Sentenza 17 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 17/12/2025, n. 22908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22908 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12212 del 2025, proposto da
De Vivo Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
contro
Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Guidonia Montecelio (rm) in ordine all'Istanza Id. 757 - prot. Suap REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0072236 del 24/05/2025 (avente ad oggetto la “Richiesta autorizzazione unica per il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti gassosi per uso pubblico (GPL) con l'aggiunta di carburanti liquidi (Benzina super senza piombo/Gasolio/Gasolio HVOlution), ubicato su suolo di proprietà privata, sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), in fregio alla Via Palombarese Km. 18+900 - Frazione Marco Simone), e nello specifico
sia per la mancata convocazione della conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis l. 241/1990 (oppure, in alternativa, per la mancata convocazione della conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter l. 241/1990) e,
in ogni caso, per il silenzio formatosi avverso la proposizione dell'istanza da parte della ricorrente,
e quindi con condanna
del Comune di Guidonia Montecelio (rm) all'indizione della Conferenza Servizi semplificata ex art. 14-bis o, in subordine, all'indizione della Conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, in entrambi i casi entro un termine non superiore a 30 giorni.
in ulteriore subordine con condanna del Comune di Guidonia Montecelio (rm) di provvedere in ordine alla mentovata Istanza formulata dalla ricorrente, nel suo complesso, entro un termine non superiore a 30 giorni.
in ogni caso con annessa richiesta di provvedere alla nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cpa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città di Guidonia Montecelio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il consigliere CH IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con ricorso notificato il 3 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 15, De Vivo Energie, operatore attivo nel commercio dei carburanti per autotrazione, premesso di avere depositato presso il Comune di Guidonia Montecelio, in data 24 maggio 2025, un’istanza di autorizzazione volta al “potenziamento” di un impianto di distribuzione di cui essa è titolare su suolo di proprietà privata, sito nel detto Comune alla Via Palombarese Km. 18+900 - Frazione Marco Simone, ha chiesto a questo TAR:
“-l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Guidonia Montecelio in ordine all’Istanza Id. 757 - prot. Suap REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0072236 del 24/05/2025, avente ad oggetto Richiesta autorizzazione unica per il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti gassosi per uso pubblico (GPL) con l'aggiunta di carburanti liquidi (Benzina super senza piombo/Gasolio/Gasolio HVOlution), ubicato su suolo di proprietà privata, sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), in fregio alla Via Palombarese Km. 18+900 - Frazione Marco Simone;
- la condanna del Comune di Guidonia Montecelio all’indizione della Conferenza Servizi semplificata ex art. 14-bis L.241/1990 o, in subordine, all’indizione della Conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter L.241/1990, in ogni caso entro un termine non superiore a 30 giorni;
-in subordine alla condanna appena indicata, si chiede dichiararsi la condanna del Comune di Guidonia Montecelio a provvedere sull’istanza Id. 757 - prot. Suap REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0072236 del 24/05/2025entro un termine non superiore a 30 giorni”;
Considerato che a sostegno di tali domande la ricorrente svolge un motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. 32/1998; lrl 8/2001; artt. 3, 41, 97 e 111 Cost; l.241/90; lrl 14/1999”;
Rilevato che il Comune di Guidonia Montecelio, costituitosi in giudizio, ha allegato e documentato che con atto prot. n. 115734 del 6 novembre 2025 il competente Dirigente ha convocato la conferenza di servizi decisoria per la trattazione dell’istanza della ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, vede la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il provvedimento richiesto con la domanda principale;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CH IN, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH IN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO