TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/09/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 51/2025 P.U. promossa per l'apertura della Liquidazione giudiziale in proprio da:
, C.F. – con l'Avv. FEDERICO TRESOLDI CP_1 P.IVA_1
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in proprio, premettendo di versare in stato di insolvenza e di possedere i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 CCI.
All'udienza del 11.09.2025 è comparso il legale rappresentante della società, che con l'ausilio del difensore ha insistito nella domanda.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti.
Pur trattandosi di società rientrante nella categoria delle “start up innovative”, la nuova versione dell'art. 37 CCI dispone che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale”.
Nel caso di specie la produzione degli ultimi bilanci consente di ritenere superati i limiti dimensionali citati dalla norma appena richiamata, avendo l'impresa registrato per l'esercizio chiusosi il 31.12.2022 un attivo complessivamente pari ad € 320.000. Dalla documentazione agli atti risulta altresì lo stato di insolvenza della società, non più in grado di sostenere con mezzi normali il proprio indebitamento, essendo sostanzialmente cessata l'attività produttiva pur a fronte di debiti per oltre 80.000 euro e perdite da bilancio per oltre 50.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società , CP_1
C.F. ; P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore la dott.ssa con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore – se già non effettuato con il ricorso introduttivo del presente giudizio – il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 29.01.2026 h. 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_1 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 51/2025 P.U. promossa per l'apertura della Liquidazione giudiziale in proprio da:
, C.F. – con l'Avv. FEDERICO TRESOLDI CP_1 P.IVA_1
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in proprio, premettendo di versare in stato di insolvenza e di possedere i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 CCI.
All'udienza del 11.09.2025 è comparso il legale rappresentante della società, che con l'ausilio del difensore ha insistito nella domanda.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti.
Pur trattandosi di società rientrante nella categoria delle “start up innovative”, la nuova versione dell'art. 37 CCI dispone che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale”.
Nel caso di specie la produzione degli ultimi bilanci consente di ritenere superati i limiti dimensionali citati dalla norma appena richiamata, avendo l'impresa registrato per l'esercizio chiusosi il 31.12.2022 un attivo complessivamente pari ad € 320.000. Dalla documentazione agli atti risulta altresì lo stato di insolvenza della società, non più in grado di sostenere con mezzi normali il proprio indebitamento, essendo sostanzialmente cessata l'attività produttiva pur a fronte di debiti per oltre 80.000 euro e perdite da bilancio per oltre 50.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società , CP_1
C.F. ; P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore la dott.ssa con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore – se già non effettuato con il ricorso introduttivo del presente giudizio – il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 29.01.2026 h. 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_1 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi