CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3054/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Consorzio AL Jonio EG - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Contrada Melissari 89047 Roccella Ionica RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031922656000 BONIFICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e al Consorzio di Bonifica
AL IO EG depositato il 5.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio
Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Gioiosa Ionica (RC), alla Indirizzo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420240031922656000 notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione Agente della Riscossione il 7/4/2025 recante contributo di bonifica anno 2019 e 2020, sostenendo: prescrizione, illegittimità dell'atto per mancata notifica dell'avviso di pagamento prodromico, illegittimità della pretesa per carenza del potere impositivo, difetto/mancanza di motivazione in ordine alla pretesa consortile in specie per carenza di benefici diretti al fondo, chiedeva l'annullamento dell'atto per carenza/insufficiente motivazione e l'illegittimità degli atti per genericità/vizio di motivazione, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Con atto in data 25.8.2025 si costituiva l'AdER eccependo il difetto di legittimazione passiva contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Consorzio AL IO EG;
All'udienza del 23/1/2026 in camera di consiglio, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente invoca principalmente la nullità/annullabilità della cartella per la mancata notifica dell'avviso di pagamento prodromico alla cartella impugnata, omessa motivazione in ordine ai benefici arrecati al fondo e per illegittimità della pretesa azionata da soggetto non legittimato, e comunque per la carenza del presupposto giuridico della pretesa creditoria da parte del Consorzio di bonifica impositor oltre che per prescrizione della pretesa.
L'agente della riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi dedotti dal ricorrente con riferimento all'iter di formazione della cartella, e nella specie, alla mancata notifica degli atti prodromici richiamati nella cartella detta e alla questione dei benefici arrecati direttamente al fondo. Al riguardo la Corte rileva che l'eccezione è certamente fondata in riferimento ai vizi dell'iter procedurale, e alla questioni di merito, tuttavia l'agente della riscossione è legittimato passivo rispetto alla cartella di pagamento per i vizi propri dell'atto. Orbene, tanto premesso, si rileva che il Consorzio di bonifica sul quale gravava il relativo onere probatorio, è soggetto legittimato a rivolgersi all'Ente di riscossione per il recupero dei propri crediti nei confronti dei consorziati secondo la normativa vigente nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del contribuente al fine di perseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito, pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata.
Premesso che non è in discussione la sottoposizione del ricorrente a contribuzione consortile, attesa la documentazione in atti e la stessa ammissione del ricorrente quale proprietario dei fondi, tuttavia si contesta l'obbligo di pagamento della quota consortile per assenza di beneficio e per prescrizione della pretesa essendo decorsi i cinque anni dall'obbligo di pagamento almomento della notifica della cartella. Il ricorrente è proprietario infatti di immobili ricadenti nel comune di Siderno e nel comune di Gioios, nel dettaglio riportati nella cartella impugnata alla quale si rimanda, gravati da contributo consortile oggetto della presente impugnazione;
il Consorzio nell'atto rivendica il rispetto dell'obbligo di versamento dei contributi di bonifica per le causali specificate in cartella.”; parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto per mancata notifica di avviso preliminare e sul punto, la mancata costituzione del Consorzio non consente di verificare l'avvenuta notifica di tale avviso o meno, cos ache rileva anche ai fini del computo del termine dei cinque anni di prescrizione, termine che il ricorrente sostiene essere decorso infruttuosamente. Peraltro, non è dato evincersi l'esistenza di un perimetro di contribuenza all'interno del quale insistono i fondi di proprietà nè di un piano di classifica dal quale poter evincere le opera e gli interventi adottati dal l'Ente, per cui, in presenza di contestazione, era onere del Consorzio costituirsi e provare -se del caso- la regolare notifica dell'avviso di pagamento e la fondatezza della pretesa per l'inversione dell'onere probatorio..
Pertanto il ricorso è fondato e va accolto risultando non fondata la pretesa.
Le spese seguono la soccombenza e il consorzio resistente deve essere condannato alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex
DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi del procedimento. L'Agenzia delle
Entrate riscossione va tenuta indenne dalla condanna alle spese i quanto agente della riscossione, atteso il motivo di annullamento per vizio originario della procedura.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sezione V^ giudice unico, accoglie il ricorso con ogni conseguente statuizione;
condanna il Consorzio di Bonifica AL IO EG in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 143,00 complessive per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore. Reggio Calabria, 23.1.2026
IL GIUDICE Dott. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3054/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Consorzio AL Jonio EG - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Contrada Melissari 89047 Roccella Ionica RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031922656000 BONIFICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e al Consorzio di Bonifica
AL IO EG depositato il 5.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio
Calabria, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Gioiosa Ionica (RC), alla Indirizzo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420240031922656000 notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione Agente della Riscossione il 7/4/2025 recante contributo di bonifica anno 2019 e 2020, sostenendo: prescrizione, illegittimità dell'atto per mancata notifica dell'avviso di pagamento prodromico, illegittimità della pretesa per carenza del potere impositivo, difetto/mancanza di motivazione in ordine alla pretesa consortile in specie per carenza di benefici diretti al fondo, chiedeva l'annullamento dell'atto per carenza/insufficiente motivazione e l'illegittimità degli atti per genericità/vizio di motivazione, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Con atto in data 25.8.2025 si costituiva l'AdER eccependo il difetto di legittimazione passiva contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Consorzio AL IO EG;
All'udienza del 23/1/2026 in camera di consiglio, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente invoca principalmente la nullità/annullabilità della cartella per la mancata notifica dell'avviso di pagamento prodromico alla cartella impugnata, omessa motivazione in ordine ai benefici arrecati al fondo e per illegittimità della pretesa azionata da soggetto non legittimato, e comunque per la carenza del presupposto giuridico della pretesa creditoria da parte del Consorzio di bonifica impositor oltre che per prescrizione della pretesa.
L'agente della riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi dedotti dal ricorrente con riferimento all'iter di formazione della cartella, e nella specie, alla mancata notifica degli atti prodromici richiamati nella cartella detta e alla questione dei benefici arrecati direttamente al fondo. Al riguardo la Corte rileva che l'eccezione è certamente fondata in riferimento ai vizi dell'iter procedurale, e alla questioni di merito, tuttavia l'agente della riscossione è legittimato passivo rispetto alla cartella di pagamento per i vizi propri dell'atto. Orbene, tanto premesso, si rileva che il Consorzio di bonifica sul quale gravava il relativo onere probatorio, è soggetto legittimato a rivolgersi all'Ente di riscossione per il recupero dei propri crediti nei confronti dei consorziati secondo la normativa vigente nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del contribuente al fine di perseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito, pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata.
Premesso che non è in discussione la sottoposizione del ricorrente a contribuzione consortile, attesa la documentazione in atti e la stessa ammissione del ricorrente quale proprietario dei fondi, tuttavia si contesta l'obbligo di pagamento della quota consortile per assenza di beneficio e per prescrizione della pretesa essendo decorsi i cinque anni dall'obbligo di pagamento almomento della notifica della cartella. Il ricorrente è proprietario infatti di immobili ricadenti nel comune di Siderno e nel comune di Gioios, nel dettaglio riportati nella cartella impugnata alla quale si rimanda, gravati da contributo consortile oggetto della presente impugnazione;
il Consorzio nell'atto rivendica il rispetto dell'obbligo di versamento dei contributi di bonifica per le causali specificate in cartella.”; parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto per mancata notifica di avviso preliminare e sul punto, la mancata costituzione del Consorzio non consente di verificare l'avvenuta notifica di tale avviso o meno, cos ache rileva anche ai fini del computo del termine dei cinque anni di prescrizione, termine che il ricorrente sostiene essere decorso infruttuosamente. Peraltro, non è dato evincersi l'esistenza di un perimetro di contribuenza all'interno del quale insistono i fondi di proprietà nè di un piano di classifica dal quale poter evincere le opera e gli interventi adottati dal l'Ente, per cui, in presenza di contestazione, era onere del Consorzio costituirsi e provare -se del caso- la regolare notifica dell'avviso di pagamento e la fondatezza della pretesa per l'inversione dell'onere probatorio..
Pertanto il ricorso è fondato e va accolto risultando non fondata la pretesa.
Le spese seguono la soccombenza e il consorzio resistente deve essere condannato alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex
DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi del procedimento. L'Agenzia delle
Entrate riscossione va tenuta indenne dalla condanna alle spese i quanto agente della riscossione, atteso il motivo di annullamento per vizio originario della procedura.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sezione V^ giudice unico, accoglie il ricorso con ogni conseguente statuizione;
condanna il Consorzio di Bonifica AL IO EG in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 143,00 complessive per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore. Reggio Calabria, 23.1.2026
IL GIUDICE Dott. Eugenio FACCIOLLA