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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 969/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:31 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6207/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTR SAN NAZ 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTR STR EUROP 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2007
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2008
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2009
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 2019
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2013 - ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2016
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 INPS COMP 730 2009
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 INPS COMP 730 2010
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 INPS COMP 730 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVS 2010
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVS 2020
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 SP GIUDIZIARIE 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2007
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2001
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2018
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2019
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2020
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2021
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 RADIODIFFUSIONI 2011
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 RADIODIFFUSIONI 2012
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRAP 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRAP 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRAP 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TARSU/TIA 2010
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TARSU/TIA 2011
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 5.11.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 8.10.2025, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29320241460000170005, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 31/07/2025 e notificata in data 8.10.25, relativa all'iscrizione ipotecaria eseguita in data 24/07/2025 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania
(nota n. 35739/5238), con la quale la informava di aver provveduto, in data 24/07/2025, ad iscrivere ipoteca legale sui beni immobili di sua proprietà siti nel Comune di Mascalucia, per un importo complessivo di
€ 270.670,00.
Tale iscrizione ipotecaria avveniva in relazione alle somme richieste in molteplici cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato;
deduceva la omessa comunicazione preventiva obbligatoria al fine di garantire il contraddittorio;
la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito ivi menzionati;
la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle per le quali poteva applicarsi la normativa che aveva disposto lo stralcio delle cartelle di importo non superiore a € 1.000,00; la duplicazione di alcuni dei carichi debitori.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle;
depositava altresì una intimazione di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi il motivo concernente l'omessa comunicazione preventiva: contrariamente a quanto dedotto in ricorso, tale comunicazione preventiva è stata infatti notificata a mezzo Pec, in data 15.07.2024, come si desume dalla documentazione prodotta dall'ADER.
Per tutti gli avvisi di addebito, nonché per la cartella con numeri finali 2626, menzionati nella iscrizione ipotecaria impugnata, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione, avendo essi ad oggetto crediti di natura contributiva dovuti agli enti previdenziali, per i quali la giurisdizione spetta alla Magistratura Ordinaria-Giudice del Lavoro.
Egualmente deve dichiararsi il difetto di giurisdizione per le cartelle con i numeri finali 3254; 3889; 3425;
9074; 9518; e 6289, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di contravvenzioni al Codice della strada e limitatamente a tali somme, per le quali la giurisdizione e la competenza spetta al Giudice di Pace competente per territorio. In relazione a due delle cartelle impugnate, quelle con numeri finali 3961 e 1336, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo esse ad oggetto imposte di competenza dell'Agenzia delle Entrate ed essendo presenti, nella fattispecie, i requisiti previsti dall'art. 1 Legge 197/2022 per lo stralcio: sia il ruolo non successivo all'anno 2015, sia la somma inferiore ad € 1.000,00.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierna ricorrente, a mezzo Pec, in data 14.02.2023 una intimazione di pagamento con numeri finali 3476, contenente fra le altre le cartelle con i seguenti numeri finali:
7246; 1700; 7716; 2264; 2951; 4322; 2685; 6648; 2935; 2476; 1005; 9616; 3186.
Relativamente a tali cartelle, il ricorso deve ritenersi infondato, sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, anche quella quinquennale prevista per le sanzioni e gli interessi, tenuto conto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, notificata in data 8.10.2025, della data di notifica di ciascuna delle cartelle in oggetto e della data di notifica della sopra citata intimazione di pagamento con numeri finali 3476; oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
La notifica di tale intimazione con numeri finali 3476, per la quale non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti delle cartelle ivi menzionate, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile, in base ai princìpi statuiti dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 6436/2025.
Per i crediti fiscali contenuti nelle 13 cartelle sopra menzionate dunque il ricorso deve ritenersi infondato.
Nessuna prescrizione successiva alla notifica può ritenersi verificata con riferimento alle cartelle con i seguenti numeri finali, in relazione alla natura dei crediti fiscali ivi contenuti ed alla data della notifica, e tenuto anche conto della legislazione di sospensione anno 2014 e di sospensione e proroga dei termini emanata in occasione del Covid:
2602, notificata il 26.01.2024, per Irap 2020;
8446, notificata il26.07.2023, per Iva anno 2021;
5421, notificata il14.07.2023, per Iva anno 2019;
6804, notificata il 20.04.2023, per Iva anno 2018;
1261, notificata il19.09.2022, per Iva 2016 e 2018 e Tassa auto 2017;
6561, notificata il 7.01.2020, per ritenute Irpef anno 2015.
Con riferimento alle somme indicate in tali cartelle dunque il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorso va accolto, essendosi verificata la prescrizione successiva alla notifica, per le cartelle con i seguenti numeri finali, per i crediti di natura fiscale ivi menzionati:
3254, notificata il 3.08.2011, contenente Tasse auto anno 2004 e Ritenute;
alla fonte Irpef anno2007;
9074, notificata il 14.05.2012, contenente Iva anno 2008; 7863, notificata il 10.05.2013, contenente Tarsu anno 2011;
2626, notificata il 17.04.2014, per Tassa Rifiuti anno 2012.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle con numeri finali 3961 e
1336; dichiara il difetto di giurisdizione per le somme richieste a titolo di contravvenzioni al C.d.S. nelle cartelle con numeri finali 3254; 3889; 3425; 9074; 9518; 6289, per le quali rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
dichiara il difetto di giurisdizione per le somme richieste a titolo di contributi dovuti agli Enti previdenziali nella cartella con numeri finali 2626 ed in tutti gli avvisi di addebito menzionati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, per i quali rimette le parti dinanzi al Giudice del Lavoro competente per territorio, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle somme richieste nelle cartelle con i seguenti numeri finali:
3254, 9074, 7863 e 2626, in relazione ai crediti fiscali indicati in motivazione;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa fra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:31 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6207/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTR SAN NAZ 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTR STR EUROP 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2007
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2008
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2009
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 CONTRAVV COD ST 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 2019
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2013 - ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 DM10 RETT 2016
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 INPS COMP 730 2009
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 INPS COMP 730 2010
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 INPS COMP 730 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVS 2010
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVS 2020
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 SP GIUDIZIARIE 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2007
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRPEF-ALTRO 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 1996
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2001
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2018
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2019
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2020
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IVA-ALTRO 2021
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 RADIODIFFUSIONI 2011
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 RADIODIFFUSIONI 2012
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRAP 2003
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRAP 2005
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 IRAP 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TARSU/TIA 2010
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TARSU/TIA 2011
- ISCR IPOTECARIA n. 29320241460000170005 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 5.11.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 8.10.2025, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29320241460000170005, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 31/07/2025 e notificata in data 8.10.25, relativa all'iscrizione ipotecaria eseguita in data 24/07/2025 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania
(nota n. 35739/5238), con la quale la informava di aver provveduto, in data 24/07/2025, ad iscrivere ipoteca legale sui beni immobili di sua proprietà siti nel Comune di Mascalucia, per un importo complessivo di
€ 270.670,00.
Tale iscrizione ipotecaria avveniva in relazione alle somme richieste in molteplici cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato;
deduceva la omessa comunicazione preventiva obbligatoria al fine di garantire il contraddittorio;
la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito ivi menzionati;
la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle per le quali poteva applicarsi la normativa che aveva disposto lo stralcio delle cartelle di importo non superiore a € 1.000,00; la duplicazione di alcuni dei carichi debitori.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle;
depositava altresì una intimazione di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi il motivo concernente l'omessa comunicazione preventiva: contrariamente a quanto dedotto in ricorso, tale comunicazione preventiva è stata infatti notificata a mezzo Pec, in data 15.07.2024, come si desume dalla documentazione prodotta dall'ADER.
Per tutti gli avvisi di addebito, nonché per la cartella con numeri finali 2626, menzionati nella iscrizione ipotecaria impugnata, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione, avendo essi ad oggetto crediti di natura contributiva dovuti agli enti previdenziali, per i quali la giurisdizione spetta alla Magistratura Ordinaria-Giudice del Lavoro.
Egualmente deve dichiararsi il difetto di giurisdizione per le cartelle con i numeri finali 3254; 3889; 3425;
9074; 9518; e 6289, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di contravvenzioni al Codice della strada e limitatamente a tali somme, per le quali la giurisdizione e la competenza spetta al Giudice di Pace competente per territorio. In relazione a due delle cartelle impugnate, quelle con numeri finali 3961 e 1336, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo esse ad oggetto imposte di competenza dell'Agenzia delle Entrate ed essendo presenti, nella fattispecie, i requisiti previsti dall'art. 1 Legge 197/2022 per lo stralcio: sia il ruolo non successivo all'anno 2015, sia la somma inferiore ad € 1.000,00.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierna ricorrente, a mezzo Pec, in data 14.02.2023 una intimazione di pagamento con numeri finali 3476, contenente fra le altre le cartelle con i seguenti numeri finali:
7246; 1700; 7716; 2264; 2951; 4322; 2685; 6648; 2935; 2476; 1005; 9616; 3186.
Relativamente a tali cartelle, il ricorso deve ritenersi infondato, sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, anche quella quinquennale prevista per le sanzioni e gli interessi, tenuto conto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, notificata in data 8.10.2025, della data di notifica di ciascuna delle cartelle in oggetto e della data di notifica della sopra citata intimazione di pagamento con numeri finali 3476; oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
La notifica di tale intimazione con numeri finali 3476, per la quale non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti delle cartelle ivi menzionate, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile, in base ai princìpi statuiti dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 6436/2025.
Per i crediti fiscali contenuti nelle 13 cartelle sopra menzionate dunque il ricorso deve ritenersi infondato.
Nessuna prescrizione successiva alla notifica può ritenersi verificata con riferimento alle cartelle con i seguenti numeri finali, in relazione alla natura dei crediti fiscali ivi contenuti ed alla data della notifica, e tenuto anche conto della legislazione di sospensione anno 2014 e di sospensione e proroga dei termini emanata in occasione del Covid:
2602, notificata il 26.01.2024, per Irap 2020;
8446, notificata il26.07.2023, per Iva anno 2021;
5421, notificata il14.07.2023, per Iva anno 2019;
6804, notificata il 20.04.2023, per Iva anno 2018;
1261, notificata il19.09.2022, per Iva 2016 e 2018 e Tassa auto 2017;
6561, notificata il 7.01.2020, per ritenute Irpef anno 2015.
Con riferimento alle somme indicate in tali cartelle dunque il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorso va accolto, essendosi verificata la prescrizione successiva alla notifica, per le cartelle con i seguenti numeri finali, per i crediti di natura fiscale ivi menzionati:
3254, notificata il 3.08.2011, contenente Tasse auto anno 2004 e Ritenute;
alla fonte Irpef anno2007;
9074, notificata il 14.05.2012, contenente Iva anno 2008; 7863, notificata il 10.05.2013, contenente Tarsu anno 2011;
2626, notificata il 17.04.2014, per Tassa Rifiuti anno 2012.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle con numeri finali 3961 e
1336; dichiara il difetto di giurisdizione per le somme richieste a titolo di contravvenzioni al C.d.S. nelle cartelle con numeri finali 3254; 3889; 3425; 9074; 9518; 6289, per le quali rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
dichiara il difetto di giurisdizione per le somme richieste a titolo di contributi dovuti agli Enti previdenziali nella cartella con numeri finali 2626 ed in tutti gli avvisi di addebito menzionati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, per i quali rimette le parti dinanzi al Giudice del Lavoro competente per territorio, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle somme richieste nelle cartelle con i seguenti numeri finali:
3254, 9074, 7863 e 2626, in relazione ai crediti fiscali indicati in motivazione;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa fra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina