TAR Napoli, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 2521
TAR
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Altro
    Silenzio inadempimento su diffida

    La materia del contendere è cessata a seguito dell'adozione dell'ordinanza n. 13 del 27.6.2025 da parte del Comune di Nola.

  • Altro
    Conclusione del procedimento

    La materia del contendere è cessata a seguito dell'adozione dell'ordinanza n. 13 del 27.6.2025 da parte del Comune di Nola.

  • Rigettato
    Danno da ritardo

    Il danno non è conseguenza immediata e diretta del presunto ritardo. La ricorrente non ha provato tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, né ha attivato i rimedi avverso l'inerzia comunale tempestivamente. Inoltre, il ritardo si è risolto in un vantaggio per la ricorrente fino a quando non ha deciso di vendere l'immobile. La soccombenza nel giudizio civile è dipesa dalla qualificazione della domanda come garanzia per evizione, presupposto mancante al momento della chiamata in causa della società.

  • Rigettato
    Indennizzo per ritardo

    La disposizione si applica solo ai procedimenti ad istanza di parte e richiede l'attivazione del potere sostitutivo entro termini perentori, cosa non avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 2521
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2521
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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