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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
N. R.G. 3603/2022
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Alessandro La Vecchia Giudice relatore all'esito della camera di conIGlio del 14.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
(c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI;
ricorrente nei confronti di c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. GERRATANA MARIAGRAZIA;
resistente avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, che ha espresso parere favorevole;
posta in decisione con ordinanza del 16.1.2025.
FATTO E DIRITTO
e contrassero matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 il 29.8.2018 in AL (atto trascritto nel registro dello stato civile al n.
10, parte 1, anno 2018); dall'unione è nata il [...]. Per_1
La IG.ra , il 26.10.2022, ha depositato ricorso per la Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare nonché un assegno per il proprio mantenimento di € 600,00 mensili e uno di € 1.000,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Il IG. si è costituito aderendo alla domanda di separazione CP_1 nonché a quella di assegnazione alla moglie della casa coniugale;
chiedendo l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
nonché disporsi a suo carico esclusivamente un assegno di mantenimento della figlia nella misura di € 700,00 mensili.
Nelle more del procedimento veniva emessa pronuncia parziale di separazione, in data 5.2.2024, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per le ulteriori questioni.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
***
La domanda di addebito è fondata, perché “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (C. 648/2020); è pacifico che il IG. abbia abbandonato la casa coniugale nel maggio del 2022; CP_1
egli non ha dato prova di una pregressa intollerabilità della convivenza o di una ormai definitiva comune disaffezione tra i coniugi, limitandosi a riferire di alcuni episodici litigi avvenuti nei pochi mesi precedenti ed infatti attribuendo la causa della separazione al proprio progressivo disinnamoramento. Pertanto, essendo pacifica la violazione del dovere di convivenza da parte del resistente, e non essendo emerso che ciò sia attribuibile alla ricorrente né ad una crisi pregressa, la domanda di addebito deve essere accolta.
La figlia minore va affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti e non emergendo alcun elemento di segno contrario.
Conseguentemente, la casa familiare va assegnata alla ricorrente, anche su tale punto non essendovi contrasto tra le parti.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, deve darsi continuità alla regolamentazione provvisoriamente disposta in corso di giudizio, non essendo emerse circostanze nuove, e dunque disporsi che il IG. CP_1
tenga con sé la figlia fatti salvi diversi accordi tra le parti, nei Per_1
periodi in cui non è imbarcato, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola (ore 16.00) sino alle 21.30, accompagnandola alle e riprendendola dalle attività pomeridiane, di regola rimanendo a AL per evitare alla bambina faticose trasferte infrasettimanali a Siracusa;
nonché a fine settimana alternati, dal rientro della lezione di musica del sabato (salva la possibilità che i genitori si accordino affinché il padre la prelevi direttamente dalla scuola di musica alle 12), alle 21 della domenica;
nonché per venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
che infine va previsto il diritto del resistente di potere mantenere dei contatti con la figlia con videochiamata una volta al giorno, e nel caso di dissenso tra le parti si stabilisce che le videochiamate debbano avvenire tra le 18.00 e le 20.00.
In ordine ai rapporti economici, si rileva quanto segue.
Dall'istruttoria svolta è emersa una, seppur limitata, capacità reddituale della ricorrente. Infatti, il teste ha riferito di due esibizioni Tes_1 presso il lido balneare Carizza Beach da parte della , che Parte_1 sarebbero state retribuite con importi tra i 50,00 e i 150,00 euro. Il teste ha affermato di aver contattato la per una Tes_2 Parte_1
esibizione in occasione del suo matrimonio ma di non essersi occupato personalmente del pagamento della prestazione, non essendo pertanto in grado di riferirne l'entità.
Il teste ha dichiarato di aver contattato la affinché si Tes_3 Parte_1
esibisse ad un suo evento privato e di aver corrisposto a tal fine alla stessa la somma di euro 150,00.
Da tali testimonianze nonché dai documenti prodotti dal resistente, quali i diversi post social in cui viene ritratta la che si esibisce in Parte_1
diversi eventi, emerge quindi che la stessa svolga tale attività lavorativa, traendone un reddito, che tuttavia non è possibile quantificare precisamente. Deve quindi concludersi che la ricorrente goda di una certa capacità reddituale e che, mentre all'epoca dell'udienza presidenziale tale capacità era ridotta dalla necessità di occuparsi in via esclusiva della figlia per sei mesi all'anno, oggi che questa è cresciuta (essendo prossimo il suo sesto compleanno), tale eIGenza è oggi meno pregnante.
Il resistente ha depositato documentazione reddituale recente, quali buste paga relative ai mesi maggio, giugno e luglio 2024, oltre a contratto di lavoro con Acqua Azzurra S.r.l. relativi ad un breve periodo durante il quale ha prestato attività lavorativa per tale società, dal 13.9.2024 al
15.10.2024, con salario di circa 2000,00 euro, per poi tornare a svolgere attività lavorativa presso la Norwegian Cruise Line, tornando a percepire attualmente uno stipendio mensile di circa 8000,00 euro mensili, seppur per sei mensilità l'anno, come dallo stesso dedotto in comparsa conclusionale e come anche confermato dalle buste paga depositate.
Tale reddito è gravato da diversi oneri (rata mutuo di 388,00 euro, circa
1.800,00 euro annui per la pensione per il cane per i periodi in cui è imbarcato, prestito acceso presso Banca Intesa San Paolo con scadenza in data 1.5.2026 con rata 117,16 euro, debito di 6.797,57 con la società Kruk investimenti s.r.l. per un finanziamento acceso con Compass Banca S.p.A.,
600,00 euro per la locazione di un immobile dove abitare nei periodi in cui non è imbarcato); e il IG. ha anche avuto un'altra figlia, nata il CP_1
27.3.2023: e tale circostanza è emersa solo successivamente all'udienza presidenziale. Pertanto, considerando l'emersione in capo alla ricorrente di una capacità reddituale che appare oggi, rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale, meno limitata dalle eIGenze della figlia;
la quale capacità comunque, in mancanza di precise risultanze istruttorie sul punto, non può ritenersi comparabile a quella del resistente, persistendo quindi lo squilibrio reddituale tra i coniugi che impedisce alla ricorrente di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
e tenuto altresì conto della nascita di altra figlia del resistente, il Collegio ritiene congruo ridurre l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente ad € 350 mensili, dalla data di deposito della sentenza.
L'assegno in favore della figlia deve invece rimanere invariato, non essendo emerse circostanze nuove e corrispondendo tale importo a quanto richiesto dal resistente e non essendosene la ricorrente doluta. Il IG.
dovrà quindi versare un assegno per il contributo al CP_1
mantenimento della figlia nella misura di € 700,00, al netto dell'assegno unico universale che sarà percepito per intero dalla madre quale genitore collocatario, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Le spese vanno poste a carico del IG. stante la sua soccombenza CP_1 sulla domanda di addebito, con versamento a favore dell'Erario dato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale
- addebita la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
a quest'ultimo;
[...]
- dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre come in parte motiva.
- assegna la casa coniugale a Parte_1
- dispone che versi, entro il quinto giorno di ogni Controparte_1 mese, a la somma di € 700,00 mensili (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici Istat e al netto dell'assegno unico percepito per intero dalla ricorrente) quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- dispone che il versi, entro il quinto giorno di ogni Controparte_1 mese, a la somma di € 350,00 mensili (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici Istat) quale contributo per il suo mantenimento;
- condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 4000 oltre accessori di legge.
14/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandro La Vecchia Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
N. R.G. 3603/2022
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Alessandro La Vecchia Giudice relatore all'esito della camera di conIGlio del 14.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
(c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI;
ricorrente nei confronti di c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. GERRATANA MARIAGRAZIA;
resistente avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, che ha espresso parere favorevole;
posta in decisione con ordinanza del 16.1.2025.
FATTO E DIRITTO
e contrassero matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 il 29.8.2018 in AL (atto trascritto nel registro dello stato civile al n.
10, parte 1, anno 2018); dall'unione è nata il [...]. Per_1
La IG.ra , il 26.10.2022, ha depositato ricorso per la Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare nonché un assegno per il proprio mantenimento di € 600,00 mensili e uno di € 1.000,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Il IG. si è costituito aderendo alla domanda di separazione CP_1 nonché a quella di assegnazione alla moglie della casa coniugale;
chiedendo l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
nonché disporsi a suo carico esclusivamente un assegno di mantenimento della figlia nella misura di € 700,00 mensili.
Nelle more del procedimento veniva emessa pronuncia parziale di separazione, in data 5.2.2024, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per le ulteriori questioni.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
***
La domanda di addebito è fondata, perché “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (C. 648/2020); è pacifico che il IG. abbia abbandonato la casa coniugale nel maggio del 2022; CP_1
egli non ha dato prova di una pregressa intollerabilità della convivenza o di una ormai definitiva comune disaffezione tra i coniugi, limitandosi a riferire di alcuni episodici litigi avvenuti nei pochi mesi precedenti ed infatti attribuendo la causa della separazione al proprio progressivo disinnamoramento. Pertanto, essendo pacifica la violazione del dovere di convivenza da parte del resistente, e non essendo emerso che ciò sia attribuibile alla ricorrente né ad una crisi pregressa, la domanda di addebito deve essere accolta.
La figlia minore va affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti e non emergendo alcun elemento di segno contrario.
Conseguentemente, la casa familiare va assegnata alla ricorrente, anche su tale punto non essendovi contrasto tra le parti.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, deve darsi continuità alla regolamentazione provvisoriamente disposta in corso di giudizio, non essendo emerse circostanze nuove, e dunque disporsi che il IG. CP_1
tenga con sé la figlia fatti salvi diversi accordi tra le parti, nei Per_1
periodi in cui non è imbarcato, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola (ore 16.00) sino alle 21.30, accompagnandola alle e riprendendola dalle attività pomeridiane, di regola rimanendo a AL per evitare alla bambina faticose trasferte infrasettimanali a Siracusa;
nonché a fine settimana alternati, dal rientro della lezione di musica del sabato (salva la possibilità che i genitori si accordino affinché il padre la prelevi direttamente dalla scuola di musica alle 12), alle 21 della domenica;
nonché per venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
che infine va previsto il diritto del resistente di potere mantenere dei contatti con la figlia con videochiamata una volta al giorno, e nel caso di dissenso tra le parti si stabilisce che le videochiamate debbano avvenire tra le 18.00 e le 20.00.
In ordine ai rapporti economici, si rileva quanto segue.
Dall'istruttoria svolta è emersa una, seppur limitata, capacità reddituale della ricorrente. Infatti, il teste ha riferito di due esibizioni Tes_1 presso il lido balneare Carizza Beach da parte della , che Parte_1 sarebbero state retribuite con importi tra i 50,00 e i 150,00 euro. Il teste ha affermato di aver contattato la per una Tes_2 Parte_1
esibizione in occasione del suo matrimonio ma di non essersi occupato personalmente del pagamento della prestazione, non essendo pertanto in grado di riferirne l'entità.
Il teste ha dichiarato di aver contattato la affinché si Tes_3 Parte_1
esibisse ad un suo evento privato e di aver corrisposto a tal fine alla stessa la somma di euro 150,00.
Da tali testimonianze nonché dai documenti prodotti dal resistente, quali i diversi post social in cui viene ritratta la che si esibisce in Parte_1
diversi eventi, emerge quindi che la stessa svolga tale attività lavorativa, traendone un reddito, che tuttavia non è possibile quantificare precisamente. Deve quindi concludersi che la ricorrente goda di una certa capacità reddituale e che, mentre all'epoca dell'udienza presidenziale tale capacità era ridotta dalla necessità di occuparsi in via esclusiva della figlia per sei mesi all'anno, oggi che questa è cresciuta (essendo prossimo il suo sesto compleanno), tale eIGenza è oggi meno pregnante.
Il resistente ha depositato documentazione reddituale recente, quali buste paga relative ai mesi maggio, giugno e luglio 2024, oltre a contratto di lavoro con Acqua Azzurra S.r.l. relativi ad un breve periodo durante il quale ha prestato attività lavorativa per tale società, dal 13.9.2024 al
15.10.2024, con salario di circa 2000,00 euro, per poi tornare a svolgere attività lavorativa presso la Norwegian Cruise Line, tornando a percepire attualmente uno stipendio mensile di circa 8000,00 euro mensili, seppur per sei mensilità l'anno, come dallo stesso dedotto in comparsa conclusionale e come anche confermato dalle buste paga depositate.
Tale reddito è gravato da diversi oneri (rata mutuo di 388,00 euro, circa
1.800,00 euro annui per la pensione per il cane per i periodi in cui è imbarcato, prestito acceso presso Banca Intesa San Paolo con scadenza in data 1.5.2026 con rata 117,16 euro, debito di 6.797,57 con la società Kruk investimenti s.r.l. per un finanziamento acceso con Compass Banca S.p.A.,
600,00 euro per la locazione di un immobile dove abitare nei periodi in cui non è imbarcato); e il IG. ha anche avuto un'altra figlia, nata il CP_1
27.3.2023: e tale circostanza è emersa solo successivamente all'udienza presidenziale. Pertanto, considerando l'emersione in capo alla ricorrente di una capacità reddituale che appare oggi, rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale, meno limitata dalle eIGenze della figlia;
la quale capacità comunque, in mancanza di precise risultanze istruttorie sul punto, non può ritenersi comparabile a quella del resistente, persistendo quindi lo squilibrio reddituale tra i coniugi che impedisce alla ricorrente di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
e tenuto altresì conto della nascita di altra figlia del resistente, il Collegio ritiene congruo ridurre l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente ad € 350 mensili, dalla data di deposito della sentenza.
L'assegno in favore della figlia deve invece rimanere invariato, non essendo emerse circostanze nuove e corrispondendo tale importo a quanto richiesto dal resistente e non essendosene la ricorrente doluta. Il IG.
dovrà quindi versare un assegno per il contributo al CP_1
mantenimento della figlia nella misura di € 700,00, al netto dell'assegno unico universale che sarà percepito per intero dalla madre quale genitore collocatario, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Le spese vanno poste a carico del IG. stante la sua soccombenza CP_1 sulla domanda di addebito, con versamento a favore dell'Erario dato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale
- addebita la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
a quest'ultimo;
[...]
- dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre come in parte motiva.
- assegna la casa coniugale a Parte_1
- dispone che versi, entro il quinto giorno di ogni Controparte_1 mese, a la somma di € 700,00 mensili (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici Istat e al netto dell'assegno unico percepito per intero dalla ricorrente) quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- dispone che il versi, entro il quinto giorno di ogni Controparte_1 mese, a la somma di € 350,00 mensili (da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici Istat) quale contributo per il suo mantenimento;
- condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 4000 oltre accessori di legge.
14/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandro La Vecchia Massimo Pulvirenti