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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2169/2024 R.G.A.C. tra , Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. C. Di Bona (Ricorrente)
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Fratangelo (Resistente) Parte_2
NONCHE'
Il P.M. Sede (Interventore ex lege).
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 17/12/2024, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_3
civili del matrimonio concordatario contratto con in Campodipietra (CB) in data Parte_2
18/07/1987, sussistendone i presupposti di legge, essendo ampiamente trascorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 898/70, come modificato dalla successiva legge 74/87, in virtù della sentenza di separazione n. 47/2000, depositata in data 01/02/2000.
Il ricorrente chiedeva:
- pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , ricorrendone i Parte_2
presupposti, pronunciando, altresì, che nessuna elargizione patrimoniale fosse dovuta fra le parti;
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campodipietra di procedere all'annotazione della sentenza nei registri di detto Comune;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con memoria di costituzione del 15/02/2025 si costituiva , non opponendosi alla Parte_2
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta dal ricorrente, ma formulando le seguenti richieste:
- addebitare, in via riconvenzionale, la cessazione del vincolo coniugale al;
Parte_1
- assegnare un assegno divorzile una tantum da stabilirsi in via equitativa, in proporzione alla quota ereditaria ottenuta dal ricorrente, successivamente al decesso dei genitori;
- nominare un CTU per la valutazione del quantum ereditato dal ricorrente;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
§§§§§§§§§§§§§
Radicatosi il contraddittorio e definita la fase presidenziale, in data 04/04/2025 veniva pubblicata l'ordinanza n. 1751/2025 che quivi si intende integralmente richiamata e trascritta.
Le parti precisavano le conclusioni, trasmessi gli atti al PM, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ad avviso di questo Collegio la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Non si riscontrano, allo stato attuale, fatti diversi da quanto già in atti, sia riguardo al decreto di omologa della separazione n. 47/2000 depositato in data 01/02/2000, sia riguardo a quanto statuito nell'ordinanza del 04/04/2025 su richiamata.
Per quanto attiene, invece, l'addebito della separazione da porre a carico del ricorrente e richiesto da parte resistente, la domanda è inammissibile essendo tale eventuale pronuncia prevista esclusivamente in sede di separazione.
Quanto al riconoscimento di un assegno divorzile una tantum, si ribadisce che “la convenuta non ha dimostrato in alcun modo di essere titolare di redditi inadeguati e ben si è guardata dall'allegare i documenti richiesti dall'art. 473 bis. 13, co.5 c.p.c.”; inoltre, la comunione legale si è sciolta ex lege già dalla data di omologa del verbale di separazione consensuale ex art. 191 e, pertanto, la richiesta di parte resistente va rigettata.
Le ulteriori richieste formulate dalle parti sono pertanto inammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , con il parere Parte_3 Parte_2
favorevole del P.M., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Campodipietra (CB) in data 18/07/1987, tra e , trascritto nel Parte_3 Parte_2
registro dello stato civile del Comune indicato;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, DPR 3-11-2000 n.
396;
- rigetta tutte le altre domande;
- spese compensate.
Campobasso, data del deposito
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda