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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice designato dott.ssa Silvia
PO ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1393 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 29.10.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Mulini Casoli n. 12, (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2 in Atri (TE), via Dei Mulini Casoli n. 12, (C.F. Controparte_2
), residente in [...], C.F._3
(C.F. ), residente in [...]degli Controparte_3 C.F._4
Abruzzi (TE), in via Fonte della Marina n. 3, (C.F. Controparte_4
, residente in [...] e C.F._5
(C.F. ), residente in [...]degli Parte_2 C.F._6
Abruzzi, via Nazionale n. 564, tutte in proprio e in qualità di eredi e congiunte di rappresentate e difese dall'Avv. Matteo MI ed Persona_1
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca De Mitri, sito in Teramo, via delle Plaje n. 7/A, giusta procura in atti;
Attrici contro
(C.F./P.I. Controparte_5
), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Pescara, Viale G. D'Annunzio n. 229, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 14.4.2017 e ritualmente notificato,
Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_3 [...]
e hanno adito questo Tribunale al fine di sentir CP_4 Parte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della struttura convenuta dell'aggravamento delle condizioni di
e il suo conseguente decesso, e dunque provati i presupposti Controparte_7
di legge per la doverosità del risarcimento del complessivo danno così provocato, condannarsi la stessa al risarcimento in favore di Parte_1
e di tutti i danni, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6
patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, e in favore di Controparte_4
e di tutti i danni iure proprio, derivanti dai fatti descritti in Parte_2
narrativa nella misura risultante dall'istruttoria o dalla somma che risulterà di giustizia. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse accertato il nesso di causa tra le condotte dei sanitari per cui è causa e il decesso di condanni la struttura al risarcimento per la Controparte_7
perdita di chances di guarigione/sopravvivenza dello stesso, oltre ai danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai fatti descritti in narrativa e determinati dalle conseguenze dirette dell'evoluzione della sepsi, e il danno iure proprio patito dagli odierni attori tutti”.
A fondamento della domanda, le parti attrici hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che, in data 19.7.2007, era stato ricoverato presso il Controparte_7
reparto di chirurgia toracica dell'ospedale di Teramo, a seguito di riscontro istologico di lesioni ripetitive in sede epatica da microcitoma polmonare;
Pag. 2 di 38 - che durante l'operazione chirurgica, effettuata in data 23.7.2007 e senza far firmare al SP alcun modulo di consenso informato, il chirurgo operatore aveva provocato una lacerazione della parete esofagea che in quella sede aveva poi provveduto a saturare con punti staccati dopo accesso toracotomico;
- che, a distanza di qualche giorno dall'intervento, aveva Controparte_7
sviluppato un enfisema mediastinico, il cui tentativo di drenaggio veniva effettuato in data 30.7.2007;
- che, a seguito di radiografia con mezzo di contrasto effettuata in data
4.8.2007, era emersa la presenza di breccia parietale sul versante laterale dell'esofago e che, di conseguenza, il veniva sottoposto a CP_7
gastrostomia, previa firma di un modulo che non riportava l'esatta natura dell'intervento da effettuare né specificava eventuali complicanze;
- che dal diario infermieristico si evinceva che, in più occasioni, il personale sanitario aveva fatto riferimento ad una richiesta di consulenza infettivologica, che però non era mai stata eseguita;
- che, in data 2.9.2007, era deceduto;
Controparte_7
- che dunque esse attrici, quali eredi del avevano inviato richiesta CP_7
di risarcimento danni alla convenuta e instaurato, ai sensi dell'art. 696 bis
c.p.c., un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti l'intestato Tribunale, rubricato al n. 4049/2015 r.g., nel quale era stato nominato c.t.u. il dott. Persona_2
- che la relazione tecnica del c.t.u. incaricato aveva confermato i profili di responsabilità colposa della struttura ospedaliera, individuando la sussistenza del nesso di causa tra la morte del e le condotte dei CP_7
sanitari del nosocomio teramano, evidenziando in modo particolare che:
1. era stato sottoposto ad intervento invasivo in Controparte_7
data 23.7.2007 in assenza di consenso;
Pag. 3 di 38 2. l'intervento bioptico del 23.7.2007 era stato erroneamente eseguito poiché i sanitari avevano cagionato la lesione della parete esofagea, la quale non si era evoluta con l'attesa cicatrizzazione, ma aveva prodotto una fistola esofago-pleurica che era andata ad alimentare lo stato enfisematoso e pleurico con versamento di tipo settico;
3. i sanitari avevano omesso di diagnosticare e, conseguentemente, di sottoporre il anche se evidentemente settico, a controlli CP_7 specialistici e a terapia mirata;
4. i sanitari avevano omesso di trasferire il paziente, in gravi condizioni, nel reparto protetto di terapia intensiva;
- che, dunque, si era reso necessario adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio, a seguito delle sofferenze patite da prima della morte e Controparte_7 dalle sue eredi.
Tanto dedotto le parti attrici hanno concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la CP_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare,
[...]
di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto al risarcimento del danno invocato dagli attori iure proprio per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.; in via principale chiede di accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte innanzi, nessun inadempimento e/o responsabilità qualificabili come antecedente causale nei termini prospettati dalle controparti, possono essere attribuiti ai sanitari dell convenuta e a quest'ultima; con conseguente rigetto delle CP_5 domande avanzate dagli attori, siccome del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata e per l'ipotesi non creduta che il Tribunale dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso formulata, e quindi nella ipotesi che dovesse ritenersi la sussistenza di una condotta antidoverosa dei sanitari di questa nei termini CP_8
Pag. 4 di 38 prospettati dagli attori nel rispetto delle preclusioni assertive, cui consegua effettivamente un danno, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia accertare con rigore l'entità dei danni risarcibili da essi realmente subìti e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria per cui è causa, previo accertamento dell'esistenza e graduazione del nesso eziologico”.
La convenuta ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno iure proprio, in quanto, avendo questo natura extracontrattuale, era ampiamente decorso il quinquennio normativamente previsto per far valere il diritto;
b) le lacune presenti nella CTU espletata in sede di ATP, in quanto l'ausiliare non era stato affiancato da uno specialista in chirurgia toracica;
Contr c) il corretto operato del personale sanitario della sia in fase diagnostica che terapeutica;
d) l'avvenuta prestazione del consenso, da parte del in relazione CP_7
all'intervento del 23.07.2007;
e) la riconducibilità della lesione della parete esofagea all'infiltrazione massiva della neoplasia, particolarmente aggressiva, anche gli organi vicini;
f) la corretta esecuzione, in conformità delle regole dell'ars medica, della sutura effettuata dal chirurgo;
g) le minime aspettative di vita che, in letteratura scientifica, vengono ricollegate ad una patologia così grave e di rapida evoluzione come quella di cui era affetto il paziente (microcitoma plurimetastatica al IV stadio), circostanza, questa, evidenziata anche dal CTU.
La causa è stata istruita dal giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Collegio peritale, composto dal dott. e dal Persona_3
Pag. 5 di 38 dott. specialista in Chirurgia Generale. All'esito dell'indagine Per_4 peritale, è stata espletata la prova testimoniale.
Dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata alla scrivente giudice in data 6.10.2021 e, dopo una serie di rinvii d'ufficio dipesi, in parte, da esigenze organizzative di ruolo e, in parte, dall'assenza della sottoscritta per congedo di maternità, la stessa è giunta all'udienza del 29.10.2025 - sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'esito della stessa, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3, applicabile, in forza del d.lgs. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.02.2023.
1. Delimitazione del thema decidendum.
Le attrici hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis CP_8 subiti a seguito del decesso di Controparte_7
La convenuta, a sua volta, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda proposta nonché il rigetto della stessa sul presupposto che i sanitari del P.O. di
Teramo avevano adottato condotte diligenti e perite, si erano attenuti alle linee guida di riferimento e avevano posto in essere tutte le misure atte a preservare la salute del paziente.
2. La normativa applicabile e l'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità medica.
In tema di responsabilità medica, è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova fondamento in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona (anche per facta concludentia) con la sola accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., sent. n. 8826 del 13.7.2007) e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere
Pag. 6 di 38 strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (tra cui prestare assistenza al paziente, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.). Contr Dunque, nel caso della la responsabilità risarcitoria per l'inesatto o mancato adempimento della prestazione dovuta in base al contratto di spedalità va inquadrato nella responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. Contr A tal riguardo, va altresì specificato che la generalmente, non risponde per il fatto proprio, ma per fatto altrui, ovvero per le prestazioni mediche errate e/od omesse da parte del personale sanitario suo dipendente o convenzionato. Si configura, pertanto, una responsabilità oggettiva della struttura sanitaria che prescinde da sua colpa e che si esplicita nella sola circostanza per cui essa si avvale, nell'ambito della prestazione, di soggetti terzi.
Trova, dunque, applicazione l'art. 1228 c.c., disciplinante la responsabilità per il fatto degli ausiliari (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6243/2015).
Ne deriva, in definitiva, che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio - ai sensi dell'art. 1218 c.c. - ove tali danni siano stati cagionati da inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui - ai sensi dell'art. 1228 c.c. - ove siano dipesi da colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1620/2012), poiché la prestazione del medico è comunque indispensabile all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e, pertanto, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius di occasionalità necessaria) tra l'operato del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., tra le tante, Cass. Civ., sez. III, sent. N. 6756 del
17.5.2001; Cass. Civ., SSUU, sent. B. 9556/2002).
Tali principi, elaborati in un primo momento a livello giurisprudenziale, sono stati da ultimo recepiti dalla legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), il cui art. 7, comma 1, dispone testualmente: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
Pag. 7 di 38 ancorché non dispendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che la previsione di cui all'art. 3 del d.l.
158/2012, come modificato dalla l. 189/2012, nella parte in cui prevede che
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve'”, fermo restando, in tali casi, 'l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.', non esprime alcuna opzione da parte del legislatore di qualificare la responsabilità civile del sanitario come responsabilità extracontrattuale, ma intende solo escludere, nell'ambito della responsabilità civile, l'irrilevanza della colpa lieve (v. Cass. 17.4.2014, n. 8940).
Più precisamente, si è ritenuto che l'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non abbia inciso né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria - sia essa pubblica o privata - né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della c.d. attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
2.1 Al contrario, deve essere qualificata come extracontrattuale la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, in quanto: da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei «terzi protetti dal contratto». Ed infatti, l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra la struttura sanitaria e il paziente, ricorre esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano
Pag. 8 di 38 della programmazione negoziale (cfr., da ultimo in questo senso, Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 14258/2020; n. 21404/2021; n. 11320/2022; n. 28959/2023; n.
3267/2024).
Da tale diversa qualificazione della responsabilità, discendono rilevanti conseguenze sia in ordine al riparto dell'onere probatorio sia in relazione al termine di prescrizione dell'azione risarcitoria.
2.2 Con riguardo al primo dei due profili, il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei seguenti principi di diritto.
Come è noto, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'insorgenza o dell'aggravamento della situazione patologica, per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. fra le tante, Cass. Civ., sent. n. 975 del 16 gennaio 2009; n. 17143 del 9 ottobre 2012;
n. 21177 del 20 ottobre 2015).
Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Detto altrimenti: mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (cfr. in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 18392 del 26 luglio 2017 che enuncia il seguente principio di diritto: “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
Pag. 9 di 38 patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre
è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari”).
Conseguentemente, la causa ignota resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto in relazione alla possibilità di adempiere.
2.3 Sul versante della responsabilità extracontrattuale, invece, posto che in caso di congiunti che agiscano iure proprio - come nel caso di specie - l'intero onere probatorio ex art. 2043 c.c. si trasferisce sugli attori, questi dovranno allegare la prova della condotta colpevole (segnatamente, il comportamento negligente, imprudente o imperito della struttura e/o dei suoi sanitari), del nesso causale e dell'evento dannoso.
2.4 Come detto, la diversa qualificazione incide, altresì, sui termini di prescrizione dell'azione. Le domande risarcitorie proposte iure hereditatis, fondandosi sulla responsabilità contrattuale, sono soggette al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2496 c.c. Di contro, le pretese risarcitorie avanzate dai congiunti iure proprio, trovando inquadramento nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.
Sul punto, è intervenuta in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte, chiarendo in modo inequivoco che “il diritto che i congiunti vantano autonomamente, sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine
Pag. 10 di 38 più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa e il soggetto responsabile” (cfr., tra le molte, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 5590 del 20 marzo 2015; conf. Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 6914 dell'8 maggio 2012).
Ne risulta cristallizzato il principio per cui, ove un terzo agisca iure proprio per il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte del congiunto, la relativa pretesa deve essere necessariamente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale;
diversamente, qualora la domanda si avanzata iure hereditatis, essa resta soggetta alla disciplina della responsabilità contrattuale, con applicazione del diverso termine prescrizionale decennale.
La giurisprudenza è intervenuta anche in ordine all'individuazione del dies a quo della prescrizione. La Corte di Cassazione ha infatti precisato la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui può considerarsi «riconoscibile» in capo agli eredi/familiari il verificarsi della condotta negligente posta in essere dal sanitario (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 27/10/2023, n. 29859: “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”).
È stato, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui il danno si manifesta all'esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche nella sua rilevanza giuridica, non può ridursi in un'indebita valorizzazione della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. L'indagine sul momento di insorgenza della conoscenza del danno deve, dunque, fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi, valutando - alla luce dell'ordinaria diligenza esigibile - la condotta del soggetto leso nell'attivarsi per acquisire informazioni idonee a
Pag. 11 di 38 ricostruire la causa dell'evento dannoso e nel porre in essere le iniziative necessarie a ottenere la reintegrazione della lesione subita.
3. L'eccezione di prescrizione.
Applicando al caso di specie i principi di diritto appena illustrati, ne deriva che Contr l'eccezione di prescrizione formulata dalla in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalle attrici iure proprio è infondata.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il dies a quo non decorre né dalla data dell'intervento chirurgico del 23.07.2007 né dal decesso del
(2.09.2007), ma dal momento in cui le odierne attrici hanno acquisito CP_7
effettiva conoscenza del danno ingiusto e cioè dal momento della consegna della cartella clinica, avvenuta in data 14.10.2010 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parti attrici).
É, infatti, da tale momento che le eredi hanno potuto riscostruire la vicenda sanitaria e ricondurre l'evento lesivo alla condotta dei sanitari, potendo percepire oggettivamente il collegamento tra il decesso del loro congiunto e l'ipotizzato inadempimento della struttura sanitaria.
Pertanto, il dies a quo utile ai fini del computo del termine prescrizionale decennale deve essere individuato nella data del 14.10.2010.
Da tale momento, il termine risulta essere stato interrotto, una prima volta, mediante lettera di richiesta di risarcimento danni (con contestuale diffida e messa in mora) inviata dalle attrici alla struttura sanitaria tramite p.e.c. in data
5.3.2014 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parti attrici); la prescrizione è stata poi interrotta, in un secondo momento, con l'iscrizione a ruolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, presentato avanti l'intestato Tribunale, nell'anno 2015 ed, infine, una terza ed ultima volta con la notifica e la successiva iscrizione a ruolo del presente giudizio avvenuta in data 14.4.2017. Contr
4. I fatti di cui è processo e la responsabilità della .
Accertata, dunque, la tempestività delle domande risarcitorie, può ora passarsi all'esame del merito della controversia.
Pag. 12 di 38 Nella fattispecie in esame, le attrici hanno provato il contratto di spedalità Contr intervenuto tra il e la convenuta, producendo in giudizio la CP_7
documentazione e la certificazione medica relativa all'intero percorso curativo, allegando, altresì, l'inadempimento dell'azienda ospedaliera, deducendo l'erroneità dell'intervento del 23.7.2007, avendo i sanitari causato una lesione della parete esofagea, la quale avrebbe costituito l'origine della serie di eventi sfavorevoli da cui poi è derivato il decesso del CP_7
In sostanza, ad avviso delle attrici, la lesione cagionata dai sanitari durante l'intervento, unitamente all'omessa e non tempestiva sottoposizione del de cuius
a controlli specialistici infettivologici ha condizionato, in termini più sfavorevoli,
l'aggravamento della condizione clinica del accelerando il verificarsi CP_7
del suo decesso.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata nei limiti che seguono.
4.1 Dalla relazione peritale, eseguita con argomentazioni chiare, precise e immune da vizi di ordine logico e/o metodologico, è emerso che le condotte tenute dai sanitari della Teramo abbiano aggravato il rischio dell'evento CP_8
tanatologico, pur sempre inevitabile, comportandone, cagionando la lesione esofagea in occasione dell'intervento del 23.07.2007, un decorso accelerato e precludendo al la possibilità di accedere alla chemioterapia palliativa. CP_7
Anzitutto, sotto il profilo fattuale, dall'indagine peritale è emerso che:
a) in data 19.7.2007 era stato ricoverato presso la Controparte_7
Divisione di Chirurgia Toracica del P.O. di Teramo per riscontro, già effettuato presso il P.O. di L'Aquila, di un verosimile microcitoma polmonare;
il paziente infatti, in seguito alla comparsa di dolori ossei, si recava presso il P.O. di L'Aquila ove veniva sottoposto a biopsia di massa epatica che mostrava positività per cromogranina e negatività per
AE1/AE3, come da verosimile microcitoma. Il veniva altresì CP_7
sottoposto a TC del torace che evidenziava una formazione solida di probabile natura linfonodale a livello sottocarenale;
Pag. 13 di 38 b) in data 23.7.2007, il paziente era stato sottoposto dai sanitari dell'ospedale di Teramo a biopsia delle formazioni linfonodali mediastiniche, mediante approccio in VATS (chirurgia toracica video-assistita);
c) durante l'esecuzione di detta biopsia, si verificava una lacerazione esofagea, in prossimità delle biopsie effettuate, che veniva suturata;
d) nei giorni successivi all'intervento, il paziente mostrava ripetuti episodi febbrili e pertanto si prelevavano campioni ematici per emocoltura che, in data 27.07.2007, risultava negativa per batteri aerobi, anaerobi e per lieviti;
e) l'esame colturale eseguito da catetere giugulare risultava invece positivo per S. AU e il paziente presentava inoltre uno pneumotorace che veniva trattato tramite posizionamento di drenaggio toracico, a livello del IV spazio intercostale destro, in data 30.07.2017;
f) si eseguiva inoltre esame colturale su liquido pleurico che risultava positivo per C. albicans e S. AU;
g) il referto anatomopatologico (03.08.2017) eseguito durante l'intervento in
VATS del 23.07 confermava quanto constatato dall'analisi estemporanea eseguita in sede operatoria e dunque la presenza di carcinoma indifferenziato di tipo neuroendocrino a piccole cellule o microcitoma;
h) in data 4.08.2018, il paziente eseguiva esofagogramma con doppio contrasto che mostrava una breccia esofagea parietale a livello del versante laterale, con diffusione distrettuale di mdc.;
i) gli ulteriori esami colturali eseguiti su liquido pleurico in data 07.08.2007
e in data 21.08.2007, risultavano nuovamente positivi per miceti ed altri microrganismi;
j) a causa del peggioramento delle condizioni cliniche, il paziente veniva inoltre sottoposto ad intervento di gastrostomia secondo EL eseguito in data 16.08.2007;
Pag. 14 di 38 k) in data 24.08.2007, il paziente eseguiva inoltre una scintigrafia ossea che mostrava la presenza di aree di iper-accumulo in corrispondenza di più coste dell'emitorace dx e della III e V-VI costa dell'emitorace posteriore, riferibili a secondarismi tumorali;
l) si eseguiva inoltre controllo con esofagogramma (27.08.2007) che mostrava la presenza di fistola esofago-pleurica, meritevole di controllo a distanza e le condizioni cliniche del risultavano in peggioramento CP_7 durante la degenza tanto da rendere impossibile l'esecuzione di trattamento chemioterapico palliativo;
m) in data 02.09.2007, il paziente giungeva ad exitus.
L'ausiliare del Giudice, dopo aver premesso che la patologia del CP_7
(microcitoma) è un tumore polmonare altamente maligno, ha in primo luogo evidenziato che la videotoracoscopia cui è stato sottoposto il non era un CP_7
esame indicato nei casi come quello di specie.
Ciò in ragione del fatto che il giunse presso il P.O. di Teramo con una CP_7 diagnosi già effettuata sia tramite biopsia di un nodulo epatico (presenza di piccole cellule con positività per cromogranina e negatività per AE1/AE3 ed
LCA, come per verosimile microcitoma polmonare) che tramite l'esecuzione di una TC del torace.
Dunque, l'intervento chirurgico poteva essere evitato o, quantomeno, doveva essere eseguito con un approccio mininvasivo alternativo, quale una biopsia trans-bronchiale (cfr. pag. 34 e 35 relazione peritale).
L'esecuzione di tale intervento comportò, in effetti, la lesione iatrogena dell'esofago, documentata nel verbale di intervento del 23.07.2007.
Il CTU ha chiarito che non è possibile giustificare la lesione esofagea con la Contr natura extracapsulare della lesione – come eccepito dalla difesa della - in quanto i sanitari, proprio in considerazione di tale aspetto, da loro stessi riportato nel verbale di intervento, avrebbero dovuto prevedere tale possibile complicanza.
Pag. 15 di 38 L'ausiliare ha poi aggiunto che il quadro clinico del paziente si era aggravato ulteriormente per l'insorgenza di pneumotorace e la formazione di un tramite sitoloso con raccolta pleurica positiva per miceti e altri microrganismi (cfr. pag.
35 consulenza tecnica).
Alla luce del progressivo peggioramento del quadro clinico del paziente, i sanitari avrebbero dovuto procedere con ulteriori approfondimenti diagnostici. In particolare, il consulente ha evidenziato che, già a partire dal 26.7.2007, il aveva presentato ripetuti episodi febbrili nonostante la terapia CP_7 antibiotica praticata. Tale circostanza avrebbe imposto la richiesta di una consulenza infettivologica, volta ad individuare tempestivamente l'origine dell'infezione e a modulare in modo adeguato la terapia. Dagli atti, tuttavia, non risulta che tale valutazione specialistica sia mai stata effettuata, configurandosi così un'ulteriore omissione rilevante sotto il profilo della colpa sanitaria (cfr. pag.
23 relazione peritale).
Va altresì rilevato che, secondo quanto ancora puntualizzato dal C.T.U., il complesso delle complicanze insorte (la lesione esofagea, il successivo pneumotorace, la formazione del tramite fistoloso e la sovrainfezione documentata) determinarono un significativo deterioramento delle condizioni generali del paziente. Tale compromissione clinica rese il CP_7 eccessivamente debilitato per poter essere sottoposto al necessario trattamento chemioterapico, trattamento che costituiva la terapia indicata per la patologia oncologica di cui era affetto.
Pertanto, a questo punto, l'indagine peritale ha riguardato un altro interrogativo, vale a dire l'incidenza che la mancata possibilità di sottoporre il paziente a trattamento chemioterapico abbia avuto sul suo decorso clinico e, in particolare, sulla determinazione dell'evento letale.
Dagli esami clinico-strumentali analizzati dal c.t.u. è emerso che il CP_7
presentava un microcitoma polmonare in stadio IV, caratterizzato da diffuse ripetizioni metastatiche a livello epatico ed osseo. Si tratta - come ricordato dal
Pag. 16 di 38 consulente - della forma più aggressiva di tumore polmonare, con elevatissima capacità di metastatizzazione e prognosi intrinsecamente infausta. Per tale ragione, la chirurgia non costituisce un'opzione terapeutica, mentre l'unico trattamento praticabile, secondo le linee guida e la letteratura scientifica, è una chemioterapia a finalità esclusivamente palliativa.
Nel caso di specie, tuttavia, il non aveva potuto accedere a tale CP_7
trattamento, poiché - come evidenziato dalla consulenza oncologica del
30.8.2007 - le sue condizioni cliniche risultavano talmente compromesse dalle complicanze insorte a seguito della procedura bioptica da renderne controindicata la somministrazione.
Il C.T.U. ha quindi sottolineato che, in assenza di tali complicanze, il paziente avrebbe potuto verosimilmente essere sottoposto ad una terapia farmacologica con finalità palliative ed ottenere un modesto prolungamento della sopravvivenza, pur sempre nei limiti imposti dall'elevata aggressività del microcitoma. Nello specifico, essendo impossibile stabilire con certezza quale sarebbe stata la risposta individuale del alla chemioterapia, il CP_7
professionista incaricato, sulla base dei dati epidemiologici e della letteratura scientifica internazionale, ha concluso che, in ragione dello stadio avanzatissimo della neoplasia e della particolare aggressività della forma tumorale, le aspettative di vita del anche in caso di tempestiva somministrazione del CP_7
trattamento, non avrebbero ecceduto i dieci mesi (cfr. relazione peritale della quale si riportano le parti più significative: “al momento del ricovero presso il
P.O. di Teramo, il paziente era affetto, secondo quanto evinto da esami clinico- strumentali eseguiti presso il P.O. di L'Aquila, da una patologia tumorale polmonare (tumore a piccole cellule) in fase di metastatizzazione a distanze
(epatiche ed ossee), dunque al IV stadio. Durante la degenza presso il P.O. di
Teramo, come si evince da quanto sopra esposto, sono emerse criticità nella gestione diagnostico-terapeutica del paziente, sia per quanto attiene alla patologia tumorale sia per quanto attiene alle successive complicanze riportate,
Pag. 17 di 38 in sostanziale assenza di problemi tecnici di speciale difficoltà. Il decesso del
Sig. è, dunque, causalmente riconducibile alle lesioni provocategli su CP_7
base iatrogena in sede di intervento del 23.7.2007. Il decesso è intervenuto senza che il potesse essere sottoposto a chemioterapia di prima linea che CP_7
tuttavia, in questo caso (stadio IV), sarebbe stata palliativa e non curativa.
Dunque, non è dato sapere quali sarebbero stati i reali margini di sopravvivenza del Sig. poiché non sottoposto a schema chemioterapico di prima linea. CP_7
Tuttavia, in ragione dei dati di letteratura in precedenza dibattuta, deve ragionevolmente ritenersi che il paziente fosse collocabile tra quelli con sopravvivenza globale entro i 10 mesi dall'inizio dei trattamenti”).
Con specifico riferimento al tempo di sopravvivenza indicato dal CTU (10 mesi), Contr la (per il tramite del suo CTP) ha rilevato la contraddittorietà CP_5 delle risultanze della CTU laddove l'ausiliare afferma, in linea generale, che la sopravvivenza media per questa patologia oncologica raramente supera i 6 mesi per poi concludere, nel caso concreto, che l'aspettativa di vita del paziente era pari a 10 mesi.
L'eccezione muove da un presupposto errato.
Il CTU ha specificato che: “sebbene la terapia di seconda linea possa indurre risposte nel 10%-40% dei pazienti, la sopravvivenza mediana raramente supera i
6 mesi ...”.
Dunque, il dato utilizzato si riferisce, come riportato, alla sopravvivenza di pazienti trattati con terapia di seconda linea, con recidiva dopo il trattamento iniziale e non è quindi utilizzabile nel caso del che avrebbe dovuto CP_7
essere sottoposto ad una terapia di prima linea.
In sede di risposta alle osservazioni, l'ausiliare del Giudice ha evidenziato di aver utilizzato “i dati relativi ad uno studio del 2013 nel quale, come si evince a pagina 42 della bozza di CT, si valutano i tassi di sopravvivenza di pazienti metastatici, come il paziente de quo. Lo studio afferma infatti che “nonostante i pazienti metastatici abbiano tassi di risposta (RR) alla chemioterapia di prima
Pag. 18 di 38 linea vicini al 70%, la media di sopravvivenza libera da progressione (PFS) sia di soli 5,5 mesi e una media di sopravvivenza globale (OS) entro 10 mesi”. Contr Per tali ragioni, le osservazioni della non meritano condivisione.
Non è, infine, nemmeno condivisibile l'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata dalla difesa della convenuta sia in considerazione della completezza ed esaustività dell'analisi peritale condotta sia in ragione dell'irrilevanza, ai fini che qui interessano in termini di imputazione della responsabilità, degli ulteriori approfondimenti richiesti dalla convenuta, che non risultano idonei a scalfire il quadro ricostruttivo già delineato con chiarezza dall'ausiliario del giudice.
Le conclusioni dell'indagine peritale, infatti, meritano ampia condivisione e, pertanto, possono essere poste a base della decisione.
In definitiva, l'esecuzione di un esame invasivo non indicato dai protocolli vigenti, l'errata manovra che ha provocato la lesione della parete esofagea, la successiva insorgenza di pneumotorace e fistolizzazione, nonché la mancata tempestiva attivazione di una consulenza infettivologica a fronte di un quadro febbrile ingravescente, costituiscono omissioni e condotte contrarie alle linee guida e ai protocolli clinici applicabili. Tali condotte hanno determinato una compromissione rilevantissima delle condizioni generali del privandolo CP_7
della possibilità - unica, seppur palliativa - di accedere al trattamento chemioterapico, anticipando significativamente il decorso clinico verso l'esito infausto. Contr A fronte di ciò, la non ha fornito la prova – come invece era suo onere - del fatto che si trattasse di complicanze imprevedibili e/o inevitabili o di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'aggravamento del quadro clinico, anticipando così la morte di CP_7
4.2. L'indagine peritale svolta ha anche confermato che l'intervento chirurgico del 23.07.2007 è stato eseguito senza il consenso del paziente.
Pag. 19 di 38
5. I danni risarcibili.
Alla luce delle domande risarcitorie proposte dalle attrici, prima di procedere alla quantificazione dei danni, sono necessarie le seguenti puntualizzazioni in ordine alla configurabilità di un danno da perdita di chances di sopravvivenza ovvero di un danno da perdita anticipata della vita.
5.1 Sul punto, deve darsi atto che la Suprema Corte, con la pronuncia 11.11.2019,
n. 28993, ha distinto, tra le diverse ipotesi di danno in materia di responsabilità medica, quella per cui “la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata”.
In tal caso, secondo la Suprema Corte, “il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma “possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza
(o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali”.
Più precisamente, la Cassazione ha osservato come “la chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui 'perdita', ossia l'evento di danno, è il
“precipitato di una chimica di insuperabile incertezza”, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.
Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al 'bene salute' - sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Viceversa, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato -
Pag. 20 di 38 ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno e cioè, in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale.
La S.C. ha quindi ulteriormente precisato che “ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale).”
In sostanza, la Corte di ultima istanza nella pronuncia in discorso, suffragando un indirizzo giurisprudenziale recente, ammette la configurabilità di un evento di danno riguardante direttamente l'interesse a vivere più a lungo di quanto avvenuto in concreto e l'interesse a fruire adeguatamente del periodo di vita rimanente, potendo conservare la possibilità (ad esempio approntando cure meramente palliative) di esprimere la propria personalità, quali precipui e distinti beni afferenti al diritto alla salute, la cui lesione comporta la risarcibilità di un danno alla persona.
5.2 Alla luce delle precisazioni riportate, deve rilevarsi che, nel caso di specie, i
CTU, dopo aver accertato la ricorrenza del nesso di causalità tra il decesso del Contr paziente e la condotta della hanno precisato che tale condotta ha accelerato il decorso patologico del anticipandone l'exitus - comunque inevitabile CP_7
- riducendo così il periodo di sopravvivenza del paziente.
La fattispecie, dunque, è riconducibile non già all'ipotesi della perdita di chances, ma alla perdita anticipata della vita.
Deve infatti ritenersi provato che la condotta imperita - costituita dall'esecuzione errata di un intervento chirurgico non indicato nel caso in questione e nella
Pag. 21 di 38 mancata consulenza infettivologica - ha cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe, secondo il criterio del 'più probabile che non', sopravvissuto più a lungo.
Ne consegue che non si può discorrere di 'maggiori chance di sopravvivenza', bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita del paziente.
Pertanto, alla luce di principi suindicati, la limitata aspettativa di vita (rispetto alla media) che sarebbe residuata al congiunto delle odierne attrici in caso di condotta virtuosa dei sanitari rileverà esclusivamente ai fini della liquidazione del danno, iure proprio, da anticipata perdita del rapporto parentale derivante dal decesso.
Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso
o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita” (v. Cass. 19.9.2023, n.
26851).
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione secondo la quale
“se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: (…) è possibile, dunque, discorrere
(risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo
Pag. 22 di 38 vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito;
in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso” (v. Cass.
30.7.2024, n. 21415).
5.3 Venendo quindi alla quantificazione del danno, devono esaminarsi separatamente le voci di danno risarcibile iure hereditario e iure proprio.
5.4 Risarcimento del danno iure hereditario.
Secondo i richiamati principi della Corte di Cassazione, deve ritenersi risarcibile a favore delle attrici il danno biologico cd. “differenziale” patito dal de cuius, nella sua duplice componente morale e dinamico- relazionale, inteso come pregiudizio derivante dalla eventuale consapevolezza che una corretta terapia avrebbe consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita, quanto sotto quello della invalidità 'differenziale' ovvero, il pregiudizio alla salute di natura temporanea determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta quale conseguenza dell'errore terapeutico.
È noto, in termini generali, che la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto
Pag. 23 di 38 dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi (v. Cass. 21.2.2024, n. 4658).
Altrettanto certo è che, in tema di danno alla persona da lesione della salute è necessario 'valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce 'altro da sé')” (v. Cass. 31.1.2019, n.
2788), tenendo conto che tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una
“liquidazione unitaria del danno non patrimoniale”, “intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, in assenza di qualsiasi automatismo” e “con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici” (v. Cass. cit.).
Deve altresì rilevarsi, con specifico riguardo alla voce di danno in esame che, secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono” (v. Cass. 16.7.2024, n. 19506).
Si ritiene, pertanto, corretto quantificare il danno operando la differenza tra l'importo pari ad un'invalidità temporanea assoluta calcolata a far data dall'intervento chirurgico (non indicato) del 23.07.2007 alla data del decesso
Pag. 24 di 38 (2.09.2007) - individuando nel 100%, la peggiore qualità della vita effettivamente vissuta dal - e l'importo calcolato su un'invalidità CP_7
temporanea pari all'80% a far data dall'errore terapeutico del 23.07.2007 e fino alla data indicata come corrispondente all'aspettativa di vita ridotta (10 mesi dall'errore terapeutico) - individuando in tale percentuale la sofferenza che, a causa della malattia, il de cuius avrebbe in ogni caso dovuto affrontare.
Rispetto agli importi previsti dalle Tabelle milanesi per l'invalidità temporanea assoluta, si ritiene congrua una personalizzazione, in considerazione della sofferenza patita dal de cuius, nella misura del 20%, determinando in €138/die il valore monetario di riferimento, secondo il seguente calcolo:
IT 100% per 42 giorni (€138/die) €5.796,00;
IT 80% per 305 giorni €42.090,00
Operata la differenza, l'importo riconosciuto a favore delle attrici, quali eredi di
SP, risulta pari ad €36.294,00.
Tale importo è calcolato ai valori attuali e deve, pertanto, essere devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato secondo gli indici Istat sino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata.
Il tutto per complessivi €45.090,28, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo ex art. 1282 c.c.
5.5 Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno morale, nei termini di lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica e del danno cd. catastrofico.
Quanto al cd. danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, deve in primo luogo essere evidenziato come, nel caso di specie, si tratti di omessa informazione e violazione del diritto al consenso informato in relazione al compimento di un atto terapeutico che ha condotto all'anticipata perdita della vita del paziente e, in sostanza, in relazione ad un esito comunque infausto.
Pag. 25 di 38 La Corte di Cassazione si è occupata della lesione del diritto all'autodeterminazione in un caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, assumendo, nella massima, che in tale ipotesi “l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di “chance” di guarigione, ma include la perdita di un
“ventaglio” di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione'” (v. Cass. 15.4.2019, n. 10424).
5.6 Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della CTU, deve ritenersi che l'esecuzione di un intervento chirurgico non idoneo rispetto alla situazione clinica del in assenza del consenso del medesimo, lo abbiano privato della CP_7 possibilità di determinarsi di conseguenza, essendo peraltro accertato che le complicanze post-operatorie hanno inciso – escludendola – sulla possibilità di ricorrere a cure palliative.
Ciò che rileva, ai fini della valutazione del danno, è la considerazione che lo stesso non abbia potuto, nel (breve) lasso di tempo tra l'intervento e CP_7
l'exitus, non solo fruire di terapie palliative, ma di scegliere, liberamente, come affrontare la malattia e, anche, la prospettiva di una fine prossima (v. Cass.
23.3.2018, n. 7260).
Il danno in oggetto non può che essere liquidato equitativamente tenuto conto, in primo luogo, del “valore” intrinseco del bene leso.
Considerato che, nel caso di specie, la lesione del diritto all'autodeterminazione, quale conseguenza della condotta di malpractice, risulta pari all'aspettativa di
Pag. 26 di 38 vita del ovvero al periodo limitato di 10 mesi, tenuto conto dell'età del CP_7 medesimo e della complessiva durata della malattia (2 mesi), la sua quantificazione, ai valori attuali, si ritiene congrua nella misura di €5.000,00.
5.7 Gli attori hanno chiesto, ancora, il risarcimento del danno morale cd. catastrofico o da lucida agonia.
È noto che il danno morale cd. terminale consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. 23.3.2024, n. 7923).
La Suprema Corte - al riguardo - ha precisato che '“Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico 'terminale', cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus” (cfr. Cass. n. 17577/19, nonché Cass. n. 8292/19 e Cass. n.
13870/20).
Nel caso di specie, la circostanza che il sia stato consapevole fino alla CP_7 fine dell'approssimarsi del fine vita, è stata solo genericamente allegata dalle attrici e, in ogni caso, non è stata provata. Le parti attrici, infatti, non hanno articolati specifici capitoli di prova sul punto;
anzi, il capitolo 11 della seconda memoria, contenente la seguente circostanza: “Vero che in ogni occasione di cui
Pag. 27 di 38 al capitolo 8 il riferiva di stare male e di voler tornare a casa?”, è stato CP_7 confermato dai due testimoni escussi all'udienza dell'8.01.2025.
Ora, il fatto che il avesse dichiarato di voler tornare a casa è CP_7 un'affermazione del tutto neutra che non dimostra che il medesimo fosse consapevole dell'approssimarsi della fine della propria vita (e di voler quindi trascorrere gli ultimi momenti a casa) e, anzi, potrebbe voler dire che egli sperasse di poter riprendere la sua vita.
La consapevolezza della peggiore qualità della vita vissuta da parte del CP_7 deve, invece, ritenersi espressione della componente morale del danno differenziale, già riconosciuto.
La domanda deve pertanto, sul punto, essere respinta.
6. Risarcimento del danno iure proprio.
Gli attori hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento del danno patito per la perdita anticipata del rapporto parentale, in ragione non solo dello stretto rapporto parentale esistente tra la vittima e gli attori, ma anche considerata l'intensità dei rapporti e dei vincoli affettivi interrotti dalla prematura scomparsa del congiunto.
È noto che, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale conseguente al decesso di un congiunto deve essere inteso quale pregiudizio che si sostanzia nella privazione del rapporto personale ed affettivo con il congiunto deceduto, cui ciascun componente del nucleo famigliare ha diritto.
Trattasi dunque non di danno riflesso, ma di danno diretto, ossia sofferto dagli stretti congiunti del defunto jure proprio, in quanto l'evento morte è pluri- offensivo e “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29,
30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. Carta di Nizza - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul
Pag. 28 di 38 piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico- relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (v.
Cass. 26.7.2019, n. 20287).
6.1 Nel caso di specie, le prove testimoniali assunte hanno dimostrato l'intensità del rapporto del de cuius con la moglie, con la quale era sposato Parte_1 dal 1975 (32 anni) e con le figlie, e ed hanno confermato CP_1 CP_6 CP_3
la mantenuta frequenza di rapporti con le sorelle, e CP_4 Parte_2
Occorre però tenere anche conto del fatto che, nel caso in esame, deve essere liquidato il danno da anticipata perdita del rapporto parentale;
come precisato dai
CTU, infatti, il tumore dal quale era affetto il già al IV stadio, era CP_7 particolarmente aggressivo e rapidamente evolutivo verso l'exitus, tanto che, al momento dell'evento illecito, al paziente è stata associata un'aspettativa di vita media di 10 mesi.
Ai fini della quantificazione del danno vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali - come di recente sottolineato dalla Suprema Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto
Pag. 29 di 38 fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22, nonché Cass. n.
10335/23).
Le Tabelle offrono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente, sorelle/fratelli.
Come espressamente evidenziato nei Criteri orientativi stilati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, posto che “i valori indicati in tabella sono quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti. La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.
In altre parole, il valore del risarcimento indicato in tabella come valore monetario base non rappresenta un “minimo, ma esprime la “uniformità pecuniaria di base” (v. Cass. 28.2.2017, n. 5013) mentre l'aumento personalizzato di tale importo può trovare applicazione solamente laddove la parte alleghi e provi un particolare sconvolgimento della propria vita in conseguenza del decesso del congiunto.
6.2 Venendo quindi all'esame degli elementi dai quali desumere la gravità ed effettiva entità del danno da perdita del rapporto parentale, si osserva che:
Pag. 30 di 38 - l'età della vittima (64 anni) e delle odierne attrici al momento del decesso
(quanto meno per la moglie e le figlie, rispettivamente di: 57 anni la moglie, 30 anni la figlia 26 anni la figlia , 22 anni la figlia , di per sé CP_1 CP_6 CP_3 considerata, porterebbe ad escludere che la rottura del rapporto parentale sia avvenuta in un tempo abbastanza prossimo a quello in cui statisticamente si sarebbe potuto fisiologicamente collocare tale doloroso evento;
in senso contrario, dovrà tuttavia tenersi in considerazione che, come accertato dai CTU, la gravità della patologia da cui era affetto il era tale per cui l'aspettativa CP_7 di vita del de cuius, anche in caso di diagnosi anticipata, sarebbe stata comunque inferiore alla sopravvivenza media di un soggetto sano di pari età, dovendo essere stimata in 10 mesi.
Quanto alla composizione del nucleo familiare esso risulta tutt'ora composto dalla madre e dalle figlie, per cui, a seguito del decesso, non è ravvisabile una situazione di solitudine tale da aggravarne la sofferenza.
Con riferimento all'intensità della relazione con la vittima, va rilevato che le figlie del de cuius non hanno dimostrato che, al momento del decesso, convivevano con il medesimo e, avendo le stesse, all'epoca, 30, 26 e 22 anni, detta circostanza non può dedursi dalla semplice residenza formale presso la casa dei genitori (cfr. scritti difensivi in cui si legge: “ era un punto Controparte_7 di riferimento sia per la moglie che per le figlie, nubili e residenti con i genitori”).
Quanto al legame con le sorelle, va anzitutto premesso che è costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. compete a quella categoria, definita proprio dei
"prossimi congiunti", composta da soggetti uniti tra loro da un vincolo non solo meramente affettivo (dovendosi diversamente riconoscere il diritto al risarcimento del danno morale anche, in ipotesi, ad un amico o un parente lontano, così allargando a dismisura la cerchia dei legittimati), ma affettivo- giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-
Pag. 31 di 38 doveri. In tal caso, si deve ritenere che la perdita di un congiunto violi un diritto giuridicamente tutelato e la cui lesione sia meritevole di risarcimento.
Per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., potendo ben presumersi relazioni di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale (cfr.
Corte Appello Ancona, 12/02/2021, n.1555).
Ciò posto, nel caso di specie è stato provato che i contatti tra il e le CP_7 sorelle fossero frequenti (cfr. deposizioni testimoniali dell'udienza dell'8.01.2025).
6.3 Si procede dunque alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle
Milanesi vigenti (nella edizione giugno 2024), che individuano un 'valore punto' pari per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore o coniuge ad €3.911,00, tenendo presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (64 anni) e quindi, alla stessa data, di ciascuna delle vittime secondarie, del requisito della convivenza - che sussisteva solo per la moglie - dell'esistenza di superstiti e dell'intensità della relazione affettiva.
Per quanto riguarda la moglie convivente (età 57 anni), i punti Parte_1
attribuibili sono i seguenti:
- età del congiunto: 12
- età della vittima: 12
- convivenza: 16
- 3 familiari superstiti nel nucleo primario: 12
- intensità della relazione affettiva: 30 per un totale di 82 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €320.702,00 (€3.911,00 x 82), da intendersi liquidato all'attualità.
Pag. 32 di 38 Per quanto riguarda la tre figlie, (età 30 anni), Controparte_1 Controparte_6
(età 26 anni) e (età 22 anni), si reputa equo riconoscere a tutte e Controparte_3
tre gli stessi punti in considerazione della trascurabile differenza di età intercorrente tra le stesse;
i punti loro attribuibili sono i seguenti:
- età del congiunto: 20
- età della vittima: 12
- convivenza: 0
- 3 superstiti: 12
- intensità della relazione affettiva: 30 per un totale di 74 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 289.414,00 ciascuna (€ 3.911,00 x 64), da intendersi liquidato all'attualità.
6.4 A questo punto si procede alla liquidazione del danno in favore della sorelle, sempre in applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti (nella edizione giugno
2024), che individuano un 'valore punto' pari per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello ad €1.698,00, tenendo presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (64 anni) e quindi, alla stessa data, di ciascuna delle vittime secondarie (o congiunte), dell'assenza del requisito della convivenza, dell'esistenza di superstiti e dell'intensità della relazione affettiva.
Anche in tal caso, si reputa equo riconoscere ad entrambe gli stessi punti.
Per (età 75 anni) e per (età 73 anni), i punti Parte_2 Controparte_4 attribuibili sono i seguenti:
- età del congiunto: 8
- età della vittima: 10
- convivenza: 0
- 3 superstiti: 9
- intensità della relazione affettiva: 9 per un totale di 36 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €61.128,00 (€ 1.698,00 x 36), da intendersi liquidato all'attualità.
Pag. 33 di 38 6.5 Come anticipato, nel caso di specie occorre tenere in debito conto che il congiunto delle odierne attrici, in caso di condotta perita dei sanitari non avrebbe potuto attendersi una speranza di vita pari a quella di un soggetto sano di uguale età. Altrimenti detto, le attrici, pur in assenza dell'errore medico oggetto di causa, si sarebbero comunque viste privare del rapporto parentale con il congiunto in una data significativamente anticipata rispetto a quella in cui, statisticamente, si può collocare tale doloroso evento.
I CTU hanno infatti accertato un'aspettativa di vita per il pari a 10 mesi CP_7 dal momento dell'intervento del 23.07.2007.
Di tale circostanza deve necessariamente tenersi conto nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale patito dai congiunti, operando una diminuzione degli importi come sopra quantificati, proporzionale alla minore aspettativa di durata del rapporto parentale in esame rispetto alla media.
Si ritiene corretto valutare il danno proporzionalmente sulla base dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima e quella che la stessa, in assenza dell'errore medico, avrebbe verosimilmente potuto vivere.
Il termine di riferimento deve pertanto essere rappresentato non dalla durata media della vita, ma dalla durata della vita della vittima in assenza dell'errore medico, secondo la seguente proporzione: età raggiungibile senza malpractice
(ma tenuto conto della malattia): 100 = tempo di vita sottratto (determinato dall'errore): x, ovvero 65:100 = 1: x.
L'età raggiungibile è pari a 65 anni;
il tempo di vita sottratto è pari a 10 mesi di un anno, ossia, in frazione, 5/6 (cioè, 10/12), pari a 0,83.
Quindi: 65:100 = 0,83: x;
x = 100/65 x 0,83 = 1,26.
Tale valore rappresenta il danno, in percentuale, corrispondente alla vita sottratta rispetto a quella raggiungibile in assenza di malpractice.
Tenuto conto dei valori sopra calcolati, ribadito come il danno da perdita anticipata del rapporto parentale debba essere commisurato proporzionalmente allo scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta e quella che il
Pag. 34 di 38 de cuius avrebbe potuto vivere in assenza di errore, la liquidazione del danno prevista secondo le tabelle applicate, deve essere rapportata alla percentuale ottenuta, secondo il seguente calcolo:
- €320.702,00 x1,26% = €.4.040,84 Parte_1
- e €.289.414,00 x 1,26% = €.3.646,61 CP_1 CP_6 Controparte_3
ciascuna
- e €61.128,00 x 1,26% = €.770,21 ciascuna. CP_4 Parte_2
Il danno così determinato da perdita del rapporto parentale, liquidato all'attualità,
è debito di valore: deve pertanto essere devalutato alla data del decesso di e quindi maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla somma via via CP_7 rivalutata.
Sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, si ottengono le seguenti somme:
- €.5.020,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per Parte_1
- €.4.530,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le figlie, CP_1
e CP_6 Controparte_3
- €.956,86 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le sorelle, e CP_4
Parte_2
Contr La convenuta di Teramo deve pertanto essere condannata a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le somme suddette attualizzate alla data odierna.
7. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra illustrati.
La va dichiarata responsabile, ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c., CP_8
dei danni patiti delle attrici, iure hereditatis e iure proprio in conseguenza della perdita anticipa della vita di dipesa dall'esecuzione errata di Controparte_7
un intervento chirurgico non indicato dalle buone prassi scientifiche e dalla non corretta gestione delle complicanze post – operatorie.
Pag. 35 di 38 Di conseguenza, la convenuta va condannata al pagamento delle seguenti somme:
- €.50.090,28, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore delle attrici quali eredi di a titolo di risarcimento iure hereditatis del CP_7
danno non patrimoniale patito dal de cuius e per la lesione del diritto all'autodeterminazione del medesimo;
- €5.020,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di
[...]
moglie della vittima, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non Pt_1 patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- €.4.530,40 ciascuna, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le figlie,
e a titolo di risarcimento iure proprio del danno CP_1 CP_6 Controparte_3
non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- €.956,86, ciascuna oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le sorelle,
e a titolo di risarcimento iure proprio del danno non CP_4 Parte_2 patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Le restanti domande risarcitorie proposte dalle parti attrici devono, invece, rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., precisando che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale (non avendo la difesa operato alcuna differenziazione tra le proprie assistite) e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico ex art. 4 del d.m. n. 55/2014 (vedi tra le altre Cass. civ. 21064/09,11591/15, 17215/15, 17393/17, 23729/17).
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto - soggiacciono ad analogo principio.
Viceversa, non possono porsi a carico della convenuta le spese sostenute dalle attrici per la perizia di parte, avendo queste allegato solo la fattura del medico, omettendo di provarne l'avvenuto pagamento.
Pag. 36 di 38 Contr Analogamente, non possono porsi a carico della convenuta le spese sostenute dalle attrici per l'ATP bis, in quanto non si tratta – come erroneamente preteso dalle parti – di danno non patrimoniale, ma di spese giudiziali che possono porsi a carico della parte soccombente, qualora l'accertamento tecnico venga acquisito nel giudizio di merito (cfr. Cass. 1690/2000 e 15672/2005). Nel caso di specie, detto accertamento, anche se formalmente acquisito agli atti del processo, non è stato poi utilizzato, essendo stata effettuata una nuova consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie la domanda delle attrici per quanto di ragione e per l'effetto:
a) accerta e dichiara la responsabilità della ai sensi degli CP_8
artt. 1218 e 2043 c.c. per i motivi illustrati in narrativa;
b) condanna la convenuta al pagamento delle seguenti somme:
- €.50.090,28, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore delle attrici quali eredi di a titolo di Controparte_7
risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal de cuius e per la lesione del diritto all'autodeterminazione del medesimo;
- €5.020,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di moglie della vittima, a titolo di risarcimento iure Parte_1 proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- €.4.530,40 ciascuna, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le figlie, e a titolo di risarcimento CP_1 CP_6 Controparte_3
iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
Pag. 37 di 38 - €.956,86, ciascuna oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le sorelle, e a titolo di risarcimento iure proprio CP_4 Parte_2
del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
c) rigetta le altre domande proposte dalle attrici;
2. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese di lite che liquida in €.518,00 per esborsi ed €.13.032,00 per compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo
MI dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Teramo, 24 novembre 2025
Il Giudice
Silvia PO
Pag. 38 di 38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice designato dott.ssa Silvia
PO ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1393 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 29.10.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Mulini Casoli n. 12, (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2 in Atri (TE), via Dei Mulini Casoli n. 12, (C.F. Controparte_2
), residente in [...], C.F._3
(C.F. ), residente in [...]degli Controparte_3 C.F._4
Abruzzi (TE), in via Fonte della Marina n. 3, (C.F. Controparte_4
, residente in [...] e C.F._5
(C.F. ), residente in [...]degli Parte_2 C.F._6
Abruzzi, via Nazionale n. 564, tutte in proprio e in qualità di eredi e congiunte di rappresentate e difese dall'Avv. Matteo MI ed Persona_1
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca De Mitri, sito in Teramo, via delle Plaje n. 7/A, giusta procura in atti;
Attrici contro
(C.F./P.I. Controparte_5
), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Pescara, Viale G. D'Annunzio n. 229, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 14.4.2017 e ritualmente notificato,
Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_3 [...]
e hanno adito questo Tribunale al fine di sentir CP_4 Parte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della struttura convenuta dell'aggravamento delle condizioni di
e il suo conseguente decesso, e dunque provati i presupposti Controparte_7
di legge per la doverosità del risarcimento del complessivo danno così provocato, condannarsi la stessa al risarcimento in favore di Parte_1
e di tutti i danni, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6
patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, e in favore di Controparte_4
e di tutti i danni iure proprio, derivanti dai fatti descritti in Parte_2
narrativa nella misura risultante dall'istruttoria o dalla somma che risulterà di giustizia. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse accertato il nesso di causa tra le condotte dei sanitari per cui è causa e il decesso di condanni la struttura al risarcimento per la Controparte_7
perdita di chances di guarigione/sopravvivenza dello stesso, oltre ai danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai fatti descritti in narrativa e determinati dalle conseguenze dirette dell'evoluzione della sepsi, e il danno iure proprio patito dagli odierni attori tutti”.
A fondamento della domanda, le parti attrici hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che, in data 19.7.2007, era stato ricoverato presso il Controparte_7
reparto di chirurgia toracica dell'ospedale di Teramo, a seguito di riscontro istologico di lesioni ripetitive in sede epatica da microcitoma polmonare;
Pag. 2 di 38 - che durante l'operazione chirurgica, effettuata in data 23.7.2007 e senza far firmare al SP alcun modulo di consenso informato, il chirurgo operatore aveva provocato una lacerazione della parete esofagea che in quella sede aveva poi provveduto a saturare con punti staccati dopo accesso toracotomico;
- che, a distanza di qualche giorno dall'intervento, aveva Controparte_7
sviluppato un enfisema mediastinico, il cui tentativo di drenaggio veniva effettuato in data 30.7.2007;
- che, a seguito di radiografia con mezzo di contrasto effettuata in data
4.8.2007, era emersa la presenza di breccia parietale sul versante laterale dell'esofago e che, di conseguenza, il veniva sottoposto a CP_7
gastrostomia, previa firma di un modulo che non riportava l'esatta natura dell'intervento da effettuare né specificava eventuali complicanze;
- che dal diario infermieristico si evinceva che, in più occasioni, il personale sanitario aveva fatto riferimento ad una richiesta di consulenza infettivologica, che però non era mai stata eseguita;
- che, in data 2.9.2007, era deceduto;
Controparte_7
- che dunque esse attrici, quali eredi del avevano inviato richiesta CP_7
di risarcimento danni alla convenuta e instaurato, ai sensi dell'art. 696 bis
c.p.c., un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti l'intestato Tribunale, rubricato al n. 4049/2015 r.g., nel quale era stato nominato c.t.u. il dott. Persona_2
- che la relazione tecnica del c.t.u. incaricato aveva confermato i profili di responsabilità colposa della struttura ospedaliera, individuando la sussistenza del nesso di causa tra la morte del e le condotte dei CP_7
sanitari del nosocomio teramano, evidenziando in modo particolare che:
1. era stato sottoposto ad intervento invasivo in Controparte_7
data 23.7.2007 in assenza di consenso;
Pag. 3 di 38 2. l'intervento bioptico del 23.7.2007 era stato erroneamente eseguito poiché i sanitari avevano cagionato la lesione della parete esofagea, la quale non si era evoluta con l'attesa cicatrizzazione, ma aveva prodotto una fistola esofago-pleurica che era andata ad alimentare lo stato enfisematoso e pleurico con versamento di tipo settico;
3. i sanitari avevano omesso di diagnosticare e, conseguentemente, di sottoporre il anche se evidentemente settico, a controlli CP_7 specialistici e a terapia mirata;
4. i sanitari avevano omesso di trasferire il paziente, in gravi condizioni, nel reparto protetto di terapia intensiva;
- che, dunque, si era reso necessario adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio, a seguito delle sofferenze patite da prima della morte e Controparte_7 dalle sue eredi.
Tanto dedotto le parti attrici hanno concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la CP_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare,
[...]
di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto al risarcimento del danno invocato dagli attori iure proprio per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.; in via principale chiede di accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte innanzi, nessun inadempimento e/o responsabilità qualificabili come antecedente causale nei termini prospettati dalle controparti, possono essere attribuiti ai sanitari dell convenuta e a quest'ultima; con conseguente rigetto delle CP_5 domande avanzate dagli attori, siccome del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata e per l'ipotesi non creduta che il Tribunale dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso formulata, e quindi nella ipotesi che dovesse ritenersi la sussistenza di una condotta antidoverosa dei sanitari di questa nei termini CP_8
Pag. 4 di 38 prospettati dagli attori nel rispetto delle preclusioni assertive, cui consegua effettivamente un danno, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia accertare con rigore l'entità dei danni risarcibili da essi realmente subìti e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria per cui è causa, previo accertamento dell'esistenza e graduazione del nesso eziologico”.
La convenuta ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno iure proprio, in quanto, avendo questo natura extracontrattuale, era ampiamente decorso il quinquennio normativamente previsto per far valere il diritto;
b) le lacune presenti nella CTU espletata in sede di ATP, in quanto l'ausiliare non era stato affiancato da uno specialista in chirurgia toracica;
Contr c) il corretto operato del personale sanitario della sia in fase diagnostica che terapeutica;
d) l'avvenuta prestazione del consenso, da parte del in relazione CP_7
all'intervento del 23.07.2007;
e) la riconducibilità della lesione della parete esofagea all'infiltrazione massiva della neoplasia, particolarmente aggressiva, anche gli organi vicini;
f) la corretta esecuzione, in conformità delle regole dell'ars medica, della sutura effettuata dal chirurgo;
g) le minime aspettative di vita che, in letteratura scientifica, vengono ricollegate ad una patologia così grave e di rapida evoluzione come quella di cui era affetto il paziente (microcitoma plurimetastatica al IV stadio), circostanza, questa, evidenziata anche dal CTU.
La causa è stata istruita dal giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Collegio peritale, composto dal dott. e dal Persona_3
Pag. 5 di 38 dott. specialista in Chirurgia Generale. All'esito dell'indagine Per_4 peritale, è stata espletata la prova testimoniale.
Dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata alla scrivente giudice in data 6.10.2021 e, dopo una serie di rinvii d'ufficio dipesi, in parte, da esigenze organizzative di ruolo e, in parte, dall'assenza della sottoscritta per congedo di maternità, la stessa è giunta all'udienza del 29.10.2025 - sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'esito della stessa, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3, applicabile, in forza del d.lgs. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.02.2023.
1. Delimitazione del thema decidendum.
Le attrici hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis CP_8 subiti a seguito del decesso di Controparte_7
La convenuta, a sua volta, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda proposta nonché il rigetto della stessa sul presupposto che i sanitari del P.O. di
Teramo avevano adottato condotte diligenti e perite, si erano attenuti alle linee guida di riferimento e avevano posto in essere tutte le misure atte a preservare la salute del paziente.
2. La normativa applicabile e l'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità medica.
In tema di responsabilità medica, è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova fondamento in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona (anche per facta concludentia) con la sola accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., sent. n. 8826 del 13.7.2007) e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere
Pag. 6 di 38 strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (tra cui prestare assistenza al paziente, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.). Contr Dunque, nel caso della la responsabilità risarcitoria per l'inesatto o mancato adempimento della prestazione dovuta in base al contratto di spedalità va inquadrato nella responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. Contr A tal riguardo, va altresì specificato che la generalmente, non risponde per il fatto proprio, ma per fatto altrui, ovvero per le prestazioni mediche errate e/od omesse da parte del personale sanitario suo dipendente o convenzionato. Si configura, pertanto, una responsabilità oggettiva della struttura sanitaria che prescinde da sua colpa e che si esplicita nella sola circostanza per cui essa si avvale, nell'ambito della prestazione, di soggetti terzi.
Trova, dunque, applicazione l'art. 1228 c.c., disciplinante la responsabilità per il fatto degli ausiliari (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6243/2015).
Ne deriva, in definitiva, che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio - ai sensi dell'art. 1218 c.c. - ove tali danni siano stati cagionati da inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui - ai sensi dell'art. 1228 c.c. - ove siano dipesi da colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1620/2012), poiché la prestazione del medico è comunque indispensabile all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e, pertanto, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius di occasionalità necessaria) tra l'operato del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., tra le tante, Cass. Civ., sez. III, sent. N. 6756 del
17.5.2001; Cass. Civ., SSUU, sent. B. 9556/2002).
Tali principi, elaborati in un primo momento a livello giurisprudenziale, sono stati da ultimo recepiti dalla legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), il cui art. 7, comma 1, dispone testualmente: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
Pag. 7 di 38 ancorché non dispendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che la previsione di cui all'art. 3 del d.l.
158/2012, come modificato dalla l. 189/2012, nella parte in cui prevede che
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve'”, fermo restando, in tali casi, 'l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.', non esprime alcuna opzione da parte del legislatore di qualificare la responsabilità civile del sanitario come responsabilità extracontrattuale, ma intende solo escludere, nell'ambito della responsabilità civile, l'irrilevanza della colpa lieve (v. Cass. 17.4.2014, n. 8940).
Più precisamente, si è ritenuto che l'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non abbia inciso né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria - sia essa pubblica o privata - né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della c.d. attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
2.1 Al contrario, deve essere qualificata come extracontrattuale la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, in quanto: da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei «terzi protetti dal contratto». Ed infatti, l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra la struttura sanitaria e il paziente, ricorre esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano
Pag. 8 di 38 della programmazione negoziale (cfr., da ultimo in questo senso, Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 14258/2020; n. 21404/2021; n. 11320/2022; n. 28959/2023; n.
3267/2024).
Da tale diversa qualificazione della responsabilità, discendono rilevanti conseguenze sia in ordine al riparto dell'onere probatorio sia in relazione al termine di prescrizione dell'azione risarcitoria.
2.2 Con riguardo al primo dei due profili, il problema del riparto dell'onere probatorio deve essere risolto alla luce dei seguenti principi di diritto.
Come è noto, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'insorgenza o dell'aggravamento della situazione patologica, per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. fra le tante, Cass. Civ., sent. n. 975 del 16 gennaio 2009; n. 17143 del 9 ottobre 2012;
n. 21177 del 20 ottobre 2015).
Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Detto altrimenti: mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (cfr. in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 18392 del 26 luglio 2017 che enuncia il seguente principio di diritto: “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
Pag. 9 di 38 patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre
è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari”).
Conseguentemente, la causa ignota resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto in relazione alla possibilità di adempiere.
2.3 Sul versante della responsabilità extracontrattuale, invece, posto che in caso di congiunti che agiscano iure proprio - come nel caso di specie - l'intero onere probatorio ex art. 2043 c.c. si trasferisce sugli attori, questi dovranno allegare la prova della condotta colpevole (segnatamente, il comportamento negligente, imprudente o imperito della struttura e/o dei suoi sanitari), del nesso causale e dell'evento dannoso.
2.4 Come detto, la diversa qualificazione incide, altresì, sui termini di prescrizione dell'azione. Le domande risarcitorie proposte iure hereditatis, fondandosi sulla responsabilità contrattuale, sono soggette al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2496 c.c. Di contro, le pretese risarcitorie avanzate dai congiunti iure proprio, trovando inquadramento nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.
Sul punto, è intervenuta in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte, chiarendo in modo inequivoco che “il diritto che i congiunti vantano autonomamente, sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine
Pag. 10 di 38 più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa e il soggetto responsabile” (cfr., tra le molte, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 5590 del 20 marzo 2015; conf. Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 6914 dell'8 maggio 2012).
Ne risulta cristallizzato il principio per cui, ove un terzo agisca iure proprio per il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte del congiunto, la relativa pretesa deve essere necessariamente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale;
diversamente, qualora la domanda si avanzata iure hereditatis, essa resta soggetta alla disciplina della responsabilità contrattuale, con applicazione del diverso termine prescrizionale decennale.
La giurisprudenza è intervenuta anche in ordine all'individuazione del dies a quo della prescrizione. La Corte di Cassazione ha infatti precisato la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui può considerarsi «riconoscibile» in capo agli eredi/familiari il verificarsi della condotta negligente posta in essere dal sanitario (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 27/10/2023, n. 29859: “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”).
È stato, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui il danno si manifesta all'esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche nella sua rilevanza giuridica, non può ridursi in un'indebita valorizzazione della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. L'indagine sul momento di insorgenza della conoscenza del danno deve, dunque, fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi, valutando - alla luce dell'ordinaria diligenza esigibile - la condotta del soggetto leso nell'attivarsi per acquisire informazioni idonee a
Pag. 11 di 38 ricostruire la causa dell'evento dannoso e nel porre in essere le iniziative necessarie a ottenere la reintegrazione della lesione subita.
3. L'eccezione di prescrizione.
Applicando al caso di specie i principi di diritto appena illustrati, ne deriva che Contr l'eccezione di prescrizione formulata dalla in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalle attrici iure proprio è infondata.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il dies a quo non decorre né dalla data dell'intervento chirurgico del 23.07.2007 né dal decesso del
(2.09.2007), ma dal momento in cui le odierne attrici hanno acquisito CP_7
effettiva conoscenza del danno ingiusto e cioè dal momento della consegna della cartella clinica, avvenuta in data 14.10.2010 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parti attrici).
É, infatti, da tale momento che le eredi hanno potuto riscostruire la vicenda sanitaria e ricondurre l'evento lesivo alla condotta dei sanitari, potendo percepire oggettivamente il collegamento tra il decesso del loro congiunto e l'ipotizzato inadempimento della struttura sanitaria.
Pertanto, il dies a quo utile ai fini del computo del termine prescrizionale decennale deve essere individuato nella data del 14.10.2010.
Da tale momento, il termine risulta essere stato interrotto, una prima volta, mediante lettera di richiesta di risarcimento danni (con contestuale diffida e messa in mora) inviata dalle attrici alla struttura sanitaria tramite p.e.c. in data
5.3.2014 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parti attrici); la prescrizione è stata poi interrotta, in un secondo momento, con l'iscrizione a ruolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, presentato avanti l'intestato Tribunale, nell'anno 2015 ed, infine, una terza ed ultima volta con la notifica e la successiva iscrizione a ruolo del presente giudizio avvenuta in data 14.4.2017. Contr
4. I fatti di cui è processo e la responsabilità della .
Accertata, dunque, la tempestività delle domande risarcitorie, può ora passarsi all'esame del merito della controversia.
Pag. 12 di 38 Nella fattispecie in esame, le attrici hanno provato il contratto di spedalità Contr intervenuto tra il e la convenuta, producendo in giudizio la CP_7
documentazione e la certificazione medica relativa all'intero percorso curativo, allegando, altresì, l'inadempimento dell'azienda ospedaliera, deducendo l'erroneità dell'intervento del 23.7.2007, avendo i sanitari causato una lesione della parete esofagea, la quale avrebbe costituito l'origine della serie di eventi sfavorevoli da cui poi è derivato il decesso del CP_7
In sostanza, ad avviso delle attrici, la lesione cagionata dai sanitari durante l'intervento, unitamente all'omessa e non tempestiva sottoposizione del de cuius
a controlli specialistici infettivologici ha condizionato, in termini più sfavorevoli,
l'aggravamento della condizione clinica del accelerando il verificarsi CP_7
del suo decesso.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata nei limiti che seguono.
4.1 Dalla relazione peritale, eseguita con argomentazioni chiare, precise e immune da vizi di ordine logico e/o metodologico, è emerso che le condotte tenute dai sanitari della Teramo abbiano aggravato il rischio dell'evento CP_8
tanatologico, pur sempre inevitabile, comportandone, cagionando la lesione esofagea in occasione dell'intervento del 23.07.2007, un decorso accelerato e precludendo al la possibilità di accedere alla chemioterapia palliativa. CP_7
Anzitutto, sotto il profilo fattuale, dall'indagine peritale è emerso che:
a) in data 19.7.2007 era stato ricoverato presso la Controparte_7
Divisione di Chirurgia Toracica del P.O. di Teramo per riscontro, già effettuato presso il P.O. di L'Aquila, di un verosimile microcitoma polmonare;
il paziente infatti, in seguito alla comparsa di dolori ossei, si recava presso il P.O. di L'Aquila ove veniva sottoposto a biopsia di massa epatica che mostrava positività per cromogranina e negatività per
AE1/AE3, come da verosimile microcitoma. Il veniva altresì CP_7
sottoposto a TC del torace che evidenziava una formazione solida di probabile natura linfonodale a livello sottocarenale;
Pag. 13 di 38 b) in data 23.7.2007, il paziente era stato sottoposto dai sanitari dell'ospedale di Teramo a biopsia delle formazioni linfonodali mediastiniche, mediante approccio in VATS (chirurgia toracica video-assistita);
c) durante l'esecuzione di detta biopsia, si verificava una lacerazione esofagea, in prossimità delle biopsie effettuate, che veniva suturata;
d) nei giorni successivi all'intervento, il paziente mostrava ripetuti episodi febbrili e pertanto si prelevavano campioni ematici per emocoltura che, in data 27.07.2007, risultava negativa per batteri aerobi, anaerobi e per lieviti;
e) l'esame colturale eseguito da catetere giugulare risultava invece positivo per S. AU e il paziente presentava inoltre uno pneumotorace che veniva trattato tramite posizionamento di drenaggio toracico, a livello del IV spazio intercostale destro, in data 30.07.2017;
f) si eseguiva inoltre esame colturale su liquido pleurico che risultava positivo per C. albicans e S. AU;
g) il referto anatomopatologico (03.08.2017) eseguito durante l'intervento in
VATS del 23.07 confermava quanto constatato dall'analisi estemporanea eseguita in sede operatoria e dunque la presenza di carcinoma indifferenziato di tipo neuroendocrino a piccole cellule o microcitoma;
h) in data 4.08.2018, il paziente eseguiva esofagogramma con doppio contrasto che mostrava una breccia esofagea parietale a livello del versante laterale, con diffusione distrettuale di mdc.;
i) gli ulteriori esami colturali eseguiti su liquido pleurico in data 07.08.2007
e in data 21.08.2007, risultavano nuovamente positivi per miceti ed altri microrganismi;
j) a causa del peggioramento delle condizioni cliniche, il paziente veniva inoltre sottoposto ad intervento di gastrostomia secondo EL eseguito in data 16.08.2007;
Pag. 14 di 38 k) in data 24.08.2007, il paziente eseguiva inoltre una scintigrafia ossea che mostrava la presenza di aree di iper-accumulo in corrispondenza di più coste dell'emitorace dx e della III e V-VI costa dell'emitorace posteriore, riferibili a secondarismi tumorali;
l) si eseguiva inoltre controllo con esofagogramma (27.08.2007) che mostrava la presenza di fistola esofago-pleurica, meritevole di controllo a distanza e le condizioni cliniche del risultavano in peggioramento CP_7 durante la degenza tanto da rendere impossibile l'esecuzione di trattamento chemioterapico palliativo;
m) in data 02.09.2007, il paziente giungeva ad exitus.
L'ausiliare del Giudice, dopo aver premesso che la patologia del CP_7
(microcitoma) è un tumore polmonare altamente maligno, ha in primo luogo evidenziato che la videotoracoscopia cui è stato sottoposto il non era un CP_7
esame indicato nei casi come quello di specie.
Ciò in ragione del fatto che il giunse presso il P.O. di Teramo con una CP_7 diagnosi già effettuata sia tramite biopsia di un nodulo epatico (presenza di piccole cellule con positività per cromogranina e negatività per AE1/AE3 ed
LCA, come per verosimile microcitoma polmonare) che tramite l'esecuzione di una TC del torace.
Dunque, l'intervento chirurgico poteva essere evitato o, quantomeno, doveva essere eseguito con un approccio mininvasivo alternativo, quale una biopsia trans-bronchiale (cfr. pag. 34 e 35 relazione peritale).
L'esecuzione di tale intervento comportò, in effetti, la lesione iatrogena dell'esofago, documentata nel verbale di intervento del 23.07.2007.
Il CTU ha chiarito che non è possibile giustificare la lesione esofagea con la Contr natura extracapsulare della lesione – come eccepito dalla difesa della - in quanto i sanitari, proprio in considerazione di tale aspetto, da loro stessi riportato nel verbale di intervento, avrebbero dovuto prevedere tale possibile complicanza.
Pag. 15 di 38 L'ausiliare ha poi aggiunto che il quadro clinico del paziente si era aggravato ulteriormente per l'insorgenza di pneumotorace e la formazione di un tramite sitoloso con raccolta pleurica positiva per miceti e altri microrganismi (cfr. pag.
35 consulenza tecnica).
Alla luce del progressivo peggioramento del quadro clinico del paziente, i sanitari avrebbero dovuto procedere con ulteriori approfondimenti diagnostici. In particolare, il consulente ha evidenziato che, già a partire dal 26.7.2007, il aveva presentato ripetuti episodi febbrili nonostante la terapia CP_7 antibiotica praticata. Tale circostanza avrebbe imposto la richiesta di una consulenza infettivologica, volta ad individuare tempestivamente l'origine dell'infezione e a modulare in modo adeguato la terapia. Dagli atti, tuttavia, non risulta che tale valutazione specialistica sia mai stata effettuata, configurandosi così un'ulteriore omissione rilevante sotto il profilo della colpa sanitaria (cfr. pag.
23 relazione peritale).
Va altresì rilevato che, secondo quanto ancora puntualizzato dal C.T.U., il complesso delle complicanze insorte (la lesione esofagea, il successivo pneumotorace, la formazione del tramite fistoloso e la sovrainfezione documentata) determinarono un significativo deterioramento delle condizioni generali del paziente. Tale compromissione clinica rese il CP_7 eccessivamente debilitato per poter essere sottoposto al necessario trattamento chemioterapico, trattamento che costituiva la terapia indicata per la patologia oncologica di cui era affetto.
Pertanto, a questo punto, l'indagine peritale ha riguardato un altro interrogativo, vale a dire l'incidenza che la mancata possibilità di sottoporre il paziente a trattamento chemioterapico abbia avuto sul suo decorso clinico e, in particolare, sulla determinazione dell'evento letale.
Dagli esami clinico-strumentali analizzati dal c.t.u. è emerso che il CP_7
presentava un microcitoma polmonare in stadio IV, caratterizzato da diffuse ripetizioni metastatiche a livello epatico ed osseo. Si tratta - come ricordato dal
Pag. 16 di 38 consulente - della forma più aggressiva di tumore polmonare, con elevatissima capacità di metastatizzazione e prognosi intrinsecamente infausta. Per tale ragione, la chirurgia non costituisce un'opzione terapeutica, mentre l'unico trattamento praticabile, secondo le linee guida e la letteratura scientifica, è una chemioterapia a finalità esclusivamente palliativa.
Nel caso di specie, tuttavia, il non aveva potuto accedere a tale CP_7
trattamento, poiché - come evidenziato dalla consulenza oncologica del
30.8.2007 - le sue condizioni cliniche risultavano talmente compromesse dalle complicanze insorte a seguito della procedura bioptica da renderne controindicata la somministrazione.
Il C.T.U. ha quindi sottolineato che, in assenza di tali complicanze, il paziente avrebbe potuto verosimilmente essere sottoposto ad una terapia farmacologica con finalità palliative ed ottenere un modesto prolungamento della sopravvivenza, pur sempre nei limiti imposti dall'elevata aggressività del microcitoma. Nello specifico, essendo impossibile stabilire con certezza quale sarebbe stata la risposta individuale del alla chemioterapia, il CP_7
professionista incaricato, sulla base dei dati epidemiologici e della letteratura scientifica internazionale, ha concluso che, in ragione dello stadio avanzatissimo della neoplasia e della particolare aggressività della forma tumorale, le aspettative di vita del anche in caso di tempestiva somministrazione del CP_7
trattamento, non avrebbero ecceduto i dieci mesi (cfr. relazione peritale della quale si riportano le parti più significative: “al momento del ricovero presso il
P.O. di Teramo, il paziente era affetto, secondo quanto evinto da esami clinico- strumentali eseguiti presso il P.O. di L'Aquila, da una patologia tumorale polmonare (tumore a piccole cellule) in fase di metastatizzazione a distanze
(epatiche ed ossee), dunque al IV stadio. Durante la degenza presso il P.O. di
Teramo, come si evince da quanto sopra esposto, sono emerse criticità nella gestione diagnostico-terapeutica del paziente, sia per quanto attiene alla patologia tumorale sia per quanto attiene alle successive complicanze riportate,
Pag. 17 di 38 in sostanziale assenza di problemi tecnici di speciale difficoltà. Il decesso del
Sig. è, dunque, causalmente riconducibile alle lesioni provocategli su CP_7
base iatrogena in sede di intervento del 23.7.2007. Il decesso è intervenuto senza che il potesse essere sottoposto a chemioterapia di prima linea che CP_7
tuttavia, in questo caso (stadio IV), sarebbe stata palliativa e non curativa.
Dunque, non è dato sapere quali sarebbero stati i reali margini di sopravvivenza del Sig. poiché non sottoposto a schema chemioterapico di prima linea. CP_7
Tuttavia, in ragione dei dati di letteratura in precedenza dibattuta, deve ragionevolmente ritenersi che il paziente fosse collocabile tra quelli con sopravvivenza globale entro i 10 mesi dall'inizio dei trattamenti”).
Con specifico riferimento al tempo di sopravvivenza indicato dal CTU (10 mesi), Contr la (per il tramite del suo CTP) ha rilevato la contraddittorietà CP_5 delle risultanze della CTU laddove l'ausiliare afferma, in linea generale, che la sopravvivenza media per questa patologia oncologica raramente supera i 6 mesi per poi concludere, nel caso concreto, che l'aspettativa di vita del paziente era pari a 10 mesi.
L'eccezione muove da un presupposto errato.
Il CTU ha specificato che: “sebbene la terapia di seconda linea possa indurre risposte nel 10%-40% dei pazienti, la sopravvivenza mediana raramente supera i
6 mesi ...”.
Dunque, il dato utilizzato si riferisce, come riportato, alla sopravvivenza di pazienti trattati con terapia di seconda linea, con recidiva dopo il trattamento iniziale e non è quindi utilizzabile nel caso del che avrebbe dovuto CP_7
essere sottoposto ad una terapia di prima linea.
In sede di risposta alle osservazioni, l'ausiliare del Giudice ha evidenziato di aver utilizzato “i dati relativi ad uno studio del 2013 nel quale, come si evince a pagina 42 della bozza di CT, si valutano i tassi di sopravvivenza di pazienti metastatici, come il paziente de quo. Lo studio afferma infatti che “nonostante i pazienti metastatici abbiano tassi di risposta (RR) alla chemioterapia di prima
Pag. 18 di 38 linea vicini al 70%, la media di sopravvivenza libera da progressione (PFS) sia di soli 5,5 mesi e una media di sopravvivenza globale (OS) entro 10 mesi”. Contr Per tali ragioni, le osservazioni della non meritano condivisione.
Non è, infine, nemmeno condivisibile l'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata dalla difesa della convenuta sia in considerazione della completezza ed esaustività dell'analisi peritale condotta sia in ragione dell'irrilevanza, ai fini che qui interessano in termini di imputazione della responsabilità, degli ulteriori approfondimenti richiesti dalla convenuta, che non risultano idonei a scalfire il quadro ricostruttivo già delineato con chiarezza dall'ausiliario del giudice.
Le conclusioni dell'indagine peritale, infatti, meritano ampia condivisione e, pertanto, possono essere poste a base della decisione.
In definitiva, l'esecuzione di un esame invasivo non indicato dai protocolli vigenti, l'errata manovra che ha provocato la lesione della parete esofagea, la successiva insorgenza di pneumotorace e fistolizzazione, nonché la mancata tempestiva attivazione di una consulenza infettivologica a fronte di un quadro febbrile ingravescente, costituiscono omissioni e condotte contrarie alle linee guida e ai protocolli clinici applicabili. Tali condotte hanno determinato una compromissione rilevantissima delle condizioni generali del privandolo CP_7
della possibilità - unica, seppur palliativa - di accedere al trattamento chemioterapico, anticipando significativamente il decorso clinico verso l'esito infausto. Contr A fronte di ciò, la non ha fornito la prova – come invece era suo onere - del fatto che si trattasse di complicanze imprevedibili e/o inevitabili o di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'aggravamento del quadro clinico, anticipando così la morte di CP_7
4.2. L'indagine peritale svolta ha anche confermato che l'intervento chirurgico del 23.07.2007 è stato eseguito senza il consenso del paziente.
Pag. 19 di 38
5. I danni risarcibili.
Alla luce delle domande risarcitorie proposte dalle attrici, prima di procedere alla quantificazione dei danni, sono necessarie le seguenti puntualizzazioni in ordine alla configurabilità di un danno da perdita di chances di sopravvivenza ovvero di un danno da perdita anticipata della vita.
5.1 Sul punto, deve darsi atto che la Suprema Corte, con la pronuncia 11.11.2019,
n. 28993, ha distinto, tra le diverse ipotesi di danno in materia di responsabilità medica, quella per cui “la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata”.
In tal caso, secondo la Suprema Corte, “il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma “possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza
(o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali”.
Più precisamente, la Cassazione ha osservato come “la chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui 'perdita', ossia l'evento di danno, è il
“precipitato di una chimica di insuperabile incertezza”, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.
Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al 'bene salute' - sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Viceversa, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato -
Pag. 20 di 38 ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno e cioè, in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale.
La S.C. ha quindi ulteriormente precisato che “ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale).”
In sostanza, la Corte di ultima istanza nella pronuncia in discorso, suffragando un indirizzo giurisprudenziale recente, ammette la configurabilità di un evento di danno riguardante direttamente l'interesse a vivere più a lungo di quanto avvenuto in concreto e l'interesse a fruire adeguatamente del periodo di vita rimanente, potendo conservare la possibilità (ad esempio approntando cure meramente palliative) di esprimere la propria personalità, quali precipui e distinti beni afferenti al diritto alla salute, la cui lesione comporta la risarcibilità di un danno alla persona.
5.2 Alla luce delle precisazioni riportate, deve rilevarsi che, nel caso di specie, i
CTU, dopo aver accertato la ricorrenza del nesso di causalità tra il decesso del Contr paziente e la condotta della hanno precisato che tale condotta ha accelerato il decorso patologico del anticipandone l'exitus - comunque inevitabile CP_7
- riducendo così il periodo di sopravvivenza del paziente.
La fattispecie, dunque, è riconducibile non già all'ipotesi della perdita di chances, ma alla perdita anticipata della vita.
Deve infatti ritenersi provato che la condotta imperita - costituita dall'esecuzione errata di un intervento chirurgico non indicato nel caso in questione e nella
Pag. 21 di 38 mancata consulenza infettivologica - ha cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe, secondo il criterio del 'più probabile che non', sopravvissuto più a lungo.
Ne consegue che non si può discorrere di 'maggiori chance di sopravvivenza', bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita del paziente.
Pertanto, alla luce di principi suindicati, la limitata aspettativa di vita (rispetto alla media) che sarebbe residuata al congiunto delle odierne attrici in caso di condotta virtuosa dei sanitari rileverà esclusivamente ai fini della liquidazione del danno, iure proprio, da anticipata perdita del rapporto parentale derivante dal decesso.
Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso
o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita” (v. Cass. 19.9.2023, n.
26851).
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione secondo la quale
“se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: (…) è possibile, dunque, discorrere
(risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo
Pag. 22 di 38 vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito;
in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso” (v. Cass.
30.7.2024, n. 21415).
5.3 Venendo quindi alla quantificazione del danno, devono esaminarsi separatamente le voci di danno risarcibile iure hereditario e iure proprio.
5.4 Risarcimento del danno iure hereditario.
Secondo i richiamati principi della Corte di Cassazione, deve ritenersi risarcibile a favore delle attrici il danno biologico cd. “differenziale” patito dal de cuius, nella sua duplice componente morale e dinamico- relazionale, inteso come pregiudizio derivante dalla eventuale consapevolezza che una corretta terapia avrebbe consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita, quanto sotto quello della invalidità 'differenziale' ovvero, il pregiudizio alla salute di natura temporanea determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta quale conseguenza dell'errore terapeutico.
È noto, in termini generali, che la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto
Pag. 23 di 38 dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi (v. Cass. 21.2.2024, n. 4658).
Altrettanto certo è che, in tema di danno alla persona da lesione della salute è necessario 'valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce 'altro da sé')” (v. Cass. 31.1.2019, n.
2788), tenendo conto che tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una
“liquidazione unitaria del danno non patrimoniale”, “intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, in assenza di qualsiasi automatismo” e “con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici” (v. Cass. cit.).
Deve altresì rilevarsi, con specifico riguardo alla voce di danno in esame che, secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono” (v. Cass. 16.7.2024, n. 19506).
Si ritiene, pertanto, corretto quantificare il danno operando la differenza tra l'importo pari ad un'invalidità temporanea assoluta calcolata a far data dall'intervento chirurgico (non indicato) del 23.07.2007 alla data del decesso
Pag. 24 di 38 (2.09.2007) - individuando nel 100%, la peggiore qualità della vita effettivamente vissuta dal - e l'importo calcolato su un'invalidità CP_7
temporanea pari all'80% a far data dall'errore terapeutico del 23.07.2007 e fino alla data indicata come corrispondente all'aspettativa di vita ridotta (10 mesi dall'errore terapeutico) - individuando in tale percentuale la sofferenza che, a causa della malattia, il de cuius avrebbe in ogni caso dovuto affrontare.
Rispetto agli importi previsti dalle Tabelle milanesi per l'invalidità temporanea assoluta, si ritiene congrua una personalizzazione, in considerazione della sofferenza patita dal de cuius, nella misura del 20%, determinando in €138/die il valore monetario di riferimento, secondo il seguente calcolo:
IT 100% per 42 giorni (€138/die) €5.796,00;
IT 80% per 305 giorni €42.090,00
Operata la differenza, l'importo riconosciuto a favore delle attrici, quali eredi di
SP, risulta pari ad €36.294,00.
Tale importo è calcolato ai valori attuali e deve, pertanto, essere devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato secondo gli indici Istat sino alla data della presente decisione, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata.
Il tutto per complessivi €45.090,28, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo ex art. 1282 c.c.
5.5 Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno morale, nei termini di lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica e del danno cd. catastrofico.
Quanto al cd. danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, deve in primo luogo essere evidenziato come, nel caso di specie, si tratti di omessa informazione e violazione del diritto al consenso informato in relazione al compimento di un atto terapeutico che ha condotto all'anticipata perdita della vita del paziente e, in sostanza, in relazione ad un esito comunque infausto.
Pag. 25 di 38 La Corte di Cassazione si è occupata della lesione del diritto all'autodeterminazione in un caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, assumendo, nella massima, che in tale ipotesi “l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di “chance” di guarigione, ma include la perdita di un
“ventaglio” di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione'” (v. Cass. 15.4.2019, n. 10424).
5.6 Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della CTU, deve ritenersi che l'esecuzione di un intervento chirurgico non idoneo rispetto alla situazione clinica del in assenza del consenso del medesimo, lo abbiano privato della CP_7 possibilità di determinarsi di conseguenza, essendo peraltro accertato che le complicanze post-operatorie hanno inciso – escludendola – sulla possibilità di ricorrere a cure palliative.
Ciò che rileva, ai fini della valutazione del danno, è la considerazione che lo stesso non abbia potuto, nel (breve) lasso di tempo tra l'intervento e CP_7
l'exitus, non solo fruire di terapie palliative, ma di scegliere, liberamente, come affrontare la malattia e, anche, la prospettiva di una fine prossima (v. Cass.
23.3.2018, n. 7260).
Il danno in oggetto non può che essere liquidato equitativamente tenuto conto, in primo luogo, del “valore” intrinseco del bene leso.
Considerato che, nel caso di specie, la lesione del diritto all'autodeterminazione, quale conseguenza della condotta di malpractice, risulta pari all'aspettativa di
Pag. 26 di 38 vita del ovvero al periodo limitato di 10 mesi, tenuto conto dell'età del CP_7 medesimo e della complessiva durata della malattia (2 mesi), la sua quantificazione, ai valori attuali, si ritiene congrua nella misura di €5.000,00.
5.7 Gli attori hanno chiesto, ancora, il risarcimento del danno morale cd. catastrofico o da lucida agonia.
È noto che il danno morale cd. terminale consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. 23.3.2024, n. 7923).
La Suprema Corte - al riguardo - ha precisato che '“Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico 'terminale', cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus” (cfr. Cass. n. 17577/19, nonché Cass. n. 8292/19 e Cass. n.
13870/20).
Nel caso di specie, la circostanza che il sia stato consapevole fino alla CP_7 fine dell'approssimarsi del fine vita, è stata solo genericamente allegata dalle attrici e, in ogni caso, non è stata provata. Le parti attrici, infatti, non hanno articolati specifici capitoli di prova sul punto;
anzi, il capitolo 11 della seconda memoria, contenente la seguente circostanza: “Vero che in ogni occasione di cui
Pag. 27 di 38 al capitolo 8 il riferiva di stare male e di voler tornare a casa?”, è stato CP_7 confermato dai due testimoni escussi all'udienza dell'8.01.2025.
Ora, il fatto che il avesse dichiarato di voler tornare a casa è CP_7 un'affermazione del tutto neutra che non dimostra che il medesimo fosse consapevole dell'approssimarsi della fine della propria vita (e di voler quindi trascorrere gli ultimi momenti a casa) e, anzi, potrebbe voler dire che egli sperasse di poter riprendere la sua vita.
La consapevolezza della peggiore qualità della vita vissuta da parte del CP_7 deve, invece, ritenersi espressione della componente morale del danno differenziale, già riconosciuto.
La domanda deve pertanto, sul punto, essere respinta.
6. Risarcimento del danno iure proprio.
Gli attori hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento del danno patito per la perdita anticipata del rapporto parentale, in ragione non solo dello stretto rapporto parentale esistente tra la vittima e gli attori, ma anche considerata l'intensità dei rapporti e dei vincoli affettivi interrotti dalla prematura scomparsa del congiunto.
È noto che, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale conseguente al decesso di un congiunto deve essere inteso quale pregiudizio che si sostanzia nella privazione del rapporto personale ed affettivo con il congiunto deceduto, cui ciascun componente del nucleo famigliare ha diritto.
Trattasi dunque non di danno riflesso, ma di danno diretto, ossia sofferto dagli stretti congiunti del defunto jure proprio, in quanto l'evento morte è pluri- offensivo e “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29,
30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. Carta di Nizza - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul
Pag. 28 di 38 piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico- relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (v.
Cass. 26.7.2019, n. 20287).
6.1 Nel caso di specie, le prove testimoniali assunte hanno dimostrato l'intensità del rapporto del de cuius con la moglie, con la quale era sposato Parte_1 dal 1975 (32 anni) e con le figlie, e ed hanno confermato CP_1 CP_6 CP_3
la mantenuta frequenza di rapporti con le sorelle, e CP_4 Parte_2
Occorre però tenere anche conto del fatto che, nel caso in esame, deve essere liquidato il danno da anticipata perdita del rapporto parentale;
come precisato dai
CTU, infatti, il tumore dal quale era affetto il già al IV stadio, era CP_7 particolarmente aggressivo e rapidamente evolutivo verso l'exitus, tanto che, al momento dell'evento illecito, al paziente è stata associata un'aspettativa di vita media di 10 mesi.
Ai fini della quantificazione del danno vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali - come di recente sottolineato dalla Suprema Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto
Pag. 29 di 38 fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22, nonché Cass. n.
10335/23).
Le Tabelle offrono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente, sorelle/fratelli.
Come espressamente evidenziato nei Criteri orientativi stilati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, posto che “i valori indicati in tabella sono quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti. La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.
In altre parole, il valore del risarcimento indicato in tabella come valore monetario base non rappresenta un “minimo, ma esprime la “uniformità pecuniaria di base” (v. Cass. 28.2.2017, n. 5013) mentre l'aumento personalizzato di tale importo può trovare applicazione solamente laddove la parte alleghi e provi un particolare sconvolgimento della propria vita in conseguenza del decesso del congiunto.
6.2 Venendo quindi all'esame degli elementi dai quali desumere la gravità ed effettiva entità del danno da perdita del rapporto parentale, si osserva che:
Pag. 30 di 38 - l'età della vittima (64 anni) e delle odierne attrici al momento del decesso
(quanto meno per la moglie e le figlie, rispettivamente di: 57 anni la moglie, 30 anni la figlia 26 anni la figlia , 22 anni la figlia , di per sé CP_1 CP_6 CP_3 considerata, porterebbe ad escludere che la rottura del rapporto parentale sia avvenuta in un tempo abbastanza prossimo a quello in cui statisticamente si sarebbe potuto fisiologicamente collocare tale doloroso evento;
in senso contrario, dovrà tuttavia tenersi in considerazione che, come accertato dai CTU, la gravità della patologia da cui era affetto il era tale per cui l'aspettativa CP_7 di vita del de cuius, anche in caso di diagnosi anticipata, sarebbe stata comunque inferiore alla sopravvivenza media di un soggetto sano di pari età, dovendo essere stimata in 10 mesi.
Quanto alla composizione del nucleo familiare esso risulta tutt'ora composto dalla madre e dalle figlie, per cui, a seguito del decesso, non è ravvisabile una situazione di solitudine tale da aggravarne la sofferenza.
Con riferimento all'intensità della relazione con la vittima, va rilevato che le figlie del de cuius non hanno dimostrato che, al momento del decesso, convivevano con il medesimo e, avendo le stesse, all'epoca, 30, 26 e 22 anni, detta circostanza non può dedursi dalla semplice residenza formale presso la casa dei genitori (cfr. scritti difensivi in cui si legge: “ era un punto Controparte_7 di riferimento sia per la moglie che per le figlie, nubili e residenti con i genitori”).
Quanto al legame con le sorelle, va anzitutto premesso che è costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. compete a quella categoria, definita proprio dei
"prossimi congiunti", composta da soggetti uniti tra loro da un vincolo non solo meramente affettivo (dovendosi diversamente riconoscere il diritto al risarcimento del danno morale anche, in ipotesi, ad un amico o un parente lontano, così allargando a dismisura la cerchia dei legittimati), ma affettivo- giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-
Pag. 31 di 38 doveri. In tal caso, si deve ritenere che la perdita di un congiunto violi un diritto giuridicamente tutelato e la cui lesione sia meritevole di risarcimento.
Per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., potendo ben presumersi relazioni di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale (cfr.
Corte Appello Ancona, 12/02/2021, n.1555).
Ciò posto, nel caso di specie è stato provato che i contatti tra il e le CP_7 sorelle fossero frequenti (cfr. deposizioni testimoniali dell'udienza dell'8.01.2025).
6.3 Si procede dunque alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle
Milanesi vigenti (nella edizione giugno 2024), che individuano un 'valore punto' pari per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore o coniuge ad €3.911,00, tenendo presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (64 anni) e quindi, alla stessa data, di ciascuna delle vittime secondarie, del requisito della convivenza - che sussisteva solo per la moglie - dell'esistenza di superstiti e dell'intensità della relazione affettiva.
Per quanto riguarda la moglie convivente (età 57 anni), i punti Parte_1
attribuibili sono i seguenti:
- età del congiunto: 12
- età della vittima: 12
- convivenza: 16
- 3 familiari superstiti nel nucleo primario: 12
- intensità della relazione affettiva: 30 per un totale di 82 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €320.702,00 (€3.911,00 x 82), da intendersi liquidato all'attualità.
Pag. 32 di 38 Per quanto riguarda la tre figlie, (età 30 anni), Controparte_1 Controparte_6
(età 26 anni) e (età 22 anni), si reputa equo riconoscere a tutte e Controparte_3
tre gli stessi punti in considerazione della trascurabile differenza di età intercorrente tra le stesse;
i punti loro attribuibili sono i seguenti:
- età del congiunto: 20
- età della vittima: 12
- convivenza: 0
- 3 superstiti: 12
- intensità della relazione affettiva: 30 per un totale di 74 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi € 289.414,00 ciascuna (€ 3.911,00 x 64), da intendersi liquidato all'attualità.
6.4 A questo punto si procede alla liquidazione del danno in favore della sorelle, sempre in applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti (nella edizione giugno
2024), che individuano un 'valore punto' pari per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello ad €1.698,00, tenendo presente l'età della vittima primaria alla data del decesso (64 anni) e quindi, alla stessa data, di ciascuna delle vittime secondarie (o congiunte), dell'assenza del requisito della convivenza, dell'esistenza di superstiti e dell'intensità della relazione affettiva.
Anche in tal caso, si reputa equo riconoscere ad entrambe gli stessi punti.
Per (età 75 anni) e per (età 73 anni), i punti Parte_2 Controparte_4 attribuibili sono i seguenti:
- età del congiunto: 8
- età della vittima: 10
- convivenza: 0
- 3 superstiti: 9
- intensità della relazione affettiva: 9 per un totale di 36 punti, con conseguente liquidazione del danno parentale in complessivi €61.128,00 (€ 1.698,00 x 36), da intendersi liquidato all'attualità.
Pag. 33 di 38 6.5 Come anticipato, nel caso di specie occorre tenere in debito conto che il congiunto delle odierne attrici, in caso di condotta perita dei sanitari non avrebbe potuto attendersi una speranza di vita pari a quella di un soggetto sano di uguale età. Altrimenti detto, le attrici, pur in assenza dell'errore medico oggetto di causa, si sarebbero comunque viste privare del rapporto parentale con il congiunto in una data significativamente anticipata rispetto a quella in cui, statisticamente, si può collocare tale doloroso evento.
I CTU hanno infatti accertato un'aspettativa di vita per il pari a 10 mesi CP_7 dal momento dell'intervento del 23.07.2007.
Di tale circostanza deve necessariamente tenersi conto nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale patito dai congiunti, operando una diminuzione degli importi come sopra quantificati, proporzionale alla minore aspettativa di durata del rapporto parentale in esame rispetto alla media.
Si ritiene corretto valutare il danno proporzionalmente sulla base dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima e quella che la stessa, in assenza dell'errore medico, avrebbe verosimilmente potuto vivere.
Il termine di riferimento deve pertanto essere rappresentato non dalla durata media della vita, ma dalla durata della vita della vittima in assenza dell'errore medico, secondo la seguente proporzione: età raggiungibile senza malpractice
(ma tenuto conto della malattia): 100 = tempo di vita sottratto (determinato dall'errore): x, ovvero 65:100 = 1: x.
L'età raggiungibile è pari a 65 anni;
il tempo di vita sottratto è pari a 10 mesi di un anno, ossia, in frazione, 5/6 (cioè, 10/12), pari a 0,83.
Quindi: 65:100 = 0,83: x;
x = 100/65 x 0,83 = 1,26.
Tale valore rappresenta il danno, in percentuale, corrispondente alla vita sottratta rispetto a quella raggiungibile in assenza di malpractice.
Tenuto conto dei valori sopra calcolati, ribadito come il danno da perdita anticipata del rapporto parentale debba essere commisurato proporzionalmente allo scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta e quella che il
Pag. 34 di 38 de cuius avrebbe potuto vivere in assenza di errore, la liquidazione del danno prevista secondo le tabelle applicate, deve essere rapportata alla percentuale ottenuta, secondo il seguente calcolo:
- €320.702,00 x1,26% = €.4.040,84 Parte_1
- e €.289.414,00 x 1,26% = €.3.646,61 CP_1 CP_6 Controparte_3
ciascuna
- e €61.128,00 x 1,26% = €.770,21 ciascuna. CP_4 Parte_2
Il danno così determinato da perdita del rapporto parentale, liquidato all'attualità,
è debito di valore: deve pertanto essere devalutato alla data del decesso di e quindi maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla somma via via CP_7 rivalutata.
Sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, si ottengono le seguenti somme:
- €.5.020,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per Parte_1
- €.4.530,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le figlie, CP_1
e CP_6 Controparte_3
- €.956,86 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le sorelle, e CP_4
Parte_2
Contr La convenuta di Teramo deve pertanto essere condannata a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le somme suddette attualizzate alla data odierna.
7. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra illustrati.
La va dichiarata responsabile, ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c., CP_8
dei danni patiti delle attrici, iure hereditatis e iure proprio in conseguenza della perdita anticipa della vita di dipesa dall'esecuzione errata di Controparte_7
un intervento chirurgico non indicato dalle buone prassi scientifiche e dalla non corretta gestione delle complicanze post – operatorie.
Pag. 35 di 38 Di conseguenza, la convenuta va condannata al pagamento delle seguenti somme:
- €.50.090,28, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore delle attrici quali eredi di a titolo di risarcimento iure hereditatis del CP_7
danno non patrimoniale patito dal de cuius e per la lesione del diritto all'autodeterminazione del medesimo;
- €5.020,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di
[...]
moglie della vittima, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non Pt_1 patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- €.4.530,40 ciascuna, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le figlie,
e a titolo di risarcimento iure proprio del danno CP_1 CP_6 Controparte_3
non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- €.956,86, ciascuna oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le sorelle,
e a titolo di risarcimento iure proprio del danno non CP_4 Parte_2 patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Le restanti domande risarcitorie proposte dalle parti attrici devono, invece, rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., precisando che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale (non avendo la difesa operato alcuna differenziazione tra le proprie assistite) e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico ex art. 4 del d.m. n. 55/2014 (vedi tra le altre Cass. civ. 21064/09,11591/15, 17215/15, 17393/17, 23729/17).
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto - soggiacciono ad analogo principio.
Viceversa, non possono porsi a carico della convenuta le spese sostenute dalle attrici per la perizia di parte, avendo queste allegato solo la fattura del medico, omettendo di provarne l'avvenuto pagamento.
Pag. 36 di 38 Contr Analogamente, non possono porsi a carico della convenuta le spese sostenute dalle attrici per l'ATP bis, in quanto non si tratta – come erroneamente preteso dalle parti – di danno non patrimoniale, ma di spese giudiziali che possono porsi a carico della parte soccombente, qualora l'accertamento tecnico venga acquisito nel giudizio di merito (cfr. Cass. 1690/2000 e 15672/2005). Nel caso di specie, detto accertamento, anche se formalmente acquisito agli atti del processo, non è stato poi utilizzato, essendo stata effettuata una nuova consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie la domanda delle attrici per quanto di ragione e per l'effetto:
a) accerta e dichiara la responsabilità della ai sensi degli CP_8
artt. 1218 e 2043 c.c. per i motivi illustrati in narrativa;
b) condanna la convenuta al pagamento delle seguenti somme:
- €.50.090,28, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore delle attrici quali eredi di a titolo di Controparte_7
risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal de cuius e per la lesione del diritto all'autodeterminazione del medesimo;
- €5.020,19, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di moglie della vittima, a titolo di risarcimento iure Parte_1 proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- €.4.530,40 ciascuna, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le figlie, e a titolo di risarcimento CP_1 CP_6 Controparte_3
iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
Pag. 37 di 38 - €.956,86, ciascuna oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le sorelle, e a titolo di risarcimento iure proprio CP_4 Parte_2
del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
c) rigetta le altre domande proposte dalle attrici;
2. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese di lite che liquida in €.518,00 per esborsi ed €.13.032,00 per compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo
MI dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Teramo, 24 novembre 2025
Il Giudice
Silvia PO
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