Art. 1.
Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294 , e' prorogato fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294 , e' prorogato fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.