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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/08/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2951/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 residente a [...]N.18 INT. 1 47035 GAMBETTOLA
ITALIA con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO e dell'Avv. Ugo RUSSO, elettivamente domiciliato presso il difensore in P.ZZA GORI 2 47039 SAVIGNANO SUL
RUBICONE
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da memoria depositata in data 6.6.25 chiedendo la “rinuncia all'azione e agli atti del giudizio con conseguente estinzione del procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premettendo di aver contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1
data 30.4.2022 a Gambettola (FC) dal quale non erano nati figli, ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dalla moglie.
non si è costituita. Controparte_1
Ottenuto l'intervento del Pubblico Ministero, dopo alcuni rinvii per trattative, all'udienza del
13.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio depositata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in data 6.6.2025 da parte ricorrente.
Si deve rilevare che il mandato difensivo in atti contempla il potere di “rinunciare agli atti” di causa e il ricorrente ha comunque personalmente sottoscritto la dichiarazione di rinuncia.
Alla data odierna non risultano ulteriori parti costituite, quindi è superflua un'eventuale accettazione della rinunzia e non è necessario che il Giudice assuma provvedimenti in ordine alle spese. Le spese di lite sono disciplinate dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa di separazione giudiziale promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, dato atto dell'intervento del Pubblico Ministero, visto l'art. 306 c.p.c.,
[...]
dichiara l'estinzione del presente giudizio;
spese ex art. 310 c.p.c. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.25.
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2951/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 residente a [...]N.18 INT. 1 47035 GAMBETTOLA
ITALIA con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO e dell'Avv. Ugo RUSSO, elettivamente domiciliato presso il difensore in P.ZZA GORI 2 47039 SAVIGNANO SUL
RUBICONE
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da memoria depositata in data 6.6.25 chiedendo la “rinuncia all'azione e agli atti del giudizio con conseguente estinzione del procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premettendo di aver contratto matrimonio con in Parte_1 Controparte_1
data 30.4.2022 a Gambettola (FC) dal quale non erano nati figli, ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dalla moglie.
non si è costituita. Controparte_1
Ottenuto l'intervento del Pubblico Ministero, dopo alcuni rinvii per trattative, all'udienza del
13.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio depositata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in data 6.6.2025 da parte ricorrente.
Si deve rilevare che il mandato difensivo in atti contempla il potere di “rinunciare agli atti” di causa e il ricorrente ha comunque personalmente sottoscritto la dichiarazione di rinuncia.
Alla data odierna non risultano ulteriori parti costituite, quindi è superflua un'eventuale accettazione della rinunzia e non è necessario che il Giudice assuma provvedimenti in ordine alle spese. Le spese di lite sono disciplinate dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa di separazione giudiziale promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, dato atto dell'intervento del Pubblico Ministero, visto l'art. 306 c.p.c.,
[...]
dichiara l'estinzione del presente giudizio;
spese ex art. 310 c.p.c. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.25.
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena CHIMICHI