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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
dott. Amato Carbone Consigliere
avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, in materia di previdenza, iscritta al n. 831/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Tarantini, giusta procura in Parte_1 atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Manzi, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Lecce, viale Marche n. 14, presso l'Avvocatura INPS
APPELLATO
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2022 adiva il Tribunale di Lecce – Sezione Parte_1
Lavoro, esponendo di essere divenuto titolare di pensione di vecchiaia anticipata, cat. VO n. 10060620, con decorrenza 1.2.2009, in forza della sentenza del Tribunale di Lecce n. 11486/2011; che tale decisione era stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 1942/2016, che aveva annullato il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata;
che nel 2014 egli aveva raggiunto l'età pensionabile e, con nota del 16.6.2017, gli era stata riconosciuta pensione di CP_1
vecchiaia ordinaria cat. VO n. 10065964, con decorrenza 1.5.2014, con liquidazione degli arretrati dal 1.5.2014 al 31.7.2017 per € 25.364,51; che, con successiva nota del 28.7.2017, l' aveva CP_1
richiesto la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di pensione di vecchiaia anticipata per il periodo 1.2.2009 – 31.7.2017, per complessivi € 52.880,88, nonché avviato il recupero mediante trattenute mensili sulla pensione (€ 109,47, poi € 131,04).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'indebito, assumendo che la ripetizione avrebbe dovuto riguardare solo il periodo 1.2.2009 – 30.4.2014, posto che dal 1.5.2014 egli era titolare, in forza di autonoma domanda, di pensione di vecchiaia ordinaria, con conseguente insussistenza di una duplicazione di prestazioni;
contestava, inoltre, la legittimità e misura delle trattenute mensili, assumendone la lesività in rapporto al trattamento minimo pensionistico.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità della pretesa CP_1 restitutoria in relazione all'intero periodo oggetto di recupero. Aggiungeva l'istituto che il calcolo dell'indebito era corretto e che erano conformi a legge le trattenute operate ai sensi dell'art. 69 L. n.
153/1969.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2079/2024, pubblicata il 26.6.2024 (R.G. n. 2585/2022), rigettava il ricorso, ritenendo che nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio l'onere di provare il titolo giustificativo delle somme percepite e contestate dall'ente previdenziale incombe sul pensionato, in applicazione del principio affermato da Cass. SS.UU. n. 18046/2010; che il non aveva fornito prova di un titolo idoneo a giustificare le somme corrisposte dall' Parte_1 CP_1
a titolo di pensione di vecchiaia anticipata nel periodo oggetto di recupero, essendo venuto meno il fondamento giudiziale originario a seguito della riforma in appello;
che la successiva attribuzione della pensione di vecchiaia ordinaria dal 1.5.2014 non incideva sulla debenza della ripetizione dell'indebito per l'intero periodo 1.2.2009 – 31.7.2017, avendo l' già provveduto a imputare gli CP_1 arretrati della pensione di vecchiaia ordinaria (pari a € 25.364,51) a compensazione dell'indebito; che le trattenute mensili operate dall' rispettavano il duplice limite del quinto e della salvaguardia CP_1 del trattamento minimo previsto dall'art. 69 L. n. 153/1969. Le spese venivano dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato il Parte_1
20.12.2024, deducendo in un unico motivo di gravame l'erronea valutazione del fatto controverso e violazione degli artt. 1241 c.c. e ss., nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo l'indebito di € 52.880,88 riferito all'intero periodo 1.2.2009 – 31.7.2017, anziché limitarlo al solo periodo 1.2.2009 – 30.4.2014, durante il quale egli era privo di titolo per la pensione ordinaria.
Secondo l'appellante, dal 1.5.2014 esisteva un autonomo titolo alla pensione di vecchiaia ordinaria
VO n. 10065964, onde l'indebito non avrebbe potuto riferirsi anche al periodo successivo a tale data.
A dire del , il giudice di prime cure avrebbe aderito in modo acritico al prospetto contabile Parte_1 dell' , legittimando un indebito parzialmente insussistente. CP_1
L' si è costituito con memoria depositata il 26.9.2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma integrale della sentenza, ribadendo che l'indebito si riferisce all'intero periodo di erogazione della pensione di vecchiaia anticipata, riconosciuta in forza di decisione poi riformata, e dunque sprovvista di valido titolo. Inoltre, gli arretrati relativi alla pensione di vecchiaia ordinaria sono stati correttamente calcolati e imputati a compensazione e le trattenute mensili rispettano i limiti legali di cui all'art. 69 L. n. 153/1969.
All'udienza dell'8.10.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa come da dispostivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
La controversia ha per oggetto la legittimità della pretesa dell' di recuperare la somma di € CP_1
52.880,88, indicata come indebitamente corrisposta a titolo di pensione di vecchiaia anticipata per il periodo 1.2.2009 – 31.7.2017, nonché la legittimità delle trattenute mensili operate sulla pensione in godimento.
In punto di riparto dell'onere probatorio, il Tribunale ha richiamato correttamente il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 18046/2010, secondo cui, nel giudizio instaurato dal pensionato per ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo restitutorio, grava sullo stesso l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a trattenere le somme contestate, ossia l'esistenza di un valido titolo che consenta di qualificare come adempimento la prestazione eseguita dall'ente.
Nel caso in esame, è pacifico che la pensione di vecchiaia anticipata è stata riconosciuta in forza di sentenza del Tribunale di Lecce n. 11486/2011, successivamente riformata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1942/2016 e che, quindi, la riforma della prima decisione ha eliminato il titolo giudiziale che sorreggeva l'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata per l'intero periodo 1.2.2009 –
31.7.2017.
Soltanto con successivo provvedimento amministrativo del 16.6.2017 è stata riconosciuta la pensione di vecchiaia ordinaria, con decorrenza dal 1.5.2014 e con liquidazione degli arretrati dal 1.5.2014 al
31.7.2017 per € 25.364,51.
A fronte di tali dati, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare le somme percepite a titolo di pensione di vecchiaia anticipata gravasse sull'odierno appellante, il quale non ha allegato né provato un titolo alternativo o concorrente per le somme che l' assume indebitamente erogate. CP_1
La censura centrale dell'appello è che l'indebito non potrebbe ricomprendere il periodo successivo al
30.4.2014, giacché dal 1.5.2014 vi sarebbe un diverso titolo (pensione VO ordinaria), onde mancherebbe la “duplicazione” di prestazioni e, quindi, il presupposto dell'indebito.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Vanno tenuti distinti l'an debeatur dell'indebito - ossia la mancanza di un valido titolo per la prestazione originariamente erogata (pensione di vecchiaia anticipata, riconosciuta in forza di sentenza poi riformata) – dal quantum e dalle modalità di recupero, che ben possono essere incisi dall'esistenza di un successivo e distinto titolo (pensione di vecchiaia ordinaria) relativo, in tutto o in parte, al medesimo periodo temporale.
La riforma della sentenza che aveva riconosciuto la pensione di vecchiaia anticipata ha comportato, per tutto il periodo in cui tale prestazione è stata corrisposta, la caducazione del titolo e, quindi,
l'insorgenza dell'indebito ex art. 2033 c.c., a prescindere dalla successiva insorgenza di un autonomo diritto a diversa prestazione pensionistica.
La sopravvenuta attribuzione della pensione di vecchiaia ordinaria dal 1.5.2014 ha generato un distinto diritto alla prestazione, che l' è tenuto a soddisfare;
ma non trasforma, per ciò solo, le CP_1
somme già corrisposte a titolo di pensione di vecchiaia anticipata in adempimento di tale diverso diritto.
Appare, dunque, corretta la scelta dell' di quantificare l'indebito sulla base delle somme erogate CP_1 in esecuzione della sentenza riformata per l'intero periodo 1.2.2009 – 31.7.2017; procedere, poi, a ricalcolare autonomamente gli arretrati dovuti per la pensione di vecchiaia ordinaria dal 1.5.2014 al
31.7.2017 (€ 25.364,51); imputare tali arretrati, per compensazione, alla riduzione del debito restitutorio del pensionato.
In tal modo, l' ha evitato qualunque duplicazione di trattamento, riconoscendo Controparte_2
integralmente quanto dovuto per la pensione di vecchiaia ordinaria e utilizzando il relativo credito del pensionato come posta da opporre, in compensazione, al proprio credito da indebito, nel rispetto degli artt. 1241 c.c. e ss.
Sul punto, il Tribunale di Lecce ha correttamente rilevato che non ha fornito elementi Parte_1
contabili o giuridici idonei a dimostrare che, per il periodo 1.5.2014 – 31.7.2017, le somme da lui percepite fossero in realtà integralmente giustificate dal diverso titolo della pensione ordinaria, limitandosi a dedurre, in via astratta, l'esistenza di tale titolo senza dimostrare la sovrapponibilità tra quanto percepito e quanto spettante. Né il prospetto di liquidazione prodotto dall' risulta in sé contraddittorio: esso evidenzia CP_1
l'ammontare degli arretrati dovuti a titolo di pensione ordinaria e la loro imputazione a parziale estinzione dell'indebito complessivo, secondo un meccanismo di compensazione che il giudice di primo grado ha ritenuto coerente con la disciplina codicistica e con l'art. 69 L. n. 153/1969.
Non è dunque ravvisabile né l'asserita violazione dell'art. 1241 c.c. in tema di compensazione, né un vizio di motivazione del giudice di prime cure, il quale ha dato conto in modo puntuale dell'origine giudiziale dell'indebito (riforma in appello della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la pensione anticipata); della successiva attribuzione della pensione ordinaria e della relativa contabilizzazione;
dell'assenza di prova, da parte del ricorrente, di un diverso titolo idoneo a giustificare, in tutto o in parte, le somme che l' pretende di recuperare. CP_1
Le doglianze dell'appellante si risolvono, in definitiva, nella mera riproposizione della propria lettura del prospetto contabile, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni del Tribunale né con il principio di diritto in tema di onere probatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente respinto.
L'appellante ha dimostrato la sussistenza dei presupposti reddituali per ai fini della declaratoria di irripetibilità delle spese.
Conseguentemente non trova applicazione la previsione di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.12.2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 26.6.2024 n.ro 2079 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, l'8 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi