Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2021, proposto da
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Di Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IU FO in Catanzaro, via XX Settembre n.63;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
della Regione Calabria al pagamento in favore del Comune di Crotone della quota di finanziamento richiesta in data 5.6.2019 ai sensi dell'accordo di programma quadro Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria rep. -OMISSIS- del 25.3.2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. CO AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 15.10.2021 e depositato in pari data, il Comune di Crotone ha esposto:
-) l’odierno ricorrente aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- emesso dal Tribunale Ordinario di Crotone in favore della -OMISSIS- nascente dal rapporto obbligatorio basato sull'accordo di programma quadro (A.P.Q.) " Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria " di cui alla convenzione rep. n. -OMISSIS- del 25.3.2010 sottoscritta tra il medesimo Comune e la Regione Calabria, in forza del quale il Comune, quale Soggetto Attuatore del progetto, aveva indetto una gara di appalto per l'intervento di riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale (S.I.N.) di -OMISSIS-., che avevano poi costituito la predetta -OMISSIS-, da finanziare, giusta la previsione dell’art. 13 del citato A.P.Q., da parte della Regione Calabria;
-) la Regione Calabria è rimasta inadempiente all'obbligo di finanziamento assunto con detta Convenzione, non avendo corrisposto quanto dovuto ai sensi dell'art. 13 della stessa, a seguito della trasmissione, in data 5.6.2019 dal R.U.P. del Comune di Crotone, della determina n. -OMISSIS- del 3.6.2019, con cui è stato approvato il S.A.L. n. 8 relativo ai lavori a tutto il 28.9.2017 dal quale derivava un credito a favore dell'impresa esecutrice dei lavori di € 346.514,20 oltre Iva al 10%, per complessivi € 381.165,62; detto inadempimento della Regione ha reso, a sua volta, inadempiente il Comune di Crotone nei confronti della -OMISSIS- che ha dunque adito il Tribunale ordinario di Crotone con il predetto ricorso per decreto ingiuntivo;
-) tanto premesso, in sede di opposizione il Comune ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in garanzia del terzo Regione Calabria onde essere tenuto indenne dal pagamento di cui al predetto decreto ingiuntivo, del quale è stata comunque chiesta la revoca e il rigetto della pretesa creditoria, oltre all’accertamento che la stessa risultava in capo alla Regione Calabria da cui veniva chiesta la manleva con condanna alla corresponsione delle somme richieste onde poter onorare il pagamento del S.A.L. n. 8 per come indicato in domanda;
-) con sentenza n.-OMISSIS- depositata il 24.6.2021, il Tribunale Ordinario di Crotone ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere la domanda avanzata dal Comune di Crotone nei confronti della Regione Calabria, ritenendo rientrare nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo;
-) alla luce di ciò, detto giudizio è stato riassunto limitatamente alla domanda avanzata dal Comune di Crotone nei confronti della Regione Calabria da intendersi quale atto di chiamata del terzo ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c . e ribadendo il proprio diritto a ricevere dalla Regione Calabria, della quale chiede la condanna, l’importo corrispondente alla quota di finanziamento richiesta con la nota n. -OMISSIS- del 5.6.2019 ritenendo sussistere i presupposti di cui all'art. 13 della Convenzione.
2- Con atto depositato il 22.10.2021 si è costituita, per resistere al ricorso, la Regione Calabria la quale, nella memoria depositata il successivo 22.9.2025 in vista della trattazione del merito, ha eccepito:
I) INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
La domanda di condanna al pagamento di € 381.165,62 sarebbe inammissibile in quanto ultronea rispetto al petitum del giudizio riassunto e proposta solo in sede di trasposizione; peraltro, anche ad intenderla quale domanda nuova, la stessa sarebbe tardiva non producendo gli effetti richiesti, non verificandosi la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda;
II) INTERVENUTA DECADENZA - TOTALE INFONDATEZZA NEL MERITO
La Regione resistente -precisando l’origine del finanziamento destinato alla Bonifica dell’area archeologica di cui il Comune di Crotone era soggetto attuatore, distinto in un primo stralcio funzionale (€ 6.964.446,98) destinati al progetto integrato per la bonifica dell’area archeologica all’interno del -OMISSIS- del 28.6.2006 e riprogrammazione del 5.3.2013 e in un secondo Stralcio funzionale (€ 4.000.000,00) destinati allo smaltimento in discarica dello sfalcio derivante dalle attività di fitodepurazione non previsto nel precedente APQ del 28.6.2006 – APQ del 16.2.2011, il cui progetto esecutivo era stato approvato dal Comune di Crotone con deliberazione della G.C. n.-OMISSIS-del 17.2.2011 (€ 10.964.447,31) e il cui stralcio funzionale per la bonifica dell’area archeologica “-OMISSIS-” (€ 6.964.446,98) di cui alla Convezione rep n. -OMISSIS- del 10.3.2010 era stato approvato con deliberazione di G.C.-OMISSIS- del 17.2.2011 e su cui sono stati liquidati € 4.376.160,25 a fronte di una rendicontazione complessiva di € 4.382.102,04 - osserva quanto segue.
A seguito di trasmissione del S.A.L. n. 8 da parte del R.U.P. del Comune di Crotone in data 5.6.2019, essa aveva effettuato i controlli di competenza e, alla luce dell’art. 11 della Convenzione, richiesto (note prot. -OMISSIS-) integrazioni documentali e specificazioni tecniche con riferimento alla documentazione presentata a corredo della richiesta di S.A.L. –segnatamente in ordine all’uso attuale del suolo, alla gestione degli sfalci e alle incongruenze superfici impiantate a PA- anche alla luce della circostanza che detto S.A.L. era stato trasmesso dal Comune dopo due anni dal periodo cui i lavori si riferivano.
Dato il tenore dei chiarimenti richiesti veniva altresì organizzato un sopralluogo congiunto tra Regione, ARPACal e Comune di Crotone (verbale prot. ARPACal -OMISSIS- dell’1.8.2019) e, permanendo il silenzio di quest’ultimo sui punti oggetto dei precitati rilievi, veniva convocato un Tavolo tecnico congiunto presso il competente Ministero (MATTM), tenutosi in Roma il 12.9.2019 e nel corso del quale anche l’Agenzia di Coesione aveva chiesto delucidazioni in ordine agli aspetti legati agli eventi calamitosi verificatisi nell’area in esame ed alla identificazione univoca delle aree interessate agli stessi; nell’inerzia del Comune a fornire i chiarimenti richiesti, con nota del 14.1.2020 la Regione lo sollecitava assegnando 15 gg. per la produzione di documenti.
Da ciò consegue, secondo la prospettazione della Regione, che il comportamento reticente del Comune non avrebbe consentito alla Regione Calabria di liquidare quanto richiesto, a fronte di evidenti incongruenze documentali.
Ancora, la perdurante inerzia del Comune di Crotone ha indotto la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 11 comma 6 della Convenzione, a comunicare l’avvio del procedimento di revoca della convenzione, solo a seguito della quale, con nota prot -OMISSIS- dell’8.8.2020, il Comune di Crotone, ha inviato una relazione del direttore dei lavori, datata 10.10.2019, senza però motivare le ragioni del ritardo nella trasmissione e senza argomentare esaustivamente per risolvere i dubbi di fattibilità del progetto finanziato.
A seguito di tale trasmissione, al solo fine di salvaguardare la fattibilità del progetto finanziato, con nota -OMISSIS- del 10.8.2020 la Regione Calabria si è rivolta alla Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Calabria, il quale pur chiarendo le evidenze correlabili all’uso del suolo ed epoca di impianto delle colture prescelte, ha lasciato inalterati i dubbi in merito alla correttezza della gestione degli sfalci, mantenendo inalterati i dubbi sulla fattibilità dell’opera.
Vengono poi riproposte le difese già sollevate in sede di costituzione nel giudizio riassunto e quivi rilevanti e cioè:
III) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE CALABRIA E/O DIFETTO DI TITOLARITÀ PASSIVA DELLA MEDESIMA, NEL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO.
III.1) Afferma la Regione che la domanda di condanna avanzata da controparte è fondata su un rapporto nel quale la Regione Calabria assume il mero ruolo di ente finanziatore, peraltro nell’ambito della gestione dei fondi comunitari, senza però alcuna posizione in sede di attuazione delle opere finanziate, fatti salvi i poteri di verifica dell’attuazione del progetto previsti dall’art. 11 comma 2 della Convenzione che puntualizza l’estraneità della stessa Regione “ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza dell’attuazione della progettazione e realizzazione delle opere (valore, forniture, danni, ecc. …)” e dall’art. 13 che ribadisce l’estraneità della stessa a qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzazione della somma accreditata. Da ciò deriva l’estraneità della Regione nella vicenda relativa all’appalto in questione.
III.2) Afferma altresì la Regione che l’estraneità al rapporto tra il Comune ricorrente e l’affidatario è confermata anche dal principio di cui all’art 1372 c.c. con la conseguenza del palese difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
IV) INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA PRETESA
IV.1) e IV.2) Vengono riprese le osservazioni di cui al punto II).
IV.3) Ribadisce altresì la Regione che, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione, essa ha effettuato una verifica sulla coerenza delle voci di progetto presentate rispetto alle criticità tipiche della bonifica (controllo sulla utilizzabilità del prodotto proveniente dal suolo bonificato (sfasci) ai fini della loro utilizzazione come da progetto originario (compostaggio), come da relazione sulle criticità emerse in fase istruttoria del S.A.L. n. 8).
IV.4) Deduce sempre la Regione che l’assenza di integrazioni documentali e/o specificazioni tecniche, pure richieste con le note di sopra, hanno determinato l’avvio del procedimento di revoca, a seguito della quale non è stata però fornita dal Comune evidenziazione utile a risolvere le criticità adottate, da cui la richiesta “consulenziale” di un parere all’Ordine degli Agronomi e la mancata erogazione di quanto richiesto dal S.A.L. n. 8 in carenza dei relativi presupposti.
IV.5) Osserva ancora la Regione che l’art. n. 5 comma 2 della Convenzione statuisce espressamente che solo il Soggetto Attuatore è pienamente responsabile dell’esecuzione delle opere, in conformità al progetto esecutivo approvato e dell’osservanza delle norme tecniche ivi contenute, ragion per cui il pagamento è direttamente a lui imputabile e, in caso di mancato riconoscimento di spesa in fase di istruttoria regionale, è l’unico soggetto a poter esercitare il diritto di rivalsa in forza del contratto di appalto, essendo invece del tutto estranea la Regione Calabria.
III (rectius V) TOTALE INFONDATEZZA DELLA DOMANDA SOTTO DIVERSO E SOPRAVVENUTO PROFILO
Rileva da ultimo la Regione che con nota prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2021, il Comune di Crotone trasmetteva alla Regione Calabria la determina n. -OMISSIS-del 14.10.2021, avente ad oggetto: “ Risoluzione del contratto Rep. n. -OMISSIS- del 10/10/2011 ed annullamento determina n. -OMISSIS- del 07/09/2018 ”, con cui si è preso atto dell’interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 10.10.2019 nei confronti della società -OMISSIS- Consorzio BI AR (per come ripristinato dal Consiglio di Stato con ordinanza n.-OMISSIS-, giusta nota prot.-OMISSIS- del 23.9.2021 della Prefettura di-OMISSIS-– Area 1 Staff 2 OPP. Antimafia), con contestuale recesso dal contratto d’appalto Rep.n. -OMISSIS- del 10.10.2011 relativo all’intervento di riqualificazione ambientale del S.I.N. di -OMISSIS- Progetto per la bonifica dell’area archeologica - Primo Stralcio Funzionale – APQ Tutela e risanamento ambientale per il Territorio della Regione Calabria 28/06/2006 - -OMISSIS- stipulato con l’A.T.I. -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-ed è stata quindi annullata la determinazione del 7.9.2018-OMISSIS- ad oggetto “Interventi di rimozione e Smaltimento del terreno contaminato da amianto e materiale a valore norm alterato (T-norm), rinvenuto all'interno dell'area Archeologica, nelle adiacenze dell'area industriale dismessa dell'-OMISSIS- del Comune di Crotone. -OMISSIS-. Affidamento lavori all'impresa Bonifica area Archeologica-OMISSIS-.
Da ciò conseguirebbe che, essendo venuto meno il titolo in forza del quale erano state avanzate le originarie pretese monitorie nei confronti del Comune di Crotone, è sopravvenuto il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del presente giudizio di cui viene chiesta pertanto la declaratoria di improcedibilità.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 14.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione resistente e basata sull’assunto per cui il ricorrente avrebbe introdotto, nell’odierna riproposizione, una domanda nuova, costituita appunto dalla specifica richiesta di condanna della Regione medesima a corrispondere al Comune medesimo le somme di cui alla tranche di finanziamento relativo al S.A.L. n. 8., non compresa nell’originario atto di opposizione.
4.1- L’eccezione è infondata.
4.2- Si premette che il Comune ricorrente aveva già chiesto sin dall’opposizione a decreto ingiuntivo la condanna della Regione Calabria alla corresponsione del finanziamento in favore del Comune affinchè questi possa pagare la tranche relativa al S.A.L. n. 8, ragion per cui nessuna estensione indebita del giudizio si è avuta in sede di riproposizione.
4.3- In ogni caso, come osserva il Consiglio di Stato “ In sede di translatio iudicii non è ammessa la mutatio libelli; difatti, la norma processale di cui all'art. 11 c.p.a. definisce espressamente la riassunzione operata innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione come "prosecuzione" del giudizio, presupponendo, pertanto, l'identità di petitum sostanziale che, del resto, resta presupposto imprescindibile dello spostamento della controversia innanzi ad altro giudice; ciò non significa che innanzi al giudice ad quem sia esclusa la proponibilità di nuove domande, ma solo che non è consentito modificare quella originaria che radica la giurisdizione se la parte intende giovarsi degli effetti positivi della comunicazione processuale assicurata dalla translatio iudicii ” (Consiglio di Stato sez. IV, 09/07/2025, n.5994), il divieto di domande nuove è funzionale a beneficiare degli effetti positivi – in primis quanto ai termini prescrizionali o decadenziali- assicurati dalla translatio iudicii.
Orbene, anche ad ammettere che nel caso controverso non vengano conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, non è dato però rinvenire alcuna ipotesi di tardività, peraltro enunciata in termini del tutto generici dalla Regione Calabria, trattandosi di vicenda attinente l’adempimento degli obblighi convenzionali per i quali, a fronte della maturazione degli stessi a seguito di approvazione del S.A.L. n. 8 avvenuta il 3.6.2019 e della richiesta del successivo 5.6.2019, il Comune aveva proposto il 5.5.2020 opposizione a decreto ingiuntivo con valore interruttivo di ogni eventuale prescrizione, peraltro neanche specificamente eccepita ex adverso , per poi riproporlo dinanzi a questo Tribunale il successivo 15.10.2021.
5- Nel merito, la pretesa manleva da parte della Regione è, per come prospettata dal Comune, inammissibile a motivo dell’autonomia della posizione della Regione e del Comune ricorrente, come correttamente eccepito dalla Regione resistente alla luce della Convenzione in essere tra le parti, il cui art. 11 comma 2 statuisce l’estraneità della Regione “ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza dell’attuazione della progettazione e realizzazione delle opere (valore, forniture, danni, ecc. …)” e il cui art. 13 stabilisce l’estraneità della medesima a qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzazione della somma accreditata.
6- E’ invece fondata, nei limiti di seguito esposti, la domanda di adempimento, da parte della Regione Calabria, agli obblighi nascenti dalla convenzione di cui all’A.P.Q. in premessa.
7- Si premette che l’accordo di programma quadro (A.P.Q.) “ è riconducibile alla previsione generale di cui all'art. 2, comma 203, lett. c) l. 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi del quale si intende per «Accordo di programma quadro» quello posto in essere "in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati".
La citata disposizione fissa altresì il contenuto tipico dell'"Accordo di programma quadro", prescrivendo che esso indichi in particolare: "1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16.6.2006, n.847).
Quanto alla convenzione contenuta nel detto accordo di programma quadro, inquadrabile nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, deve osservarsi che “ L'accordo ex art. 34, d.lg. n. 267 del 2000, quale species della categoria generale degli accordi di cui all'art. 15, l. n. 241 del 1990, al pari di questi non è qualificabile come negozio di diritto privato, bensì come contratto ad oggetto pubblico, sussistendone gli elementi caratterizzanti, come l'esercizio del potere amministrativo e la preordinazione al perseguimento dell'interesse pubblico; invero, seppure mediante l'adozione di atti bilaterali, in subiecta materia viene ad essere esercitata in ogni caso una potestà pubblica, istituzionalmente funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico di cui è titolare l'Amministrazione e, in quanto tale, soggetta alle regole generali dell'attività amministrativa, in parte diverse da quelle che disciplinano l'attività contrattuale privatistica; invero, per gli accordi ex art. 11, l. n. 241 del 1990, e quindi anche per gli accordi ex art. 34 t.u.e.l., coerentemente con la loro natura giuridica, non trova integrale applicazione l'insieme delle regole proprie del diritto privato (codice civile e leggi speciali), dovendosi applicare unicamente « ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili » (art. 11, comma 2, cit.) ” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3.10.2022, n.357).
8- L’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni codicistiche in materia di obbligazioni e contratto porta a ritenere applicabile all’odierna fattispecie, non risultando ragioni di incompatibilità, il normale riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento, a mente del quale il creditore - che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda (…) ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) e che, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Si soggiunge per completezza che, quanto alle modalità di concreta attuazione della convenzione, un ruolo non irrilevante può essere assunto anche dalla buona fede oggettiva stante che, come evidenziato in giurisprudenza, “ La buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri ” (Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8277).
9- Come più volte enunciato, la fattispecie è regolata dall’art. 13 della convenzione (Anticipazione, acconti e saldo) il quale, in materia di corresponsione degli acconti dalla Regione al Soggetto Attuatore (nella fattispecie, il Comune ricorrente) dispone che:
" La Regione Calabria provvederà all'erogazione del finanziamento in favore del Soggetto Attuatore, in conformità dell'art. 19 della L.R. n. 31/75, così come sostituito dall'art. 37 bis, comma 8 della L.R. n. 10/98 e come modificato dall'art. 21, comma 1 della L.R. n. 13/2005, secondo le modalità appresso indicate:
- la prima anticipazione, pari al 30% del costo dell'intervento, così come risultante dal quadro economico definitivo di cui all'art. 7, subordinata alla presentazione del progetto esecutivo approvato, accompagnato da una dichiarazione, da parte del Responsabile del Procedimento di validazione del progetto esecutivo di immediata cantierabilità dell'opera;
- le successive anticipazioni, fino ad un massimo del 90% del costo definitivo dell'intervento rilevato dal quadro economico risultante dall'aggiudicazione dei lavori (art. 7) che costituirà parte integrante del presente atto, saranno disposte entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta ed erogate sulla base di stati di avanzamento e certificati di pagamento per i lavori e provvedimenti di liquidazione delle altre spese connesse alla realizzazione dell'opera, comunicati dal soggetto attuatore, evidenzianti l'utilizzo di almeno il 60% del trasferimento precedente;
- il saldo finale, non superiore al 10% del costo definitivo dell'intervento, sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo finale dei lavori .
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento.
La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione dell'accredito stesso. Gli accrediti dei pagamenti richiesti dal Soggetto Attuatore avverranno, comunque, a seguito della verifica sull'ammissibilità delle spese sostenute e sono subordinati all'accreditamento dei finanziamenti nazionali da parte delle Istituzioni competenti e quindi questa Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nelle liquidazioni delle richieste di accredito, dovute alla mancata disponibilità dei sopraccitati fondi ”.
Rilevante nell’economia della fattispecie è anche l’art. 11 ( Verifiche, controlli, inerzia, ritardo e revoca a mente del quale, per quanto di rilievo nell’odierna controversia:
“ L'Amministrazione regionale, ai sensi anche del primo comma dell'art. 23 della Legge Regionale n. 31/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle esecuzioni delle opere e delle relative procedure.
Tali verifiche non esimeranno comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.
La Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza della progettazione deIle realizzazione delle opere (valori, forniture, danni, ecc.).
Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra il Soggetto Responsabile dell'Attuazione dell'APQ ed il Soggetto Attuatore e sono regolate dalla presente convenzione.
Il Responsabile dell'Accordo vigila sull'attuazione dell'intervento e sul rispetto dei compiti gravanti in capo al Soggetto Attuatore in base al precedente art. 5 ed effettua le verifiche all'uopo necessarie.
Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile dell'Accordo invita il Soggetto Attuatore, al quale il ritardo, l'inerzia o l’inadempimento sono imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto cui è inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti. Qualora l'inadempimento di Una delle parti comprometta l'attuazione dell'intervento previsto nell'Accordo, o ne determini un notevole ritardo nella sua attuazione, la Regione Calabria si riserva la facoltà di revoca della della presente concessione (…)”
Ancora, l’art. 5 della Convenzione, sempre per quanto di interesse nell’odierna controversia, dispone che:
“[…] In particolare il Soggetto Attuatore si impegna:
a) ad utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per il progetto individuato all'art. 2 della presente convenzione;
a realizzare gli interventi finanziati secondo il cronoprogramma specifico, fatte salve eventuali variazioni approvate dalla Regione;
a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Calabria; […] ”
10- Dalle disposizioni sopra menzionate emerge chiaramente l’obbligo, per la Regione Calabria, di erogare le rate di S.A.L. entro 60 giorni da quando è pervenuta regolare richiesta, da parte del Soggetto Attuatore, corredata dalle necessarie certificazioni in ordine alle attività svolte e ai giustificativi di spesa, nonché dai provvedimenti di liquidazione delle spese connesse che comprovino l’utilizzo almeno del 60% del precedente trasferimento.
In parallelo vi sono le verifiche che, sempre a mente della convenzione, la Regione può svolgere in ogni tempo in ordine alla “rispondenza” di quanto dichiarato dal Soggetto attuatore e che, da una lettura combinata con l’art. 5 e l’art. 11 -seppure una certa ambiguità nella previsione di quest’ultimo articolo per cui le stesse attengano i soli rapporti tra Regione e Soggetto Attuatore (che, inteso letteralmente, instillerebbe il dubbio sull’attinenza delle stesse alle modalità esecutive dell’appalto in essere tra quest’ultimo e la ditta) ragionevolmente attengono all’utilizzo del finanziamento per il solo progetto individuato all'art. 2 della convenzione e la realizzazione dello stesso secondo il cronoprogramma prefissato e dunque sono ragionevolmente riferibili al “merito” delle attività svolte e alla rispondenza delle stesse alle finalità dell’intervento e della Convenzione, a differenza delle verifiche propedeutiche all’erogazione delle rate, di natura piuttosto prettamente formale e documentale.
11- Non è specificato in Convenzione se l’esito delle verifiche si ripercuota direttamente sull’erogabilità delle somme, nel senso che un esito positivo ne costituisca il presupposto -circostanza che per certi versi potrebbe anche essere esclusa dal momento che le verifiche in discorso possono essere disposte “in ogni tempo” (e dunque a prescindere dalla richiesta di erogazione di quota di S.A.L.) e non sono doverose bensì “riservate” alla Regione (verosimilmente quanto dalla documentazione formalmente trasmessa dal Soggetto Attuatore emergano dubbi o necessità di approfondimenti)- ma tale aspetto risulta irrilevante nell’ambito dell’odierno contenzioso.
Piuttosto, dalla lettura combinata dell’art. 13 in uno con l’art. 11 è ragionevole evincere che in caso di inerzia o inadempimento il Soggetto Attuatore è tenuto ad assumere le iniziative necessarie a risolvere le criticità nel termine e comunicarle nel termine assegnato dalla Regione e, nei casi più gravi, ove cioè l’esito delle verifiche sia di rilevanza tale da pregiudicare la tempistica o la corretta attuazione dell’intervento previsto nell’accordo, la Regione possa addivenire all’esercizio del potere di autotutela a norma di legge e di convenzione.
12- Orbene, nel caso controverso dalle allegazioni delle parti risulta che:
-) con nota del 5.6.2019, il Comune di Crotone ha affermato la trasmissione della determina n. -OMISSIS- del 3.6.2019 con cui viene approvato il S.A.L. n. 8, con l’indicazione del credito, chiedendo l’erogazione della corrispondente tranche di finanziamento e dichiarando altresì di trasmettere gli atti di liquidazione, le fatture ed i mandati di pagamento relativi alle liquidazioni analiticamente indicati in tabella;
-) nella successiva nota del 25.7.2019 il Comune di Crotone dà altresì atto dell’avvenuta trasmissione in data 9.7.2019 dei documenti contabili del S.A.L. n. 8 ed il Registro di Contabilità e sollecita a Regione alla corresponsione delle somme dovute anche in ragione della diffida pervenuta sul punto dal -OMISSIS--OMISSIS-, affidatario dei lavori;
-) dal verbale di sopralluogo congiunto tra Comune, Regione Calabria e ARPACAL tenuto l’1.8.2019 emerge la richiesta di documenti al Comune (relazione su tipologia e cronologia delle operazioni colturali dalla data di impianto allo stato, già richiesta), planimetrie con gli eventi catastrofici intervenuti, documentazione sul conferimento del materiale vegetale in discarica, planimetria aggiornata con indicazione delle infrastrutture irrigue fisse;
-) con nota del 23.8.2019 la Regione dà atto –in riscontro ad una nota del 5.8.2019- di aver avviato le azioni di verifica di propria competenza segnalando errori in alcuni documenti e chiedendone la rettifica e chiedendo la trasmissione della relazione dettagliata sulla tipologia delle operazioni colturali dalla data di impianto, richiesta congiuntamente con ARPACAL in data 1.8.2019, con l’indicazione delle informazioni minime;
-) con successiva nota del 4.9.2019 vengono chiesti ulteriori chiarimenti sulla gestione degli sfalci nonché sulle operazioni di scasso per l’impianto arboreo;
-) con nota del 25.9.2019 vengono chieste al Comune i documenti sugli atti autorizzatori relativi all’impianto in vigore dall’anno 2016 all’anno 2018;
-) l’11.6.2020 la Regione Calabria, richiamando la corrispondenza e i solleciti pregressi e ritenendo che le criticità riscontrate abbiano compromesso il buon andamento dei lavori e permanendo l’inerzia del Comune di Crotone ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso, assegnando giorni 15 per il deposito di controdeduzioni;
-) a seguire il direttore dei lavori ha trasmesso la relazione, una relazione dettagliata sulla tipologia delle operazioni colturali dalla data di impianto alla data di redazione della relazione, avvenuta il 10.10.2019;
-) il 10.8.2020 la Regione ha ribadito che la relazione del direttore dei lavori non fosse esaustiva e, ove non fosse pervenuta documentazione integrativa rispetto ai chiarimenti già richiesti, si sarebbe proceduto alla revoca per come già comunicato;
-) sempre il 10.8.2020 la Regione ha anche compulsato la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali chiedendo se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché delle best practies colturali, risulti ragionevole e corretto effettuare un impianto di PA TO nel periodo estivo nel territorio calabrese e nello specifico nella zona del crotonese;
-) con parere del 7.9.2020 la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha osservato che “ se risulta ragionevole e corretto effettuare un impianto di Paulonia nel periodo estivo, non vi può essere una risposata univoca senza avere a disposizioni i dati dettagliati della stazione di impianto … In ambiente mediterraneo, in genere, risulta tecnicamente consolidato procedere al trapianto delle piantine in periodo autunnale o primaverile, quando le temperature sono più miti e favorevoli all’attecchimento e vi sono condizioni edafiche migliori per l’attecchimento; attuare un impianto nel periodo estivo risulta più difficoltoso ma se le condizioni pedologiche, edafiche, di fertilità e soprattutto di risorse idriche sono ottimali, seppur con grande stress per le piantine, l’impianto potrebbe riuscire ”;
-) null’altro risulta intervenuto successivamente a detto parere.
13- Tirando le somme di quanto finora esposto si osserva che:
-) risulta (e non è specificamente confutato ex adverso, con valore di prova in virtù del principio di non contestazione) che il Comune di Crotone avesse inviato alla Regione Calabria la documentazione di cui all’art. 13 della Convenzione per accertare la regolarità formale a fini di erogazione della quota di S.A.L. richiesta;
-) di contro, per quanto inferibile dalla documentazione in atti, i rilievi critici enucleati dalla Regione a base del rifiuto di corrispondere le somme richieste attengono non tanto alla regolarità formale della documentazione trasmessa, ma piuttosto a criticità riconducibili all’attuazione dell’intervento e dunque alla sua fattibilità in riferimento alle finalità e agli obiettivi che l’A.P.Q. e la convenzione si proponeva di raggiungere;
-) le criticità evidenziate nelle relazioni e nelle richieste della Regione, ritenute da quest’ultima non soddisfatte, erano state considerate di portata tale da giustificare l’avvio della procedura di revoca del finanziamento, in quanto avrebbero compromesso il buon andamento dei lavori anche alla luce dell’inerzia del Comune di Crotone, come peraltro confermato anche a seguito di ricezione della relazione del direttore dei lavori; non di meno, non risulta che la Regione Calabria abbia mai perfezionato, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso, il procedimento disponendo la preannunciata revoca del finanziamento o comunque concluso il procedimento in altro modo;
-) a tal proposito, non risulta neanche che la Regione abbia formalmente contestato al Comune di Crotone una situazione di inadempimento di portava minore, assegnando un termine per far venir meno le criticità e far conoscere la tempistica per la relativa risoluzione.
14- Vi è da concludere che, in sostanza, le criticità oggetto delle verifiche svolte dalla Regione, quantunque affermate di gravità tale da inficiare il mantenimento del finanziamento e così giustificare l’avvio del procedimento di autotutela, il realtà non dovevano essere di portata esiciale, non risultando alcun atto di autotutela e, si soggiunge, neanche di portata “minore”, non avendo mai la Regione, all’esito degli approfondimenti istruttori, formalmente contestato alcun inadempimento “risolvibile” al Comune con l’assegnazione di un termine per addivenire agli accorgimenti necessari, permanendo nel “limbo” delle verifiche, da ultimo a mezzo del parere Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che, si soggiunge per completezza, non escludeva astrattamente la compatibilità dell’intervento di cui dubitava la Regione, come emerge dallo stralcio ove si afferma che “ se risulta ragionevole e corretto effettuare un impianto di Paulonia nel periodo estivo, non vi può essere una risposata univoca senza avere a disposizioni i dati dettagliati della stazione di impianto … In ambiente mediterraneo, in genere, risulta tecnicamente consolidato procedere al trapianto delle piantine in periodo autunnale o primaverile, quando le temperature sono più miti e favorevoli all’attecchimento e vi sono condizioni edafiche migliori per l’attecchimento; attuare un impianto nel periodo estivo risulta più difficoltoso ma se le condizioni pedologiche, edafiche, di fertilità e soprattutto di risorse idriche sono ottimali, seppur con grande stress per le piantine, l’impianto potrebbe riuscire ”.
Né, si soggiunge per completezza, il (pur significativo) lasso temporale intercorrente tra l’arco temporale cui il S.A.L. si riferisce e la data di approvazione dello stesso costituisce circostanza di per sé irrilevante, viepiù in assenza di specifica previsione normativa o convenzionale sul punto e in ordine al fatto che la Regione ha di fatto tollerato detto ritardo, ritenendolo dunque implicitamente non determinante a fini di erogazione della quota di S.A.L.
Per completezza, anche in sede processuale la Regione resistente si è sostanzialmente limitata a richiamare le vicende pregresse senza aggiungere alcunchè di nuovo, quanto ad eventuali criticità, onde ritenere la sussistenza di un inadempimento in capo all’Ente comunale che inibisca l’erogazione della quota di S.A.L. richiesta.
15- In conclusione dalle allegazioni della Regione non emerge alcun elemento, la cui allegazione e prova è posta a carico della Regione, in ordine al venir meno dell’obbligo di onorare la convenzione mercé la corresponsione delle somme richieste dal Comune.
16- Per completezza, non giova alla Regione resistente neanche l’ulteriore allegazione attinente all’intervenuta interdittiva antimafia comminata il 10.10.2019 e a seguito della quale il Comune di Crotone ha disposto, con determina del 14.10.2021, il recesso dal contratto con l’A.T.I. -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- (mantadaria) e-OMISSIS-.
In primo luogo, trattasi di vicenda inerente i rapporti tra il Comune di Crotone e l’esecutore dei lavori, rispetto alla quale la Regione è formalmente estranea, come peraltro dalla stessa rilevato, ove ritenuto nel proprio interesse, mercè il richiamo ai corrispondenti articoli della convenzione.
In secondo luogo, l’art. 92 comma 3 del d.lgs. n. 159 del 2011 dispone che in caso di recesso dai contratti resta salvo “ il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ” e il S.A.L. n. 8, oggetto di controversia, attiene ai lavori in essere al 28.1.2017 mentre tutte le sopravvenienze allegate dalla Regione risultano di gran lunga posteriori, essendo stata l’interdittiva comminata il 10.10.2019 e il recesso disposto il successivo 14.10.2021.
In sostanza, la suddetta sopravvenienza non fa venir meno l’obbligo per la Regione di corrispondere la rata di S.A.L. in favore del Comune senza che, si soggiunge per completezza, da ciò derivi alla stessa un pregiudizio irreparabile, permanendo infatti in capo al Comune l’obbligo di restituire -anche a seguito di risoluzione del rapporto con l’esecutore dei lavori, eventualmente anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. n. 159 del 2011- alla Regione le somme non impiegate, come previsto dall’art. 5 della Convenzione.
17- In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la Regione Calabria va condannata al pagamento, in favore del Comune di Crotone, della rata di S.A.L. n. 8, nella misura richiesta dal Comune di Crotone con del 5.6.2019.
18- La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna la Regione Calabria al pagamento in favore del Comune di Crotone della somma di € 381.165,62.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE NO, Presidente
CO AG, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AG | GE NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.