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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila Sezione civile R.G. 372/2025 La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Guido Ponziani giusta procura apposta a margine dell'atto di opposizione a precetto ex art. 617 cpc del 15/01/2019, estesa al presente grado di appello;
appellante CONTRO
e CP_1 CP_2 CP_3 appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso: la sentenza n. 367/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano il 10.10.2024 depositata in pari data e non notificata. appellante RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ha rigettato l'opposizione a precetto proposta dal avverso l'intimazione al rilascio, a favore degli odierni appellati, Parte_1 dell'immobile sito in Avezzano via S. Francesco, civico tra il n. 277 e 279, composto da garage e stalla, ponendo a base dello stesso il titolo esecutivo costituito da sentenza n.466/2017, resa dal Tribunale di Avezzano in data 18.4.2017 e notificata in data 16.6.2017; ha dichiarato conseguentemente l'inefficacia dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, resa dal G.I. in data 13.5.2019 e, per l'effetto, ha condannato alla Parte_1 rifusione, in favore degli opposti, delle spese di lite, liquidate in euro 2.552,00, oltre accessori come per legge.
1.2. Nel proporre appello avverso la sentenza, il opponente e soccombente in primo Parte_1 grado l'ha censurata sotto diversi profili e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
1.3. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 2° comma c.p.c., che recita: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
pagina 1 di 2 1.5. Nella specie, invero, alla prima udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi in forma cartolare, come da decreto regolarmente comunicato alla parte appellante, in data 29/09/2025 nessuno è comparso, così come nessuno è comparso per l'appellante nell'udienza successiva del 10/12/2025, cui la causa è stata rinviata, previa rituale comunicazione telematica del rinvio al difensore della parte appellante, in data 24/10/2025. 1.6. La dichiarazione di improcedibilità del gravame comporta altresì l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica ( comma 18 dello stesso art.
1. l cit) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (Cass. n. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni proposte, come nel caso di specie, in epoca successiva al 31/1/2013 (App. Milano nr. 5225/18 e Corte Cost. nr. 120/16) 1.7. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede;
- dichiara l'appello improcedibile;
- dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
- nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Federico Ria Francesco S. Filocamo
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