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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8481/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, pendente tra e , quali eredi dell'originario attore Parte_1 Parte_2 Pt_3
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Cafagna,
[...]
Attori contro
Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari, in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Nicola Di Modugno,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio per l'udienza del 3.10.2017 il Condominio Parte_3
di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari, deducendo che:
- l'attore è proprietario di locali ad uso commerciale siti in Bari, al piano terra di un fabbricato multipiano posto ad angolo tra Viale della Repubblica e Via De Ruggiero, e precisamente l'unità (non locata) con accesso da Via de Ruggiero nn. 28-30-32-34,
(identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al f. 113, p.lla 166, sub. 42) e l'unità
(locata al Banco di Napoli S.p.A.) con accesso da Viale della Repubblica n. 56, parimenti
Pag. 1 a 10 sita alla Via De Ruggiero nn. 16-18-20 (identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Bari al f. 113, p.lla 166, sub. 45);
- tra il 31.3.2015 e l'1.4.2015 si riscontrava presso le unità immobiliari, nei locali a piano interrato, lo sversamento di acque maleodoranti e torbide provenienti da rete fognaria, e successivamente attribuite dal C.T.P. del , Ing. , al Condominio Pt_3 Per_1
convenuto;
- per tale ragione, l'attore ha costituito in mora il Condominio ed è stato instaurato tra le parti il procedimento di A.T.P. n. 16112/2015 R.G., all'esito del quale il C.T.U. Ing.
appurava lo stato di assoluto degrado che investe la totalità dei locali Persona_2
sulle pareti, pavimento e strutture portanti a causa dei fenomeni infiltrativi e attribuiti dal perito “senza dubbio” al sistema di raccolta e convogliamento delle acque di fogna del fabbricato e, quindi, al Condominio convenuto;
- nelle more del procedimento di A.T.P., il Condominio mutava i propri convincimenti, palesando all'attore la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione delle condotte idriche di proprietà e chiedendo l'autorizzazione per l'accesso CP_1 dell'incaricata impresa edile ai locali siti alla Via de Ruggiero nn. 28-30-32-34, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori;
pertanto, l'attore consentiva all'impresa edile appaltatrice l'esecuzione dei lavori;
le opere venivano portate a termine solamente in data
29.12.2016, in ritardo rispetto alla tempistica garantita dal Condominio;
- le risultanze del C.T.U. Ing. hanno dimostrato la sussistenza di responsabilità Per_2
ex art. 2051 del Condominio convenuto in ordine ai danni subiti e dallo stesso C.T.U. quantificati nella somma complessiva di euro 34.455,48, IVA inclusa (di cui euro
18.285,36, oltre IVA, con riguardo al locale ubicato alla Via de Ruggiero nn. 28-30-32-
34, ed euro 13.037,90, oltre IVA, con riguardo al locale ubicato al Viale della Repubblica
n. 56/E);
- l'attore ha diritto alla refusione del danno derivante dalla mancata disponibilità dei locali siti in Bari alla Via De Ruggiero, da intendersi come impossibilità di conseguire l'utilità, anche in via esclusivamente potenziale, ricavabile dagli stessi, per il periodo intercorrente tra la data della formale costituzione in mora del Condominio, 21.5.2015, e la data di consegna dei lavori di manutenzione straordinaria commissionati dal convenuto,
29.12.2026, da liquidarsi, avuto riguardo al loro valore locativo ipotetico e determinato, tramite quantificazione ad opera di agenzia immobiliare, nella somma complessiva di euro 27.000,00;
- l'attore ha, inoltre, diritto al risarcimento del danno sotto il profilo del lucro cessante
Pag. 2 a 10 subendo, derivante dalla mancata percezione del corrispettivo del rapporto di locazione con il Banco di Napoli S.p.A., avente ad oggetto l'immobile in Viale della Repubblica n.
56/E, per il periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, quantificato in euro 16.000,00;
- l'attore, da ultimo, ha diritto alla refusione della somma di euro 4.098,22, ossia euro
3.230,00, oltre accessori di legge, per l'onorario liquidato al C.T.U. Ing. con Per_2
decreto n. 14284/2016 del 21.11.2016 emesso in seno al procedimento di A.T.P., oltre alle spese e competenze legali relative alla medesima procedura.
Pertanto, l'attore ha formulato le seguenti conclusioni: “A) Stante la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto per i fenomeni infiltrativi verificatisi presso le unità immobiliari di proprietà dell'attore, catastalmente identificati e descritti in premessa, condannare il Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 - Bari, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa , Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal Sig. , quantificati in Parte_3
€ 81.553,70= per le causali innanzi meglio specificate;
B) condannare il Condominio di
Via Pasquale Fiore n. 37 - Bari, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa , al rimborso delle spese e competenze legali Controparte_2
relative al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo contraddistinto dal N.
R.G. 16112/2015 dell'Intestato Tribunale, versate dal Sig. , e come da fattura del Pt_3 sottoscritto professionista. C) Vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Il Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari si è costituito in giudizio il
13.9.2017, istando per il rigetto della pretesa attorea e, in particolare, deducendo che:
- tra le parti è stata conclusa una transazione nel febbraio 2007 per gli stessi fatti;
- il procedimento di A.T.P. n. 16112/2015 R.G. si è svolto in assenza della compagnia assicuratrice garante per il Condominio, onde le risultanze dello stesso non erano opponibili nei confronti della compagnia INA-Assicurazioni S.p.A. della quale si chiede la chiamata in causa;
- va eccepito il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno per aver lo stesso impedito l'accesso al perito della compagnia assicuratrice del Condominio convenuto e per il mancato pagamento da parte dell'attore delle quote condominiali relative ai lavori di ripristino;
- la parte locata dalla non è stata mai interessata dai lavori, non essendo stato CP_3 possibile raggiungere le necessarie intese operative con l'istituto di credito;
- la relazione del C.T.U. Ing. , resa nel procedimento di A.T.P., appare Persona_2
gravemente carente di fronte alle puntuali osservazioni formulate dal C.T.P. del
Pag. 3 a 10 condominio convenuto;
- il petitum risarcitorio da lucro cessante è totalmente infondato in quanto il contratto di locazione dell'attore con il Banco di Napoli S.p.A. è cessato per cause che nulla hanno a che vedere con i pretesi danni in quanto l'Istituito ha deciso autonomamente di trasferire l'Agenzia nei locali di sua proprietà in Viale Unità d'Italia.
Pertanto, il Condominio chiesto, previa chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice l'integrale rigetto di tutti gli avversi capi Controparte_4 di domanda con la conseguenziale condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Nelle more del giudizio è deceduto l'attore e con comparsa in Parte_3
prosecuzione depositata alla I udienza del 3.10.2017 si sono costituiti gli eredi di Pt_3
ossia e
[...] Parte_1 Parte_2
Con ordinanza del 3.10.2017 è stata rigettata, per intervenuta decadenza, la richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_4
formulata dal convenuto, atteso che lo stesso aveva omesso di chiedere contestualmente, come richiesto dall'art. 269 c.p.c., lo spostamento dell'udienza di I comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed istruita la causa mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. n. 16112/2015 R.G. e l'espletamento di prove orali, all'esito ne è stato disposto il rinvio per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 13.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, risulta inammissibile la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. all'Amministrazione
Comunale di Bari e all'Acquedotto Pugliese S.p.A. avanzata dal convenuto nella memoria conclusiva depositata il 12.9.2023, trattandosi di richiesta formulata allorquando erano già maturate le preclusioni istruttorie con la scadenza del termine perentorio per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e fermo restando, in ogni caso, che trattasi di richiesta esplorativa in quanto tale strumento non è sostitutivo dell'onere probatorio incombente sulla parte, relativamente alle prova che essa sia in grado di procurarsi direttamente (cfr. Cass. n. 6218/2009; n. 16713/2003); nella specie, il convenuto avrebbe potuto procurarsi tempestivamente e da sé la documentazione richiesta, senza la necessità di autorizzazione giudiziale.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Pag. 4 a 10 La presente azione è da inquadrare nella fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c.: difatti,
l'attore ha prospettato, quale causa generatrice dei danni lamentati, i fenomeni infiltrativi scaturenti dalla rete fognaria di proprietà del Condominio.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., delineata nei confronti del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass. n. 11122/2021; n. 2481/2018;
n. 2477/2018).
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (cfr. Cass. n.
1064/2018; n. 12744/2016), incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (cfr. Cass. n. 21684/2005; n. 2062/2004; n. 1948/2003; n. 10641/2002) che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito
(cfr. Cass. n. 10860/2012). Il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica (cfr. Cass. n. 295/2015).
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (cfr. Cass. n. 6467/1981): il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (cfr. Cass. n. 7276/1997; n. 6407/1987). Per l'accertamento del nesso causale
è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili (cfr. Cass. n. 15384/2006).
Resta salva, ovviamente, la possibilità di applicare l'art. 1227 c.c. – richiamato dall'art. 2056 c.c. – in caso di concorso del fatto colposo del creditore.
Nella specie, dirimente è risultata la C.T.U., espletata in seno al procedimento di A.T.P.
n. 16112/2015 R.G., a firma dell'Ing. – che si condivide in quanto condotta Per_2
con perizia e priva di vizi logici, anche con riferimento alle osservazioni di parte – tramite la quale è stato possibile accertare la causa dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'attore, che il perito ha attribuito senza dubbio ad una problematica correlata all'otturazione del
Pag. 5 a 10 sistema di raccolta e convogliamento delle acque di fogna del Condominio.
Diversamente da quanto dedotto dal Condominio, il C.T.U. ha individuato le cause del fenomeno infiltrativo;
inoltre, le osservazioni del C.T.P. del Condominio sono state analiticamente confutate dal C.T.U. con valutazioni condivisibili e lineari, onde va rigettata la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali.
Infondata è la doglianza del Condominio convenuto circa la mancata partecipazione al presente giudizio della propria compagnia di assicurazioni e dell'inopponibilità della
C.T.U. a quest'ultima: invero, la C.T.U. in questione è pienamente utilizzabile tra le odierne parti in causa, che sono state parti nel giudizio di A.T.P., fermo restando che la mancata chiamata in causa nel giudizio di della compagnia di assicurazioni del CP_5
Condominio è dipesa da quest'ultimo, il quale in quel giudizio non ha avanzato tale richiesta;
inoltre, va sottolineato che la compagnia di assicurazioni del Condominio non riveste il ruolo di litisconsorte necessario, non essendo ravvisabile una previsione normativa – come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale
– che attribuisca in capo al danneggiato il diritto di evocare direttamente in giudizio l'assicuratore del danneggiante (cfr. Cass. n. 8885/2010; n. 26019/2011).
Infondata, poi, è l'eccezione sollevata dal Condominio in ordine alla transazione sottoscritta tra le parti nel febbraio 2007, tenuto conto che quest'ultima ha riguardato circostanze fattuali pregresse e inconciliabili con il successivo sversamento delle acque provenienti dalla rete fognaria avvenuto nel marzo-aprile 2015, come anche confermato dall'amministratore di condominio in sede di interrogatorio formale;
d'altronde, occorre evidenziare che la documentazione a sostegno di tale assunto presentata dal Condominio convenuto non consente neppure di accostare e/o confrontare tra loro i due diversi eventi.
Quanto all'eccepito concorso di colpa dell'attore nel peggioramento delle conseguenze dannose dell'evento, va osservato che l'attore ha efficacemente confutato le asserzioni in tal senso formulate: difatti, contrariamente a quanto dedotto dal Condominio, è emerso che il ha prestato la propria piena collaborazione nelle fasi di individuazione e Pt_3 risoluzione delle conseguenze dannose dell'evento, consentendo all'impresa incaricata l'esecuzione dei lavori, onde alcun addebito è possibile imputare in tal senso a parte attrice;
inoltre, diversamente da quanto dedotto dal Condominio, in ogni caso il Pt_3
non era tenuto a far accedere nei propri locali il fiduciario della compagnia di assicurazioni del Condominio, dato che la predetta compagnia di assicurazioni non è stata parte in causa dei giudizi svoltisi tra le odierne parti.
Alla luce di tanto, la responsabilità nella causazione dei danni accorsi ai locali di
Pag. 6 a 10 proprietà di parte attrice e conseguenti all'evento infiltrativo avvenuto tra il 31.3.2015 e l'1.4.2015 va ascritta in capo al Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari, non avendo quest'ultimo dimostrato il caso fortuito.
Passando alla disamina delle singole voci di danno lamentate da parte attrice occorre osservare quanto segue.
La C.T.U. espletata ha consentito di accertare l'ammontare dei danni agli immobili per una somma complessiva di euro 34.455,48, IVA compresa (di cui euro 18.285,36, oltre
IVA, con riguardo al locale ubicato alla Via De Ruggiero nn. 28-30-32-34, ed euro
13.037,90, oltre IVA, con riguardo al locale ubicato al Viale della Repubblica n. 56/E): conseguentemente, il Condominio va condannato al risarcimento di tale somma.
L'attore ha, inoltre, formulato richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità del locale ubicato alla Via de Ruggiero nn. 28-30-32-34, “da intendersi come impossibilità di conseguire l'utilità, anche in via esclusivamente potenziale, ricavabile dagli stessi per il periodo intercorrente dalla formale costituzione in mora del Condominio e la data di consegna dei lavori” eseguiti sull'immobile, e quantificati, tramite valutazione ad opera di agenzia immobiliare della zona, nella complessiva somma di euro 27.000.00.
Al riguardo, va evidenziato che parte attrice si è limitata a fornire chiarimenti sulla sola quantificazione dello stesso, omettendo di allegare elementi probatori idonei a comprovare le effettive conseguenze pregiudizievoli patite a seguito di tale mancata disponibilità del locale nel periodo di esecuzione dei lavori di ripristino. Orbene, occorre osservare che in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone quanto meno l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto (cfr. Cass. n. 14947/2023; n. 33645/2022); pertanto, in difetto di elementi probatori in tal senso da parte attrice ed essendo pacifico che l'immobile in questione non era idoneo alla locazione per lo stato in cui versava, non può reputarsi oggetto di risarcimento la sola “non disponibilità” del locale ubicato alla Via de Ruggiero per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino dei locali, con conseguente rigetto della domanda formulata in ordine a tale voce di danno.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento da lucro cessante derivante dalla mancata percezione, per il periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, del corrispettivo del
Pag. 7 a 10 rapporto locativo avente ad oggetto il locale ubicato al Viale della Repubblica e quantificato nella somma di euro 16.000,00 (così calcolato tenuto conto del canone mensile moltiplicato per i 4 mesi stimati dal C.T.U. per l'effettuazione dei lavori), va osservato che è rimasta incontestata da parte attrice la circostanza dedotta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, ossia che il contratto di locazione stipulato da con il Banco di Napoli è già cessato per cause che nulla hanno a che vedere Parte_3 con i pretesi danni in quanto l'istituto bancario ha deciso autonomamente di trasferire gli uffici presso i locali di sua proprietà in Viale Unità d'Italia: pertanto, alcunché va riconosciuto per tale voce di danno, stante l'insussistenza di un pregiudizio patrimoniale.
A titolo di danno emergente, poi, vanno liquidate in favore degli attori le richieste spese di C.T.U. per il procedimento di A.T.P., che risultano documentate per euro 3.518,22
(cfr. all. 13 all'atto di citazione).
Alla luce di tanto, a seguito dell'evento infiltrativo oggetto di causa, il Condominio di
Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari va ritenuto responsabile dei conseguenti danni patiti dagli odierni attori e, pertanto, va condannato al risarcimento della complessiva somma di euro 37.973,70 (di cui euro 34.455,48 per i danni occorsi ai locali ed euro 3.518,22 per la C.T.U.).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che:
- le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
(tabella n. 2; valori medi della finca n. 4, in considerazione del valore del decisum), oltre agli esborsi documentati;
- stessa sorte seguono le spese processuali relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 16112/2015 R.G., liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 nella versione anteriore alle modifiche intervenute con il D.M. n. 147/2022 in vigore dal
23.10.2022, in quanto il predetto procedimento si è concluso nel 2016 con il deposito della C.T.U., avvenuto il 15.11.2016 (tabella n. 9; valori medi della finca n. 2, in considerazione del valore del valore dichiarato), oltre agli esborsi documentati.
Vanno trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza, atteso che l'Ing. , quale C.T.U. nel procedimento ex art. Persona_2
696 bis c.p.c. iscritto al n. 16112/2015 R.G.:
- ha provveduto alla descrizione degli immobili oggetto di causa, specificando che trattasi di due distinte porzioni al piano interrato di locali commerciali, quota parte di uno stesso
Pag. 8 a 10 fabbricato multipiano, così catastalmente distinti: a) catasto fabbricati del Comune di
Bari, f. 113, p.lla 166, sub. 42, Via Guido De Ruggiero nn. 28-30-32-34; b) catasto fabbricati del Comune di Bari, f. 113, p.lla 166, sub. 45, Viale della Repubblica n. 56/E
(cfr. pagg. 7 e 8 della C.T.U.);
- ha segnalato che con riguardo all'immobile a) con accesso da Via De Ruggiero “si è potuto appurare uno stato di assoluto degrado che investe la quasi totalità del locale stesso. Difatti sono più che evidenti gli effetti sulle pareti, sul pavimento e sulle strutture portanti, a causa di rilevanti fenomeni infiltrativi. Di particolare importanza è opportuno segnalare l'inizio di fenomeni ossidativi del ferro dei pilastri, a causa della carbonatazione del calcestruzzo, che nel tempo potrebbero avere serie conseguenze sugli aspetti di sicurezza strutturale di tutto l'edificio. E' altresì opportuno segnalare deformazioni del piano pavimento visibili anche ad occhio nudo” (cfr. pagg. 8 e 9);
- ha segnalato che con riguardo all'immobile b) con accesso da Viale della Repubblica
“Lo stato dei luoghi rilevato durante le operazioni peritali è del tutto simile a quello del locale precedente, con evidenti segni sul pavimento e sulle strutture verticali (pareti e pilastri) di ammaloramenti e processi di salificazione sul pavimento conseguenti alle infiltrazioni” (cfr. pag. 9).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità del
Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari per gli eventi di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna il Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari al risarcimento in favore di e della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
37.973,70;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- condanna il Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari a rifondere in favore di e le spese processuali del presente giudizio, Parte_1 Parte_2
liquidate in euro 7.616,00 per compensi professionali ed in euro 814,73 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna il Condominio di Via Pasquale Fiore n. 37 in Bari a rifondere in favore di e le spese processuali del giudizio ex art. 696 bis Parte_1 Parte_2
c.p.c. iscritto al n. 16112/2015 R.G., liquidate in euro 2.225,00 per compensi
Pag. 9 a 10 professionali ed in euro 159,50 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine a quanto indicato in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 4.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 10 a 10