Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2025, proposto collettivamente da
IA SE, nato a [...] il [...]; TO AN, nata a [...] il [...]; AN ND, nata a [...] il [...]; AC EN, nata a [...] il [...]; RI CO RI, nata a [...] il [...]; D’RS OV, nata a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, IA Castelnuovo n. 50;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 4585/2024 (R.G. 928/2023) del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 14.11.2024, e notificata il 14.11.2024, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI BO e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Leone per i ricorrenti ed avvocato Florio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con ricorso incardinato ai sensi degli articoli 112 ss. cod. proc. amm. i ricorrenti, agendo collettivamente, hanno esposto che, mercé la sentenza specificata in epigrafe, l’Amministrazione intimata è stata condannata “all’emissione della ‘carta docenti’ in favore di IA SE e all’assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli aa.ss. 2017/18, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo; all’emissione della ‘carta docenti’ in favore di TO AN e all’assegnazione sulla medesima della somma di € 3.000,00 per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo; all’emissione della ‘carta docenti’ in favore di AN ND e all’assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l’a.s. 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo; all’emissione della ‘carta docenti’ in favore di AC EN e all’assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo, rigettando la richiesta relativa all’anno scolastico 2018/19; all’emissione della ‘carta docenti’ in favore di D’RS OV e all’assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo; all’emissione della ‘carta docenti’ in favore di RI CO RI e all’assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l’a.s. 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo” ;
Ritenuto altresì che i medesimi ricorrenti hanno domandato al contempo a questo Tribunale a ) di dichiarare l’inottemperanza del Ministero intimato al giudicato formatosi sulla predetta sentenza; b ) nonché di ritenere e dichiarare dovuti dal Ministero gli interessi legali e moratori, oltre la rivalutazione monetaria sino al soddisfo sulle somme già dovute in forza della sentenza; c ) di assegnare un termine per l’esecuzione da parte della P.A. della suindicata sentenza; d ) di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva; e ) di condannare il Ministero intimato al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti (cfr. allegati di parte ricorrente nn. 2 e 3), sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione munito di adeguata competenza, senza compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983);
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate ed in ragione della regola della soccombenza, le spese devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata a dare piena e completa esecuzione al titolo specificato in epigrafe nei limiti di cui alla motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione munito di adeguata competenza, ma senza diritto ad alcun compenso;
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.403, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
RI BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BO | RO NT |
IL SEGRETARIO