TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 10743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10743 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 33653/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/09/2020, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 30/9/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 04/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LORO MARCO MARIO ETTORE con studio in VIALE SAN
GIMIGNANO, 38 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. DE VELLIS VALERIA con studio in VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
5.11.2020
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per_
“1) disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_ 2) disporre che sia il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, sia la GL , attualmente Persona_2 diciassettenne, siano liberi di autodeterminarsi riguardo al diritto di visita con il padre;
3) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di mantenimento dei figli, sino alla loro Pt_1 CP_1 indipendenza economica, l'importo mensile di 1.000,00 euro per ciascun figlio, per un totale di 2.000,00 euro, pagamento che verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato secondo gli indici Istat ogni anno, disporre inoltre che il padre corrisponda altresì il 100% delle spese extra secondo il Protocollo del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano;
4) disporre che i costi della casa familiare di Via Castelfidardo 7 in Milano, dove abitano i figli, sia a titolo di canone che di spese accessorie, che di utenze e, in generale, tutte le spese di godimento quale collaboratrice domestica e giardiniere, siano a poste a carico della IG.ra , rimanendo a carico del IG. solo CP_1 Pt_1 l'abbonamento a Sky;
5) disporre che il IG. continui a farsi carico del pagamento di tutte le spese accessorie e di proprietà e Pt_1 di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della casa di villeggiatura di Montecampione;
6) accertare e dichiarare che nulla deve il IG. alla IG.ra a titolo di assegno di mantenimento e/o Pt_1 CP_1 divorzile e disporre affinché nessuna ulteriore spesa venga sostenuta dal IG. in favore della IG.ra , Pt_1 CP_1 come a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle relative a spese mediche, spese per le autovetture, spese di abbigliamento e spese per il telefono.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Per CP_1
“ Nel Merito In via principale
1.Rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto in via riconvenzionale Per_
2. Confermare l'affidamento condiviso della GL minorenne , con stabile e prevalente collocamento presso la madre come già disposto con provvedimento presidenziale del 20 settembre 2021;
3. considerata l'età della GL (quasi 17 anni) disporre che le frequentazioni avvengano previo accordo tra il padre e la GL;
4. Disporre l'assegnazione alla IG.ra della casa sita in Milano, in via Castelfidardo n.7, da lei CP_1 condotta in locazione, con quanto la arreda,
5. Disporre l'obbligo a carico del IGnor di pagare direttamente alla proprietà i canoni di locazione e le Pt_1 spese condominiali dell'appartamento di Milano, in Via Castelfidardo n. 7, ove risiedono la IGnora e i CP_1 figli, confermando quanto disposto con ordinanza presidenziale del 20 settembre 2021;
6. porre a carico del IGnor l'obbligo di versare alla IGnora , con decorrenza dalla data della Pt_1 CP_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ciascuno di essi, l'assegno mensile non inferiore a € 9.000,00 (€ 4.500,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
7. confermare l'obbligo a carico del IGnor di pagare e/o rimborsare il 100% delle spese straordinarie Pt_1 dei figli, come previste dal Protocollo del Tribunale di Milano;
8. porre a carico del IGnor l'obbligo di versare alla IGnora , con decorrenza dalla data della Pt_1 CP_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno divorzile, la somma non inferiore a € 10.000,00 mensili, rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
9. disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, VII comma, l. 898/70 e successive modifiche, il sequestro di tutti i beni mobili e/o immobili di proprietà del IGnor e ciò sino alla concorrenza della somma non Parte_1 inferiore a € 1.000.000,00 o a quella che il Tribunale riterrà di giustizia;
10. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in MILANO il Parte_1 CP_1
24/05/2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2008, atto n. 922, parte I;
dal matrimonio nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e , nata Persona_2 Per_1
a Milano il 20/09/2007; le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale in data
22/02/2013, omologato il 28/03/2013, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati, un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 4.000,00 mensili e per ciascun figlio pari ad € 500,00 oltre al pagamento da parte del padre del 100% delle spese straordinarie, all'interno delle quali venivano inserite anche spese extra protocollo che normalmente vengono considerate ordinarie;
il pagamento a carico del del canone di locazione dell'appartamento in cui vivevano moglie e figli fino al Pt_1 momento dell'acquisto di un immobile da destinare a loro casa di abitazione, da intestare per 1/3 alla moglie e per 2/3 ai minori;
con ricorso del 30.9.2020 il chiedeva al Tribunale la pronunzia dello scioglimento del Pt_1 matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e dei tempi di permanenza presso di lui come già concordati in separazione, la previsione di un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 1.000,00 ciascuno oltre alle spese straordinarie al 100% come da protocollo del Tribunale di
Milano, comprese le rette scolastiche per scuole private purché concordate, nulla a titolo di assegno divorzile per la , se non per un limitato periodo di 6 mesi, nulla a titolo di canone di locazione per CP_1
la casa in cui, dopo diversi spostamenti, si erano trasferiti moglie e figli,
a sostegno della domanda asseriva l'indipendenza economica della moglie, grazie anche al patrimonio di cui poteva godere a seguito di proprie elargizioni, nonché per aver acquisito piena capacità lavorativa per gli studi universitari sostenuti con esclusivo pagamento degli stessi a proprio carico, con comparsa del 26.3.2021 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio, di affidamento condiviso dei minori e di regolamentazione del diritto di visita paterno come già concordato in separazione, ma opponendosi alle richieste di tipo economico e formulandone delle proprie in riconvenzionale, asseriva infatti che, dopo la separazione, era intervenuto un importante evento modificativo delle condizioni patrimoniali del marito il quale, a seguito del decesso del padre, aveva ereditato beni, azioni societarie e liquidità per una somma che quantificava non inferiore ad euro € 30.000.0000,00 che già da solo giustificava un cospicuo aumento dell'assegno per i figli, che chiedeva determinarsi in € 9.000,00 onnicomprensivo o, in subordine, € 5.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, e per se stessa chiedendo che venisse rideterminato in € 2.500,00 in virtù della propria rinunzia all'attività lavorativa per potersi occupare della famiglia e della crescita dei figli, istava poi per il rigetto di ogni altra domanda di natura economica avanzata dal Pt_1 all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 25/06/2021, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, le parti si accordavano provvisoriamente nelle more della successiva udienza come da verbale del 25/06/2021; il Presidente f.f. rinviava all'udienza del 14/09/2021, all'udienza del 14/09/2021, il Presidente, sentite nuovamente le parti, che non erano riuscite a trovare accordi definitivi, si riservava,
a scioglimento della riserva assunta, dopo aver dettagliatamente esaminato la condizione economica e patrimoniale delle parti, ed aver diffusamente indicato la sorte delle compravendite immobiliari seguite agli accordi separativi, e l'attualità della condizione abitativa delle resistente e dei minori, nonché l'incidenza di tale aspetto sugli oneri economici assunti dal ricorrente , il Presidente con l'ordinanza presidenziale così disponeva: Per_
“Affida i figli minori ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso la madre nell' abitazione di Milano, Via Castelfidardo n. 7, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Salvo migliori accordi fra le parti il padre potrà dunque vedere e tenere con sé i figli anche tutti i giorni durante la giornata con congruo preavviso telefonico ed in ogni caso: ogni martedì e giovedì anche per la cena;
a fine settimana alterni dal venerdì sera sino alla domenica;
durante le vacanze natalizie i figli staranno con la madre dal 25 dicembre al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre al 06 gennaio e così alternativamente di anno in anno;
durante le vacanze pasquali in maniera alternata di anno in anno;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per altrettanti 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, con obbligo di concordare le date con la madre entro il 15 giugno. 3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
versando a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1000,00 per ogni CP_1
figlio, oltre al 100% delle spese extra assegno come da protocollo del Tribunale e della Corte d'appello di Milano secondo il seguente schema[…]
4) Pone a carico di l'obbligo di pagare il canone di locazione dell'abitazione di Via Pt_1
Castelfidardo n. 7 ove abitano i figli e la moglie;
5) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, in via Pt_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza ottobre 2021, la somma di euro 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria Istat” , quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 03/02/2022, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi al G.I.,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 20/09/2021,
con la memoria integrativa del 28.12.2021 il ricorrente ribadiva le medesime domande di cui all'atto introduttivo, mentre con comparsa di costituzione del 24.1.2022 la resistente modificava integralmente le proprie domande chiedendo che l'assegno di mantenimento per i figli minori venisse quantificato in € 9.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie mentre l'assegno divorzile in favore della venisse determinato in € 10.000,00 mensili;
chiedeva l'assegnazione della casa condotta in CP_1
locazione della – tuttavia non casa coniugale – alla resistente, disponendosi che il pagamento del CP_1 canone dovesse essere effettuato direttamente dal unitamente alle spese condominiali;
inoltre, Pt_1
postulando un reiterato inadempimento del ricorrente nel pagamento dell'assegno di mantenimento tanto per lei quanto per i figli, e comunque il pericolo nel reiterarsi, chiedeva sequestro dei beni ex art. 8 L.D. per un ammontare non inferiore ad € 1.000.000,00, all'udienza di prima comparizione svoltasi a mezzo trattazione scritta il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c.; parte resistente si opponeva sollevando questione di legittimità costituzionale, il Giudice istruttore, con ordinanza del 04/02/2022, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni sullo status in data 29/03/2022, all'udienza del 29/03/2022, svoltasi a mezzo trattazione scritta, il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sullo status, la causa era discussa e decisa sullo status nella camera di consiglio del 30.3.2022, con sentenza pubblicata il 11.4.2022 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge, veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria ed erano assegnati i richiesti termini ex art. 183 VI c. cpc, depositate nei termini le prime memorie istruttorie, le parti formulavano istanza, accolta, di sospensione degli ulteriori termini per trattative di bonario componimento, fallite le quali depositavano le residue memorie, quindi con ordinanza riservata ex art. 183 co.7 c.p.c del 5.12.2022 , venivano rigettate le prove orali articolate dalle parti in quanto in parte irrilevanti e in parte dimostrate o da dimostrarsi documentalmente, venivano onerate le parti del deposito di documentazione societaria e/o bancaria analiticamente indicata entro un termine concesso e la causa veniva rinviata per l'esame all'udienza del 18.5.2023, poi d'ufficio per trasferimento del Giudice al 5.7.2023 e sostituita con note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nelle more dell'udienza le parti depositavano documentazione societaria, bancaria e fiscale, e con le note scritte insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori già rigettati, con ordinanza del 28.9.2024 il G.I. nelle more subentrato nel ruolo rigettava nuovamente le prove testimoniali articolate nonché le richieste ex art. 210 cpc perché ritenute meramente esplorative alla luce della documentazione in atti, quindi rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.3.2024, della quale veniva tuttavia chiesto un congruo rinvio con istanza congiunta delle parti essendo in corso serie trattative di bonario componimento, sicché il giudice fissava nuova udienza per il 9.7.2024, poi ancora rinviata, sempre su istanza di parte e per le medesime motivazione al 24.9.2024 con deposito di note scritte ex art. 127 cpc nelle quali le parti, evidentemente fallite le trattative precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte, con ordinanza del 30.9.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate le quali la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che ,dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I., peraltro reiterate a seguito di nuova istanza in corso di causa e già nuovamente rigettate, ed essendo pertanto il materiale probatorio già in atti del tutto adeguato ai fini di una corretta pronunzia.
Invero il giudizio è proseguito esclusivamente per le determinazioni di natura economica e riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le copiosissime produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza della minore con i genitori
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma del provvedimento presidenziale quanto all'affido condiviso della GL minore, peraltro ormai prossima alla maggiore età avendo 17 anni compiuti, ed alla sua prevalente collocazione presso la madre con residenza anagrafica nella di lei abitazione, in via Castelfidardo n.7, con previsione di tempi di frequentazione con il padre liberi e previ accordi diretti, viste le conclusioni sostanzialmente congiunte delle parti sul punto, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere che entrambi i genitori siano adeguati, ed abbiano la capacità di concordare le ormai residue decisioni che si renderanno necessarie per prima del compimento dei 18 anni, ed Per_1
alle quali la stessa potrà qualificatamente partecipare esprimendo i propri desideri.
La casa di abitazione
La difesa della ricorrente chiede che il Tribunale disponga “l'assegnazione alla IG.ra CP_1
della casa sita in Milano, in via Castelfidardo n.7, da lei condotta in locazione, con quanto la
[...] arreda”, e pertanto l'emissione di un provvedimento, peculiare, che può riguardare esclusivamente a casa coniugale, quale certamente non è quella per la quale la domanda viene avanzata. Il Tribunale infatti può, e solo in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, disporre l'assegnazione della casa in cui il nucleo fisiologico aveva vissuto ed in cui fino al momento della disgregazione i figli avevano abitato, per non togliere loro l'habitat e creare ulteriore trauma oltre a quello già patito per la separazione dei genitori. Poiché non sussistono, nel caso di specie, tali presupposti la domanda va rigettata. La , pertanto, ove ancora sussistenti i presupposti, potrà continuare ad abitare CP_1
l'immobile in virtù del contratto di locazione sottoscritto.
Le condizioni economiche
Il mantenimento dei minori
Come già accennato la controversia tra le parti è proseguita solo per gli aspetti economici, nonostante i numerosi rinvii richiesti per trattatatene di bonario componimento che, tuttavia, non sono approdate alla auspicata soluzione condivisa.
Quanto all'aspetto strettamente legato ai minori la decisione del Collegio non può prescindere, in un caso come quello che ci occupa nel quale le disponibilità economiche delle parti, soprattutto del padre, sono decisamente elevate, da una corretta ed oculata applicazione di tutti i criteri previsti dall'art. 337 ter cc, adeguatamente bilanciati tra di loro e tenuto conto dello stato attuale della Giurisprudenza e dell'orientamento univoco del Tribunale di Milano.
E' infatti, indubbio che, se per un verso il Giudice deve tendere a far mantenere, ove possibile, ai figli lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di convivenza con i genitori, le cui risorse economiche vanno valutate globalmente, è anche e soprattutto vero che il primo punto del 4 comma dell'art. citato, impone di guardare alle attuali, e effettive, esigenze dei minori. Dal che indubbiamente discende che l'eventuale assegno perequativo che il genitore, presso il quale i figli non sono stabilmente collocati ,dovrà versare, nell'ipotesi in cui egli sia particolarmente abbiente, come quello in esame, non potrà comunque superare l'entità che il Giudice riterrà essere adeguata per il soddisfacimento delle loro esigenze. E' pacificamente chiaro che, dato per presupposto che l'assegno non debba coprire solo le esigenze strettamente alimentari, dovendo estendersi alle necessità abitative, culturali, scolastiche , sportive ed alla vita di relazione, sulla determinazione, in casi simili, influirà notevolmente il contesto sociale in cui i minori sono inseriti, che comporta un importante dispendio anche in termini di spesa per affrontare tutto ciò che ricade nell'assegno ordinario, basti pensare ad esempio all'abbigliamento, o alla spesa per regali, cene con amici e quant'altro. Pur tuttavia valgono i principi enunciati.
Nello specifico è incontestabile, sebbene a seguito di investimenti sbagliati o cattiva gestione, che il abbia notevolmente assottigliato l'ingente patrimonio avuto in eredità paterna, che in ogni Pt_1
caso le sue capacità economico patrimoniali siano ancora particolarmente elevate e di gran lunga più consistenti di quelle della ex moglie. E' pertanto indubbio che un assegno perequativo debba essere disposto, considerato anche che i ragazzi trascorrono molto più tempo con la madre che con lui.
Il nodo da sciogliere riguarda, pertanto, solo l'entità ed in merito si osserva: il Collegio non può non tenere conto che il già provvede interamente alle esigenze Pt_1
abitative dei figli;
invero, sebbene egli oggi chieda al Tribunale di stabilire che sia la a pagare il CP_1
canone della casa di Via Castelfidardo, tuttavia tale domanda – come la uguale e contraria svolta dalla
– è estranea al giudizio, dal momento che il proprio obbligo discende dalla scrittura privata CP_1
sottoscritta tra le parti nel 2019 ed ha pertanto una natura contrattuale, sicché il Tribunale può soltanto prenderne atto ai fini dell'incidenza che la spesa ha sulla determinazione dell'obbligo di mantenimento di cui si discute.
Altro aspetto imprescindibile è l'assunzione del 100% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle per l'istruzione privata e per lo sport, che il ricorrente assume di voler affrontare, il che comporta un esborso importante.
e tuttavia hanno, per età e contesto sociale, esigenze che inducono, anche Persona_2 Per_1
alla luce delle risultanze istruttorie, ad una rimodulazione in melius del contributo determinato dal
Presidente, ferma rimanendo la convinzione del Collegio che sia del tutto spropositata la domanda spiegata dalla madre - che pure ha un obbligo di contribuzione proporzionate alle sue sostanze - con la comparsa di costituzione. In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i redditi ed i patrimoni delle parti, ,
i tempi di frequentazione padre/figli, l'età dei ragazzi, il loro contesto sociale, tenuto conto delle spese abitative affrontate dal si ritiene di determinare l'assegno mensile perequativo a carico di Pt_1 quest'ultimo fissandolo definitivamente nella somma di € 4.500,00 (€ 2.250,00 per ciascun figlio) con decorrenza da Gennaio 2025 oltre ad adeguamento ISTAT ( prima rivalutazione gennaio 2026) e di porre a carico del padre il 100% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida del Tribunale
L'assegno divorzile
Il Collegio evidenzia, preliminarmente, la pervicace ostinazione delle parti nel rimanere fermi sulle proprie posizioni senza riuscire a trovare un accordo definitivo per la risoluzione di tutte le questioni che riguardano la fine del rapporto matrimoniale, che ben avrebbero potuto trovare una composizione transattiva con un ampio accordo divorzile, si dà eliminare definitivamente le zone grigie ancora esistenti ed evitare anche in futuro conflittualità di natura economica.
Ciò premesso le domande delle parti, per come formulate, appaiono estremamente distanti tra di loro, insistendo il per la totale elisione dell'obbligo economico nei confronti della ex moglie, Pt_1
che al contrario la vuole vedersi riconosciuto, quantificando l'entità del suo assegno divorzile in CP_1
€ 10.000,00 mensili.
E'pertanto compito del Collegio, sulla base della delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, valutare, preliminarmente la sussistenza o meno del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio, onde poi, in caso di risposta positiva, quantificarne l'ammontare.
Ciò premesso, si osserva: il diritto all'assegno divorzile, diversamente dall'assegno di mantenimento - disposto in favore della in sede separativa, e confermato, già in maniera notevolmente ridotta dall'ordinanza CP_1
presidenziale sempre con natura di assegno di mantenimento - trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l. 898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi economici di un coniuge per far fronte alle proprie esigenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile. La sussistenza della natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile porta al riconoscimento di un contributo a favore del coniuge debole volto a consentire allo stesso non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (funzione compensativa) e dell'incremento patrimoniale avuto dal coniuge “forte” in virtù di tale sacrificio (funzione perequativa).
Ciò posto, secondo l'insegnamento della Corte è tuttavia preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019).
Una volta accertata la situazione di squilibrio a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, è necessaria un'indagine sulle ragioni e, in particolare, sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cfr. Cass. n. 29920/2022).
Ciò presuppone, quindi, un rigoroso accertamento del nesso causale, in difetto di prova del quale l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale.
Procedendo con l'ordine sopra impartito, nel caso specifico è indubbio che sussista una elevata sproporzione tra i redditi delle parti.
invero, sebbene, come emerge in atti, abbia subito vicende negativamente incidenti sulla Pt_1
propria attività imprenditoriale, ha tuttavia ereditato nel 2014 un ingente patrimonio dal padre che non
è stato in grado di gestire oculatamente, assottigliandolo negli anni come dalla stessa resistente riconosciuto in udienza, ma che pur tuttavia residua ancora con una portata di notevole importanza che gli garantisce una più che solida posizione tanto di liquidità quanto di beni immobili sui quali poter contare per un benessere non indifferente. Accertata quindi la sussistenza del prerequisito, occorre adesso indagare se la abbia diritto CP_1
a percepire un assegno con funzione assistenziale e/o perequativa -compensativa.
La funzione assistenziale, nel caso specifico, difetta certamente poiché essa consente il riconoscimento dell'assegno solo qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cfr. Cass. n.
9144/2023; Cass. n. 10614/2023).
La , al contrario e come meglio verrà dettagliato, oltre ad un patrimonio liquido di diverse CP_1 centinaia di migliaia di euro, frutto della vendita dell'immobile di via Montegrappa di cui meglio si dirà oltre, è comproprietaria al 50% di un immobile in Montecampione che per sua stessa ammissione ha un valore di non meno di € 1.000.000 ( e quindi € 500.0000 per la sua quota), non ha spese abitative in virtù dell'obbligo sine die contrattualmente assunto dal di pagare il canone di locazione Pt_1 dell'immobile di via Castelfidardo nel quale vive con i figli, esercita, seppur ancora in misura limitata e presumibilmente con guadagni non particolarmente elevati, l'attività di psicologa, grazie alla possibilità concessagli dal marito, di riprendere gli studi esclusivamente a proprie spese fin dal 2013, immediatamente dopo la separazione.
Ad un risultato parimenti negativo deve giungersi con riferimento alla funzione perequativa dell'assegno, dal momento che è indubbio che l'attuale condizione di estrema agiatezza del sia Pt_1
stata determinata dalla cospicua eredità ricevuta dal padre, in assenza ,pertanto, di alcun nesso di causalità tra la scelta di dedicarsi alla famiglia compiuta per un periodo della vita dalla resistente e la formazione della ricchezza dell'ex marito.
Residua, pertanto, esclusivamente la funzione compensativa dell'assegno divorzile strettamente ed ontologicamente collegata al dimostrato sacrificio ,da parte della richiedente ,della propria attività lavorativa e delle proprie aspirazioni, per dedicarsi alla cura della famiglia ed alla crescita dei figli.
Nello specifico risulta certamente provato che la successivamente alla nascita della GL CP_1
, e pertanto alla fine del 2007, abbia smesso di lavorare per una delle società che facevano capo al Per_1
marito, per dedicarsi alla sua crescita, alla crescita di , nato due anni prima, ed alla gestione Per_2 familiare, seppur con gli aiuti che indubbiamente l'agiatezza economica le consentiva di avere.
Solo a seguito della separazione, nel 2013, quando peraltro aveva poco più di 38 anni ha preso la decisione, avallata dal marito, di riprendere gli studi, iscrivendosi in psicologia al fine di crearsi una professionalità più specifica che la rendesse economicamente autonoma. Traguardo che, per inciso, oggi ha raggiunto, a spese del marito che se ne è addossato l'onere economico, e che quindi, indipendentemente dalla scelta effettuata di ulteriormente specializzarsi, ben può mettere a frutto.
Tuttavia se in astratto sembrerebbe sussisterebbe il diritto della a vedersi riconosciuto un CP_1
assegno divorzile con funzione compensativa, in concreto la domanda va respinta, dal momento che il sacrificio delle aspettative professionali, nel limitato tempo in cui si è concretizzato, è già stato ampiamente compensato dalle attribuzioni patrimoniali ricevute con il solo apporto dei beni e delle sostanze del ricorrente, tanto in costanza di matrimonio, quanto nella fase di sua quiescenza (separazione)
e che, peraltro, ancora oggi riceve (cfr Cass. 21926/2019).
Invero, come già accennato, la è comproprietaria con il marito di un immobile in CP_1
Montecampione acquistato nel 2007 con denaro esclusivamente del del valore stimato, quanto Pt_1 al suo 50% di non meno di € 500,00.
La stessa , inoltre, a seguito della vendita dell'immobile di Via Montegrappa, che il CP_1
aveva acquistato con denaro proprio per accordi separativi ed intestato in pari misura alla moglie Pt_1 ed ai figli, ha realizzato l'importante somma, solo per il suo terzo, di oltre € 830.000,00. Ciò, peraltro,
“distorcendo” la finalità per la quale l'appartamento era stato acquistato, e cioè per essere adibito ad abitazione propria e dei minori, dal momento che, grazie alla scrittura privata più volte citata con la quale il si è assunto l'obbligo di pagare il canone di affitto della casa di Via Castelfidardo 7 dove il Pt_1
nucleo familiare vive, essa non ha avuto più alcuna necessità di reinvestire in altro immobile il denaro, su cui pertanto oggi può contare, godendo, nel contempo, di un' ulteriore forma di compensazione e cioè il non dover nulla spendere per le proprie esigenze abitative.
Né su tale ricostruzione può incidere l'eventuale momentanea erosione di tale importo a causa dell'affermato inadempimento degli obblighi di mantenimento da parte del dal momento che Pt_1
l'assoluta capienza del patrimonio immobiliare e degli accantonamenti in denaro le consentirà, comunque, di recuperare le somme anticipate.
Ulteriore forma di compensazione ricevuta, e che va sottolineata, è rappresentata dalle somme che il ha sborsato per consentirle gli studi Universitari. Pt_1
La domanda della resistente volta ad ottenere l'assegno divorzile va, pertanto, pertanto, respinta, con effetti dal passaggio in giudicato della sentenza parziale emessa nel presente giudizio che ha deciso sullo status, data dalla quale viene meno il diritto all'assegno di mantenimento stabilito in separazione in virtù della nuova condizione di coniuge divorziato, dal momento che risulta pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ancorché non definitiva.
La domanda di sequestro ex art.
8. L.D.
Sul punto la domanda è fondata e va accolta, seppur in misura più ridotta di quanto richiesto dalla resistente, e pertanto limitatamente all'ammontare di € 200.000. Invero oltre ad essere ampiamente dimostrato con la documentazione prodotta in atti che l'inadempimento sussista , in ogni caso l'art. 8 citato, ratione temporis applicabile alla fattispecie, a differenza dell'art. 156 cc non presuppone l'inadempimento, ben potendo il giudice concederlo, a richiesta del creditore per assicurare che siano soddisfatte e conservate le proprie ragioni in ordine all'adempimento degli obblighi.
Non va poi dimenticata la peculiarità di tale sequestro che, non convertendosi in pignoramento, assume una funzione psicologicamente coercitiva e non mai esecutiva.
Le ulteriori domande.
Le parti hanno formulato domanda, uguale e contraria, relativamente alla pronunzia del Tribunale in ordine al pagamento del canone della casa di via Castelfidardo n. 7 da parte del La domanda Pt_1
è estranea al presente giudizio, nascendo l'obbligo da scrittura privata contrattualmente sottoscritta dalle parti e, quindi, va respinta.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello la soccombenza del CP_2 Pt_1
in ordine alla domanda di mantenimento dei minori e di sequestro ex art. 8 L.D, e quella della con CP_1 riferimento all'assegno divorzile ed all'assegnazione della casa di Via Castelfidardo, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. , nata il [...] ad [...] i genitori. Persona_3
2.Dispone che viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in Milano in Per_1
Castelfidardo n.7 la propria residenza anagrafica.
3.Dispone che il padre veda la GL liberamente secondo accordi con la stessa presi, 4 . Respinge la domanda di assegnazione alla della casa sita in Milano Via Castelfidardo CP_1
n. 7, dalla stessa condotta in locazione.
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla , a titolo di contributo di mantenimento CP_1
per i figli minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza Gennaio 2025 la somma di euro 4.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Gennaio
2026) oltre al 100% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
6. Respinge la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
7. Revoca con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio l'assegno di mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale del 29.9.2021.
8. Dispone ex art. 8 L. 898/70 e successive modifiche, il sequestro dei beni di , a Parte_1 garanzia dell'obbligo di mantenimento dei minori, fino all'ammontare di € 200.000,00
9. Respinge le ulteriori domande delle parti
10. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite le spese di lite
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Milano, 4.12.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/09/2020, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 30/9/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 04/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LORO MARCO MARIO ETTORE con studio in VIALE SAN
GIMIGNANO, 38 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. DE VELLIS VALERIA con studio in VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
5.11.2020
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per_
“1) disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_ 2) disporre che sia il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, sia la GL , attualmente Persona_2 diciassettenne, siano liberi di autodeterminarsi riguardo al diritto di visita con il padre;
3) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di mantenimento dei figli, sino alla loro Pt_1 CP_1 indipendenza economica, l'importo mensile di 1.000,00 euro per ciascun figlio, per un totale di 2.000,00 euro, pagamento che verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato secondo gli indici Istat ogni anno, disporre inoltre che il padre corrisponda altresì il 100% delle spese extra secondo il Protocollo del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano;
4) disporre che i costi della casa familiare di Via Castelfidardo 7 in Milano, dove abitano i figli, sia a titolo di canone che di spese accessorie, che di utenze e, in generale, tutte le spese di godimento quale collaboratrice domestica e giardiniere, siano a poste a carico della IG.ra , rimanendo a carico del IG. solo CP_1 Pt_1 l'abbonamento a Sky;
5) disporre che il IG. continui a farsi carico del pagamento di tutte le spese accessorie e di proprietà e Pt_1 di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della casa di villeggiatura di Montecampione;
6) accertare e dichiarare che nulla deve il IG. alla IG.ra a titolo di assegno di mantenimento e/o Pt_1 CP_1 divorzile e disporre affinché nessuna ulteriore spesa venga sostenuta dal IG. in favore della IG.ra , Pt_1 CP_1 come a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle relative a spese mediche, spese per le autovetture, spese di abbigliamento e spese per il telefono.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Per CP_1
“ Nel Merito In via principale
1.Rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto in via riconvenzionale Per_
2. Confermare l'affidamento condiviso della GL minorenne , con stabile e prevalente collocamento presso la madre come già disposto con provvedimento presidenziale del 20 settembre 2021;
3. considerata l'età della GL (quasi 17 anni) disporre che le frequentazioni avvengano previo accordo tra il padre e la GL;
4. Disporre l'assegnazione alla IG.ra della casa sita in Milano, in via Castelfidardo n.7, da lei CP_1 condotta in locazione, con quanto la arreda,
5. Disporre l'obbligo a carico del IGnor di pagare direttamente alla proprietà i canoni di locazione e le Pt_1 spese condominiali dell'appartamento di Milano, in Via Castelfidardo n. 7, ove risiedono la IGnora e i CP_1 figli, confermando quanto disposto con ordinanza presidenziale del 20 settembre 2021;
6. porre a carico del IGnor l'obbligo di versare alla IGnora , con decorrenza dalla data della Pt_1 CP_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ciascuno di essi, l'assegno mensile non inferiore a € 9.000,00 (€ 4.500,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
7. confermare l'obbligo a carico del IGnor di pagare e/o rimborsare il 100% delle spese straordinarie Pt_1 dei figli, come previste dal Protocollo del Tribunale di Milano;
8. porre a carico del IGnor l'obbligo di versare alla IGnora , con decorrenza dalla data della Pt_1 CP_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno divorzile, la somma non inferiore a € 10.000,00 mensili, rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
9. disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, VII comma, l. 898/70 e successive modifiche, il sequestro di tutti i beni mobili e/o immobili di proprietà del IGnor e ciò sino alla concorrenza della somma non Parte_1 inferiore a € 1.000.000,00 o a quella che il Tribunale riterrà di giustizia;
10. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in MILANO il Parte_1 CP_1
24/05/2008, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2008, atto n. 922, parte I;
dal matrimonio nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e , nata Persona_2 Per_1
a Milano il 20/09/2007; le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale in data
22/02/2013, omologato il 28/03/2013, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati, un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 4.000,00 mensili e per ciascun figlio pari ad € 500,00 oltre al pagamento da parte del padre del 100% delle spese straordinarie, all'interno delle quali venivano inserite anche spese extra protocollo che normalmente vengono considerate ordinarie;
il pagamento a carico del del canone di locazione dell'appartamento in cui vivevano moglie e figli fino al Pt_1 momento dell'acquisto di un immobile da destinare a loro casa di abitazione, da intestare per 1/3 alla moglie e per 2/3 ai minori;
con ricorso del 30.9.2020 il chiedeva al Tribunale la pronunzia dello scioglimento del Pt_1 matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e dei tempi di permanenza presso di lui come già concordati in separazione, la previsione di un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 1.000,00 ciascuno oltre alle spese straordinarie al 100% come da protocollo del Tribunale di
Milano, comprese le rette scolastiche per scuole private purché concordate, nulla a titolo di assegno divorzile per la , se non per un limitato periodo di 6 mesi, nulla a titolo di canone di locazione per CP_1
la casa in cui, dopo diversi spostamenti, si erano trasferiti moglie e figli,
a sostegno della domanda asseriva l'indipendenza economica della moglie, grazie anche al patrimonio di cui poteva godere a seguito di proprie elargizioni, nonché per aver acquisito piena capacità lavorativa per gli studi universitari sostenuti con esclusivo pagamento degli stessi a proprio carico, con comparsa del 26.3.2021 si costituiva in giudizio la , aderendo alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio, di affidamento condiviso dei minori e di regolamentazione del diritto di visita paterno come già concordato in separazione, ma opponendosi alle richieste di tipo economico e formulandone delle proprie in riconvenzionale, asseriva infatti che, dopo la separazione, era intervenuto un importante evento modificativo delle condizioni patrimoniali del marito il quale, a seguito del decesso del padre, aveva ereditato beni, azioni societarie e liquidità per una somma che quantificava non inferiore ad euro € 30.000.0000,00 che già da solo giustificava un cospicuo aumento dell'assegno per i figli, che chiedeva determinarsi in € 9.000,00 onnicomprensivo o, in subordine, € 5.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, e per se stessa chiedendo che venisse rideterminato in € 2.500,00 in virtù della propria rinunzia all'attività lavorativa per potersi occupare della famiglia e della crescita dei figli, istava poi per il rigetto di ogni altra domanda di natura economica avanzata dal Pt_1 all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 25/06/2021, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, le parti si accordavano provvisoriamente nelle more della successiva udienza come da verbale del 25/06/2021; il Presidente f.f. rinviava all'udienza del 14/09/2021, all'udienza del 14/09/2021, il Presidente, sentite nuovamente le parti, che non erano riuscite a trovare accordi definitivi, si riservava,
a scioglimento della riserva assunta, dopo aver dettagliatamente esaminato la condizione economica e patrimoniale delle parti, ed aver diffusamente indicato la sorte delle compravendite immobiliari seguite agli accordi separativi, e l'attualità della condizione abitativa delle resistente e dei minori, nonché l'incidenza di tale aspetto sugli oneri economici assunti dal ricorrente , il Presidente con l'ordinanza presidenziale così disponeva: Per_
“Affida i figli minori ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso la madre nell' abitazione di Milano, Via Castelfidardo n. 7, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Salvo migliori accordi fra le parti il padre potrà dunque vedere e tenere con sé i figli anche tutti i giorni durante la giornata con congruo preavviso telefonico ed in ogni caso: ogni martedì e giovedì anche per la cena;
a fine settimana alterni dal venerdì sera sino alla domenica;
durante le vacanze natalizie i figli staranno con la madre dal 25 dicembre al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre al 06 gennaio e così alternativamente di anno in anno;
durante le vacanze pasquali in maniera alternata di anno in anno;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per altrettanti 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, con obbligo di concordare le date con la madre entro il 15 giugno. 3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
versando a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1000,00 per ogni CP_1
figlio, oltre al 100% delle spese extra assegno come da protocollo del Tribunale e della Corte d'appello di Milano secondo il seguente schema[…]
4) Pone a carico di l'obbligo di pagare il canone di locazione dell'abitazione di Via Pt_1
Castelfidardo n. 7 ove abitano i figli e la moglie;
5) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, in via Pt_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza ottobre 2021, la somma di euro 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria Istat” , quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 03/02/2022, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi al G.I.,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 20/09/2021,
con la memoria integrativa del 28.12.2021 il ricorrente ribadiva le medesime domande di cui all'atto introduttivo, mentre con comparsa di costituzione del 24.1.2022 la resistente modificava integralmente le proprie domande chiedendo che l'assegno di mantenimento per i figli minori venisse quantificato in € 9.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie mentre l'assegno divorzile in favore della venisse determinato in € 10.000,00 mensili;
chiedeva l'assegnazione della casa condotta in CP_1
locazione della – tuttavia non casa coniugale – alla resistente, disponendosi che il pagamento del CP_1 canone dovesse essere effettuato direttamente dal unitamente alle spese condominiali;
inoltre, Pt_1
postulando un reiterato inadempimento del ricorrente nel pagamento dell'assegno di mantenimento tanto per lei quanto per i figli, e comunque il pericolo nel reiterarsi, chiedeva sequestro dei beni ex art. 8 L.D. per un ammontare non inferiore ad € 1.000.000,00, all'udienza di prima comparizione svoltasi a mezzo trattazione scritta il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c.; parte resistente si opponeva sollevando questione di legittimità costituzionale, il Giudice istruttore, con ordinanza del 04/02/2022, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni sullo status in data 29/03/2022, all'udienza del 29/03/2022, svoltasi a mezzo trattazione scritta, il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sullo status, la causa era discussa e decisa sullo status nella camera di consiglio del 30.3.2022, con sentenza pubblicata il 11.4.2022 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge, veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria ed erano assegnati i richiesti termini ex art. 183 VI c. cpc, depositate nei termini le prime memorie istruttorie, le parti formulavano istanza, accolta, di sospensione degli ulteriori termini per trattative di bonario componimento, fallite le quali depositavano le residue memorie, quindi con ordinanza riservata ex art. 183 co.7 c.p.c del 5.12.2022 , venivano rigettate le prove orali articolate dalle parti in quanto in parte irrilevanti e in parte dimostrate o da dimostrarsi documentalmente, venivano onerate le parti del deposito di documentazione societaria e/o bancaria analiticamente indicata entro un termine concesso e la causa veniva rinviata per l'esame all'udienza del 18.5.2023, poi d'ufficio per trasferimento del Giudice al 5.7.2023 e sostituita con note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nelle more dell'udienza le parti depositavano documentazione societaria, bancaria e fiscale, e con le note scritte insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori già rigettati, con ordinanza del 28.9.2024 il G.I. nelle more subentrato nel ruolo rigettava nuovamente le prove testimoniali articolate nonché le richieste ex art. 210 cpc perché ritenute meramente esplorative alla luce della documentazione in atti, quindi rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.3.2024, della quale veniva tuttavia chiesto un congruo rinvio con istanza congiunta delle parti essendo in corso serie trattative di bonario componimento, sicché il giudice fissava nuova udienza per il 9.7.2024, poi ancora rinviata, sempre su istanza di parte e per le medesime motivazione al 24.9.2024 con deposito di note scritte ex art. 127 cpc nelle quali le parti, evidentemente fallite le trattative precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte, con ordinanza del 30.9.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate le quali la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che ,dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I., peraltro reiterate a seguito di nuova istanza in corso di causa e già nuovamente rigettate, ed essendo pertanto il materiale probatorio già in atti del tutto adeguato ai fini di una corretta pronunzia.
Invero il giudizio è proseguito esclusivamente per le determinazioni di natura economica e riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le copiosissime produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza della minore con i genitori
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma del provvedimento presidenziale quanto all'affido condiviso della GL minore, peraltro ormai prossima alla maggiore età avendo 17 anni compiuti, ed alla sua prevalente collocazione presso la madre con residenza anagrafica nella di lei abitazione, in via Castelfidardo n.7, con previsione di tempi di frequentazione con il padre liberi e previ accordi diretti, viste le conclusioni sostanzialmente congiunte delle parti sul punto, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere che entrambi i genitori siano adeguati, ed abbiano la capacità di concordare le ormai residue decisioni che si renderanno necessarie per prima del compimento dei 18 anni, ed Per_1
alle quali la stessa potrà qualificatamente partecipare esprimendo i propri desideri.
La casa di abitazione
La difesa della ricorrente chiede che il Tribunale disponga “l'assegnazione alla IG.ra CP_1
della casa sita in Milano, in via Castelfidardo n.7, da lei condotta in locazione, con quanto la
[...] arreda”, e pertanto l'emissione di un provvedimento, peculiare, che può riguardare esclusivamente a casa coniugale, quale certamente non è quella per la quale la domanda viene avanzata. Il Tribunale infatti può, e solo in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, disporre l'assegnazione della casa in cui il nucleo fisiologico aveva vissuto ed in cui fino al momento della disgregazione i figli avevano abitato, per non togliere loro l'habitat e creare ulteriore trauma oltre a quello già patito per la separazione dei genitori. Poiché non sussistono, nel caso di specie, tali presupposti la domanda va rigettata. La , pertanto, ove ancora sussistenti i presupposti, potrà continuare ad abitare CP_1
l'immobile in virtù del contratto di locazione sottoscritto.
Le condizioni economiche
Il mantenimento dei minori
Come già accennato la controversia tra le parti è proseguita solo per gli aspetti economici, nonostante i numerosi rinvii richiesti per trattatatene di bonario componimento che, tuttavia, non sono approdate alla auspicata soluzione condivisa.
Quanto all'aspetto strettamente legato ai minori la decisione del Collegio non può prescindere, in un caso come quello che ci occupa nel quale le disponibilità economiche delle parti, soprattutto del padre, sono decisamente elevate, da una corretta ed oculata applicazione di tutti i criteri previsti dall'art. 337 ter cc, adeguatamente bilanciati tra di loro e tenuto conto dello stato attuale della Giurisprudenza e dell'orientamento univoco del Tribunale di Milano.
E' infatti, indubbio che, se per un verso il Giudice deve tendere a far mantenere, ove possibile, ai figli lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di convivenza con i genitori, le cui risorse economiche vanno valutate globalmente, è anche e soprattutto vero che il primo punto del 4 comma dell'art. citato, impone di guardare alle attuali, e effettive, esigenze dei minori. Dal che indubbiamente discende che l'eventuale assegno perequativo che il genitore, presso il quale i figli non sono stabilmente collocati ,dovrà versare, nell'ipotesi in cui egli sia particolarmente abbiente, come quello in esame, non potrà comunque superare l'entità che il Giudice riterrà essere adeguata per il soddisfacimento delle loro esigenze. E' pacificamente chiaro che, dato per presupposto che l'assegno non debba coprire solo le esigenze strettamente alimentari, dovendo estendersi alle necessità abitative, culturali, scolastiche , sportive ed alla vita di relazione, sulla determinazione, in casi simili, influirà notevolmente il contesto sociale in cui i minori sono inseriti, che comporta un importante dispendio anche in termini di spesa per affrontare tutto ciò che ricade nell'assegno ordinario, basti pensare ad esempio all'abbigliamento, o alla spesa per regali, cene con amici e quant'altro. Pur tuttavia valgono i principi enunciati.
Nello specifico è incontestabile, sebbene a seguito di investimenti sbagliati o cattiva gestione, che il abbia notevolmente assottigliato l'ingente patrimonio avuto in eredità paterna, che in ogni Pt_1
caso le sue capacità economico patrimoniali siano ancora particolarmente elevate e di gran lunga più consistenti di quelle della ex moglie. E' pertanto indubbio che un assegno perequativo debba essere disposto, considerato anche che i ragazzi trascorrono molto più tempo con la madre che con lui.
Il nodo da sciogliere riguarda, pertanto, solo l'entità ed in merito si osserva: il Collegio non può non tenere conto che il già provvede interamente alle esigenze Pt_1
abitative dei figli;
invero, sebbene egli oggi chieda al Tribunale di stabilire che sia la a pagare il CP_1
canone della casa di Via Castelfidardo, tuttavia tale domanda – come la uguale e contraria svolta dalla
– è estranea al giudizio, dal momento che il proprio obbligo discende dalla scrittura privata CP_1
sottoscritta tra le parti nel 2019 ed ha pertanto una natura contrattuale, sicché il Tribunale può soltanto prenderne atto ai fini dell'incidenza che la spesa ha sulla determinazione dell'obbligo di mantenimento di cui si discute.
Altro aspetto imprescindibile è l'assunzione del 100% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle per l'istruzione privata e per lo sport, che il ricorrente assume di voler affrontare, il che comporta un esborso importante.
e tuttavia hanno, per età e contesto sociale, esigenze che inducono, anche Persona_2 Per_1
alla luce delle risultanze istruttorie, ad una rimodulazione in melius del contributo determinato dal
Presidente, ferma rimanendo la convinzione del Collegio che sia del tutto spropositata la domanda spiegata dalla madre - che pure ha un obbligo di contribuzione proporzionate alle sue sostanze - con la comparsa di costituzione. In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i redditi ed i patrimoni delle parti, ,
i tempi di frequentazione padre/figli, l'età dei ragazzi, il loro contesto sociale, tenuto conto delle spese abitative affrontate dal si ritiene di determinare l'assegno mensile perequativo a carico di Pt_1 quest'ultimo fissandolo definitivamente nella somma di € 4.500,00 (€ 2.250,00 per ciascun figlio) con decorrenza da Gennaio 2025 oltre ad adeguamento ISTAT ( prima rivalutazione gennaio 2026) e di porre a carico del padre il 100% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida del Tribunale
L'assegno divorzile
Il Collegio evidenzia, preliminarmente, la pervicace ostinazione delle parti nel rimanere fermi sulle proprie posizioni senza riuscire a trovare un accordo definitivo per la risoluzione di tutte le questioni che riguardano la fine del rapporto matrimoniale, che ben avrebbero potuto trovare una composizione transattiva con un ampio accordo divorzile, si dà eliminare definitivamente le zone grigie ancora esistenti ed evitare anche in futuro conflittualità di natura economica.
Ciò premesso le domande delle parti, per come formulate, appaiono estremamente distanti tra di loro, insistendo il per la totale elisione dell'obbligo economico nei confronti della ex moglie, Pt_1
che al contrario la vuole vedersi riconosciuto, quantificando l'entità del suo assegno divorzile in CP_1
€ 10.000,00 mensili.
E'pertanto compito del Collegio, sulla base della delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, valutare, preliminarmente la sussistenza o meno del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio, onde poi, in caso di risposta positiva, quantificarne l'ammontare.
Ciò premesso, si osserva: il diritto all'assegno divorzile, diversamente dall'assegno di mantenimento - disposto in favore della in sede separativa, e confermato, già in maniera notevolmente ridotta dall'ordinanza CP_1
presidenziale sempre con natura di assegno di mantenimento - trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l. 898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi economici di un coniuge per far fronte alle proprie esigenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile. La sussistenza della natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile porta al riconoscimento di un contributo a favore del coniuge debole volto a consentire allo stesso non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (funzione compensativa) e dell'incremento patrimoniale avuto dal coniuge “forte” in virtù di tale sacrificio (funzione perequativa).
Ciò posto, secondo l'insegnamento della Corte è tuttavia preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019).
Una volta accertata la situazione di squilibrio a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, è necessaria un'indagine sulle ragioni e, in particolare, sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cfr. Cass. n. 29920/2022).
Ciò presuppone, quindi, un rigoroso accertamento del nesso causale, in difetto di prova del quale l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale.
Procedendo con l'ordine sopra impartito, nel caso specifico è indubbio che sussista una elevata sproporzione tra i redditi delle parti.
invero, sebbene, come emerge in atti, abbia subito vicende negativamente incidenti sulla Pt_1
propria attività imprenditoriale, ha tuttavia ereditato nel 2014 un ingente patrimonio dal padre che non
è stato in grado di gestire oculatamente, assottigliandolo negli anni come dalla stessa resistente riconosciuto in udienza, ma che pur tuttavia residua ancora con una portata di notevole importanza che gli garantisce una più che solida posizione tanto di liquidità quanto di beni immobili sui quali poter contare per un benessere non indifferente. Accertata quindi la sussistenza del prerequisito, occorre adesso indagare se la abbia diritto CP_1
a percepire un assegno con funzione assistenziale e/o perequativa -compensativa.
La funzione assistenziale, nel caso specifico, difetta certamente poiché essa consente il riconoscimento dell'assegno solo qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cfr. Cass. n.
9144/2023; Cass. n. 10614/2023).
La , al contrario e come meglio verrà dettagliato, oltre ad un patrimonio liquido di diverse CP_1 centinaia di migliaia di euro, frutto della vendita dell'immobile di via Montegrappa di cui meglio si dirà oltre, è comproprietaria al 50% di un immobile in Montecampione che per sua stessa ammissione ha un valore di non meno di € 1.000.000 ( e quindi € 500.0000 per la sua quota), non ha spese abitative in virtù dell'obbligo sine die contrattualmente assunto dal di pagare il canone di locazione Pt_1 dell'immobile di via Castelfidardo nel quale vive con i figli, esercita, seppur ancora in misura limitata e presumibilmente con guadagni non particolarmente elevati, l'attività di psicologa, grazie alla possibilità concessagli dal marito, di riprendere gli studi esclusivamente a proprie spese fin dal 2013, immediatamente dopo la separazione.
Ad un risultato parimenti negativo deve giungersi con riferimento alla funzione perequativa dell'assegno, dal momento che è indubbio che l'attuale condizione di estrema agiatezza del sia Pt_1
stata determinata dalla cospicua eredità ricevuta dal padre, in assenza ,pertanto, di alcun nesso di causalità tra la scelta di dedicarsi alla famiglia compiuta per un periodo della vita dalla resistente e la formazione della ricchezza dell'ex marito.
Residua, pertanto, esclusivamente la funzione compensativa dell'assegno divorzile strettamente ed ontologicamente collegata al dimostrato sacrificio ,da parte della richiedente ,della propria attività lavorativa e delle proprie aspirazioni, per dedicarsi alla cura della famiglia ed alla crescita dei figli.
Nello specifico risulta certamente provato che la successivamente alla nascita della GL CP_1
, e pertanto alla fine del 2007, abbia smesso di lavorare per una delle società che facevano capo al Per_1
marito, per dedicarsi alla sua crescita, alla crescita di , nato due anni prima, ed alla gestione Per_2 familiare, seppur con gli aiuti che indubbiamente l'agiatezza economica le consentiva di avere.
Solo a seguito della separazione, nel 2013, quando peraltro aveva poco più di 38 anni ha preso la decisione, avallata dal marito, di riprendere gli studi, iscrivendosi in psicologia al fine di crearsi una professionalità più specifica che la rendesse economicamente autonoma. Traguardo che, per inciso, oggi ha raggiunto, a spese del marito che se ne è addossato l'onere economico, e che quindi, indipendentemente dalla scelta effettuata di ulteriormente specializzarsi, ben può mettere a frutto.
Tuttavia se in astratto sembrerebbe sussisterebbe il diritto della a vedersi riconosciuto un CP_1
assegno divorzile con funzione compensativa, in concreto la domanda va respinta, dal momento che il sacrificio delle aspettative professionali, nel limitato tempo in cui si è concretizzato, è già stato ampiamente compensato dalle attribuzioni patrimoniali ricevute con il solo apporto dei beni e delle sostanze del ricorrente, tanto in costanza di matrimonio, quanto nella fase di sua quiescenza (separazione)
e che, peraltro, ancora oggi riceve (cfr Cass. 21926/2019).
Invero, come già accennato, la è comproprietaria con il marito di un immobile in CP_1
Montecampione acquistato nel 2007 con denaro esclusivamente del del valore stimato, quanto Pt_1 al suo 50% di non meno di € 500,00.
La stessa , inoltre, a seguito della vendita dell'immobile di Via Montegrappa, che il CP_1
aveva acquistato con denaro proprio per accordi separativi ed intestato in pari misura alla moglie Pt_1 ed ai figli, ha realizzato l'importante somma, solo per il suo terzo, di oltre € 830.000,00. Ciò, peraltro,
“distorcendo” la finalità per la quale l'appartamento era stato acquistato, e cioè per essere adibito ad abitazione propria e dei minori, dal momento che, grazie alla scrittura privata più volte citata con la quale il si è assunto l'obbligo di pagare il canone di affitto della casa di Via Castelfidardo 7 dove il Pt_1
nucleo familiare vive, essa non ha avuto più alcuna necessità di reinvestire in altro immobile il denaro, su cui pertanto oggi può contare, godendo, nel contempo, di un' ulteriore forma di compensazione e cioè il non dover nulla spendere per le proprie esigenze abitative.
Né su tale ricostruzione può incidere l'eventuale momentanea erosione di tale importo a causa dell'affermato inadempimento degli obblighi di mantenimento da parte del dal momento che Pt_1
l'assoluta capienza del patrimonio immobiliare e degli accantonamenti in denaro le consentirà, comunque, di recuperare le somme anticipate.
Ulteriore forma di compensazione ricevuta, e che va sottolineata, è rappresentata dalle somme che il ha sborsato per consentirle gli studi Universitari. Pt_1
La domanda della resistente volta ad ottenere l'assegno divorzile va, pertanto, pertanto, respinta, con effetti dal passaggio in giudicato della sentenza parziale emessa nel presente giudizio che ha deciso sullo status, data dalla quale viene meno il diritto all'assegno di mantenimento stabilito in separazione in virtù della nuova condizione di coniuge divorziato, dal momento che risulta pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ancorché non definitiva.
La domanda di sequestro ex art.
8. L.D.
Sul punto la domanda è fondata e va accolta, seppur in misura più ridotta di quanto richiesto dalla resistente, e pertanto limitatamente all'ammontare di € 200.000. Invero oltre ad essere ampiamente dimostrato con la documentazione prodotta in atti che l'inadempimento sussista , in ogni caso l'art. 8 citato, ratione temporis applicabile alla fattispecie, a differenza dell'art. 156 cc non presuppone l'inadempimento, ben potendo il giudice concederlo, a richiesta del creditore per assicurare che siano soddisfatte e conservate le proprie ragioni in ordine all'adempimento degli obblighi.
Non va poi dimenticata la peculiarità di tale sequestro che, non convertendosi in pignoramento, assume una funzione psicologicamente coercitiva e non mai esecutiva.
Le ulteriori domande.
Le parti hanno formulato domanda, uguale e contraria, relativamente alla pronunzia del Tribunale in ordine al pagamento del canone della casa di via Castelfidardo n. 7 da parte del La domanda Pt_1
è estranea al presente giudizio, nascendo l'obbligo da scrittura privata contrattualmente sottoscritta dalle parti e, quindi, va respinta.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello la soccombenza del CP_2 Pt_1
in ordine alla domanda di mantenimento dei minori e di sequestro ex art. 8 L.D, e quella della con CP_1 riferimento all'assegno divorzile ed all'assegnazione della casa di Via Castelfidardo, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. , nata il [...] ad [...] i genitori. Persona_3
2.Dispone che viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in Milano in Per_1
Castelfidardo n.7 la propria residenza anagrafica.
3.Dispone che il padre veda la GL liberamente secondo accordi con la stessa presi, 4 . Respinge la domanda di assegnazione alla della casa sita in Milano Via Castelfidardo CP_1
n. 7, dalla stessa condotta in locazione.
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla , a titolo di contributo di mantenimento CP_1
per i figli minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza Gennaio 2025 la somma di euro 4.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Gennaio
2026) oltre al 100% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
6. Respinge la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
7. Revoca con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio l'assegno di mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale del 29.9.2021.
8. Dispone ex art. 8 L. 898/70 e successive modifiche, il sequestro dei beni di , a Parte_1 garanzia dell'obbligo di mantenimento dei minori, fino all'ammontare di € 200.000,00
9. Respinge le ulteriori domande delle parti
10. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite le spese di lite
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Milano, 4.12.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Susanna Terni