CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1443 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, avente ad oggetto “Rinvio dalla Cassazione;
altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 1120/16, pubblicata l'11 Luglio 2016; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 21 Febbraio 2025, all'esito dell'udienza del 18 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 12 Maggio 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Giulio Costanzo ( ) e Carmine Caserta ( ), C.F._2 C.F._3 con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Riassumente
E
(P.IVA: ), incorporante , in persona del legale rapp.te CP_2 P.IVA_1 CP_3
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Rosa Teleschi ( ), C.F._4 con la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
1 Convenuta in riassunzione
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 P.IVA_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Alberto De Cristofaro, con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Convenuta in riassunzione
NONCHE'
( ), quale titolare dell'omonima TT RT C.F._5 individuale;
Convenuto in riassunzione contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 18 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori della riassumente , della convenuta in Controparte_1
riassunzione , e della convenuta in riassunzione , a mezzo CP_2 Controparte_4
delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in date 17 e 24 Marzo 2014 nei confronti di RT
(quale titolare della TT individuale GE Gas) e della società , CP_3 [...]
esponeva di essere proprietaria di un appartamento, posto al piano rialzato, CP_1
all'interno del cortile del fabbricato sito in Frattamaggiore alla Via M. Stanzione n. 75.
L'unità immobiliare era stata concessa in locazione a . Persona_1
In data 8 Febbraio 2011, alle ore 22:00 circa, nell'appartamento si era verificato un violento incendio, con conseguente deflagrazione.
L'incendio era stato causato da una improvvisa fuga di gas, da una bombola di GPL, che era stata regolarmente consegnata dalla TT individuale “GE Gas” di . RT
2 La bombola serviva per alimentazione di una stufa, ed era risultata di proprietà della società
. CP_3
A seguito dell'incendio, si era verificato il crollo delle tompagnature esterne dell'appartamento e di alcuni divisori interni;
la muratura portante aveva subìto gravissime lesioni strutturali;
il violento incendio aveva provocato la deformazione di gran parte delle travi in ferro del solaio di calpestio e del solaio di copertura.
Ancora, si erano carbonizzate le piattabande di legno dei vani porta e finestre, ed erano andati distrutti gli infissi.
Per rendere staticamente idoneo l'appartamento, e per ripristinare lo stato dei luoghi, erano occorsi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (richiesti anche dal Comune di
Frattamaggiore con l'ordinanza n. 28 del 3 Marzo 2011).
Per quel che concerne la quantificazione dei lavori di ripristino, l'attrice Controparte_1
faceva riferimento al computo metrico, allegato alla perizia giurata dell'arch. Persona_2
(computo metrico per euro 64.940,43).
A questo punto, l'attrice faceva riferimento al ricorso per Accertamento Controparte_1
Tecnico Preventivo ante causam, introdotto (per il medesimo sinistro) dalla conduttrice in data 11 Aprile 2011. Persona_1
Alle operazioni peritali aveva partecipato anche , con il proprio Difensore. Controparte_1
Altresì, il procedimento di istruzione preventiva aveva visto anche la partecipazione di
(quale titolare della TT individuale GE-GA) e della società RT CP_3
(oggi ).
[...] CP_2
I risultati delle operazioni peritali erano stati condensati nell'elaborato, a firma del ctu perito industriale (elaborato redatto nell'anno 2011). Persona_3
L'ausiliario aveva confermato la sussistenza del nesso di causalità tra la difettosità della manopola della bombola e l'evento dannoso. Infatti la valvola posta sul corpo valvolare o volantino di chiusura poteva svitarsi in qualsiasi momento, in quanto mancante del sistema di fine corsa.
3 In ordine alla quantificazione dei danni, l'attrice insisteva nella succitata determinazione, operata dall'architetto e quindi contestava l'importo di euro 15.000,00, Persona_2
indicato dal ctu . Per_3
Sulla base di queste premesse così concludeva: Controparte_1
Accertarsi la responsabilità esclusiva dei convenuti (nella qualità) e RT
(in solido tra di loro o chi di ragione), nella produzione dell'evento dannoso;
CP_3
Per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in suo favore, della succitata somma di euro 64.940,43 (da contenersi per ragioni di economia processuale entro il limite di euro 52.000,00), oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
(A questo punto, prima di proseguire nella descrizione dello svolgimento del primo grado, è
d'uopo evidenziare come, con riferimento al medesimo sinistro dell'8 Febbraio 2011, Pt_1
– quale erede della conduttrice – abbia introdotto autonomo
[...] Persona_1
giudizio risarcitorio, nei confronti di – quale titolare dell'omonima TT RT
individuale – e di – oggi . Appunto, la conduttrice , CP_3 CP_2 Persona_1
a seguito del sinistro dell'8 Febbraio 2011, aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, ed era rimasta ricoverata, presso l'ospedale Cardarelli, dall'8 Febbraio 2011 al 24 Maggio 2011. era deceduta il 28 Giugno 2015, prima ancora di Persona_1
risultare clinicamente guarita dalle lesioni riportate. , quale erede di Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio nell'anno 2018 ed dinanzi Per_1 RT CP_2
al Tribunale di Napoli Nord, invocando jure hereditario il risarcimento dei danni per le lesioni patite dalla de cuius . Quel giudizio è stato definito dal G.M. del Tribunale di Persona_1
Napoli Nord con la sentenza n. 222/21, pubblicata il 28 Gennaio 2021. In quella sentenza si
è affermato come la bombola del gas difettosa fosse stata venduta a dalla Persona_1
TT di , e come si trattasse di bombola distribuita e messa in commercio RT
da , già . Quindi il G.M., nella sentenza n. 222/21, ha dichiarato la CP_2 CP_3
responsabilità ex art. 2050 cc. di e di , nella determinazione RT CP_2
del sinistro;
per l'effetto ha condannato in solido ed al RT CP_2
4 pagamento, in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento danni, della somma Parte_1
di euro 22.940,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio, e delle spese dell'espletata CTU medico-legale, in favore di parte attrice. E' in atti la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 222/21, corredata di attestazione di irrevocabilità, emessa il 5 Ottobre 2021)….
Tornando alla descrizione dello svolgimento del primo grado, si osserva come si sia costituito il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. RT
Si costituiva anche la convenuta (oggi ), chiedendo di rigettarsi la CP_3 CP_2
domanda attorea. Altresì – per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda CP_3
attrice – chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa nei confronti della compagnia
(infatti aveva stipulato polizza, inerente alla responsabilità civile Controparte_4 CP_3
per danni a persone, animali o cose). Quindi chiedeva – sempre nella denegata CP_3
ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria nei suoi confronti – che Controparte_4
fosse condannata a manlevarla e tenerla indenne da qualsivoglia conseguenza negativa.
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato nei confronti di
. Controparte_4
Si costituiva la compagnia terza chiamata, aderendo in primis alla richiesta della chiamante in causa , di rigetto della domanda principale risarcitoria. CP_3
Il primo grado veniva definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1120/16, pubblicata l'11 Luglio 2016.
Il Giudice Monocratico avvalorava gli accertamenti svolti dall'ausiliario in sede di ATP ante causam, circa le anomalie che caratterizzavano la bombola, di proprietà di . CP_3
Infatti non era stato effettuato il dovuto collaudo decennale (scaduto nel 2010); altresì mancava la prova delle dovute verifiche quinquennali o quadriennali. Il corpo valvolare si presentava senza la valvola di apertura/chiusura del gas, ed inoltre mancava dei pioli di fine corsa.
5 Mancavano anche altre componenti del corpo valvolare: pioli, pistoncino di chiusura ed apertura del gas, manopola compresa. Dalla bombola mancavano i pioli di ottone, necessari per impedire che la valvola si sviti del tutto. Sul punto, il G.M. aggiungeva la seguente osservazione:…detti pioli mancavano già all'atto dell'acquisto, non essendo possibile che
l'incendio li abbia potuti fondere, non essendovi residui della presenza degli stessi…
Il Tribunale avvalorava le conclusioni del ctu dell'Accertamento Tecnico Preventivo, anche sotto questo ulteriore profilo, e cioè che era da escludersi che l'incendio fosse dipeso dalla scarsa areazione dell'appartamento….essendo la deflagrazione avvenuta dopo pochi secondi, mentre una piccola perdita di gas avrebbe richiesto ore per cagionare un'onda
d'urto di tale potenza….
In definitiva non poteva revocarsi in dubbio che la bombola mancasse dei requisiti tecnici richiesti.
A fronte di ciò, il Giudice Monocratico rigettava la domanda attrice, nei confronti sia di
, sia di . RT CP_3
In particolare il Tribunale si esprimeva nei termini seguenti:…Parte attrice però non ha fornito prova, né ha richiesto di provare, l'effettiva provenienza della bombola dalla TT distributrice di . Né ha provato la data di acquisto che avrebbe RT
consentito di accertare se l'omissione dei collaudi e dei controlli fosse imputabile alla conduttrice o al distributore. L'attrice fa infatti riferimento ad una quietanza di deposito cauzionale rilasciata dalla GE GA (TT di cui era titolare ), che RT
risulta indicata quale allegato alle dichiarazioni rese da nell'ambito del Testimone_1
procedimento penale, che però non risulta materialmente presente nella produzione di parte attrice….
Da qui la statuizione di rigetto della domanda attrice, nonché di integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio.
Peraltro, implicitamente veniva ritenuta assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa, avanzata da nei confronti di . CP_3 Controparte_4
6 Avverso tale sentenza proponeva appello l'attrice , giusta citazione Controparte_1
notificata il 26 Ottobre 2016 nei confronti di , (già RT CP_2 CP_3
e . Controparte_4
L'appellante concludeva nei seguenti termini (reiterando in sostanza la domanda, respinta dal primo giudicante):
In accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi in solido, ai sensi dell'art. 2050 cc., (titolare della TT individuale Gepe Gas) ed RT
al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma da CP_2
determinarsi a seguito di espletanda CTU;
in subordine al pagamento della somma di euro
15.000,00 (determinata dal ctu in sede di ATP ante causam); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva l'appellata (incorporante ), chiedendo di rigettarsi il CP_2 CP_3
gravame. In via gradata, reiterava la subordinata domanda di manleva nei confronti CP_2
di . Controparte_4
Si costituiva l'appellato , chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. RT
Si costituiva anche l'appellata , chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. Controparte_4
Il processo di seconde cure veniva definito dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, con la sentenza n. 1299/21, pubblicata il 6 Aprile 2021.
La Corte territoriale evidenziava come la pretesa risarcitoria nei confronti di CP_5
si fondasse sulla circostanza per cui quest'ultimo aveva fornito a
[...] Persona_1
(conduttrice dell'appartamento di proprietà di ) la bombola di gas, che Controparte_1
aveva causato la deflagrazione e l'incendio.
Ebbene, ad avviso della Corte non era stata fornita alcuna prova di tale asserita fornitura.
La Corte di Appello, nella sentenza n. 1299/21, aggiungeva come non potessero desumersi elementi favorevoli alla tesi attorea, dall'esibita sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
222/21, definitoria del procedimento (inerente al medesimo sinistro), derivato dalla domanda risarcitoria avanzata da , erede della conduttrice . Parte_1 Persona_1
7 Sul punto così si esprimeva la Corte di Appello:…sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord in data 15.01.2021……, dalla quale si evince che l'attrice ha dimostrato a mezzo di un testimone che la fornitura fu eseguita dal il giorno prima dell'evento dannoso;
se CP_5
è vero infatti che il Giudice può fondare il proprio convincimento anche sui mezzi istruttori assunti in altri giudizi, tra le stesse parti o tra altre parti, è altresì vero che si tratta di elementi indiziari che non possono costituire la fonte esclusiva di prova, e che comunque la pronuncia in questione non ha acquistato l'autorità del giudicato (ed anzi è stata fermamente contestata dal , che ha eccepito di non avere partecipato a quel processo perché CP_5
non ha ricevuto la notifica della citazione)….
Quindi la Corte di Appello confermava la sentenza del G.M. di Napoli Nord, nella parte in cui aveva negato, per difetto di prova, la titolarità passiva del rapporto in capo al , CP_5
quale distributore della bombola di gas.
Inoltre, la Corte territoriale osservava come non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento di attività pericolosa, prevista dall'art. 2050 cc..
In particolare, l'attrice non aveva assolto all'onere di dimostrare il nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno (in altri termini, non risultava provato che l'evento dannoso fosse riferibile alla società . CP_2
In definitiva la Corte di Appello, a mezzo della sentenza n. 1299/21, rigettava l'appello e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte Controparte_1
territoriale.
Si costituiva con controricorso l'intimata , chiedendo di rigettarsi il ricorso. CP_2
Invece, non si costituivano gli intimati e . RT Controparte_4
La Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con l'ordinanza n. 36613/23, pubblicata il 30
Dicembre 2023, ha innanzi tutto esaminato il primo motivo di ricorso (con il quale si evocava
8 l'autorità di giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 222/21, definitoria della domanda risarcitoria proposta da , erede della conduttrice ). Parte_1 Persona_1
La Suprema Corte ha osservato come la suddetta sentenza n. 222/21 fosse intervenuta tra parti differenti;
si trattava del medesimo sinistro, e tuttavia quel giudizio aveva avuto ad oggetto i danni alla persona patiti dalla conduttrice . Persona_1
Ad avviso della Cassazione, neanche viene in gioco un diritto dipendente o subordinato rispetto a quello già oggetto di scrutinio definitivo.
Vale a dire, non vi è un'efficacia riflessa del giudicato, inerente alla domanda risarcitoria proposta da parte conduttrice.
Infatti, nel presente giudizio l'attrice intende tutelare il suo diritto di Controparte_1
proprietà; invece, nel giudizio risarcitorio proposto da (erede di Parte_1 [...]
), veniva in rilievo il diritto alla salute. Per_1
Ebbene – argomenta la Cassazione – i due diritti, di proprietà e quello alla salute, sono evidentemente autonomi.
Da qui il rigetto del primo motivo di ricorso.
Invece, per i Supremi Giudici sono fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Sul punto, la Cassazione ha riassunto l'iter argomentativo svolto dalla Corte territoriale: ad avviso di quest'ultima, non vi è prova della fornitura della bombola da parte di CP_5
, poiché sul punto vi è soltanto la denuncia di , figlio di
[...] Testimone_1 [...]
. Per_1
La Corte di Appello aveva evidenziato come non avesse indicato le generalità Testimone_1
del titolare della TT GE Gas, riferita quale soggetto venditore (per giunta il convenuto aveva contestato l'assunto, allegando che la sua TT era diversa dalla Gepe Gas, CP_5
che prima del 2009 svolgeva la stessa attività).
Ha aggiunto la Corte territoriale: nell'altro giudizio (relativo alle lesioni patite dalla conduttrice ) un testimone ha riferito che, il giorno precedente l'evento Persona_1
9 dell'8 Febbraio 2011, ha venduto e consegnato a la RT Persona_1
bombola, dalla quale è fuoriuscito il gas, determinante la deflagrazione del giorno successivo.
Ad avviso della Corte di Appello, trattasi di prova atipica con valore indiziario, che non può integrare una fonte esclusiva di prova, tanto più in assenza di giudicato.
Ecco che qui si innesta la censura dei Supremi Giudici, nei confronti della pronuncia della
Corte di Appello n. 1299/21:…se ne desume una irresolubile contraddizione motivazionale, poiché da una parte il Collegio di merito afferma che la denuncia non era supportata da alcun altro elemento di prova, dall'altra si rifiuta di scrutinare la prova atipica in parola, di cui pure si afferma il valore probatorio indiziario, e dunque la necessità che non sia l'unico a sostenere la conclusione in discussione;
tale profilo ha un'evidente potenzialità dirimente poiché se, all'esito di tale scrutinio – da altro Giudice fatto proprio peraltro in via infine divenuta definitiva, e richiesto in questo giudizio dall'unica parte diversa rispetto a quelle presenti in quel distinto processo – si ritenesse provata, superando le contestazioni di quali CP_5
formulate, la vendita e consegna della bombola da parte della TT di quest'ultimo il giorno prima dell'accaduto, ossia il 7 Febbraio 2011, sarebbe implicito che, in base a quanto accertato dalla Corte territoriale, essendo scaduto il collaudo nel 2010, il produttore dovrebbe risultare avere dimostrato, ex art. 2050 cc., di avere immesso in commercio un bene invece funzionante e correttamente collaudato, ed il distributore di avere per converso verificato quanto necessario, prima della consegna al consumatore finale….ne discende che, su questo dirimente passaggio ricostruttivo, la motivazione è radicalmente carente, e non sorregge in effetti la decisione….
Pertanto, in definitiva, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia della Corte di merito (in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso), con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (Giudice di rinvio chiamato a statuire anche sulle spese del giudizio in Cassazione).
10 Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto dall'appellante , con la Controparte_1
citazione in riassunzione notificata in data 26 Marzo 2024 nei confronti di CP_5
, di e di .
[...] CP_2 Controparte_4
La riassumente ritiene che le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
36613/23 siano conducenti, ai fini dell'accoglimento dell'originario appello (e quindi ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria).
Pertanto, la riassumente così conclude:
Accertarsi la responsabilità esclusiva delle parti convenute in solido, o chi di ragione, nella produzione dell'evento dannoso;
per l'effetto, condannarsi, a titolo di risarcimento danni, le parti convenute in solido o chi di ragione al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro
64.940,43, così come quantificati dal ctp arch. oppure della diversa somma Persona_2
ritenuta di Giustizia (anche alla luce della CTU espletata in sede di ATP ante causam);
il tutto, con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La riassumente, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, ha utilizzato l'espressione generica “condannarsi i convenuti in solido”. Ebbene, deve ritenersi che la richiesta di condanna risarcitoria sia stata reiterata nei confronti dei soli convenuti RT
ed , e non anche nei confronti di (chiamata in garanzia dalla CP_2 Controparte_4
; il tutto, in coerenza con le conclusioni espresse nella citazione di primo grado CP_2
notificata il 17 Marzo 2014, e ribadite nell'appello notificato il 26 Ottobre 2016.
Successivamente, nelle comparse ex art. 190 cpc la riassumente ha chiesto di condannarsi anche , in solido con e con . Ebbene, Controparte_4 RT CP_2
trattasi di estensione della domanda risarcitoria anche alla terza chiamata (operata dalla riassumente in sede di comparse ex art. 190 cpc, nella presente fase di rinvio), che va senz'altro qualificata come tardiva, e quindi inammissibile.
Sotto il profilo istruttorio (ed in particolare ai fini della quantificazione dei danni), la riassumente insiste nell'ammissione di CTU, non condividendo la quantificazione operata
11 dal ctu , nell'elaborato depositato in sede di Accertamento Tecnico Persona_3
Preventivo ante causam.
Il convenuto in riassunzione è rimasto contumace nella presente fase RT
di rinvio (pur essendogli stato ritualmente notificato l'atto di riassunzione).
Si è costituita la convenuta in riassunzione (incorporante ). CP_2 CP_3
conclude innanzi tutto, chiedendo il rigetto dell'appello della (con la CP_2 CP_1
conseguente conferma della sentenza del G.M. di Napoli Nord n. 1120/16, di rigetto della domanda risarcitoria attorea).
Vale a dire, ritiene che si debba addivenire al rigetto dell'appello di CP_2 [...]
, anche a seguito della rivalutazione della vicenda, cui il Giudice del rinvio è tenuto CP_1
(secondo il mandato conferito dai Supremi Giudici nell'ordinanza del 30 Dicembre 2023).
In subordine ritiene che l'appello in riassunzione e l'originaria domanda CP_2
possano trovare accoglimento nei confronti del solo rivenditore RT
(avendo costui ricevuto dalla medesima una bombola regolarmente collaudata). CP_2
In via ancor più gradata (nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda), reitera la subordinata domanda di manleva nei confronti della CP_2
assicuratrice . Controparte_4
Si è costituita anche la convenuta in riassunzione . Quest'ultima conclude Controparte_4
per il rigetto dell'appello di , e quindi per la conferma della pronuncia di Controparte_1
primo grado, di rigetto della domanda risarcitoria (proposta nei confronti di CP_5
e di ).
[...] CP_2
In altri termini, ritiene che – anche all'esito della rivalutazione degli elementi Controparte_4
probatori imposta dalla Suprema Corte nell'ordinanza di annullamento con rinvio – si debba egualmente addivenire al rigetto dell'appello di (rigetto, ovviamente Controparte_1
assorbente anche rispetto alla subordinata domanda di manleva assicurativa, avanzata da nei confronti di essa ). CP_2 Controparte_4
12 Nulla quaestio sull'applicazione, nel presente giudizio di rinvio, del previgente rito collegiale
“ante Cartabia”, ratione temporis.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale del 5 Luglio 2024 (di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni), ha anche ritenuto superflua la CTU, la cui ammissione veniva invocata dalla riassumente (e tanto, alla luce della presenza in atti Controparte_1
dell'elaborato del ctu in sede di ATP ante causam, nonché considerati gli elaborati dei consulenti di parte).
Giusta ordinanza comunicata il 21 Febbraio 2025 – all'esito dell'udienza del 18 Febbraio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della riassumente nonché da parte della Controparte_1
convenuta in riassunzione e della convenuta in riassunzione CP_2 Controparte_4
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di
[...] gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ritiene il Collegio di dover ribadire una serie di pregnanti osservazioni, svolte dal G.M. di Napoli Nord nella sentenza di primo grado, n. 1120/16 dell'11 Luglio 2016 – osservazioni che non sono state smentite nei gradi successivi.
In particolare, nulla quaestio sul fatto che la bombola, dalla quale è fuoriuscito il GPL in data
8 Febbraio 2011 (bombola collocata nella stufa) fosse di proprietà di , oggi CP_3
. Sono in atti i rilievi fotografici allegati all'elaborato del ctu , in sede di CP_2 Per_3
ATP ante causam, nonché è in atti il fascicolo fotografico dei Carabinieri della Stazione di
Frattamaggiore del Febbraio 2011. In tali fotografie è effigiata la bombola “incriminata”, lievemente contorta, ma non andata distrutta dopo lo scoppio del gas;
ebbene, risulta visibile l'inequivoca scritta “Proprietà ”. CP_3
Altresì, sono definitivamente accertate le anomalie, che caratterizzavano la bombola determinante l'incendio del Febbraio 2011.
Infatti, il collaudo decennale era scaduto nel 2010 (vale a dire, non si era più proceduto a
13 collaudo, dopo che era scaduto l'ultimo controllo decennale); il corpo valvolare si presentava senza la valvola di apertura/chiusura del gas, e mancava dei pioli di fine corsa.
Mancavano i pioli di ottone, necessari per impedire che la valvola si sviti del tutto.
Si trattava di pioli già mancanti all'atto dell'acquisto,…non essendo possibile che l'incendio li abbia potuti fondere, non essendovi residui della presenza degli stessi…
Il G.M. di Napoli Nord, nella sentenza n. 1120/16, ha anche avvalorato le conclusioni rese dal ctu in sede di ATP ante causam, sulla circostanza per cui va escluso che l'incendio possa attribuirsi alla scarsa areazione dell'appartamento. Infatti la deflagrazione avvenne dopo pochi secondi, laddove una piccola perdita di gas avrebbe richiesto ore per cagionare un'onda d'urto di tale potenza.
In definitiva la bombola di gas mancava dei requisiti tecnici richiesti.
Il primo Giudice è parimenti addivenuto al rigetto della domanda attrice;
ma in ogni caso trattasi di osservazioni (non smentite nei gradi successivi), che già di per sé delineano la non infondatezza della prospettazione attorea.
Tutto ciò premesso, ecco che la Cassazione, a mezzo dell'ordinanza n. 36613/23, sollecita questo Giudice di rinvio a prendere in considerazione il materiale probatorio, raccolto nel giudizio risarcitorio “parallelo”, vale a dire nel giudizio instaurato da , quale Parte_1
erede della conduttrice (avente ad oggetto i danni per le lesioni patite da Persona_1
quest'ultima), che ha parimenti visto come convenuti ed . RT CP_2
Il giudizio “parallelo” è stato definito dal G.M. di Napoli Nord con la sentenza n. 222/21, pubblicata il 28 Gennaio 2021, divenuta irrevocabile (come da attestazione di irrevocabilità, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Napoli Nord in data 5 Ottobre 2021).
E' significativo osservare come la sentenza n. 222/21 fosse già entrata nel dibattito processuale, di cui al primo giudizio di appello. Tuttavia, alla data di pubblicazione della sentenza della Corte territoriale poi cassata (6 Aprile 2021), essa non era ancora divenuta irrevocabile.
Indubbiamente – come ha osservato la Suprema Corte – gli esiti del giudizio risarcitorio
14 promosso dall'erede di parte conduttrice non sono vincolanti in questo giudizio. Al contempo, però, non può revocarsi in dubbio la piena utilizzabilità delle prove acquisite in contraddittorio in quel processo.
Come ha correttamente osservato la Suprema Corte, e CP_2 RT
hanno partecipato al processo per i danni da lesioni riportati dalla conduttrice
[...]
. Per_1
Quindi a giusta ragione – ed in conformità al mandato della Cassazione – la proprietaria chiede che quei risultati probatori siano valutati ed esaminati anche nel Controparte_1
presente giudizio.
In definitiva, i Supremi Giudici sollecitano questo Giudice di rinvio a valutare le dichiarazioni rese, nell'altro giudizio risarcitorio, dal teste , genero della conduttrice Testimone_2 [...]
. Per_1
Il ha dichiarato che la suocera era solita rifornirsi di bombole dalla TT Tes_2 CP_5
.
[...]
Il teste, il giorno prima dell'incendio, e cioè il 7 Febbraio 2011, si trovava a casa della suocera
. Sopraggiunse il , che provvide a smontare e portare via la Persona_1 CP_5
bombola vecchia, e ad installare nella stufa la bombola nuova. Sulla bombola di GPL vi era il marchio “ ”. CP_3
Peraltro, siamo in un contesto in cui (incorporante ) non ha CP_2 CP_3
contestato di essere proprietaria della bombola in oggetto – vale a dire, non ha contestato di avere distribuito la bombola poi installata nella stufa, situata nell'appartamento di proprietà di , e concesso in locazione a . Controparte_1 Persona_1
RB (diversamente da quanto opinato dal G.M. di Napoli Nord nella sentenza n. 1120/16,
e diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello nella cassata pronuncia n.
1299/21), la testimonianza integra un elemento probatorio di pregnante rilievo, e Tes_2
conducente rispetto alla seguente conclusione: e cioè che fu , quale RT
titolare della omonima TT individuale, in data 7 Febbraio 2011, a consegnare alla
15 conduttrice la bombola di GPL, dalla quale il successivo 8 Febbraio è Persona_1
fuoriuscito il gas, determinante l'incendio.
In punto di diritto, la produzione e distribuzione di gas in bombole è attività pericolosa, ex art. 2050 cc..
Trattasi di responsabilità riferita a tutti gli eventi dannosi dipendenti, o comunque occasionati dall'uso del gas.
Per giunta, è responsabile ex art. 2050 cc. l'azienda che fornisce gas in bombole, anche qualora l'evento dannoso sia derivato da un errato funzionamento del regolatore della pressione della bombola.
Sempre in punto di diritto, è inequivoco il mandato conferito dalla Suprema Corte a questo
Giudice di rinvio, soprattutto in termini di conseguenze da trarre nell'ipotesi (effettivamente verificatasi) di accertata responsabilità della TT , nella consegna alla CP_5
consumatrice della bombola difettosa (conseguenze a carico della Persona_1
produttrice , dante causa della distributrice TT ). CP_2 CP_5
Appunto, nell'ordinanza n. 36613/23 il Collegio della Terza sezione civile della Cassazione si
è espresso nei seguenti termini:…se si ritenesse provata la vendita e consegna della bombola da parte della TT il giorno prima dell'accaduto, ossia il 7 Febbraio 2011, sarebbe CP_5
implicato che, in base a quanto accertato dalla Corte territoriale, essendo scaduto il collaudo nel 2010, il produttore dovrebbe risultare avere dimostrato di avere immesso in commercio un bene funzionante e correttamente collaudato, ed il distributore di avere per converso verificato quanto necessario prima della consegna al consumatore finale…
Dunque, la Cassazione ha ben chiaro l'onere probatorio, a carico della TT e della CP_5
società , per andare esenti dalla condanna risarcitoria, con riferimento ai danni CP_2
riportati dall'appartamento di proprietà della locatrice , a seguito Controparte_1
dell'incendio dell'8 Febbraio 2011 (una volta accertato il nesso eziologico tra la perdita di gas dalla bombola oggetto di causa e l'incendio dell'unità immobiliare).
Ed effettivamente né la TT , né la società hanno assolto all'onere, di CP_5 CP_2
16 provare di avere adottato tutte le misure, idonee ad evitare il danno.
La bombola era stata collaudata l'ultima volta oltre dieci anni prima, che la TT CP_5
procedesse alla sua installazione, nella stufa allocata nell'unità immobiliare di proprietà
(installazione avvenuta il 7 Febbraio 2011). CP_1
Dal canto suo la produttrice non ha provato che la bombola fosse regolarmente CP_2
collaudata, all'atto della consegna al rivenditore . CP_5
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto in data 26 Ottobre 2016 (nonché in accoglimento della domanda di primo grado, proposta il 17 Marzo 2014), ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve dichiararsi la responsabilità esclusiva di RT
(quale titolare dell'omonima TT individuale) e di , nella produzione CP_2
dell'evento dannoso per cui è causa, e cioè l'incendio che ha gravemente danneggiato, in data 8 Febbraio 2011, l'appartamento di proprietà di sito in Controparte_1
Frattamaggiore alla Via M. Stanzione.
Perciò, risulta accertata la responsabilità ex art. 2050 cc. dei convenuti RT
ed per l'incendio in oggetto – poiché siamo dinanzi a GPL fuoriuscito da una CP_2
bombola prodotta, distribuita ed installata, rispettivamente, dalla e da CP_2
. RT
, ed sono tenute, in via solidale, al risarcimento danni, CP_6 RT CP_2
in favore dell'attrice , odierna riassumente. Controparte_1
Per quel che concerne la quantificazione dei danni (corrispondenti al costo delle opere di ripristino dell'unità immobiliare), il Collegio ritiene equa e congrua la somma di euro
15.000,00, indicata dal ctu nell'elaborato, redatto in sede di ATP ante causam, nei Per_3
mesi successivi all'evento dell'8 Febbraio 2011.
I lavori a farsi sono analiticamente indicati a fol. 17 dell'elaborato peritale.
L'ausiliario del Tribunale ha opportunamente distinto la cifra di euro 15.000,00 (integrante i costi per il ripristino dell'appartamento a regola d'arte), e la cifra di euro 10.000,00 (inerente al costo delle suppellettili e delle masserizie andate distrutte a seguito dell'incendio,
17 suppellettili e masserizie tutte di proprietà della conduttrice ). Persona_1
Quindi, si conferma la congruità e correttezza dell'importo di euro 15.000,00.
Come già accennato, l'attrice , fin dal primo grado, si è rifatta alla Controparte_1
quantificazione dei danni in euro 64.940,43, operata dal consulente di parte arch. Per_2
(peraltro, fin dalla citazione di primo grado, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del
[...]
quantum, fino a concorrenza dell'importo di euro 52.000,00).
RB, in punto di quantificazione dei danni si evidenzia una palese contraddittorietà della prospettazione di parte attrice.
Infatti, nella citazione del Marzo 2014 la deduce di avere già effettuato i lavori di CP_1
ripristino (conseguenti al sinistro del Febbraio 2011), anche in ottemperanza ad un'ordinanza del Comune di Frattamaggiore.
Tuttavia, l'attrice si è limitata a produrre l'elaborato del Marzo 2011 del succitato architetto
Trattasi di elaborato redatto il mese successivo al sinistro, in cui i lavori Persona_2
necessari venivano preventivati in euro 64.940,43.
In definitiva, l'attrice non ha documentato né dichiarato quale sia stato il costo effettivo dei lavori di ripristino (dalla medesima indicati come già effettuati, alla data di notifica CP_1
della citazione di primo grado).
Si ribadisce quindi come i danni debbano essere quantificati in euro 15.000,00.
Vale a dire, ed debbono essere condannati in solido al RT CP_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di , della somma di Controparte_1
euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Appunto, sull'importo testè indicato debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la
18 quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n. 1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare in solido ed al pagamento, in favore della RT CP_2
odierna riassumente, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (8 Febbraio 2011) sull'importo di euro 15.000,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8 Febbraio 2011 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass.
03.12.1999 n. 13470).
Sulla domanda di manleva di nei confronti di CP_2 Controparte_4
Osserva il Collegio come la compagnia , fin dal primo grado, abbia incentrato Controparte_4
le sue attenzioni sull'adesione alla posizione di , di contrasto alla domanda CP_2
19 proposta dall'attrice . Controparte_1
Nel primo giudizio di appello ha preso posizione sulla sentenza del G.M. di Controparte_4
Napoli Nord n. 222/21 (definitoria del giudizio risarcitorio proposto da parte conduttrice), prodotta dall'attrice ed appellante . Controparte_1
In quell'occasione la compagnia assicuratrice aveva evidenziato di non avere partecipato al giudizio risarcitorio introdotto da , erede della conduttrice Parte_1 Persona_1
(pertanto, non erano utilizzabili nei suoi confronti le risultanze di quel processo).
Tuttavia si impone la seguente considerazione, di rilievo assorbente;
e cioè che, in tutto il giudizio, fin dal primo grado, non ha mai contestato l'operatività della polizza Controparte_4
assicurativa invocata da (poi incorporata da . CP_3 CP_2
Pertanto, la domanda di manleva e garanzia assicurativa, proposta da nei confronti CP_2
di , deve essere accolta: vale a dire, deve essere condannata a Controparte_4 Controparte_4
tenere indenne e manlevare , per ogni conseguenza negativa, derivante dalla CP_2
domanda risarcitoria, proposta in primo grado da nei confronti della Controparte_1
medesima . CP_2
A questo punto, è d'uopo statuire sul regime delle spese di tutti i gradi.
In primis, va preso in considerazione il rapporto processuale tra da un Controparte_1
lato e, dall'altro, ed . RT CP_2
Sul regime delle spese di tutti i gradi tra da un lato e, dall'altro, Controparte_1
ed RT CP_2
Ebbene si assiste, per tutti i gradi, alla soccombenza, in via solidale, di RT
ed . CP_2
Appunto, risulta opportuno concedere il beneficio della solidarietà passiva ai condebitori ed anche in punto di governo delle spese. CP_5 CP_2
Poiché siamo in sede di giudizio di rinvio, e vi è stato il succedersi di varie tabelle
20 parametriche nel tempo, ecco che si pone la necessità di stabilire secondo quali parametri si debbano determinare le spese dei vari gradi di giudizio.
Indubbiamente la Suprema Corte si è più volte pronunciata sul punto, con riferimento al rapporto tra i parametri di cui al D.M. n. 140/12, e quelli di cui al D.M. n. 55/14. In particolare i Supremi Giudici hanno affermato la prevalenza dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, in base al principio di specialità (cfr. Cass. civ., n. 1018/18).
Infatti, il D.M. n. 140/12 disciplina la materia dei compensi, dal punto di vista dei rapporti tra professionista e cliente;
invece il D.M. n. 55/14 detta i criteri che il Giudice deve applicare, nel regolare le spese di causa.
Nel caso di specie, fin dal primo grado trovano applicazione le Tabelle di cui al D.M. n. 55/14, dato che il primo grado è stato definito con la sentenza pubblicata l'11 Luglio 2016, vale a dire quando il D.M. 55/14 era già in vigore.
Ovviamente, con riferimento alle spese del giudizio in Cassazione (conclusosi il 30 Dicembre
2023), e del presente giudizio di rinvio, si deve fare riferimento al D.M. n. 147/22 (Decreto
Ministeriale integrante una novella del D.M. n. 55/14, con decorrenza dal 23 Ottobre 2022).
In assenza di nota specifica di parte, si procede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa è parametrato sull'importo, al cui pagamento ed RT
vengono condannati, a titolo di risarcimento danni, in favore di . CP_2 Controparte_1
Quindi, trattasi dell'importo di euro 15.000,00; di conseguenza, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio, il compenso professionale è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti non soltanto alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce all'orientamento più recente, secondo il quale va erogato un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
21 Ovviamente, i parametri inerenti al giudizio in Cassazione prevedono ab origine l'esclusione del compenso per la fase istruttoria.
Ai fini della quantificazione dei compensi, per tutti i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Pertanto si liquidano, a titolo di compenso professionale, in favore della danneggiata
, i seguenti importi: Controparte_1
euro 3.808,50 per il primo grado;
euro 4.357,50 per il giudizio di appello;
euro 2.311,50 per il giudizio in Cassazione;
euro 4.357,50 per il presente giudizio di rinvio.
A titolo di esborsi del giudizio di appello, si riconosce a l'importo di euro Controparte_1
777,00, versato quale appellante a titolo di contributo unificato, in sede di iscrizione a ruolo dell'appello notificato il 26.10.2016.
Parimenti, a titolo di esborsi del presente giudizio di rinvio, alla riassumente
[...]
va riconosciuto l'importo di euro 777,00, come da versato contributo unificato. CP_1
In conformità al principio della soccombenza, le spese della CTU espletata in sede di ATP ante causam vengono definitivamente poste a carico, in via solidale, di RT
e di . CP_2
Con riferimento alla richiesta di distrazione, osserva il Collegio come in Controparte_1
primo grado ed in appello sia stata difesa soltanto dall'avv. Carmine Caserta;
quindi, in
Cassazione e nel presente giudizio di rinvio la è stata difesa sia dall'avv. Carmine CP_1
Caserta che dall'avv. Giulio Costanzo.
Pertanto, con riferimento al primo grado ed all'appello, il provvedimento di distrazione viene concesso in favore del solo avv. Carmine Caserta;
invece, con riferimento al giudizio in
Cassazione ed al presente giudizio di rinvio, la distrazione viene concessa in favore sia
22 dell'avv. Carmine Caserta che dell'avv. Giulio Costanzo.
Resta da statuire sulle spese di tutti i gradi, con riferimento al rapporto processuale tra e . CP_2 Controparte_4
Sul governo delle spese di tutti i gradi tra e CP_2 Controparte_4
Con riferimento a tale rapporto processuale, ritiene il Collegio di dover valorizzare la circostanza per cui la compagnia assicuratrice ha costantemente aderito alla posizione della garantita in termini di contrapposizione alla prospettazione dell'attrice ; al CP_2 CP_1
contempo, giammai ha contestato l'operatività della polizza assicurativa. Controparte_4
Quindi – considerato che, ratione temporis, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella formulazione antecedente all'ultima novella, di cui alla Legge n. 162/14 – senz'altro ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, militanti per l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi, tra e . CP_2 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , quale Controparte_1 RT
titolare dell'omonima TT individuale, e di , avverso la sentenza del Tribunale CP_2
di Napoli Nord n. 1120/16, pubblicata l'11 Luglio 2016 – appello riassunto da
[...] con atto notificato in data 26 Marzo 2024, a seguito dell'ordinanza della Suprema CP_1
Corte di Cassazione n. 36613/23, pubblicata il 30 Dicembre 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1299/21, pubblicata il 6 Aprile 2021), nonché pronunciando sulla subordinata domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
A) Accoglie l'appello, nonché la domanda proposta in primo grado dall'attrice
[...]
; per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, CP_1
23 A1) Dichiara la responsabilità di (quale titolare dell'omonima TT RT
individuale) e di nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
CP_2
A2) Condanna in solido ed al pagamento, in favore di RT CP_2
, a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'incendio, in data 8 Controparte_1
Febbraio 2011, dell'appartamento di proprietà attrice, della somma di euro 15.000,00
(quindicimila/00), oltre interessi legali dall'8 Febbraio 2011 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, all'8.02.2011 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.02.2011 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna in solido ed al pagamento delle spese di tutti RT CP_2
i gradi di giudizio in favore di;
spese che liquida: Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 3.808,50 per compenso professionale;
quanto al giudizio di appello, in euro 777,00 per esborsi ed euro 4.357,50 per compenso professionale;
quanto al giudizio in Cassazione, in euro 2.311,50 per compenso professionale;
infine, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 777,00 per esborsi ed euro 4.357,50 per compenso professionale;
oltre, per tutti i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
con attribuzione, per tutti i gradi, in favore dell'avv. Carmine Caserta;
con riferimento al giudizio in Cassazione ed al presente giudizio di rinvio, attribuzione anche in favore dell'avv.
Giulio Costanzo;
C) Accoglie la domanda di manleva assicurativa e, per l'effetto, condanna Controparte_4
a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza negativa, derivante dalla CP_2
24 domanda risarcitoria proposta in primo grado da nei confronti della Controparte_1
medesima ; CP_2
D) Dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi tra e CP_2 [...]
. CP_4
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1443 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, avente ad oggetto “Rinvio dalla Cassazione;
altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 1120/16, pubblicata l'11 Luglio 2016; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 21 Febbraio 2025, all'esito dell'udienza del 18 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 12 Maggio 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Giulio Costanzo ( ) e Carmine Caserta ( ), C.F._2 C.F._3 con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Riassumente
E
(P.IVA: ), incorporante , in persona del legale rapp.te CP_2 P.IVA_1 CP_3
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Rosa Teleschi ( ), C.F._4 con la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
1 Convenuta in riassunzione
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 P.IVA_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Alberto De Cristofaro, con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Convenuta in riassunzione
NONCHE'
( ), quale titolare dell'omonima TT RT C.F._5 individuale;
Convenuto in riassunzione contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 18 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori della riassumente , della convenuta in Controparte_1
riassunzione , e della convenuta in riassunzione , a mezzo CP_2 Controparte_4
delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in date 17 e 24 Marzo 2014 nei confronti di RT
(quale titolare della TT individuale GE Gas) e della società , CP_3 [...]
esponeva di essere proprietaria di un appartamento, posto al piano rialzato, CP_1
all'interno del cortile del fabbricato sito in Frattamaggiore alla Via M. Stanzione n. 75.
L'unità immobiliare era stata concessa in locazione a . Persona_1
In data 8 Febbraio 2011, alle ore 22:00 circa, nell'appartamento si era verificato un violento incendio, con conseguente deflagrazione.
L'incendio era stato causato da una improvvisa fuga di gas, da una bombola di GPL, che era stata regolarmente consegnata dalla TT individuale “GE Gas” di . RT
2 La bombola serviva per alimentazione di una stufa, ed era risultata di proprietà della società
. CP_3
A seguito dell'incendio, si era verificato il crollo delle tompagnature esterne dell'appartamento e di alcuni divisori interni;
la muratura portante aveva subìto gravissime lesioni strutturali;
il violento incendio aveva provocato la deformazione di gran parte delle travi in ferro del solaio di calpestio e del solaio di copertura.
Ancora, si erano carbonizzate le piattabande di legno dei vani porta e finestre, ed erano andati distrutti gli infissi.
Per rendere staticamente idoneo l'appartamento, e per ripristinare lo stato dei luoghi, erano occorsi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (richiesti anche dal Comune di
Frattamaggiore con l'ordinanza n. 28 del 3 Marzo 2011).
Per quel che concerne la quantificazione dei lavori di ripristino, l'attrice Controparte_1
faceva riferimento al computo metrico, allegato alla perizia giurata dell'arch. Persona_2
(computo metrico per euro 64.940,43).
A questo punto, l'attrice faceva riferimento al ricorso per Accertamento Controparte_1
Tecnico Preventivo ante causam, introdotto (per il medesimo sinistro) dalla conduttrice in data 11 Aprile 2011. Persona_1
Alle operazioni peritali aveva partecipato anche , con il proprio Difensore. Controparte_1
Altresì, il procedimento di istruzione preventiva aveva visto anche la partecipazione di
(quale titolare della TT individuale GE-GA) e della società RT CP_3
(oggi ).
[...] CP_2
I risultati delle operazioni peritali erano stati condensati nell'elaborato, a firma del ctu perito industriale (elaborato redatto nell'anno 2011). Persona_3
L'ausiliario aveva confermato la sussistenza del nesso di causalità tra la difettosità della manopola della bombola e l'evento dannoso. Infatti la valvola posta sul corpo valvolare o volantino di chiusura poteva svitarsi in qualsiasi momento, in quanto mancante del sistema di fine corsa.
3 In ordine alla quantificazione dei danni, l'attrice insisteva nella succitata determinazione, operata dall'architetto e quindi contestava l'importo di euro 15.000,00, Persona_2
indicato dal ctu . Per_3
Sulla base di queste premesse così concludeva: Controparte_1
Accertarsi la responsabilità esclusiva dei convenuti (nella qualità) e RT
(in solido tra di loro o chi di ragione), nella produzione dell'evento dannoso;
CP_3
Per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in suo favore, della succitata somma di euro 64.940,43 (da contenersi per ragioni di economia processuale entro il limite di euro 52.000,00), oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
(A questo punto, prima di proseguire nella descrizione dello svolgimento del primo grado, è
d'uopo evidenziare come, con riferimento al medesimo sinistro dell'8 Febbraio 2011, Pt_1
– quale erede della conduttrice – abbia introdotto autonomo
[...] Persona_1
giudizio risarcitorio, nei confronti di – quale titolare dell'omonima TT RT
individuale – e di – oggi . Appunto, la conduttrice , CP_3 CP_2 Persona_1
a seguito del sinistro dell'8 Febbraio 2011, aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, ed era rimasta ricoverata, presso l'ospedale Cardarelli, dall'8 Febbraio 2011 al 24 Maggio 2011. era deceduta il 28 Giugno 2015, prima ancora di Persona_1
risultare clinicamente guarita dalle lesioni riportate. , quale erede di Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio nell'anno 2018 ed dinanzi Per_1 RT CP_2
al Tribunale di Napoli Nord, invocando jure hereditario il risarcimento dei danni per le lesioni patite dalla de cuius . Quel giudizio è stato definito dal G.M. del Tribunale di Persona_1
Napoli Nord con la sentenza n. 222/21, pubblicata il 28 Gennaio 2021. In quella sentenza si
è affermato come la bombola del gas difettosa fosse stata venduta a dalla Persona_1
TT di , e come si trattasse di bombola distribuita e messa in commercio RT
da , già . Quindi il G.M., nella sentenza n. 222/21, ha dichiarato la CP_2 CP_3
responsabilità ex art. 2050 cc. di e di , nella determinazione RT CP_2
del sinistro;
per l'effetto ha condannato in solido ed al RT CP_2
4 pagamento, in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento danni, della somma Parte_1
di euro 22.940,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio, e delle spese dell'espletata CTU medico-legale, in favore di parte attrice. E' in atti la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 222/21, corredata di attestazione di irrevocabilità, emessa il 5 Ottobre 2021)….
Tornando alla descrizione dello svolgimento del primo grado, si osserva come si sia costituito il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. RT
Si costituiva anche la convenuta (oggi ), chiedendo di rigettarsi la CP_3 CP_2
domanda attorea. Altresì – per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda CP_3
attrice – chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa nei confronti della compagnia
(infatti aveva stipulato polizza, inerente alla responsabilità civile Controparte_4 CP_3
per danni a persone, animali o cose). Quindi chiedeva – sempre nella denegata CP_3
ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria nei suoi confronti – che Controparte_4
fosse condannata a manlevarla e tenerla indenne da qualsivoglia conseguenza negativa.
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato nei confronti di
. Controparte_4
Si costituiva la compagnia terza chiamata, aderendo in primis alla richiesta della chiamante in causa , di rigetto della domanda principale risarcitoria. CP_3
Il primo grado veniva definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1120/16, pubblicata l'11 Luglio 2016.
Il Giudice Monocratico avvalorava gli accertamenti svolti dall'ausiliario in sede di ATP ante causam, circa le anomalie che caratterizzavano la bombola, di proprietà di . CP_3
Infatti non era stato effettuato il dovuto collaudo decennale (scaduto nel 2010); altresì mancava la prova delle dovute verifiche quinquennali o quadriennali. Il corpo valvolare si presentava senza la valvola di apertura/chiusura del gas, ed inoltre mancava dei pioli di fine corsa.
5 Mancavano anche altre componenti del corpo valvolare: pioli, pistoncino di chiusura ed apertura del gas, manopola compresa. Dalla bombola mancavano i pioli di ottone, necessari per impedire che la valvola si sviti del tutto. Sul punto, il G.M. aggiungeva la seguente osservazione:…detti pioli mancavano già all'atto dell'acquisto, non essendo possibile che
l'incendio li abbia potuti fondere, non essendovi residui della presenza degli stessi…
Il Tribunale avvalorava le conclusioni del ctu dell'Accertamento Tecnico Preventivo, anche sotto questo ulteriore profilo, e cioè che era da escludersi che l'incendio fosse dipeso dalla scarsa areazione dell'appartamento….essendo la deflagrazione avvenuta dopo pochi secondi, mentre una piccola perdita di gas avrebbe richiesto ore per cagionare un'onda
d'urto di tale potenza….
In definitiva non poteva revocarsi in dubbio che la bombola mancasse dei requisiti tecnici richiesti.
A fronte di ciò, il Giudice Monocratico rigettava la domanda attrice, nei confronti sia di
, sia di . RT CP_3
In particolare il Tribunale si esprimeva nei termini seguenti:…Parte attrice però non ha fornito prova, né ha richiesto di provare, l'effettiva provenienza della bombola dalla TT distributrice di . Né ha provato la data di acquisto che avrebbe RT
consentito di accertare se l'omissione dei collaudi e dei controlli fosse imputabile alla conduttrice o al distributore. L'attrice fa infatti riferimento ad una quietanza di deposito cauzionale rilasciata dalla GE GA (TT di cui era titolare ), che RT
risulta indicata quale allegato alle dichiarazioni rese da nell'ambito del Testimone_1
procedimento penale, che però non risulta materialmente presente nella produzione di parte attrice….
Da qui la statuizione di rigetto della domanda attrice, nonché di integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio.
Peraltro, implicitamente veniva ritenuta assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa, avanzata da nei confronti di . CP_3 Controparte_4
6 Avverso tale sentenza proponeva appello l'attrice , giusta citazione Controparte_1
notificata il 26 Ottobre 2016 nei confronti di , (già RT CP_2 CP_3
e . Controparte_4
L'appellante concludeva nei seguenti termini (reiterando in sostanza la domanda, respinta dal primo giudicante):
In accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi in solido, ai sensi dell'art. 2050 cc., (titolare della TT individuale Gepe Gas) ed RT
al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma da CP_2
determinarsi a seguito di espletanda CTU;
in subordine al pagamento della somma di euro
15.000,00 (determinata dal ctu in sede di ATP ante causam); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva l'appellata (incorporante ), chiedendo di rigettarsi il CP_2 CP_3
gravame. In via gradata, reiterava la subordinata domanda di manleva nei confronti CP_2
di . Controparte_4
Si costituiva l'appellato , chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. RT
Si costituiva anche l'appellata , chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. Controparte_4
Il processo di seconde cure veniva definito dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, con la sentenza n. 1299/21, pubblicata il 6 Aprile 2021.
La Corte territoriale evidenziava come la pretesa risarcitoria nei confronti di CP_5
si fondasse sulla circostanza per cui quest'ultimo aveva fornito a
[...] Persona_1
(conduttrice dell'appartamento di proprietà di ) la bombola di gas, che Controparte_1
aveva causato la deflagrazione e l'incendio.
Ebbene, ad avviso della Corte non era stata fornita alcuna prova di tale asserita fornitura.
La Corte di Appello, nella sentenza n. 1299/21, aggiungeva come non potessero desumersi elementi favorevoli alla tesi attorea, dall'esibita sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
222/21, definitoria del procedimento (inerente al medesimo sinistro), derivato dalla domanda risarcitoria avanzata da , erede della conduttrice . Parte_1 Persona_1
7 Sul punto così si esprimeva la Corte di Appello:…sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord in data 15.01.2021……, dalla quale si evince che l'attrice ha dimostrato a mezzo di un testimone che la fornitura fu eseguita dal il giorno prima dell'evento dannoso;
se CP_5
è vero infatti che il Giudice può fondare il proprio convincimento anche sui mezzi istruttori assunti in altri giudizi, tra le stesse parti o tra altre parti, è altresì vero che si tratta di elementi indiziari che non possono costituire la fonte esclusiva di prova, e che comunque la pronuncia in questione non ha acquistato l'autorità del giudicato (ed anzi è stata fermamente contestata dal , che ha eccepito di non avere partecipato a quel processo perché CP_5
non ha ricevuto la notifica della citazione)….
Quindi la Corte di Appello confermava la sentenza del G.M. di Napoli Nord, nella parte in cui aveva negato, per difetto di prova, la titolarità passiva del rapporto in capo al , CP_5
quale distributore della bombola di gas.
Inoltre, la Corte territoriale osservava come non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento di attività pericolosa, prevista dall'art. 2050 cc..
In particolare, l'attrice non aveva assolto all'onere di dimostrare il nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno (in altri termini, non risultava provato che l'evento dannoso fosse riferibile alla società . CP_2
In definitiva la Corte di Appello, a mezzo della sentenza n. 1299/21, rigettava l'appello e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte Controparte_1
territoriale.
Si costituiva con controricorso l'intimata , chiedendo di rigettarsi il ricorso. CP_2
Invece, non si costituivano gli intimati e . RT Controparte_4
La Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con l'ordinanza n. 36613/23, pubblicata il 30
Dicembre 2023, ha innanzi tutto esaminato il primo motivo di ricorso (con il quale si evocava
8 l'autorità di giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 222/21, definitoria della domanda risarcitoria proposta da , erede della conduttrice ). Parte_1 Persona_1
La Suprema Corte ha osservato come la suddetta sentenza n. 222/21 fosse intervenuta tra parti differenti;
si trattava del medesimo sinistro, e tuttavia quel giudizio aveva avuto ad oggetto i danni alla persona patiti dalla conduttrice . Persona_1
Ad avviso della Cassazione, neanche viene in gioco un diritto dipendente o subordinato rispetto a quello già oggetto di scrutinio definitivo.
Vale a dire, non vi è un'efficacia riflessa del giudicato, inerente alla domanda risarcitoria proposta da parte conduttrice.
Infatti, nel presente giudizio l'attrice intende tutelare il suo diritto di Controparte_1
proprietà; invece, nel giudizio risarcitorio proposto da (erede di Parte_1 [...]
), veniva in rilievo il diritto alla salute. Per_1
Ebbene – argomenta la Cassazione – i due diritti, di proprietà e quello alla salute, sono evidentemente autonomi.
Da qui il rigetto del primo motivo di ricorso.
Invece, per i Supremi Giudici sono fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Sul punto, la Cassazione ha riassunto l'iter argomentativo svolto dalla Corte territoriale: ad avviso di quest'ultima, non vi è prova della fornitura della bombola da parte di CP_5
, poiché sul punto vi è soltanto la denuncia di , figlio di
[...] Testimone_1 [...]
. Per_1
La Corte di Appello aveva evidenziato come non avesse indicato le generalità Testimone_1
del titolare della TT GE Gas, riferita quale soggetto venditore (per giunta il convenuto aveva contestato l'assunto, allegando che la sua TT era diversa dalla Gepe Gas, CP_5
che prima del 2009 svolgeva la stessa attività).
Ha aggiunto la Corte territoriale: nell'altro giudizio (relativo alle lesioni patite dalla conduttrice ) un testimone ha riferito che, il giorno precedente l'evento Persona_1
9 dell'8 Febbraio 2011, ha venduto e consegnato a la RT Persona_1
bombola, dalla quale è fuoriuscito il gas, determinante la deflagrazione del giorno successivo.
Ad avviso della Corte di Appello, trattasi di prova atipica con valore indiziario, che non può integrare una fonte esclusiva di prova, tanto più in assenza di giudicato.
Ecco che qui si innesta la censura dei Supremi Giudici, nei confronti della pronuncia della
Corte di Appello n. 1299/21:…se ne desume una irresolubile contraddizione motivazionale, poiché da una parte il Collegio di merito afferma che la denuncia non era supportata da alcun altro elemento di prova, dall'altra si rifiuta di scrutinare la prova atipica in parola, di cui pure si afferma il valore probatorio indiziario, e dunque la necessità che non sia l'unico a sostenere la conclusione in discussione;
tale profilo ha un'evidente potenzialità dirimente poiché se, all'esito di tale scrutinio – da altro Giudice fatto proprio peraltro in via infine divenuta definitiva, e richiesto in questo giudizio dall'unica parte diversa rispetto a quelle presenti in quel distinto processo – si ritenesse provata, superando le contestazioni di quali CP_5
formulate, la vendita e consegna della bombola da parte della TT di quest'ultimo il giorno prima dell'accaduto, ossia il 7 Febbraio 2011, sarebbe implicito che, in base a quanto accertato dalla Corte territoriale, essendo scaduto il collaudo nel 2010, il produttore dovrebbe risultare avere dimostrato, ex art. 2050 cc., di avere immesso in commercio un bene invece funzionante e correttamente collaudato, ed il distributore di avere per converso verificato quanto necessario, prima della consegna al consumatore finale….ne discende che, su questo dirimente passaggio ricostruttivo, la motivazione è radicalmente carente, e non sorregge in effetti la decisione….
Pertanto, in definitiva, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia della Corte di merito (in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso), con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (Giudice di rinvio chiamato a statuire anche sulle spese del giudizio in Cassazione).
10 Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto dall'appellante , con la Controparte_1
citazione in riassunzione notificata in data 26 Marzo 2024 nei confronti di CP_5
, di e di .
[...] CP_2 Controparte_4
La riassumente ritiene che le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
36613/23 siano conducenti, ai fini dell'accoglimento dell'originario appello (e quindi ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria).
Pertanto, la riassumente così conclude:
Accertarsi la responsabilità esclusiva delle parti convenute in solido, o chi di ragione, nella produzione dell'evento dannoso;
per l'effetto, condannarsi, a titolo di risarcimento danni, le parti convenute in solido o chi di ragione al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro
64.940,43, così come quantificati dal ctp arch. oppure della diversa somma Persona_2
ritenuta di Giustizia (anche alla luce della CTU espletata in sede di ATP ante causam);
il tutto, con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La riassumente, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, ha utilizzato l'espressione generica “condannarsi i convenuti in solido”. Ebbene, deve ritenersi che la richiesta di condanna risarcitoria sia stata reiterata nei confronti dei soli convenuti RT
ed , e non anche nei confronti di (chiamata in garanzia dalla CP_2 Controparte_4
; il tutto, in coerenza con le conclusioni espresse nella citazione di primo grado CP_2
notificata il 17 Marzo 2014, e ribadite nell'appello notificato il 26 Ottobre 2016.
Successivamente, nelle comparse ex art. 190 cpc la riassumente ha chiesto di condannarsi anche , in solido con e con . Ebbene, Controparte_4 RT CP_2
trattasi di estensione della domanda risarcitoria anche alla terza chiamata (operata dalla riassumente in sede di comparse ex art. 190 cpc, nella presente fase di rinvio), che va senz'altro qualificata come tardiva, e quindi inammissibile.
Sotto il profilo istruttorio (ed in particolare ai fini della quantificazione dei danni), la riassumente insiste nell'ammissione di CTU, non condividendo la quantificazione operata
11 dal ctu , nell'elaborato depositato in sede di Accertamento Tecnico Persona_3
Preventivo ante causam.
Il convenuto in riassunzione è rimasto contumace nella presente fase RT
di rinvio (pur essendogli stato ritualmente notificato l'atto di riassunzione).
Si è costituita la convenuta in riassunzione (incorporante ). CP_2 CP_3
conclude innanzi tutto, chiedendo il rigetto dell'appello della (con la CP_2 CP_1
conseguente conferma della sentenza del G.M. di Napoli Nord n. 1120/16, di rigetto della domanda risarcitoria attorea).
Vale a dire, ritiene che si debba addivenire al rigetto dell'appello di CP_2 [...]
, anche a seguito della rivalutazione della vicenda, cui il Giudice del rinvio è tenuto CP_1
(secondo il mandato conferito dai Supremi Giudici nell'ordinanza del 30 Dicembre 2023).
In subordine ritiene che l'appello in riassunzione e l'originaria domanda CP_2
possano trovare accoglimento nei confronti del solo rivenditore RT
(avendo costui ricevuto dalla medesima una bombola regolarmente collaudata). CP_2
In via ancor più gradata (nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda), reitera la subordinata domanda di manleva nei confronti della CP_2
assicuratrice . Controparte_4
Si è costituita anche la convenuta in riassunzione . Quest'ultima conclude Controparte_4
per il rigetto dell'appello di , e quindi per la conferma della pronuncia di Controparte_1
primo grado, di rigetto della domanda risarcitoria (proposta nei confronti di CP_5
e di ).
[...] CP_2
In altri termini, ritiene che – anche all'esito della rivalutazione degli elementi Controparte_4
probatori imposta dalla Suprema Corte nell'ordinanza di annullamento con rinvio – si debba egualmente addivenire al rigetto dell'appello di (rigetto, ovviamente Controparte_1
assorbente anche rispetto alla subordinata domanda di manleva assicurativa, avanzata da nei confronti di essa ). CP_2 Controparte_4
12 Nulla quaestio sull'applicazione, nel presente giudizio di rinvio, del previgente rito collegiale
“ante Cartabia”, ratione temporis.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale del 5 Luglio 2024 (di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni), ha anche ritenuto superflua la CTU, la cui ammissione veniva invocata dalla riassumente (e tanto, alla luce della presenza in atti Controparte_1
dell'elaborato del ctu in sede di ATP ante causam, nonché considerati gli elaborati dei consulenti di parte).
Giusta ordinanza comunicata il 21 Febbraio 2025 – all'esito dell'udienza del 18 Febbraio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della riassumente nonché da parte della Controparte_1
convenuta in riassunzione e della convenuta in riassunzione CP_2 Controparte_4
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di
[...] gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ritiene il Collegio di dover ribadire una serie di pregnanti osservazioni, svolte dal G.M. di Napoli Nord nella sentenza di primo grado, n. 1120/16 dell'11 Luglio 2016 – osservazioni che non sono state smentite nei gradi successivi.
In particolare, nulla quaestio sul fatto che la bombola, dalla quale è fuoriuscito il GPL in data
8 Febbraio 2011 (bombola collocata nella stufa) fosse di proprietà di , oggi CP_3
. Sono in atti i rilievi fotografici allegati all'elaborato del ctu , in sede di CP_2 Per_3
ATP ante causam, nonché è in atti il fascicolo fotografico dei Carabinieri della Stazione di
Frattamaggiore del Febbraio 2011. In tali fotografie è effigiata la bombola “incriminata”, lievemente contorta, ma non andata distrutta dopo lo scoppio del gas;
ebbene, risulta visibile l'inequivoca scritta “Proprietà ”. CP_3
Altresì, sono definitivamente accertate le anomalie, che caratterizzavano la bombola determinante l'incendio del Febbraio 2011.
Infatti, il collaudo decennale era scaduto nel 2010 (vale a dire, non si era più proceduto a
13 collaudo, dopo che era scaduto l'ultimo controllo decennale); il corpo valvolare si presentava senza la valvola di apertura/chiusura del gas, e mancava dei pioli di fine corsa.
Mancavano i pioli di ottone, necessari per impedire che la valvola si sviti del tutto.
Si trattava di pioli già mancanti all'atto dell'acquisto,…non essendo possibile che l'incendio li abbia potuti fondere, non essendovi residui della presenza degli stessi…
Il G.M. di Napoli Nord, nella sentenza n. 1120/16, ha anche avvalorato le conclusioni rese dal ctu in sede di ATP ante causam, sulla circostanza per cui va escluso che l'incendio possa attribuirsi alla scarsa areazione dell'appartamento. Infatti la deflagrazione avvenne dopo pochi secondi, laddove una piccola perdita di gas avrebbe richiesto ore per cagionare un'onda d'urto di tale potenza.
In definitiva la bombola di gas mancava dei requisiti tecnici richiesti.
Il primo Giudice è parimenti addivenuto al rigetto della domanda attrice;
ma in ogni caso trattasi di osservazioni (non smentite nei gradi successivi), che già di per sé delineano la non infondatezza della prospettazione attorea.
Tutto ciò premesso, ecco che la Cassazione, a mezzo dell'ordinanza n. 36613/23, sollecita questo Giudice di rinvio a prendere in considerazione il materiale probatorio, raccolto nel giudizio risarcitorio “parallelo”, vale a dire nel giudizio instaurato da , quale Parte_1
erede della conduttrice (avente ad oggetto i danni per le lesioni patite da Persona_1
quest'ultima), che ha parimenti visto come convenuti ed . RT CP_2
Il giudizio “parallelo” è stato definito dal G.M. di Napoli Nord con la sentenza n. 222/21, pubblicata il 28 Gennaio 2021, divenuta irrevocabile (come da attestazione di irrevocabilità, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Napoli Nord in data 5 Ottobre 2021).
E' significativo osservare come la sentenza n. 222/21 fosse già entrata nel dibattito processuale, di cui al primo giudizio di appello. Tuttavia, alla data di pubblicazione della sentenza della Corte territoriale poi cassata (6 Aprile 2021), essa non era ancora divenuta irrevocabile.
Indubbiamente – come ha osservato la Suprema Corte – gli esiti del giudizio risarcitorio
14 promosso dall'erede di parte conduttrice non sono vincolanti in questo giudizio. Al contempo, però, non può revocarsi in dubbio la piena utilizzabilità delle prove acquisite in contraddittorio in quel processo.
Come ha correttamente osservato la Suprema Corte, e CP_2 RT
hanno partecipato al processo per i danni da lesioni riportati dalla conduttrice
[...]
. Per_1
Quindi a giusta ragione – ed in conformità al mandato della Cassazione – la proprietaria chiede che quei risultati probatori siano valutati ed esaminati anche nel Controparte_1
presente giudizio.
In definitiva, i Supremi Giudici sollecitano questo Giudice di rinvio a valutare le dichiarazioni rese, nell'altro giudizio risarcitorio, dal teste , genero della conduttrice Testimone_2 [...]
. Per_1
Il ha dichiarato che la suocera era solita rifornirsi di bombole dalla TT Tes_2 CP_5
.
[...]
Il teste, il giorno prima dell'incendio, e cioè il 7 Febbraio 2011, si trovava a casa della suocera
. Sopraggiunse il , che provvide a smontare e portare via la Persona_1 CP_5
bombola vecchia, e ad installare nella stufa la bombola nuova. Sulla bombola di GPL vi era il marchio “ ”. CP_3
Peraltro, siamo in un contesto in cui (incorporante ) non ha CP_2 CP_3
contestato di essere proprietaria della bombola in oggetto – vale a dire, non ha contestato di avere distribuito la bombola poi installata nella stufa, situata nell'appartamento di proprietà di , e concesso in locazione a . Controparte_1 Persona_1
RB (diversamente da quanto opinato dal G.M. di Napoli Nord nella sentenza n. 1120/16,
e diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello nella cassata pronuncia n.
1299/21), la testimonianza integra un elemento probatorio di pregnante rilievo, e Tes_2
conducente rispetto alla seguente conclusione: e cioè che fu , quale RT
titolare della omonima TT individuale, in data 7 Febbraio 2011, a consegnare alla
15 conduttrice la bombola di GPL, dalla quale il successivo 8 Febbraio è Persona_1
fuoriuscito il gas, determinante l'incendio.
In punto di diritto, la produzione e distribuzione di gas in bombole è attività pericolosa, ex art. 2050 cc..
Trattasi di responsabilità riferita a tutti gli eventi dannosi dipendenti, o comunque occasionati dall'uso del gas.
Per giunta, è responsabile ex art. 2050 cc. l'azienda che fornisce gas in bombole, anche qualora l'evento dannoso sia derivato da un errato funzionamento del regolatore della pressione della bombola.
Sempre in punto di diritto, è inequivoco il mandato conferito dalla Suprema Corte a questo
Giudice di rinvio, soprattutto in termini di conseguenze da trarre nell'ipotesi (effettivamente verificatasi) di accertata responsabilità della TT , nella consegna alla CP_5
consumatrice della bombola difettosa (conseguenze a carico della Persona_1
produttrice , dante causa della distributrice TT ). CP_2 CP_5
Appunto, nell'ordinanza n. 36613/23 il Collegio della Terza sezione civile della Cassazione si
è espresso nei seguenti termini:…se si ritenesse provata la vendita e consegna della bombola da parte della TT il giorno prima dell'accaduto, ossia il 7 Febbraio 2011, sarebbe CP_5
implicato che, in base a quanto accertato dalla Corte territoriale, essendo scaduto il collaudo nel 2010, il produttore dovrebbe risultare avere dimostrato di avere immesso in commercio un bene funzionante e correttamente collaudato, ed il distributore di avere per converso verificato quanto necessario prima della consegna al consumatore finale…
Dunque, la Cassazione ha ben chiaro l'onere probatorio, a carico della TT e della CP_5
società , per andare esenti dalla condanna risarcitoria, con riferimento ai danni CP_2
riportati dall'appartamento di proprietà della locatrice , a seguito Controparte_1
dell'incendio dell'8 Febbraio 2011 (una volta accertato il nesso eziologico tra la perdita di gas dalla bombola oggetto di causa e l'incendio dell'unità immobiliare).
Ed effettivamente né la TT , né la società hanno assolto all'onere, di CP_5 CP_2
16 provare di avere adottato tutte le misure, idonee ad evitare il danno.
La bombola era stata collaudata l'ultima volta oltre dieci anni prima, che la TT CP_5
procedesse alla sua installazione, nella stufa allocata nell'unità immobiliare di proprietà
(installazione avvenuta il 7 Febbraio 2011). CP_1
Dal canto suo la produttrice non ha provato che la bombola fosse regolarmente CP_2
collaudata, all'atto della consegna al rivenditore . CP_5
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto in data 26 Ottobre 2016 (nonché in accoglimento della domanda di primo grado, proposta il 17 Marzo 2014), ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve dichiararsi la responsabilità esclusiva di RT
(quale titolare dell'omonima TT individuale) e di , nella produzione CP_2
dell'evento dannoso per cui è causa, e cioè l'incendio che ha gravemente danneggiato, in data 8 Febbraio 2011, l'appartamento di proprietà di sito in Controparte_1
Frattamaggiore alla Via M. Stanzione.
Perciò, risulta accertata la responsabilità ex art. 2050 cc. dei convenuti RT
ed per l'incendio in oggetto – poiché siamo dinanzi a GPL fuoriuscito da una CP_2
bombola prodotta, distribuita ed installata, rispettivamente, dalla e da CP_2
. RT
, ed sono tenute, in via solidale, al risarcimento danni, CP_6 RT CP_2
in favore dell'attrice , odierna riassumente. Controparte_1
Per quel che concerne la quantificazione dei danni (corrispondenti al costo delle opere di ripristino dell'unità immobiliare), il Collegio ritiene equa e congrua la somma di euro
15.000,00, indicata dal ctu nell'elaborato, redatto in sede di ATP ante causam, nei Per_3
mesi successivi all'evento dell'8 Febbraio 2011.
I lavori a farsi sono analiticamente indicati a fol. 17 dell'elaborato peritale.
L'ausiliario del Tribunale ha opportunamente distinto la cifra di euro 15.000,00 (integrante i costi per il ripristino dell'appartamento a regola d'arte), e la cifra di euro 10.000,00 (inerente al costo delle suppellettili e delle masserizie andate distrutte a seguito dell'incendio,
17 suppellettili e masserizie tutte di proprietà della conduttrice ). Persona_1
Quindi, si conferma la congruità e correttezza dell'importo di euro 15.000,00.
Come già accennato, l'attrice , fin dal primo grado, si è rifatta alla Controparte_1
quantificazione dei danni in euro 64.940,43, operata dal consulente di parte arch. Per_2
(peraltro, fin dalla citazione di primo grado, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del
[...]
quantum, fino a concorrenza dell'importo di euro 52.000,00).
RB, in punto di quantificazione dei danni si evidenzia una palese contraddittorietà della prospettazione di parte attrice.
Infatti, nella citazione del Marzo 2014 la deduce di avere già effettuato i lavori di CP_1
ripristino (conseguenti al sinistro del Febbraio 2011), anche in ottemperanza ad un'ordinanza del Comune di Frattamaggiore.
Tuttavia, l'attrice si è limitata a produrre l'elaborato del Marzo 2011 del succitato architetto
Trattasi di elaborato redatto il mese successivo al sinistro, in cui i lavori Persona_2
necessari venivano preventivati in euro 64.940,43.
In definitiva, l'attrice non ha documentato né dichiarato quale sia stato il costo effettivo dei lavori di ripristino (dalla medesima indicati come già effettuati, alla data di notifica CP_1
della citazione di primo grado).
Si ribadisce quindi come i danni debbano essere quantificati in euro 15.000,00.
Vale a dire, ed debbono essere condannati in solido al RT CP_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di , della somma di Controparte_1
euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Appunto, sull'importo testè indicato debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la
18 quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n. 1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare in solido ed al pagamento, in favore della RT CP_2
odierna riassumente, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (8 Febbraio 2011) sull'importo di euro 15.000,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8 Febbraio 2011 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass.
03.12.1999 n. 13470).
Sulla domanda di manleva di nei confronti di CP_2 Controparte_4
Osserva il Collegio come la compagnia , fin dal primo grado, abbia incentrato Controparte_4
le sue attenzioni sull'adesione alla posizione di , di contrasto alla domanda CP_2
19 proposta dall'attrice . Controparte_1
Nel primo giudizio di appello ha preso posizione sulla sentenza del G.M. di Controparte_4
Napoli Nord n. 222/21 (definitoria del giudizio risarcitorio proposto da parte conduttrice), prodotta dall'attrice ed appellante . Controparte_1
In quell'occasione la compagnia assicuratrice aveva evidenziato di non avere partecipato al giudizio risarcitorio introdotto da , erede della conduttrice Parte_1 Persona_1
(pertanto, non erano utilizzabili nei suoi confronti le risultanze di quel processo).
Tuttavia si impone la seguente considerazione, di rilievo assorbente;
e cioè che, in tutto il giudizio, fin dal primo grado, non ha mai contestato l'operatività della polizza Controparte_4
assicurativa invocata da (poi incorporata da . CP_3 CP_2
Pertanto, la domanda di manleva e garanzia assicurativa, proposta da nei confronti CP_2
di , deve essere accolta: vale a dire, deve essere condannata a Controparte_4 Controparte_4
tenere indenne e manlevare , per ogni conseguenza negativa, derivante dalla CP_2
domanda risarcitoria, proposta in primo grado da nei confronti della Controparte_1
medesima . CP_2
A questo punto, è d'uopo statuire sul regime delle spese di tutti i gradi.
In primis, va preso in considerazione il rapporto processuale tra da un Controparte_1
lato e, dall'altro, ed . RT CP_2
Sul regime delle spese di tutti i gradi tra da un lato e, dall'altro, Controparte_1
ed RT CP_2
Ebbene si assiste, per tutti i gradi, alla soccombenza, in via solidale, di RT
ed . CP_2
Appunto, risulta opportuno concedere il beneficio della solidarietà passiva ai condebitori ed anche in punto di governo delle spese. CP_5 CP_2
Poiché siamo in sede di giudizio di rinvio, e vi è stato il succedersi di varie tabelle
20 parametriche nel tempo, ecco che si pone la necessità di stabilire secondo quali parametri si debbano determinare le spese dei vari gradi di giudizio.
Indubbiamente la Suprema Corte si è più volte pronunciata sul punto, con riferimento al rapporto tra i parametri di cui al D.M. n. 140/12, e quelli di cui al D.M. n. 55/14. In particolare i Supremi Giudici hanno affermato la prevalenza dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, in base al principio di specialità (cfr. Cass. civ., n. 1018/18).
Infatti, il D.M. n. 140/12 disciplina la materia dei compensi, dal punto di vista dei rapporti tra professionista e cliente;
invece il D.M. n. 55/14 detta i criteri che il Giudice deve applicare, nel regolare le spese di causa.
Nel caso di specie, fin dal primo grado trovano applicazione le Tabelle di cui al D.M. n. 55/14, dato che il primo grado è stato definito con la sentenza pubblicata l'11 Luglio 2016, vale a dire quando il D.M. 55/14 era già in vigore.
Ovviamente, con riferimento alle spese del giudizio in Cassazione (conclusosi il 30 Dicembre
2023), e del presente giudizio di rinvio, si deve fare riferimento al D.M. n. 147/22 (Decreto
Ministeriale integrante una novella del D.M. n. 55/14, con decorrenza dal 23 Ottobre 2022).
In assenza di nota specifica di parte, si procede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa è parametrato sull'importo, al cui pagamento ed RT
vengono condannati, a titolo di risarcimento danni, in favore di . CP_2 Controparte_1
Quindi, trattasi dell'importo di euro 15.000,00; di conseguenza, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio, il compenso professionale è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti non soltanto alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce all'orientamento più recente, secondo il quale va erogato un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
21 Ovviamente, i parametri inerenti al giudizio in Cassazione prevedono ab origine l'esclusione del compenso per la fase istruttoria.
Ai fini della quantificazione dei compensi, per tutti i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Pertanto si liquidano, a titolo di compenso professionale, in favore della danneggiata
, i seguenti importi: Controparte_1
euro 3.808,50 per il primo grado;
euro 4.357,50 per il giudizio di appello;
euro 2.311,50 per il giudizio in Cassazione;
euro 4.357,50 per il presente giudizio di rinvio.
A titolo di esborsi del giudizio di appello, si riconosce a l'importo di euro Controparte_1
777,00, versato quale appellante a titolo di contributo unificato, in sede di iscrizione a ruolo dell'appello notificato il 26.10.2016.
Parimenti, a titolo di esborsi del presente giudizio di rinvio, alla riassumente
[...]
va riconosciuto l'importo di euro 777,00, come da versato contributo unificato. CP_1
In conformità al principio della soccombenza, le spese della CTU espletata in sede di ATP ante causam vengono definitivamente poste a carico, in via solidale, di RT
e di . CP_2
Con riferimento alla richiesta di distrazione, osserva il Collegio come in Controparte_1
primo grado ed in appello sia stata difesa soltanto dall'avv. Carmine Caserta;
quindi, in
Cassazione e nel presente giudizio di rinvio la è stata difesa sia dall'avv. Carmine CP_1
Caserta che dall'avv. Giulio Costanzo.
Pertanto, con riferimento al primo grado ed all'appello, il provvedimento di distrazione viene concesso in favore del solo avv. Carmine Caserta;
invece, con riferimento al giudizio in
Cassazione ed al presente giudizio di rinvio, la distrazione viene concessa in favore sia
22 dell'avv. Carmine Caserta che dell'avv. Giulio Costanzo.
Resta da statuire sulle spese di tutti i gradi, con riferimento al rapporto processuale tra e . CP_2 Controparte_4
Sul governo delle spese di tutti i gradi tra e CP_2 Controparte_4
Con riferimento a tale rapporto processuale, ritiene il Collegio di dover valorizzare la circostanza per cui la compagnia assicuratrice ha costantemente aderito alla posizione della garantita in termini di contrapposizione alla prospettazione dell'attrice ; al CP_2 CP_1
contempo, giammai ha contestato l'operatività della polizza assicurativa. Controparte_4
Quindi – considerato che, ratione temporis, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella formulazione antecedente all'ultima novella, di cui alla Legge n. 162/14 – senz'altro ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, militanti per l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi, tra e . CP_2 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , quale Controparte_1 RT
titolare dell'omonima TT individuale, e di , avverso la sentenza del Tribunale CP_2
di Napoli Nord n. 1120/16, pubblicata l'11 Luglio 2016 – appello riassunto da
[...] con atto notificato in data 26 Marzo 2024, a seguito dell'ordinanza della Suprema CP_1
Corte di Cassazione n. 36613/23, pubblicata il 30 Dicembre 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1299/21, pubblicata il 6 Aprile 2021), nonché pronunciando sulla subordinata domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
A) Accoglie l'appello, nonché la domanda proposta in primo grado dall'attrice
[...]
; per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, CP_1
23 A1) Dichiara la responsabilità di (quale titolare dell'omonima TT RT
individuale) e di nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
CP_2
A2) Condanna in solido ed al pagamento, in favore di RT CP_2
, a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'incendio, in data 8 Controparte_1
Febbraio 2011, dell'appartamento di proprietà attrice, della somma di euro 15.000,00
(quindicimila/00), oltre interessi legali dall'8 Febbraio 2011 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, all'8.02.2011 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.02.2011 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna in solido ed al pagamento delle spese di tutti RT CP_2
i gradi di giudizio in favore di;
spese che liquida: Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 3.808,50 per compenso professionale;
quanto al giudizio di appello, in euro 777,00 per esborsi ed euro 4.357,50 per compenso professionale;
quanto al giudizio in Cassazione, in euro 2.311,50 per compenso professionale;
infine, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 777,00 per esborsi ed euro 4.357,50 per compenso professionale;
oltre, per tutti i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
con attribuzione, per tutti i gradi, in favore dell'avv. Carmine Caserta;
con riferimento al giudizio in Cassazione ed al presente giudizio di rinvio, attribuzione anche in favore dell'avv.
Giulio Costanzo;
C) Accoglie la domanda di manleva assicurativa e, per l'effetto, condanna Controparte_4
a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza negativa, derivante dalla CP_2
24 domanda risarcitoria proposta in primo grado da nei confronti della Controparte_1
medesima ; CP_2
D) Dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi tra e CP_2 [...]
. CP_4
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
25