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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
8858/2024
Parte_1
Ass. avv. DEPETRIS FEDERICO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
avv.ta ZECCHINI SILVIA e avv.ta CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1
del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' ; CP_1
• l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 20% in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile, che l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 1.300, oltre al 20% CP_1
ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, oltre al 15% per rimborso spese forfettario,
Iva e Cpa.
Torino, 20/05/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
8858/2024
Parte_1
Ass. avv. DEPETRIS FEDERICO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
avv.ta ZECCHINI SILVIA e avv.ta CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1
del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' ; CP_1
• l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 20% in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile, che l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 1.300, oltre al 20% CP_1
ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, oltre al 15% per rimborso spese forfettario,
Iva e Cpa.
Torino, 20/05/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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