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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente, c.da Cirata snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Dario Barbera;
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, ivi residente, via San Giovanni Evangelista n. 6, rappresentata e difesa, per C.F._2 procura in atti, dall'avv. Rosa Rita Barbera;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza dell'11.03.2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/05/2024, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Nicosia (EN) in data 29.06.1985, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nicosia al n. 25, parte II,
Serie A, Anno 1985, con , dalla cui unione è nata una figlia, Controparte_1 Per_1
(nata in data [...]), e di non disporre nulla a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne “attesa l'estrema esiguità del reddito, l'accertata inabilità al lavoro e le Per_1 compromesse condizioni di salute”, come da documentazione versata agli atti.
Ha dedotto il ricorrente che con decreto del 7 novembre 2018, emesso nel giudizio civile iscritto al n. 762/2018 R.G., il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute.
Parte ricorrente ha altresì precisato di essere stato dichiarato invalido civile al 100% per “Disturbo bipolare episodio depressivo grave con comportamento psicotico cronico, disturbo di personalità borderline, deficit cognitivo da deterioramento mentale alcool correlato” con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani e successiva ulteriore diagnosi di “leucemia linfatica cronica, insufficienza mitro- tricuspidale”.
Si è costituita la resistente, che ha aderito alla domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, precisando di avere raggiunto un accordo con il ricorrente per la trasformazione del divorzio giudiziale in congiunto.
All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno precisato, con note scritte, di aver raggiunto un accordo conciliativo depositato il 26.09.2024.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto che il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
” 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno di essi continuerà a sostenere in via esclusiva le spese e i correlativi oneri dell'immobile che abita;
2) Ciascuno di essi provvederà da sé al proprio mantenimento;
3) La signora si obbliga a provvedere integralmente ed in via esclusiva Controparte_1 al mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, ivi Per_1 comprese le spese straordinarie, attesa l'estrema esiguità del reddito del sig. l'accertata Pt_1 invalidità ed inabilità al lavoro e le compromesse condizioni di salute;
4) Le parti chiedono che le spese del presente giudizio siano tra esse compensate, disponendosi la liquidazione del compenso a carico dello Stato per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato”. Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In conclusione, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 17.03.2025, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 26.09.2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nicosia (EN) il 29.06.1985 tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia Anno 1985, n. 25, parte II, Serie A;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato il 26.09.2024, sottoscritto personalmente da entrambe le parti, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente, c.da Cirata snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Dario Barbera;
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, ivi residente, via San Giovanni Evangelista n. 6, rappresentata e difesa, per C.F._2 procura in atti, dall'avv. Rosa Rita Barbera;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza dell'11.03.2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/05/2024, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Nicosia (EN) in data 29.06.1985, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nicosia al n. 25, parte II,
Serie A, Anno 1985, con , dalla cui unione è nata una figlia, Controparte_1 Per_1
(nata in data [...]), e di non disporre nulla a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne “attesa l'estrema esiguità del reddito, l'accertata inabilità al lavoro e le Per_1 compromesse condizioni di salute”, come da documentazione versata agli atti.
Ha dedotto il ricorrente che con decreto del 7 novembre 2018, emesso nel giudizio civile iscritto al n. 762/2018 R.G., il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute.
Parte ricorrente ha altresì precisato di essere stato dichiarato invalido civile al 100% per “Disturbo bipolare episodio depressivo grave con comportamento psicotico cronico, disturbo di personalità borderline, deficit cognitivo da deterioramento mentale alcool correlato” con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani e successiva ulteriore diagnosi di “leucemia linfatica cronica, insufficienza mitro- tricuspidale”.
Si è costituita la resistente, che ha aderito alla domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, precisando di avere raggiunto un accordo con il ricorrente per la trasformazione del divorzio giudiziale in congiunto.
All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno precisato, con note scritte, di aver raggiunto un accordo conciliativo depositato il 26.09.2024.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto che il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
” 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno di essi continuerà a sostenere in via esclusiva le spese e i correlativi oneri dell'immobile che abita;
2) Ciascuno di essi provvederà da sé al proprio mantenimento;
3) La signora si obbliga a provvedere integralmente ed in via esclusiva Controparte_1 al mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, ivi Per_1 comprese le spese straordinarie, attesa l'estrema esiguità del reddito del sig. l'accertata Pt_1 invalidità ed inabilità al lavoro e le compromesse condizioni di salute;
4) Le parti chiedono che le spese del presente giudizio siano tra esse compensate, disponendosi la liquidazione del compenso a carico dello Stato per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato”. Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In conclusione, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 17.03.2025, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 26.09.2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nicosia (EN) il 29.06.1985 tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia Anno 1985, n. 25, parte II, Serie A;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato il 26.09.2024, sottoscritto personalmente da entrambe le parti, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta