Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 932
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica avviso di pagamento prodromico

    La mancata costituzione del Consorzio non consente di verificare l'avvenuta notifica dell'avviso preliminare, né di accertare la corretta decorrenza del termine di prescrizione.

  • Accolto
    Carenza di motivazione

    La mancata costituzione del Consorzio impedisce di accertare la fondatezza della pretesa e la sussistenza dei benefici diretti al fondo.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La mancata costituzione del Consorzio non permette di verificare la decorrenza del termine di prescrizione.

  • Accolto
    Illegittimità della pretesa per carenza del potere impositivo

    La Corte rileva che l'agente della riscossione è legittimato passivamente rispetto alla cartella di pagamento per i vizi propri dell'atto, ma non per i vizi dell'iter procedurale o di merito relativi alla pretesa del Consorzio. Tuttavia, dato che la pretesa del Consorzio non è stata provata a causa della sua mancata costituzione, il ricorso è fondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 932
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 932
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo