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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 81 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
con l'avv.to PARISE WALTER Parte_1 appellante
E
con gli avv.ti FERRANTE GIULIA E Controparte_1
LAMMIRATO GIUSEPPE appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'assoluzione dal reato di truffa aggravata in danno dell'Asp di NE, sua datrice di lavoro, adiva, ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di NE al fine di ottenere la Parte_1 condanna della stessa Azienda al pagamento, in proprio favore, di € 6.538,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate nel predetto giudizio penale. Deduceva che, in virtù dell'art. 28 CCNL
14 settembre 2020 - Comparto Regioni ed Autonomie locali, l'onere della spesa per l'assistenza legale ai dipendenti, nei procedimenti connessi al servizio, gravava, a determinate condizioni, sull'ente datoriale e lamentava l'illegittimità del diniego, opposto dall'Asp convenuta, al rimborso degli onorari a favore del proprio difensore. Sosteneva, infatti, che per il reato contestato, riguardante presunte condotte illecite legate all'uso irregolare del cartellino marcatempo e, dunque, condotte connesse all'esercizio della funzione pubblica, la sentenza penale (Tribunale di NE n.
1209/15) aveva escluso ogni responsabilità, assolvendolo, assieme agli altri coimputati, con formula piena (“perché il fatto non sussiste”), sicchè secondo la normativa richiamata, spettava l'invocato rimborso.
L'Asp di NE resisteva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice civile a favore del giudice del lavoro e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, poiché nella fattispecie concreta non ricorrevano le condizioni previste dalla normativa richiamata ai fini del godimento del beneficio invocato, non rientrando il fatto oggetto del giudizio penale fra quelli connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, trattandosi, piuttosto, di fatto attinente al rapporto di lavoro. In via subordinata, contestava il quantum riportato nella parcella di cui il ricorrente invocava il rimborso, poichè priva del parere di congruità.
Il giudice civile designato disponeva la trasmissione al Presidente per l'assegnazione al giudice del lavoro e, questi, disposto il mutamento del rito ordinario nel rito speciale del lavoro con termine per integrazione degli atti, ha rigettato il ricorso.
Dopo avere individuato la normativa applicabile alla fattispecie esaminata “nell'art. 26 ccnl integrativo del 20.9.2001 comparto sanità, di contenuto analogo all'art.25 del ccnl 1998- 2001 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale” ed escluso, quindi,
l'applicabilità dell'art. 28 ccnl del 14.9.2000, comparto autonomie locali, ha ritenuto la domanda infondata, stante l'assenza di strumentalità dei fatti oggetto del giudizio penale con l'adempimento di doveri di servizio”. In particolare ha escluso il diritto al rimborso, considerando che “la timbratura dei cartellini segnatempo è un atto relativo al rapporto di lavoro del dipendente pubblico e non anche del rapporto di servizio che su questo si instaura” e che “non si tratta di un atto posto in essere in nome e per conto dell'amministrazione, bensì in nome proprio”; ha affermato l'irrilevanza dell'assoluzione intervenuta con formula piena “in mancanza di allegazione
e prova, il cui onere era a carico del ricorrente ex art. 2697 c.c., che nel giudizio penale siano emersi atti idonei ad escludere il reato posti in essere nell'esercizio delle funzioni o nell'adempimento esclusivo di doveri d'ufficio (cfr. Cass. 34457/2019)”. Ha sottolineato, infine, la mancanza dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza penale n. 1209/2015 nella sola copia cartacea presente in atti.
Ha dichiarato assorbite le questioni non espressamente trattate e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.109,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.l'assenza nel fascicolo d'ufficio della documentazione prodotta dal ricorrente;
in particolare la produzione della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato era stata fatta telematicamente nel fascicolo originario, diversamente da quanto ritenuto dal giudice in sentenza, che faceva riferimento alla presenza della sola copia cartacea priva di tale attestazione. Ha chiesto, quindi, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico relativo al proc. n ° 2163/19, producendo,
Pag. 2 di 6 comunque, in allegato all'appello, la citata sentenza (emessa in sede penale dal Tribunale di
NE n ° 1209/2015 del 14.07.2015 emessa nel proc. n ° 853/08 RNR e n ° 274/11 R.dib.), la cui assenza dagli atti avrebbe determinato un difetto nella valutazione della prova, da parte del primo giudice, ai fini della decisione;
2. l'erronea ritenuta irrilevanza dell'assoluzione dal reato contestato all'appellante, atteso che da una attenta lettura della sentenza avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso, essendo emersi nel giudizio penale “atti idonei ad escludere il reato posti in essere nell'esercizio delle funzioni o nell'adempimento esclusivo di doveri d'ufficio;
3. la mancata applicazione del D.L. 67/1997, art.18 conv. in L. 135/1997 (che regola il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, garantendo il diritto al rimborso in caso di assoluzione).
La condotta del dipendente, valutata in sede penale (uso del tesserino di altro dipendente assente dal posto di lavoro, o uso del proprio tesserino da parte di altro dipendente, mentre il era Pt_1 assente dal posto di lavoro) era da considerarsi connessa allo svolgimento delle funzioni svolte, potendo determinare l'effetto finale, sul datore di lavoro ASP, di una disfunzione nello svolgimento del servizio al pubblico. Tale interpretazione è avvalorata anche dal Consiglio di Stato (sez.IV sent.
n ° 8137/2019) che conferma che “ affinchè ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere da un suo dipendente, responsabilità che risiede nel rapporto di immedesimazione organica – deve sussistere , oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che
l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'Ente ,
e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento di fini istituzionali di questi nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto”.
4. Rientrando tra le condizioni per l'accesso al beneficio invocato anche il parere di congruità delle spese invocate, tale valutazione risultava mancante a causa dell'inerzia dell'Asp, che aveva omesso di inoltrare la parcella ricevuta all'Avvocatura dello Stato, organo competente a pronunciarsi in merito.
L'appellata ASP di NE ha eccepito l'inammissibilità del gravame per assenza di motivi specifici e nel merito l'infondatezza.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Occorre rimarcare che nel caso di specie – e neanche è censurata la sentenza sotto quest'aspetto – trova applicazione l'art. 26 del CCNL del 20.9.2001 per il personale non dirigente del comparto
Pag. 3 di 6 sanità (norma sostanzialmente conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41 relativo al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale).
Esso stabilisce che "l'azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma primo che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente prosciolto da ogni addebito non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse".
La disposizione – ed anche quella richiamata dall'appellante a sostegno della sua pretesa- condizionano il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente all'esistenza di una connessione tra la condotta per la quale egli ha subito il processo e la sua attività istituzionale.
Ciò ricorre quando sia possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con le modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa, le cui conseguenze ricadono sull'Amministrazione.
Non è dunque sufficiente che l'evento oggetto di incriminazione si verifichi durante e in occasione della prestazione lavorativa, ma occorre che i fatti contestati in sede penale siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricolleghino all'esercizio diligente della pubblica funzione, e solo qualora possa riconoscersi un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere istituzionale e il compimento dell'atto: nel senso che il soggetto non avrebbe assolto ai suoi compiti professionali se non ponendo in essere proprio quel particolare atto1. Nella fattispecie non si ravvisa affatto alcuna connessione fra i fatti che hanno dato origine al procedimento penale a carico dell'appellante e l'espletamento del suo servizio o l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali.
Più in particolare, egli è stato accusato del reato di cui all'art. 110, art. 640, co. 2 n. 1 c.p. perché, in concorso con altri colleghi della medesima , mediante artifizi o raggiri Parte_2 consistenti nel cedere il proprio cartellino magnetico segna tempo a colleghi compiacenti che provvedevano per suo conto a registrare gli orari di entrata e di uscita dalla struttura sanitaria, inducendo quindi la medesima struttura in errore, ha procurato a sé un ingiusto profitto con altrui danno consistente nella retribuzione per periodi lavorativi di fatto non espletati, nonché passando al loro posto in entrata e/o in uscita il cartellino marcatempo procurandogli il medesimo ingiusto profitto
È stato poi assolto da questa accusa perché non è emersa una prova rigorosa degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, ma è facile constatare che il tipo di fatto per cui era stato avviato il procedimento penale (indebita timbratura di cartellino marcatempo per altro collego) non rientra certo tra i «fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio»
La mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di dipendente pubblico non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali, altrimenti dovendo farsi rientrare nel campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati "propri", inerenti a condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione.
In questo senso è l'insegnamento costante della giurisprudenza.
E non vi sono ragioni per discostarsene.
Ed infatti proprio in tema di utilizzo fraudolento di tesserino marcatempo la Cassazione, riprendendo il principio generale più volte affermato (Cass. n. 2366 del 2016, n. 5718 del 2011, n.
24480 del 2013, Cass. n. 27871 del 2008) ha ritenuto che In materia di pubblico impiego, il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le
mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è, quindi, sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali".
Pag. 5 di 6 conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto. (cfr Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 20561 del 06/08/2018; Cass. n. 21329/2024: nella specie, è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimento penale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nulla rilevando l'intervenuta assoluzione)
Ne consegue che il diritto al rimborso del pubblico dipendente va escluso nel caso in cui l'amministrazione abbia, al contrario, l'interesse a vedere sanzionate le attività abusive compiute dal soggetto in violazione dei doveri d'ufficio ed al fine di perseguire utili privati. (cfr Cass. n.
22480/2013)
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 3.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di NE, giudice del lavoro, n.
877/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cons. Stato n. 5919/2013: "Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente, affinché sia ravvisabile una connessione tra la condotta tenuta e l'attività di servizio del dipendente, è necessario che la suddetta attività sia tale da poterne imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente alla Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con una modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa le cui conseguenze ricadrebbero sull'Amministrazione nè è sufficiente che l'evento avvenga durante e in occasione della prestazione;
la
Pag. 4 di 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 81 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
con l'avv.to PARISE WALTER Parte_1 appellante
E
con gli avv.ti FERRANTE GIULIA E Controparte_1
LAMMIRATO GIUSEPPE appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'assoluzione dal reato di truffa aggravata in danno dell'Asp di NE, sua datrice di lavoro, adiva, ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di NE al fine di ottenere la Parte_1 condanna della stessa Azienda al pagamento, in proprio favore, di € 6.538,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate nel predetto giudizio penale. Deduceva che, in virtù dell'art. 28 CCNL
14 settembre 2020 - Comparto Regioni ed Autonomie locali, l'onere della spesa per l'assistenza legale ai dipendenti, nei procedimenti connessi al servizio, gravava, a determinate condizioni, sull'ente datoriale e lamentava l'illegittimità del diniego, opposto dall'Asp convenuta, al rimborso degli onorari a favore del proprio difensore. Sosteneva, infatti, che per il reato contestato, riguardante presunte condotte illecite legate all'uso irregolare del cartellino marcatempo e, dunque, condotte connesse all'esercizio della funzione pubblica, la sentenza penale (Tribunale di NE n.
1209/15) aveva escluso ogni responsabilità, assolvendolo, assieme agli altri coimputati, con formula piena (“perché il fatto non sussiste”), sicchè secondo la normativa richiamata, spettava l'invocato rimborso.
L'Asp di NE resisteva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice civile a favore del giudice del lavoro e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, poiché nella fattispecie concreta non ricorrevano le condizioni previste dalla normativa richiamata ai fini del godimento del beneficio invocato, non rientrando il fatto oggetto del giudizio penale fra quelli connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, trattandosi, piuttosto, di fatto attinente al rapporto di lavoro. In via subordinata, contestava il quantum riportato nella parcella di cui il ricorrente invocava il rimborso, poichè priva del parere di congruità.
Il giudice civile designato disponeva la trasmissione al Presidente per l'assegnazione al giudice del lavoro e, questi, disposto il mutamento del rito ordinario nel rito speciale del lavoro con termine per integrazione degli atti, ha rigettato il ricorso.
Dopo avere individuato la normativa applicabile alla fattispecie esaminata “nell'art. 26 ccnl integrativo del 20.9.2001 comparto sanità, di contenuto analogo all'art.25 del ccnl 1998- 2001 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale” ed escluso, quindi,
l'applicabilità dell'art. 28 ccnl del 14.9.2000, comparto autonomie locali, ha ritenuto la domanda infondata, stante l'assenza di strumentalità dei fatti oggetto del giudizio penale con l'adempimento di doveri di servizio”. In particolare ha escluso il diritto al rimborso, considerando che “la timbratura dei cartellini segnatempo è un atto relativo al rapporto di lavoro del dipendente pubblico e non anche del rapporto di servizio che su questo si instaura” e che “non si tratta di un atto posto in essere in nome e per conto dell'amministrazione, bensì in nome proprio”; ha affermato l'irrilevanza dell'assoluzione intervenuta con formula piena “in mancanza di allegazione
e prova, il cui onere era a carico del ricorrente ex art. 2697 c.c., che nel giudizio penale siano emersi atti idonei ad escludere il reato posti in essere nell'esercizio delle funzioni o nell'adempimento esclusivo di doveri d'ufficio (cfr. Cass. 34457/2019)”. Ha sottolineato, infine, la mancanza dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza penale n. 1209/2015 nella sola copia cartacea presente in atti.
Ha dichiarato assorbite le questioni non espressamente trattate e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.109,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.l'assenza nel fascicolo d'ufficio della documentazione prodotta dal ricorrente;
in particolare la produzione della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato era stata fatta telematicamente nel fascicolo originario, diversamente da quanto ritenuto dal giudice in sentenza, che faceva riferimento alla presenza della sola copia cartacea priva di tale attestazione. Ha chiesto, quindi, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico relativo al proc. n ° 2163/19, producendo,
Pag. 2 di 6 comunque, in allegato all'appello, la citata sentenza (emessa in sede penale dal Tribunale di
NE n ° 1209/2015 del 14.07.2015 emessa nel proc. n ° 853/08 RNR e n ° 274/11 R.dib.), la cui assenza dagli atti avrebbe determinato un difetto nella valutazione della prova, da parte del primo giudice, ai fini della decisione;
2. l'erronea ritenuta irrilevanza dell'assoluzione dal reato contestato all'appellante, atteso che da una attenta lettura della sentenza avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso, essendo emersi nel giudizio penale “atti idonei ad escludere il reato posti in essere nell'esercizio delle funzioni o nell'adempimento esclusivo di doveri d'ufficio;
3. la mancata applicazione del D.L. 67/1997, art.18 conv. in L. 135/1997 (che regola il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, garantendo il diritto al rimborso in caso di assoluzione).
La condotta del dipendente, valutata in sede penale (uso del tesserino di altro dipendente assente dal posto di lavoro, o uso del proprio tesserino da parte di altro dipendente, mentre il era Pt_1 assente dal posto di lavoro) era da considerarsi connessa allo svolgimento delle funzioni svolte, potendo determinare l'effetto finale, sul datore di lavoro ASP, di una disfunzione nello svolgimento del servizio al pubblico. Tale interpretazione è avvalorata anche dal Consiglio di Stato (sez.IV sent.
n ° 8137/2019) che conferma che “ affinchè ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere da un suo dipendente, responsabilità che risiede nel rapporto di immedesimazione organica – deve sussistere , oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che
l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'Ente ,
e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento di fini istituzionali di questi nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto”.
4. Rientrando tra le condizioni per l'accesso al beneficio invocato anche il parere di congruità delle spese invocate, tale valutazione risultava mancante a causa dell'inerzia dell'Asp, che aveva omesso di inoltrare la parcella ricevuta all'Avvocatura dello Stato, organo competente a pronunciarsi in merito.
L'appellata ASP di NE ha eccepito l'inammissibilità del gravame per assenza di motivi specifici e nel merito l'infondatezza.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Occorre rimarcare che nel caso di specie – e neanche è censurata la sentenza sotto quest'aspetto – trova applicazione l'art. 26 del CCNL del 20.9.2001 per il personale non dirigente del comparto
Pag. 3 di 6 sanità (norma sostanzialmente conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 41 relativo al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale).
Esso stabilisce che "l'azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma primo che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente prosciolto da ogni addebito non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse".
La disposizione – ed anche quella richiamata dall'appellante a sostegno della sua pretesa- condizionano il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente all'esistenza di una connessione tra la condotta per la quale egli ha subito il processo e la sua attività istituzionale.
Ciò ricorre quando sia possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con le modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa, le cui conseguenze ricadono sull'Amministrazione.
Non è dunque sufficiente che l'evento oggetto di incriminazione si verifichi durante e in occasione della prestazione lavorativa, ma occorre che i fatti contestati in sede penale siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricolleghino all'esercizio diligente della pubblica funzione, e solo qualora possa riconoscersi un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere istituzionale e il compimento dell'atto: nel senso che il soggetto non avrebbe assolto ai suoi compiti professionali se non ponendo in essere proprio quel particolare atto1. Nella fattispecie non si ravvisa affatto alcuna connessione fra i fatti che hanno dato origine al procedimento penale a carico dell'appellante e l'espletamento del suo servizio o l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali.
Più in particolare, egli è stato accusato del reato di cui all'art. 110, art. 640, co. 2 n. 1 c.p. perché, in concorso con altri colleghi della medesima , mediante artifizi o raggiri Parte_2 consistenti nel cedere il proprio cartellino magnetico segna tempo a colleghi compiacenti che provvedevano per suo conto a registrare gli orari di entrata e di uscita dalla struttura sanitaria, inducendo quindi la medesima struttura in errore, ha procurato a sé un ingiusto profitto con altrui danno consistente nella retribuzione per periodi lavorativi di fatto non espletati, nonché passando al loro posto in entrata e/o in uscita il cartellino marcatempo procurandogli il medesimo ingiusto profitto
È stato poi assolto da questa accusa perché non è emersa una prova rigorosa degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, ma è facile constatare che il tipo di fatto per cui era stato avviato il procedimento penale (indebita timbratura di cartellino marcatempo per altro collego) non rientra certo tra i «fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio»
La mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di dipendente pubblico non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali, altrimenti dovendo farsi rientrare nel campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati "propri", inerenti a condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione.
In questo senso è l'insegnamento costante della giurisprudenza.
E non vi sono ragioni per discostarsene.
Ed infatti proprio in tema di utilizzo fraudolento di tesserino marcatempo la Cassazione, riprendendo il principio generale più volte affermato (Cass. n. 2366 del 2016, n. 5718 del 2011, n.
24480 del 2013, Cass. n. 27871 del 2008) ha ritenuto che In materia di pubblico impiego, il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le
mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è, quindi, sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali".
Pag. 5 di 6 conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto. (cfr Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 20561 del 06/08/2018; Cass. n. 21329/2024: nella specie, è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimento penale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nulla rilevando l'intervenuta assoluzione)
Ne consegue che il diritto al rimborso del pubblico dipendente va escluso nel caso in cui l'amministrazione abbia, al contrario, l'interesse a vedere sanzionate le attività abusive compiute dal soggetto in violazione dei doveri d'ufficio ed al fine di perseguire utili privati. (cfr Cass. n.
22480/2013)
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 3.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di NE, giudice del lavoro, n.
877/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cons. Stato n. 5919/2013: "Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente, affinché sia ravvisabile una connessione tra la condotta tenuta e l'attività di servizio del dipendente, è necessario che la suddetta attività sia tale da poterne imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente alla Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con una modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa le cui conseguenze ricadrebbero sull'Amministrazione nè è sufficiente che l'evento avvenga durante e in occasione della prestazione;
la
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