Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1980, n. 881
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1981
Art. 1.
Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2 , in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, e' elevato a lire 120 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.
A decorrere dall'anno 1981, l'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali nel cui stato di previsione della spesa sara' iscritto, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123 , il relativo contributo cosi' come rideterminato dalla presente legge.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1981