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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 12/05/2025, ore 9:35, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 16086/2021 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Dolce per l'attore il quale conclude come in in comparsa di risposta e note conclusive, discute brevemente la causa e chiede che venga decisa.
Nessuno è presente per la società convenuta.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 16:30, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. N. 16086/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
1 da
dott. nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Dolce C.F._1
( , giusta procura su foglio separato allegato all'atto Email_1
introduttivo
ATTORE contro
con sede legale in Marineo Controparte_1
(PA) Corso dei Mille n. 114, Partita Iva e C.F. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Gaspare Isaia ( giusta procura allegata alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento prestazioni professionali
……………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ accoglie la domanda proposta dal dott. ; Parte_1
➢ condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore del dott. , della somma di € 9.405,44 oltre interessi ex D. Lgs. Parte_1
231/2002 sino all'effettivo soddisfo;
➢ condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore del dott. delle spese del giudizio che vanno liquidate in Parte_1 complessivi € 2.658,00, di cui € 118,50 per esborsi ed € 2.540,00 per onorario, oltre spese forfettarie pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Cristiano Dolce dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza notificato in data 17/01/2022, il Dott. ha chiesto la condanna della Parte_1
del pagamento del saldo di Controparte_1
prestazioni professionali, quantificati nell'importo di € 9.405,44, al netto della ritenuta
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d'acconto, oltre interessi ex D.lgs 231/2002, per l'attività di assistenza professionale, fiscale e contabile dallo stesso prestata dal 3° quadrimestre del 2018 al 3° quadrimestre del 2019.
Il , precisamente, ha esposto che tali compensi sono dovuti per la tenuta e Parte_1
compilazione, per i predetti anni, del libro giornale e del mastrino contabile, per la compilazione dei modelli 770 e le dichiarazioni IVA, per la redazione del modello
UNICO, per la dichiarazione IRAP, la compilazione del registro acquisiti e registro vendite, per tutta la tenuta della contabilità generale della società e per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle istanze aventi per oggetto consulenza fiscale, contabile e civilistica;
ha precisato che la società Meridiana Carni S.n.c. glt ha corrisposto i compensi per la prestazione della citata consulenza svolta fino al secondo quadrimestre
2018 e, malgrado, i solleciti inoltrati, questa non ha provveduto al pagamento di quanto concordato per il periodo successivo.
Si è costituita in giudizio la sostenendo che il mancato Controparte_1
pagamento delle prestazioni del era imputabile ad un intervenuto Parte_1
pignoramento dei conti bancari della società resistente;
quindi, in via preliminare, ha chiesto il mutamento del rito in ordinario ed ha rilevato che la pretesa di parte avversa non è dovuta atteso che il ha omesso di svolgere diligentemente il proprio Parte_1 incarico stante le molteplici incongruenze contabili rilevate nell'esercizio della di lui attività ed ha chiesto il rigetto della domanda avanzata nei propri confronti.
Con ordinanza del 12/09/2022 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata l'istruzione probatoria mediante prova per testi e rigettata la richiesta di CTU contabile, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12/05/2025.
Incarico professionale e onere della prova
La domanda attrice è fondata e va accolta.
Innanzitutto, in punto di diritto va rilevato che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
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(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass.
29/05/2018 n. 13370; Cass. 20/01/2015 n. 826; Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Fatte queste premesse, in primo luogo, va evidenziato che presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo.
“Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista le prove dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombono al professionista” (cfr. Cass. 19/11/2018 n. 29812; Cass.24/02/2016
n. 3652; Cass. 31/10/2013 n. 24568).
I giudici di legittimità hanno statuito, inoltre, che il “Il rapporto di prestazione
d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (cfr. Cass. 24/01/2017 n. 1792; Cass.
24/02/2016 n.3652; Cass. 04/02/2000 n. 1244).
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Nella fattispecie, è opportuno evidenziare, quanto alla prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, costituente il presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale e del conseguente diritto del professionista al compenso, che parte convenuta non ha contestato la circostanza che il Coglitore era il consulente della società, controparte si è limitata ad asserire soltanto, del tutto genericamente, presunti inadempimenti del professionista.
Inoltre, l'attore, a sostegno della propria domanda, ha prodotto un copioso compendio documentale che dimostra l'esecuzione della sua prestazione professionale in favore della società convenuta, ossia i registri iva, i libri giornale, i mastrini contabili, i modelli
770, le dichiarazioni IVA, i modelli UNICO, le dichiarazione IRAP, i registri acquisiti e vendite, i registri delle fatture emesse e l'avviso di emissione fattura del 10/01/2020 per l'importo di € 9.405,44 al netto della ritenuta d'acconto, relativa alle prestazioni per il periodo dal 3° trimestre 2018 al 3° trimestre 2019 (cfr. docc. da 99 a 184 fascicolo produzione ). Parte_2
Il conferimento dell'incarico e l'esecuzione delle menzionate prestazioni risultano, altresì, dalle deposizioni del teste escusso in corso di causa, sig. , Parte_3
soggetto da considerarsi attendibile sia per non avere un interesse ad un determinato esito della lite sia perché le dichiarazioni dallo stesso rese sono circostanziate e non contraddittorie con la documentazione in atti.
Il teste ha confermo il capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c. di parte attrice (“vero è che al momento del conferimento dell'incarico professionale tra la società e il Controparte_1 dottore , incarico professionale che ebbe inizio nell'anno 2008, venne Parte_1 pattuito tra la società e il professionista un compenso netto, per l'attività di consulenza contabile e fiscale, di euro 2.200,00 a quadrimestre “) ed ha aggiunto di essere a conoscenza della detta circostanza “…in quanto, come consulente fiscale del , Parte_1 per un certo periodo ho avuto l'accesso alla sua contabilità e, quindi, ho avuto
l'occasione di visionare le fatture attive e passive” (cfr. ud. del 15/06/2023).
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L'esame della documentazione richiamata e le dichiarazioni del teste sono sufficienti a dimostrare l'effettiva conclusione del contratto d'opera professionale e a dar conto dell'oggetto dell'incarico affidato e realizzato dall'attore.
In definitiva, il dott. ha assolto pienamente al proprio onere probatorio in Parte_1 quanto ha dimostrato sia l'esistenza del rapporto professionale, sia l'effettivo espletamento delle proprie prestazioni in favore della società convenuta sia l'entità del compenso.
Determinazione compenso professionale
A questo punto, va osservato che per ciò che concerne l'entità dei compensi , “il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria” (cfr. Cass. 16/12/2016 n. 26065; Cass.
27/09/2011 n. 19750; Cass. 17/03/2006 n. 5884).
“Il compenso per prestazioni professionali deve essere determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nell'ipotesi in cui esso non sia stato liberamente pattuito, atteso che l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, tra i quali si riconosce primaria rilevanza alla convenzione intervenuta fra le parti. Solo in mancanza di essa, deve guardarsi, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi ed, infine, alla determinazione da parte del Giudice, non potendo, altresì, trovare applicazione i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., riferibili solo ai rapporti di lavoro subordinato” (cfr.
Cass. 11.09.2014 n. 19224; Cass. 18/09/2012 n. 15628; Cass. 05/10/2009 n. 21235).
Nel caso in esame, è pacifico che le parti hanno pattuito un compenso pari ad €
6.600,00 annue, oltre accessori (ovvero € 2.200,00 a quadrimestre), come emerge dalle precedenti fatture emesse dal professionista e saldate dalla società convenuta e dalla stessa non contestate nonché dalle dichiarazioni del teste;
pertanto, stante che la società
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convenuta non ha contestato l'effettiva esecuzione delle dette prestazioni professionali, il credito dell'attore deve ritenersi dimostrato.
Non va dimenticato che l'onere di contestazione (specifica) trova il suo alveo naturale e fisiologico nel processo dove, infatti, viene ad essere espressamente regolato dall'art. 115 c.p.c.
La società convenuta ha sollevato, soltanto, eccezione di inadempimento del
Coglitore in forza della quale pretende di rifiutare il pagamento del compenso sostenendo la di lui negligenza ed imperizia nello svolgimento delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico e, al riguardo, ha chiesto disporsi CTU.
La predetta eccezione, però, non merita accoglimento in quanto generica e non provata.
La ha lamentato che il professionista avrebbe commesso molteplici Controparte_1
incongruenze contabili negli anni 2018-2019, evidenziando come “nella dichiarazione dell'anno 2019 vi sia una differenza tra l'utile civile e l'utile dichiarato afferente quindi una discrasia tra parte contabile e parte fiscali” ed ancora “relativamente ai bilanci in molti casi i saldi fornitori iniziali e finali non sono corretti perché non corrispondenti”.
La stessa non ha evidenziato quali fossero specificamente le discrasie e gli errori commessi dal professionista né a quali prestazioni in concreto si riferissero e, per tale ragione, con ordinanza del 06/02/2023, che in questa sede va confermata, non è stata disposta la CTU contabile richiesta.
Invero, sussiste il divieto “della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
Solo le contestazioni formulate debitamente possono considerarsi validamente proposte e meritevoli di istruttoria, risultando diversamente la richiesta di consulenza tecnica inammissibile poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti (cfr. Cass. 07/09/2023
n. 26048; Cass. 07/06/2019 n. 15521; Cass. 23/04/2018 n. 9979).
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Orbene, tenuto conto che la società convenuta non ha dimostrato di avere estinto totalmente la propria obbligazione, discende l'accoglimento della domanda attrice e la condanna della al pagamento della Controparte_1 somma di € 9.405,44 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n.
2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00, tenuto conto che il valore della causa si attesta nel minimo dello scaglione di riferimento e della non complessità della controversia.
Così deciso in Palermo, 12 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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