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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4092/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4092
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 668/2022 (R.G. 2269/2022)
TRA
P.IVA e C.F. con Parte_1 P.IVA_1
sede in Gragnano (NA) in via Castellammare n. 263, in persona del l.r.p.t. e
[...]
(CF. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._1
(NA) e residente in [...],
rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Emanuela EL
(C.F. ) – PEC e Dome- C.F._2 Email_1
IC EL (C.F. ) – PEC C.F._3 Email_2
[...] presso lo studio del quale elett.te elegge domicilio in Napoli in via Gino Doria n.
130
– opponenti-
E
(C.F. Controparte_1
), con sede in Torre del GR (NA) al c.so Vittorio Emanuele nn. P.IVA_2
92/100 in persona del suo Presidente ed elett.te dom.ta in Torre del CP_2
GR (NA) in via Cesare Battisti n. 47 presso lo studio dell'avv. Giulia Malinco-
IC (C.F. ) – PEC che la C.F._4 Email_3
rappresenta e difende;
-opposta –
NONCHE'
(C.F. e p.iva ) con sede legale Controparte_3 P.IVA_3
in Conegliano (TV) in Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della procuratrice
[...]
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Messina in Via Bonsignore n. CP_4 P.IVA_4
1, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. – C.F._5
PEC e dall'avv. Andrea Aloi (C.F. Email_4
) - PEC ed elettivamente domici- C.F._6 Email_5
liata in Pagani (SA) al Corso Ettore Padovano n. 132 presso e nello studio dell'avv.
CA TO (C.F. ) - PEC C.F._7 Email_6
[...]
-interventrice cessionaria del credito-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
2 FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli istanti proponevano opposizione avverso il D.I. n. 668/2022 del 25/05/2022,
(R.G. 2269/2022), emesso da Questo Tribunale per la somma totale di € 49.361,13,
di cui:
1. € 35.436,19 per scoperto di conto corrente n. 122/330/1086604 intestato alla presso la filiale di Gragnano della Parte_1 Controparte_1
[...]
2. € 13.924,94 per competenze maturate sul predetto conto corrente a far data dal
01.10.2016. Di tali competenze, la si riteneva Controparte_5
creditrice nei confronti della aggiungendo che le Parte_1
obbligazioni assunte da quest'ultima, nei suoi confronti, erano state garantite da fideiussione rilasciata da , in data 15.01.2008, fino alla concor- CP_6
renza di € 78.000,00 e che con racc.ta A/R del 25.06.2021 aveva sollecitato la parte debitrice al pagamento di quanto dovuto, senza però avere riscontro.
Gli opponenti assumevano:
-la mancanza degli elementi di prova, atteso che nella fase a cognizione piena l'estratto conto reso dalla medesima creditrice non assurgeva ad elemento di prova;
- la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
- l'illegittimo addebito di commissioni e spese varie mai convenute per iscritto e mai adeguatamente pubblicate all'interno dei locali della CP_1
- l'illegittimità della pattuizione degli interessi anatocistici;
- l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. Tale norma sanzionava il comportamento del creditore che, in violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
3 concedeva credito al debitore principale in assenza di autorizzazione del fideius-
sore.
Chiedevano, dunque, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
668/2022 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dagli op-
ponenti; in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati ai rapporti di debito della sempre in via gradata, ac- Parte_1
certare e dichiarare la nullità della fidejussione prestata da;
in su- CP_6
bordine, eseguita la rideterminazione dello stato finale del dare/avere di cui ai rap-
porti di C/C, disporre la reductio ad equitatem del saldo dei rapporti di conto cor-
rente esistenti tra le parti per i quali era stato concesso il D.I.; condannarsi l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.
Parte Si costituiva in giudizio la la quale impugnava e contestava l'opposizione, così
concludendo:
a) dichiararla inammissibile ed improcedibile in rito e, gradatamente, infondata nel merito e comunque rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo n. 668/2022,
reso in data 25.05.2022;
b) in subordine e salvo gravame, condannare in ogni caso gli opponenti al paga-
mento, in solido tra loro, in suo favore, per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, della somma di € 49.361,13 oltre interessi convenzionali come in ricorso dall'1.01.2022, ovvero, in via ancora più gradata, di quella diversa somma che do-
vesse essere ritenuta dovuta;
c) vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa si costituiva ex art. 111 c.p.c., procuratrice di CP_4 [...]
società per la cartolarizzazione dei crediti e cessio- Controparte_7
naria di Controparte_8
4 la quale resisteva in giudizio richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente già ritualmente costituitasi e, precisamente: CP_1
- l'avvenuta prova documentale del credito, a mezzo: a) contratto di conto cor-
rente n. 122/330/1086604; b) certificazione di estratto conto redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 (TUB); c) atto di fideiussione sotto-
scritto da;
d) estratti conto con prospetti scalare di liquida- CP_6
zione del conto corrente n. 122/330/1086604, recanti tutti i movimenti dall'ini-
zio del rapporto fino alla data di chiusura dello stesso;
e) dossier re- CP_9
lativo alla f) raccomandata a.r. di invito e Parte_1
diffida del 25.06.2021;
- l'inammissibilità dell'eccezione di illegittimità dell'applicazione di interessi a tasso ultralegale, atteso che gli opponenti omettevano di fornire qualsiasi ele-
mento che potesse consentire di individuare quali addebiti per interessi sareb-
bero stati illegittimamente contabilizzati;
ad ogni buon conto osservava che il tasso di interesse applicato dalla opposta banca, in costanza di rapporto, era stato espressamente pattuito per iscritto;
- l'inammissibilità ed infondatezza dell'assunto, di parte opponente, secondo il quale la banca avrebbe addebitato somme per commissioni, oneri e spese di conto mai concordati, attesa l'assoluta genericità e la palese infondatezza dell'eccezione, smentita dalla documentazione prodotta in giudizio, in partico-
lare dal contratto di conto corrente, con il quale era stato espressamente pattuito ogni onere e spesa inerente al rapporto di conto corrente in questione. Inoltre,
come si evinceva dagli estratti conto prodotti in giudizio, l'opposta banca non
5 aveva mai applicato, né contabilizzato, interessi passivi in misura superiore a quella concordata;
- l'infondatezza della eccepita nullità della previsione contrattuale inerente la ca-
pitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del disposto dell'art. 1283, atteso che il D. Lgs. 342/1999, recante modifiche al TUB (in particolare all'art. 120 comma 2), aveva previsto la generale ammissibilità
dell'anatocismo bancario applicato ai contratti stipulati dopo la pubblicazione dello stesso purché adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione degli interessi indicati con apposita delibera CICR e purché venisse assicurata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Con
delibera del 9 febbraio 2000, il CICR aveva provveduto a determinare criteri e modalità di maturazione degli interessi anatocistici individuandone i casi di am-
missibilità sul presupposto che il calcolo e la periodicità degli interessi fossero stabiliti contrattualmente tra le parti e che fosse pattuita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori. L'anatocismo bancario era dunque consentito nei contratti stipulati successivamente alla citata modifica normativa, purché venissero rispettati i criteri di cui alla richiamata delibera
CICR del 2000. Nel caso di specie la capitalizzazione trimestrale degli interessi risultava espressamente pattuita nel contratto di conto corrente (stipulato in data successiva alla modifica dell'art. 120 del TUB), a condizioni di reciprocità
(cioè, con la medesima periodicità), secondo modalità e criteri che rispettavano in pieno quelli previsti dalla citata normativa speciale, tale per cui la relativa eccezione di nullità era palesemente infondata ed andava disattesa;
- l'infondatezza dell'eccepita estinzione dell'obbligazione fideiussoria, con la quale il garante aveva invocato la sua liberazione dalla CP_6
6 garanzia fideiussoria, a norma dell'art. 1956 c.c., sull'assunto che la banca avrebbe, senza sua autorizzazione, fatto credito alla società obbligata principale pur essendo consapevole del sopravvenuto peggioramento delle condizioni eco-
nomiche di quest'ultima. L'assunto era assolutamente infondato in fatto e co-
munque non era sorretto da alcuna prova che incombeva sul fideiussore invo-
cante la liberazione dalla garanzia. Evidenziava che l'opponente CP_6
era ed è tuttora sia fideiussore che legale rappresentante della società
[...]
debitrice principale ( . Pertanto, anche se per Parte_1
mera ipotesi si fosse voluto ritenere fondato l'assunto di parte opponente, la comparente banca non era certo tenuta a chiedere alcuna autorizzazione, in quanto, coesistendo nella stessa persona la qualità di fideiussore e quella di le-
gale rappresentante della debitrice principale, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo, portava già in sé la preventiva autorizza-
zione del fideiussore alla concessione del credito.
Parte Concludeva facendo proprie anche le conclusioni della e chiedeva che l'Isti-
tuto di credito cedente venisse estromesso dall'odierno procedimento, non risul-
tando più, in alcun modo, parte interessata.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Sulla richiesta di estromissione dal giudizio di
[...]
Controparte_10
7 Tale richiesta deve essere disattesa per assenza di consenso delle altre parti, ex art. 111, comma 3, c.p.c..
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta.
L'eccezione è infondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco. Nel caso di specie, la titolarità del credito risulta pro-
vata, a mezzo deposito agli atti del giudizio, di pubblicazione in ZE Ufficiale
di avvenuta cessione di crediti in blocco, dalla quale risulta che il credito vantato nei confronti della ientra in un'ope- Parte_1
razione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB tra la Controparte_11
e la società di cartolarizzazione giusta
[...] Controparte_3
Avviso di cessione pubblicato in ZE Ufficiale Parte Seconda n. 148 del 22
dicembre 2022.
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che la Corte di Cassazione (sent. n.
10200/2021), rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso
8 di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di ces-
sioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art. 58 del testo uIC bancario (legge n. 385 del 1993), ha
la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod.
civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della
cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di effica-
cia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
ZE Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla noti-
fica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempi-
mento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente
dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessio-
nario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).”
Nel caso di specie, dunque, risulta regolarmente effettuata e provata in giudizio la sussistenza della legittimazione attiva di Controparte_3
Sull'eccezione di nullità dell'opposto decreto.
Preliminarmente, si osserva che l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria,
estratto conto in copia, attestata conforme, dalla quale si evincono i movimenti del rapporto, le rate insolute e gli interessi applicati.
Orbene, tale documentazione contabile giustifica, dapprima, l'emissione del de-
creto ingiuntivo – integrando i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta. L'art. 50 del Testo UIC Bancario
9 (TUB) stabilisce che "La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del Codice di procedura civile anche in
base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei diri-
genti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido.". L'esibizione dell'estratto conto certificato, come previsto dall'art. 50
TUB, riveste efficacia probatoria solo nel procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. La lista movimenti certificata ex art. 50 TUB,
infatti, reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute, e la giurispru-
denza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001;)
ha conformemente ritenuto che “le risultanze dell'estratto di conto corrente alle-
gate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di
decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a
prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate conte-
stazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di
nulla dovere”.
Per quanto detto, i documenti versati in atti sono ritenuti idonei a giustificare l'emis-
sione del decreto ingiuntivo, ne legittimano l'emissione e conservano, nel presente giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di disconoscimento delle scritture prodotte, in quanto l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto.
Non può ritenersi valido il generico disconoscimento della produzione in copia ef-
fettuato da controparte, atteso che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'ori-
ginale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur
10 non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa
in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza
che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
probatoria, contestazioni generiche o onICmprensive” (Cass. N. 28096 del
30.12.2009). Ed ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un do-
cumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o
onICmprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circo-
stanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende con-
testare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. N.
27633 del 30.10.2018; Cass. n. 21003 dell'8.9.2017).
L'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della confor-
mità della copia al suo originale, quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrit-
tura o di sottoscrizione. Nel caso di specie, non si rinviene la prova di un discono-
scimento specifico e circostanziato.
In ogni caso, ove pure il disconoscimento avesse tali requisiti, è fatta salva la facoltà
del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della con-
formità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre in quest'ul-
timo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è
preclusa l'utilizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presun-
zioni.
11 Consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un docu-
mento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere po-
sizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'effi-
cacia rappresentativa.
Le relative eccezioni di infondatezza del d.i. opposto, pertanto, devono essere riget-
tate in quanto infondate.
Sulla nullità del contratto originario per illegittimità della pattuizione degli inte-
ressi anatocistici;
nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultrale-
gale; illegittimo addebito delle commissioni e di spese varie mai convenute per
iscritto e mai adeguatamente pubblicate all'interno dei locali della CP_1
Sul punto si osserva che il tasso di interesse applicato dall'opposta banca è stato espressamente pattuito per iscritto, come si evince dal contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti ed in particolare dal “documento di sintesi” allegato allo stesso, recante le condizioni economiche in corrispondenza del campo attinente le
“voci di costo”, nonché dagli estratti conto prodotti in giudizio.
Inoltre, l'eccezione di superamento del c.d. tasso soglia, non può essere dedotta genericamente - come avvenuto nel caso di specie – ma occorre fare riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso superiore a quello soglia, producendo altresì i decreti ministeriali di riferimento (cfr. App. Pe-
rugia 28.10.2021 n.598; Trib. Napoli 23.07.2020 n. 5269; Trib. Roma 2.07.2020 n.
9461,). Consegue il rigetto di tale eccezione.
Anche l'eccezione di applicazione di interessi anatocistici risulta formulata in ma-
niera estremamente generica ed in ogni caso, il contratto sottoscritto dalle parti pre-
vedeva la legittima capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi, peraltro
12 espressamente convenuta dai contraenti per gli interessi maturati sul rapporto di c/c.
Deriva, pertanto, il rigetto anche di tale eccezione.
Sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La fideiussione è un istituto che consiste nell'intervento di una terza persona nell'ambito di un rapporto di credito sussistente tra debitore e creditore. Per scon-
giurare l'ipotesi di insolvenza del debitore, il fideiussore sottoscrive un contratto con l'istituto di credito per mettere a disposizione i suoi beni nel caso in cui il de-
bitore/titolare del debito si trovi in una situazione di impossibilità di far fronte al debito contratto.
Nel caso di specie, quel che si contesta è il comportamento del creditore che, in violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. concede credito al debitore principale, in assenza di autorizzazione del fideiussore, pur consapevole della situazione di grave indebitamento di detto debitore principale.
Da ciò deriverebbe l'estinzione della obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c..
Sul punto, la giurisprudenza è orientata ad affermare la tenuta delle fideiussioni bancarie rispetto alle eccezioni del garante, ove risulti dimostrato il rispetto delle clausole contrattuali di pagamento a semplice richiesta, ovvero laddove un atto scritto di semplice richiesta di pagamento sia idoneo a costituire in mora il debitore
(da ultimo, il Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 4 dicembre 2025).
Con riferimento alla validità della fideiussione in presenza di clausole conformi al modello ABI, la giurisprudenza afferma il rilievo decisivo assunto dalla presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, che consente di ritenere adempiuto l'onere gravante sul creditore anche mediante una diffida stragiudiziale.
Infatti, nel caso di specie, risulta documentata la costituzione in mora del debitore
13 principale e del garante, a mezzo racc.ta A/R del 25.06.2021, con la quale la CP_1
aveva sollecitato la parte debitrice al pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di specie, la raccomandata in oggetto è stata indirizzata sia al debitore principale, sia al fideiussore . CP_6
Pertanto, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria è infondata e deve essere rigettata.
Da tutto quanto esposto, deriva che l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata con conferma del D.I. opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si compensano per il residuo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione perché infondata;
2) conferma il D.I. n. 668/2022 (R.G. 2269/2022) emesso da Questo Tribunale, che diviene esecutivo;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in solido fra loro, in favore della cessionaria del credito, in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.400,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 3.200,00 per compensi profes-
sionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
4) compensa le residue spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 20.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4092
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 668/2022 (R.G. 2269/2022)
TRA
P.IVA e C.F. con Parte_1 P.IVA_1
sede in Gragnano (NA) in via Castellammare n. 263, in persona del l.r.p.t. e
[...]
(CF. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._1
(NA) e residente in [...],
rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Emanuela EL
(C.F. ) – PEC e Dome- C.F._2 Email_1
IC EL (C.F. ) – PEC C.F._3 Email_2
[...] presso lo studio del quale elett.te elegge domicilio in Napoli in via Gino Doria n.
130
– opponenti-
E
(C.F. Controparte_1
), con sede in Torre del GR (NA) al c.so Vittorio Emanuele nn. P.IVA_2
92/100 in persona del suo Presidente ed elett.te dom.ta in Torre del CP_2
GR (NA) in via Cesare Battisti n. 47 presso lo studio dell'avv. Giulia Malinco-
IC (C.F. ) – PEC che la C.F._4 Email_3
rappresenta e difende;
-opposta –
NONCHE'
(C.F. e p.iva ) con sede legale Controparte_3 P.IVA_3
in Conegliano (TV) in Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della procuratrice
[...]
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Messina in Via Bonsignore n. CP_4 P.IVA_4
1, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. – C.F._5
PEC e dall'avv. Andrea Aloi (C.F. Email_4
) - PEC ed elettivamente domici- C.F._6 Email_5
liata in Pagani (SA) al Corso Ettore Padovano n. 132 presso e nello studio dell'avv.
CA TO (C.F. ) - PEC C.F._7 Email_6
[...]
-interventrice cessionaria del credito-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
2 FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli istanti proponevano opposizione avverso il D.I. n. 668/2022 del 25/05/2022,
(R.G. 2269/2022), emesso da Questo Tribunale per la somma totale di € 49.361,13,
di cui:
1. € 35.436,19 per scoperto di conto corrente n. 122/330/1086604 intestato alla presso la filiale di Gragnano della Parte_1 Controparte_1
[...]
2. € 13.924,94 per competenze maturate sul predetto conto corrente a far data dal
01.10.2016. Di tali competenze, la si riteneva Controparte_5
creditrice nei confronti della aggiungendo che le Parte_1
obbligazioni assunte da quest'ultima, nei suoi confronti, erano state garantite da fideiussione rilasciata da , in data 15.01.2008, fino alla concor- CP_6
renza di € 78.000,00 e che con racc.ta A/R del 25.06.2021 aveva sollecitato la parte debitrice al pagamento di quanto dovuto, senza però avere riscontro.
Gli opponenti assumevano:
-la mancanza degli elementi di prova, atteso che nella fase a cognizione piena l'estratto conto reso dalla medesima creditrice non assurgeva ad elemento di prova;
- la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
- l'illegittimo addebito di commissioni e spese varie mai convenute per iscritto e mai adeguatamente pubblicate all'interno dei locali della CP_1
- l'illegittimità della pattuizione degli interessi anatocistici;
- l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. Tale norma sanzionava il comportamento del creditore che, in violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
3 concedeva credito al debitore principale in assenza di autorizzazione del fideius-
sore.
Chiedevano, dunque, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
668/2022 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dagli op-
ponenti; in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati ai rapporti di debito della sempre in via gradata, ac- Parte_1
certare e dichiarare la nullità della fidejussione prestata da;
in su- CP_6
bordine, eseguita la rideterminazione dello stato finale del dare/avere di cui ai rap-
porti di C/C, disporre la reductio ad equitatem del saldo dei rapporti di conto cor-
rente esistenti tra le parti per i quali era stato concesso il D.I.; condannarsi l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.
Parte Si costituiva in giudizio la la quale impugnava e contestava l'opposizione, così
concludendo:
a) dichiararla inammissibile ed improcedibile in rito e, gradatamente, infondata nel merito e comunque rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo n. 668/2022,
reso in data 25.05.2022;
b) in subordine e salvo gravame, condannare in ogni caso gli opponenti al paga-
mento, in solido tra loro, in suo favore, per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, della somma di € 49.361,13 oltre interessi convenzionali come in ricorso dall'1.01.2022, ovvero, in via ancora più gradata, di quella diversa somma che do-
vesse essere ritenuta dovuta;
c) vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa si costituiva ex art. 111 c.p.c., procuratrice di CP_4 [...]
società per la cartolarizzazione dei crediti e cessio- Controparte_7
naria di Controparte_8
4 la quale resisteva in giudizio richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente già ritualmente costituitasi e, precisamente: CP_1
- l'avvenuta prova documentale del credito, a mezzo: a) contratto di conto cor-
rente n. 122/330/1086604; b) certificazione di estratto conto redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 (TUB); c) atto di fideiussione sotto-
scritto da;
d) estratti conto con prospetti scalare di liquida- CP_6
zione del conto corrente n. 122/330/1086604, recanti tutti i movimenti dall'ini-
zio del rapporto fino alla data di chiusura dello stesso;
e) dossier re- CP_9
lativo alla f) raccomandata a.r. di invito e Parte_1
diffida del 25.06.2021;
- l'inammissibilità dell'eccezione di illegittimità dell'applicazione di interessi a tasso ultralegale, atteso che gli opponenti omettevano di fornire qualsiasi ele-
mento che potesse consentire di individuare quali addebiti per interessi sareb-
bero stati illegittimamente contabilizzati;
ad ogni buon conto osservava che il tasso di interesse applicato dalla opposta banca, in costanza di rapporto, era stato espressamente pattuito per iscritto;
- l'inammissibilità ed infondatezza dell'assunto, di parte opponente, secondo il quale la banca avrebbe addebitato somme per commissioni, oneri e spese di conto mai concordati, attesa l'assoluta genericità e la palese infondatezza dell'eccezione, smentita dalla documentazione prodotta in giudizio, in partico-
lare dal contratto di conto corrente, con il quale era stato espressamente pattuito ogni onere e spesa inerente al rapporto di conto corrente in questione. Inoltre,
come si evinceva dagli estratti conto prodotti in giudizio, l'opposta banca non
5 aveva mai applicato, né contabilizzato, interessi passivi in misura superiore a quella concordata;
- l'infondatezza della eccepita nullità della previsione contrattuale inerente la ca-
pitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del disposto dell'art. 1283, atteso che il D. Lgs. 342/1999, recante modifiche al TUB (in particolare all'art. 120 comma 2), aveva previsto la generale ammissibilità
dell'anatocismo bancario applicato ai contratti stipulati dopo la pubblicazione dello stesso purché adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione degli interessi indicati con apposita delibera CICR e purché venisse assicurata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Con
delibera del 9 febbraio 2000, il CICR aveva provveduto a determinare criteri e modalità di maturazione degli interessi anatocistici individuandone i casi di am-
missibilità sul presupposto che il calcolo e la periodicità degli interessi fossero stabiliti contrattualmente tra le parti e che fosse pattuita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori che debitori. L'anatocismo bancario era dunque consentito nei contratti stipulati successivamente alla citata modifica normativa, purché venissero rispettati i criteri di cui alla richiamata delibera
CICR del 2000. Nel caso di specie la capitalizzazione trimestrale degli interessi risultava espressamente pattuita nel contratto di conto corrente (stipulato in data successiva alla modifica dell'art. 120 del TUB), a condizioni di reciprocità
(cioè, con la medesima periodicità), secondo modalità e criteri che rispettavano in pieno quelli previsti dalla citata normativa speciale, tale per cui la relativa eccezione di nullità era palesemente infondata ed andava disattesa;
- l'infondatezza dell'eccepita estinzione dell'obbligazione fideiussoria, con la quale il garante aveva invocato la sua liberazione dalla CP_6
6 garanzia fideiussoria, a norma dell'art. 1956 c.c., sull'assunto che la banca avrebbe, senza sua autorizzazione, fatto credito alla società obbligata principale pur essendo consapevole del sopravvenuto peggioramento delle condizioni eco-
nomiche di quest'ultima. L'assunto era assolutamente infondato in fatto e co-
munque non era sorretto da alcuna prova che incombeva sul fideiussore invo-
cante la liberazione dalla garanzia. Evidenziava che l'opponente CP_6
era ed è tuttora sia fideiussore che legale rappresentante della società
[...]
debitrice principale ( . Pertanto, anche se per Parte_1
mera ipotesi si fosse voluto ritenere fondato l'assunto di parte opponente, la comparente banca non era certo tenuta a chiedere alcuna autorizzazione, in quanto, coesistendo nella stessa persona la qualità di fideiussore e quella di le-
gale rappresentante della debitrice principale, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo, portava già in sé la preventiva autorizza-
zione del fideiussore alla concessione del credito.
Parte Concludeva facendo proprie anche le conclusioni della e chiedeva che l'Isti-
tuto di credito cedente venisse estromesso dall'odierno procedimento, non risul-
tando più, in alcun modo, parte interessata.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Sulla richiesta di estromissione dal giudizio di
[...]
Controparte_10
7 Tale richiesta deve essere disattesa per assenza di consenso delle altre parti, ex art. 111, comma 3, c.p.c..
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta.
L'eccezione è infondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco. Nel caso di specie, la titolarità del credito risulta pro-
vata, a mezzo deposito agli atti del giudizio, di pubblicazione in ZE Ufficiale
di avvenuta cessione di crediti in blocco, dalla quale risulta che il credito vantato nei confronti della ientra in un'ope- Parte_1
razione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB tra la Controparte_11
e la società di cartolarizzazione giusta
[...] Controparte_3
Avviso di cessione pubblicato in ZE Ufficiale Parte Seconda n. 148 del 22
dicembre 2022.
A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che la Corte di Cassazione (sent. n.
10200/2021), rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso
8 di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di ces-
sioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art. 58 del testo uIC bancario (legge n. 385 del 1993), ha
la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod.
civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della
cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di effica-
cia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
ZE Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla noti-
fica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempi-
mento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente
dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessio-
nario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).”
Nel caso di specie, dunque, risulta regolarmente effettuata e provata in giudizio la sussistenza della legittimazione attiva di Controparte_3
Sull'eccezione di nullità dell'opposto decreto.
Preliminarmente, si osserva che l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria,
estratto conto in copia, attestata conforme, dalla quale si evincono i movimenti del rapporto, le rate insolute e gli interessi applicati.
Orbene, tale documentazione contabile giustifica, dapprima, l'emissione del de-
creto ingiuntivo – integrando i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta. L'art. 50 del Testo UIC Bancario
9 (TUB) stabilisce che "La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del Codice di procedura civile anche in
base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei diri-
genti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido.". L'esibizione dell'estratto conto certificato, come previsto dall'art. 50
TUB, riveste efficacia probatoria solo nel procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. La lista movimenti certificata ex art. 50 TUB,
infatti, reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute, e la giurispru-
denza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001;)
ha conformemente ritenuto che “le risultanze dell'estratto di conto corrente alle-
gate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di
decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a
prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate conte-
stazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di
nulla dovere”.
Per quanto detto, i documenti versati in atti sono ritenuti idonei a giustificare l'emis-
sione del decreto ingiuntivo, ne legittimano l'emissione e conservano, nel presente giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di disconoscimento delle scritture prodotte, in quanto l'onere di disconoscere la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto.
Non può ritenersi valido il generico disconoscimento della produzione in copia ef-
fettuato da controparte, atteso che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'ori-
ginale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur
10 non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa
in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza
che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
probatoria, contestazioni generiche o onICmprensive” (Cass. N. 28096 del
30.12.2009). Ed ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un do-
cumento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o
onICmprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circo-
stanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende con-
testare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. N.
27633 del 30.10.2018; Cass. n. 21003 dell'8.9.2017).
L'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della confor-
mità della copia al suo originale, quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrit-
tura o di sottoscrizione. Nel caso di specie, non si rinviene la prova di un discono-
scimento specifico e circostanziato.
In ogni caso, ove pure il disconoscimento avesse tali requisiti, è fatta salva la facoltà
del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della con-
formità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre in quest'ul-
timo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è
preclusa l'utilizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presun-
zioni.
11 Consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un docu-
mento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere po-
sizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'effi-
cacia rappresentativa.
Le relative eccezioni di infondatezza del d.i. opposto, pertanto, devono essere riget-
tate in quanto infondate.
Sulla nullità del contratto originario per illegittimità della pattuizione degli inte-
ressi anatocistici;
nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultrale-
gale; illegittimo addebito delle commissioni e di spese varie mai convenute per
iscritto e mai adeguatamente pubblicate all'interno dei locali della CP_1
Sul punto si osserva che il tasso di interesse applicato dall'opposta banca è stato espressamente pattuito per iscritto, come si evince dal contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti ed in particolare dal “documento di sintesi” allegato allo stesso, recante le condizioni economiche in corrispondenza del campo attinente le
“voci di costo”, nonché dagli estratti conto prodotti in giudizio.
Inoltre, l'eccezione di superamento del c.d. tasso soglia, non può essere dedotta genericamente - come avvenuto nel caso di specie – ma occorre fare riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso superiore a quello soglia, producendo altresì i decreti ministeriali di riferimento (cfr. App. Pe-
rugia 28.10.2021 n.598; Trib. Napoli 23.07.2020 n. 5269; Trib. Roma 2.07.2020 n.
9461,). Consegue il rigetto di tale eccezione.
Anche l'eccezione di applicazione di interessi anatocistici risulta formulata in ma-
niera estremamente generica ed in ogni caso, il contratto sottoscritto dalle parti pre-
vedeva la legittima capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi, peraltro
12 espressamente convenuta dai contraenti per gli interessi maturati sul rapporto di c/c.
Deriva, pertanto, il rigetto anche di tale eccezione.
Sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La fideiussione è un istituto che consiste nell'intervento di una terza persona nell'ambito di un rapporto di credito sussistente tra debitore e creditore. Per scon-
giurare l'ipotesi di insolvenza del debitore, il fideiussore sottoscrive un contratto con l'istituto di credito per mettere a disposizione i suoi beni nel caso in cui il de-
bitore/titolare del debito si trovi in una situazione di impossibilità di far fronte al debito contratto.
Nel caso di specie, quel che si contesta è il comportamento del creditore che, in violazione del principio generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. concede credito al debitore principale, in assenza di autorizzazione del fideiussore, pur consapevole della situazione di grave indebitamento di detto debitore principale.
Da ciò deriverebbe l'estinzione della obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c..
Sul punto, la giurisprudenza è orientata ad affermare la tenuta delle fideiussioni bancarie rispetto alle eccezioni del garante, ove risulti dimostrato il rispetto delle clausole contrattuali di pagamento a semplice richiesta, ovvero laddove un atto scritto di semplice richiesta di pagamento sia idoneo a costituire in mora il debitore
(da ultimo, il Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 4 dicembre 2025).
Con riferimento alla validità della fideiussione in presenza di clausole conformi al modello ABI, la giurisprudenza afferma il rilievo decisivo assunto dalla presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, che consente di ritenere adempiuto l'onere gravante sul creditore anche mediante una diffida stragiudiziale.
Infatti, nel caso di specie, risulta documentata la costituzione in mora del debitore
13 principale e del garante, a mezzo racc.ta A/R del 25.06.2021, con la quale la CP_1
aveva sollecitato la parte debitrice al pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di specie, la raccomandata in oggetto è stata indirizzata sia al debitore principale, sia al fideiussore . CP_6
Pertanto, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria è infondata e deve essere rigettata.
Da tutto quanto esposto, deriva che l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata con conferma del D.I. opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si compensano per il residuo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione perché infondata;
2) conferma il D.I. n. 668/2022 (R.G. 2269/2022) emesso da Questo Tribunale, che diviene esecutivo;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in solido fra loro, in favore della cessionaria del credito, in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.400,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 3.200,00 per compensi profes-
sionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
4) compensa le residue spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 20.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14