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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 660/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001662000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6807/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - IO per chiedere l'annullamento del PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n.
29580202500001662000 BOLLO 2017 per i seguenti motivi: Invalidità dell'atto per inesistenza del credito;
Vizio di motivazione sugli interessi: omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora;
Inammissibilità del fermo
L'Agenzia delle Entrate-IO si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la validità dell'atto nonostante l'annullamento parziale di un carico, stante la persistenza di altri debiti non contestati.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto. Nel merito, il ricorso è fondato. È pacifico in atti che la cartella di pagamento n.
29520240022418225000, facente parte del preavviso di fermo, è stata annullata con sentenza n. 1394/2025 depositata il 12/03/2025. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il preavviso di fermo amministrativo è un atto unitario;
pertanto, l'inesistenza o l'annullamento anche parziale dei crediti su cui esso si fonda determina la nullità dell'intero provvedimento. L'atto di fermo, infatti, non può essere "scisso
" e la sua validità è subordinata alla legittimità di tutti i carichi che lo compongono, analogamente a quanto avviene per l'atto di precetto nel processo civile. Si osserva che l'atto impugnato trova fondamento nella suddetta cartella, risultata ora priva di legittimità. Pertanto, il fermo risulta emesso in assenza di un valido titolo esecutivo, con conseguente nullità dello stesso per vizio genetico derivato. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Vengono assorbiti gli alti motivi in merito al calcolo degli interessi e sull'inammissibiltà del fermo. Spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore per euro 500,00.
P.Q.M.
accoglie. Spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore per euro 500,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001662000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6807/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - IO per chiedere l'annullamento del PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n.
29580202500001662000 BOLLO 2017 per i seguenti motivi: Invalidità dell'atto per inesistenza del credito;
Vizio di motivazione sugli interessi: omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora;
Inammissibilità del fermo
L'Agenzia delle Entrate-IO si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la validità dell'atto nonostante l'annullamento parziale di un carico, stante la persistenza di altri debiti non contestati.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto. Nel merito, il ricorso è fondato. È pacifico in atti che la cartella di pagamento n.
29520240022418225000, facente parte del preavviso di fermo, è stata annullata con sentenza n. 1394/2025 depositata il 12/03/2025. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il preavviso di fermo amministrativo è un atto unitario;
pertanto, l'inesistenza o l'annullamento anche parziale dei crediti su cui esso si fonda determina la nullità dell'intero provvedimento. L'atto di fermo, infatti, non può essere "scisso
" e la sua validità è subordinata alla legittimità di tutti i carichi che lo compongono, analogamente a quanto avviene per l'atto di precetto nel processo civile. Si osserva che l'atto impugnato trova fondamento nella suddetta cartella, risultata ora priva di legittimità. Pertanto, il fermo risulta emesso in assenza di un valido titolo esecutivo, con conseguente nullità dello stesso per vizio genetico derivato. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Vengono assorbiti gli alti motivi in merito al calcolo degli interessi e sull'inammissibiltà del fermo. Spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore per euro 500,00.
P.Q.M.
accoglie. Spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore per euro 500,00