto di non aver onorato le rate mensili, sosteneva che la finanziaria avesse applicato interessi di mora superiori al limite della soglia, una penale eccessiva, una errata indicazione del costo del finanziamento e la violazione degli obblighi di trasparenza. Chiedeva,
pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni : “ a) accertare e dichiarare la nullità della
2 clausola relativa agli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1815 codice civile e per l'effetto
dichiarare la gratuità del mutuo in relazione alla mora del mutuatario e dichiarare la
illegittimità della esecuzione con riferimento a ogni importo versato e/o preteso a titolo di mora,
escludendone la applicazione per il periodo successivo e decurtare dal saldo preteso ogni
interesse di mora apposto;
b) In via gradata, accertare e ritenere la eccessività della clausola
penale (interessi mora e/o penali) nei confronti del consumatore e per l'effetto ritenuta la nullità
di detta clausola, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo, procedendo ove ritenuto opportuno
al ricalcolo delle somme effettivamente dovute;
c) ancora in via più subordinata, ritenuta la
eccessività ai sensi dell'art. 1384 codice civile delle clausole penali, provvedere a ridurle, anche
nel senso di escludere delle stesse la debenza o determinando l'importo percentuale equo da
applicare al rapporto;
d) accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa del presente atto,
la nullità delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 117, 124 e/o 125 bis comma sesto TUB e
per l'effetto, applicare alle somme oggetto di finanziamento il solo Tasso minimo BOT ai sensi
del comma settimo della norma sopra citata, con esclusione di ogni ulteriore commissione e
spesa; e) accertare comunque e dichiarare la maggiore entità del tasso derivante rispetto a quello
indicato in via percentuale nel contratto di mutuo per cui è causa derivante dalla applicazione
del piano di rimborso f) condannare l'opposta a rifondere spese e compensi relativi al giudizio,
oltre IVA e CAP”.
In via istruttoria, chiedeva “a) disporre consulenza tecnica contabile, onde verificare la
circostanza – peraltro non contestata in sé – della intrasparenza del costo del finanziamento,
attraverso la indicazione di un TAEG minore dell'effettivo, e rideterminare (operazione questa
più complessa) il saldo effettivo del rapporto. Del pari, si chiede che il nominando ausiliare
3 accerti altresì, in via concorrente ed alternativa, l'incidenza sul saldo della chiesta rimozione
della clausola penale sulla mora, ai sensi dell'art. 1384 codice civile b) disporre la esibizione da
parte dell'opposta e/o della società cedente il credito, dell'estratto conto a partire dalla apertura
del rapporto, con specifica indicazione delle somme imputate ad interessi. Tale esibizione,
peraltro, rendendo possibile superare la illiquidità del credito di controparte, costituisce
interesse anche della stessa opposta, che altrimenti non potrà vantare un credito di valuta
determinato in concreto”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'opposizione spiegava le seguenti conclusioni “In via cautelare e preliminare: -
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non
è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- Senza che tanto costituisca riconoscimento di
alcunchè e senza recesso dalle proprie osservazioni, concedere la provvisoria esecuzione parziale
del decreto ingiuntivo limitatamente al solo capitale a scadere di euro 11.689,85; In via
pregiudiziale: - Dichiarare improcedibile la spiegata opposizione per mancato esperimento del
tentativo di mediazione obbligatorio, onere di parte opponente;
In via principale e nel merito: -
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata
su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo n. 321/2018 del Tribunale di Rieti;
In via subordinata e nel merito: a)
Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e
dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha
diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 27.338,81 di cui € 22.574,26 a
titolo di capitale ed € 4.764,55 di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al
4 28/07/2013; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque,
entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla
sorte capitale dal 29/07/2013 fino al saldo effettivo;
oltre b) Per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della somma di € 27.338,81 di cui € 22.574,26 a titolo di capitale ed €
4.764,55 di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28/07/2013; oltre interessi
moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro
tempore” vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dal 29/07/2013 fino
al saldo effettivo;
c) Condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta Società di
una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc;
c)
Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del
procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa
come per legge. Con ogni più ampia riserva e salvezza e con espressa riserva di richiedere nei
termini di legge tutti gli ulteriori mezzi istruttori, che si rendessero necessari, a seguito delle
allegazioni difensive di controparte.
Nell'atto costitutivo la opposta eccepiva, preliminarmente, come l'opponente non avesse negato il fatto di aver richiesto ed ottenuto un finanziamento dalla Parte_3
per l'acquisto di una autovettura Mercedes C220 targata CR40SDR dell'importo di euro 21.500,00 e che l'importo finanziato, pari ad euro 21.135,36, prevedeva un versamento in contanti ( Euro 1.357,50) un importo residuo da pagare in rate mensili (
Euro 20.142,50) a cui andavano aggiunto le commissioni della pratica ( Euro 200,00) e spese premio assicurativo ( Euro 793,36) per un importo totale finanziato di Euro
21.135,36. Veniva concordato nel contratto TAN al 9% e TAEG: 9,76% .
5 All'udienza di prima comparizione fissata per il 19.06.2020 il Giudice, esaminati gli atti, concedeva la provvisoria esecuzione e rimetteva le parti in mediazione ai fini della procedibilità del giudizio.
Alla successiva udienza, verificato l'esito negativo del tentativo di mediazione,
venivano concessi i termini 183, VI comma, c.p.c.. Con ordinanza riservata il Giudice,
rilevato che parte opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. chiedeva ammettersi la CTU tecnico contabile, nonché la esibizione da parte dell'opposta dell'estratto conto a partire dall'apertura del rapporto per accertare l'indicazione delle somme imputate ad interesse, rilevato che nel fascicolo monitorio era presente l'estratto conto dal quale era possibile evincere le somme addebitate a titolo di interesse, non ammetteva le richieste istruttorie e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria depositata il 20.07.2022 si costituiva in giudizio, in prosecuzione nella posizione della , la " tramite la procuratrice speciale Parte_2 Controparte_1
Controparte_3
Veniva, quindi, trattenuta la causa in decisione con termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha per oggetto la mancata restituzione da parte del delle rate di Pt_1
finanziamento n. 1110176 richiesto dallo stesso alla per l'acquisto di una Parte_3
autovettura, costringendo la , società a cui veniva ceduto il credito, ad Parte_2
intraprendere una procedura ingiuntiva.
6 Il presentava opposizione senza negare l'avvenuto incasso della somma a Pt_1
titolo di finanziamento e la mancata restituzione del debito: basava tutta la sua difesa su vizi del contratto ed in particolare eccepiva la usurarietà della clausola degli interessi, nullità parziale del contratto, eccessività della penale, mancata trasparenza del contratto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario ed autonomo di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità
del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che venga provato o non provato il credito dedotto (
cfr Cass. Civ. n. 21050/2006).
La opposta “ ”, oggi subentrata alla , ha Controparte_1 Parte_2
esaurientemente provato il suo credito laddove sin dal procedimento monitorio ha prodotto in atti copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. , Pt_1
estratto conto in cui veniva indicato il saldo capitale e gli interessi maturati, le comunicazioni della avvenuta cessione del credito.
Di contro il sig. non ha in alcun modo contestato il contratto di finanziamento Pt_1
o prodotto documentazione che attestasse avvenuti pagamenti in conto, ma si è
limitato, in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., a richiedere la consulenza tecnica contabile, onde verificare la intrasparenza del costo del finanziamento, attraverso la indicazione di un TAEG minore dell'effettivo e rideterminare il saldo effettivo del rapporto, nonché l'incidenza sul saldo della richiesta rimozione della clausola penale
7 sulla mora, ai sensi dell'art. 1384 codice civile. Chiedeva, altresì, ordine di esibizione da parte dell'opposta e/o della società cedente il credito, dell'estratto conto a partire dalla apertura del rapporto, con specifica indicazione delle somme imputate ad interessi.
Come noto, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e come tale non può
essere utilizzata dalla parte per supplire ad una carenza di prova ovvero di compiere una indagine esplorativa di ricerca di elementi e fatti non provati ( cfr Cass. Civ.
ordinanza n. 15521/2019).
Ora, esaminando la documentazione prodotta da parte opposta, è evidente che nel contratto di finanziamento era scritto in modo chiaro ed evidente il tasso di interesse annuo da applicare, l'ammontare degli interessi di mora che sarebbero maturati in caso di mancato adempimento dell'obbligazione e la penale da applicare.
In mancanza di una consulenza – che parte opponente non ha prodotto in atti – e degli estratti conto – che parimenti non ha prodotto chiedendone ordine di esibizione - le allegazioni sul superamento della soglia degli interessi deve intendersi meramente illustrative e non necessariamente applicabili al caso di specie.
Il contratto è stato sottoscritto in piena consapevolezza e ben conoscendo e approvando le condizioni ivi riportate. Il ha ottenuto il finanziamento senza Pt_1
mai restituire lo stesso e senza mai sollevare alcuna osservazione in merito ai lamentati vizi del contratto stesso. Dai documenti prodotti in atti sin dalla prima
8 lettera di cessione del credito datata 19.03.2014 il avrebbe potuto e dovuto Pt_1
eccepire una irregolarità sulla somma richiesta, ma ciò non è avvenuto, come pure non si hanno carteggi in contestazione avverso la successiva comunicazione pervenuta al per la cessione del credito del 02.03.2016. Pt_1
Tutte le osservazioni svolte in ordine alla presunta nullità del contratto devono essere disattese in quanto meramente discorsive e non hanno permesso di ritenere la somma ingiunta errata.
Parte opponente che nel giudizio di opposizione assume la posizione sostanziale di convenuto ed ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto. Nel giudizio il non ha dimostrato che sussistono fatti Pt_1
estintivi del credito azionato.
L'istruttoria ha, invece, dimostrato la fondatezza del credito vantato oggi dalla
[...]
la quale ha assolto il proprio onere allegando la documentazione che CP_1
dimostra la esposizione debitoria e l'ammontare degli interessi applicati e pertanto il suo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione in quanto infondata e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 321/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 07.07.2018
9 - Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della che liquida in ragione di euro 5.770,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali e accessori come per legge.
Così deciso in Rieti in data 24.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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